Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Pubblica amministrazione,
Pubblico impiego
Numero: 2110 |
Data di udienza:
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Accertamento dell’infermità da causa di servizio – Concessione dell’equo indennizzo – Esistenza di due provvedimenti contrastanti – Possibilità – Accertamento dell’infermità da causa di servizio – Concessione dell’equo indennizzo – Parere del C.P.P.O. – Deve essere recepito dalla P.A. – Funge da unica motivazione per il provvedimento finale – Eccezione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2012
Numero: 2110
Data di udienza:
Presidente: Fiorentino
Estensore: Nunziata
Premassima
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Accertamento dell’infermità da causa di servizio – Concessione dell’equo indennizzo – Esistenza di due provvedimenti contrastanti – Possibilità – Accertamento dell’infermità da causa di servizio – Concessione dell’equo indennizzo – Parere del C.P.P.O. – Deve essere recepito dalla P.A. – Funge da unica motivazione per il provvedimento finale – Eccezione.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 8 maggio 2012, n. 2110
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Accertamento dell’infermità da causa di servizio – Concessione dell’equo indennizzo – Esistenza di due provvedimenti contrastanti – Possibilità.
Poiché il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (atteso che nel primo caso l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo), è ben possibile, in tema di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, l’esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l’uno e l’altro.
Pres. Fiorentino, Est. Nunziata – R.P. (avv. Soprano) c. ASL Napoli 1 ed altro
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Accertamento dell’infermità da causa di servizio – Concessione dell’equo indennizzo – Parere del C.P.P.O. – Deve essere recepito dalla P.A. – Funge da unica motivazione per il provvedimento finale – Eccezione.
In sede di liquidazione dell’equo indennizzo l’Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere del C.P.P.O. (Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie), unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o no) dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente; conseguenza della particolare efficacia del parere – obbligatorio – espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa; pertanto il parere del Comitato di verifica di cui all’art. 11, d.P.R. 20 ottobre 2001 n. 461 si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’Amministrazione, la quale nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri di amministrazione attiva ad essa peculiari, alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, ma non già ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo piuttosto tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al predetto parere.
Pres. Fiorentino, Est. Nunziata – R.P. (avv. Soprano) c. ASL Napoli 1 ed altro
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ 8 maggio 2012, n. 2110
SENTENZA
N. 02110/2012 REG.PROV.COLL.
N. 11662/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11662 del 1995 proposto dal Sig. Perone Renato in qualità di erede della Sig.ra Bergameo Maria Rosaria, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Soprano e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via G. Melisurgo n.4;
contro
ASL Napoli 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
USL n.42 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della Delibera del Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 n.2589 del 25/8/1995 di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dalla ricorrente, nonché per l’accertamento del diritto alla concessione dell’equo indennizzo in relazione all’infermità contratta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione del Sig. Perone Renato in qualità di erede della Sig.ra Bergameo Maria Rosaria;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 3 maggio 2012, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che la defunta sig.ra Bergameo, ex dipendente di ruolo del P.O. “San Gennaro” quale infermiera professionale, aveva svolto mansioni di ferrista per più di 20 anni, finchè non si dimise il 30/3/1989; con istanza dell’8/9/1994 chiese il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo d’ansia generalizzata e somatizzata a sfondo depressivo”. Con verbale di visita medico-collegiale dell’11/11/1993 l’Ospedale Militare di Caserta aveva infatti riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di detta infermità – VI ctg. Tab.A, ma il CPPO con parere del 28/2/1995 ritenne l’infermità come non dipendente da causa di servizio, ma come piuttosto ricollegabile a situazioni contingenti che si erano innescate in una personalità di tipo infantile. Tale ultimo parere è stato fatto proprio nella Delibera impugnata.
Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.8 della Legge n.349/1994, del DPR n.3/1957 e del DPR n.686/1957, nonché l’eccesso di potere per falsità dei presupposti e per carenza di istruttoria..
2. In relazione alla vicenda sottoposta alla sua attenzione il Collegio osserva, in trattazione unitaria dei motivi di ricorso, che l’art. 8 del DPR n.349/1994, dopo aver regolamentato le fasi iniziali e le cadenze temporali del procedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo che vede l’intervento in funzione consultiva del C.P.P.O., stabilisce che il parere di detto Comitato “non è vincolante ai fini della decisione finale. L’Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene”.
