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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 1157 | Data di udienza: 31 Gennaio 2018

BENI CULTURALI E AMBIENTALI –  Limitazione al transito di veicoli – Compressione della libertà di locomozione a tutela di patrimoni culturali – Legittimità – Istituzione di una ZTL – Previsione di una tariffa per l’accesso – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 21 Febbraio 2018
Numero: 1157
Data di udienza: 31 Gennaio 2018
Presidente: Corciulo
Estensore: Raiola


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI –  Limitazione al transito di veicoli – Compressione della libertà di locomozione a tutela di patrimoni culturali – Legittimità – Istituzione di una ZTL – Previsione di una tariffa per l’accesso – Presupposti.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 21 febbraio 2018, n. 1157


BENI CULTURALI E AMBIENTALI –  Limitazione al transito di veicoli – Compressione della libertà di locomozione a tutela di patrimoni culturali – Legittimità.

La parziale compressione delle libertà di locomozione e di iniziativa economica, attraverso l’apposizione di  limitazioni al transito dei veicoli privati anche collettivi, è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale (nella specie: Pompei), tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 n. 1509).
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Istituzione di una ZTL – Previsione di una tariffa per l’accesso – Presupposti.

La previsione di una tariffa per l’accesso alla zona a traffico limitato, è legittima sempre che sussistano le seguenti condizioni: a) l’istituzione di una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del Codice della strada; b) l’adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del Codice della Strada; c) l’introduzione della tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico (Cons. Stato, sez. V, 12/05/2015 n. 2359; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 28/03/2013 n. 802).

Pres. f.f. Corciulo, Est. Raiola – P. (avv.ti Palma e Spasiano) c. Comune di Pompei (avv. Abete)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 21 febbraio 2018, n. 1157

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 21 febbraio 2018, n. 1157

Pubblicato il 21/02/2018

N. 01157/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04751/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2012, proposto da:
Pontificio Santuario della Beata Vergine di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Palma e Mario Rosario Spasiano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 110/2;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gioacchino Abete, con il quale elettivamente domicilia in S. Anastasia alla via D’Auria n.175 e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

per l’annullamento

1.della delibera di Consiglio Comunale n.28 del 09/06/2012, pubblicata in albo pretorio in data 18/06/2012 avente ad oggetto l’approvazione del “Regolamento Zona a Traffico Limitato per Autobus”;

2.della delibera di Consiglio Comunale n.2 del 09/02/2012, pubblicata all’albo pretorio del 17/02/2012 al 03/03/2012, avente ad oggetto “Presa d’atto delle osservazioni promosse al PGTU – approvazione risposte alle osservazioni promosse al PGTU ed aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano Comunale”;

3.della delibera di Giunta Comunale n.232 del 17/11/2011 della “Presa d’atto ed adozione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano Comunale (PGTU);

4.di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o consequenziale in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell’udienza smaltimento del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica in data 17 ottobre 2012 e depositato in 14 novembre, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 36 l. n.285/1992 – Violazione della Dir. Min. LL.PP. del 12 aprile 1995 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Illogicità- Irrazionalità – Travisamento – Erroneità nei presupposti di fatto – Violazione dell’art.97 Cost- Sviamento in quanto la previsione di una tariffa per l’accesso di mezzi alla zona a traffico limitato sarebbe stata lesivi degli interessi del Santuario e delle molteplici strutture e attività che ad esso fanno capo, oltre ad essere frutto di una istruttoria incompleta e di non adeguata valutazione e comparazione degli interessi coinvolti nell’azione amministrativa;

II.Stesse censure in quanto il nuovo piano di traffico, emanato all’esito di una istruttoria incompleta, avrebbe determinato obiettive difficoltà di accesso al centro e al Santuario Mariano con indiscutibile contrazione del flusso religioso, penalizzato dalla difficoltà di accesso causata dalla progettata ZTL e dalla carenza di infrastrutture;

III.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.36 del d.lgs. n.285/1992 – Violazione della Dir. Min. LL.PP. 12 aprile 1995 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione in quanto non vi sarebbe stata una adeguata giustificazione delle scelte compiute nell’adozione del piano.

Si costituiva in resistenza il Comune di Pompei.

All’udienza pubblica, fissata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali del 31 gennaio 2018, la causa passava in decisione.


DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il Pontificio Santuario della Beata Vergine di Pompei impugna, facendo valere plurimi profili di illegittimità, l’atto deliberativo consiliare del Comune di Pompei avente ad oggetto l’approvazione del “Regolamento Zona a Traffico Limitato per Autobus”, sul rilievo della lesività di tale atto nei propri confronti, in ragione della omessa o comunque non adeguata considerazione della sua peculiare ubicazione nel territorio comunale e della sua incidenza – in ragione anche dell’introduzione di una tariffa a carico dei mezzi in ingresso nella zona a traffico limitato – sul flusso di pellegrini diretto non solo all’edificio centrale del Santuario ma anche alle altre strutture a d esso afferenti esistenti in loco.

Il Collegio osserva, in via generale, che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute all’esclusiva competenza decisionale dell’autorità comunale e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza; inoltre, va rimarcato che la parziale compressione delle libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 n. 1509).

Non è, perciò, manifestamente irragionevole o ingiusto che i problemi di traffico nel centro di una città di alto profilo archeologico e religioso come Pompei siano affrontati ponendo limitazioni al transito dei veicoli privati anche collettivi, in ragione degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale presente nel territorio comunale.

Quanto, poi, alla previsione di una tariffa per l’accesso alla zona a traffico limitato, il giudice amministrativo ne ha riconosciuto già da tempo la legittimità sempre che sussistano le seguenti condizioni: a) l’istituzione di una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del Codice della strada; b) l’adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del Codice della Strada; c) l’introduzione della tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico (Cons. Stato, sez. V, 12/05/2015 n. 2359; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 28/03/2013 n. 802).

Venendo, ora, alla disamina della situazione particolare posta all’attenzione di questo Giudice e all’esame di quelle censure con le quali la difesa del Santuario lamenta la carente istruttoria posta in essere dal Comune di Pompei in relazione al traffico veicolare facente capo al Santuario, il Collegio rileva che la relativa istruttoria risulta, invece, ben documentata – come ha puntualmente evidenziato la difesa dell’ente – nelle previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato con delibera consiliare n.2/2012 e costituente atto presupposto, espressamente richiamato nella premessa, della delibera qui impugnata.

Ora, non solo nel Piano in parola vi sono dei paragrafi dedicati specificamente alla presenza del Santuario nel territorio cittadino e alla mobilità turistica, dalla cui lettura emerge una adeguata considerazione e ponderazione delle diverse esigenze coinvolte nella regolazione del traffico cittadino (in particolare, il paragrafo 2.5 denominato “L’Accessibilità veicolare e pedonale agli Scavi e al Santuario” e il paragrafo 2.6 denominato “La mobilità turistica con trasporto collettivo privato”; cfr. copia del Piano è stata prodotta in giudizio dal Comune di Pompei all’atto della costituzione in data 06/12/2012) e delle specifiche esigenze di traffico veicolare facenti capo al Santuario e alle diverse strutture ad esso afferenti, ma la relativa delibera di approvazione è stata oggetto di altra impugnativa, respinta da questa Sezione con sentenza del 07/10/2015 n.4704.

La circostanza da ultimo enunciata, unitamente agli altri rilievi formulati in premessa dal Collegio, conducono, pertanto, al rigetto del gravame.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere

L’ESTENSORE
Ida Raiola
        
IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo
        
        
IL SEGRETARIO

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