Pertanto una specifica e puntuale motivazione è dovuta nei soli casi in cui l’Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso che, come è noto, è obbligatorio ma non vincolante. Solo in tale ipotesi, come reso evidente dalla previsione di cui all’art. 8, ultimo comma, del citato DPR n.349/1994, è imposto all’Amministrazione di esternare le ragioni di non concordanza con il parere del C.P.P.O. (ex multis, Cons. Stato, V, 9.3.2009, n.1370; IV, 30.5.2007, n.2779; VI, 14.8.2007, n.4471; 18.4.2007, n.1769; 24.01.2005, n. 108; 20.04.2004, n.2214; 23.09.2002, n. 4811; 2.7.2002, n.3613; 11.02.2002, n.779; IV, 3.13.1998 n. 433; 6.6.1997 n. 616; 3.6.1997 n. 594; V, 6.4.1998, n.434).
3. D’altro canto la Sezione non può che confermare (ex multis, 11.6.2010, n.13992; 29.6.2009, n.3548; 4.3.2008, n.1082) il proprio orientamento, peraltro in linea con quanto argomentato dal Consiglio di Stato (IV, 20.9.2006, n.5492), secondo cui, poiché il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (atteso che nel primo caso l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo), è ben possibile, in tema di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, l’esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l’uno e l’altro.
In altre parole non esistono motivi per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del massimo Consesso amministrativo (da ultimo, Cons. Stato, VI, 29.1.2010, n.3548; 6.4.2009 n. 2118; 31.3.2009, n.1889; 12.11.2008, n.5663) secondo cui in sede di liquidazione dell’equo indennizzo l’Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere del CPPO, unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o no) dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere – obbligatorio – espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa. Pertanto il parere del Comitato di verifica di cui all’art. 11, d.P.R. 20 ottobre 2001 n. 461 si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’Amministrazione, la quale – secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza – nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri di amministrazione attiva ad essa peculiari, alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, ma non già ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo piuttosto tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali (circostanze che non ricorrono nel caso di specie), ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto.
3.1 In particolare il giudizio valutativo espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ha un carattere pieno ed investe tutte le questioni inerenti all’insorgenza della patologia ed alle condizioni in cui è stata resa la prestazione lavorativa e non soffre limitazioni in relazione al contenuto del precedente parere della commissione medica ospedaliera; l’Amministrazione, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, è tenuta unicamente alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente “iter” valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito più strettamente tecnico-sanitario della vicenda. Pertanto il parere di cui all’art. 8 del DPR n.349/1994, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, nonché espressione di discrezionalità tecnica e di un potere di valutazione dei fatti alla stregua di conoscenze tecnico-scientifiche, non è censurabile sul piano della legittimità se non per manifesti vizi logici (T.A.R. Lazio, Roma, II, 1.8.2007, n.7408).
3.2 In assenza di specifiche e ripetute condizioni di disagio ambientale nella prestazione lavorativa, tali da assurgere a condizioni patogene della malattia, si configura dunque come del tutto congruo e sufficiente il richiamo dall’Amministrazione al parere del C.P.P.O. onde motivare l’atto di diniego che si contesta e detto giudizio non si configura né irragionevole, né si pone in contrasto con gli elementi di fatto acquisiti nel procedimento; si ripete, trattasi di un giudizio discrezionale tecnico che individua una soglia di rilevanza degli eventi che possono incidere sull’integrità fisica dell’impiegato, escludendo quelli che per tenuità e temporaneità non determinano, in base alla classificazione di cui alle tabelle allegate al DPR n. 834/1981, una stabile menomazione alle condizioni di salute e di integrità fisica ristorabile per equivalente in misura equitativa.
4. Orbene la Sezione ritiene che, in una fattispecie come quella in esame, constatata l’assenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, l’Amministrazione intimata non aveva motivi per discostarsi dal parere del CPPO nella misura in cui non vi erano elementi comprovanti la sua inattendibilità ed era stato significato come l’affezione lamentata fosse ricollegabile a situazioni contingenti che si erano innescate in una personalità di tipo infantile e non fosse dipendente da fatti di servizio non potendo questi aver influito, nemmeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, all’insorgenza ed al decorso di detta patologia. Peraltro la sussistenza dei vizi dedotti in sede ricorsuale deve essere valutata esaminando i pareri agli atti di giudizio, senza trascurare che il giudizio rimane pur sempre un giudizio impugnatorio nel quale deve valutarsi la legittimità dell’atto alla stregua dei motivi di ricorso proponibili in base alle norme che disciplinano il processo amministrativo, cosicché l’annullamento può essere disposto solo quando il provvedimento appaia intrinsecamente irragionevole.
5. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada rigettato perché infondato.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)