Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Pubblico impiego
Numero: 3216 |
Data di udienza:
* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Controversie relative alla contestazione dei risultati – Prova di resistenza – Necessità – Dimostrazione della possibilità di ottenere un’utile posizione in graduatoria – In assenza – Inammissibilità del ricorso.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2012
Numero: 3216
Data di udienza:
Presidente: Fiorentino
Estensore: Buonauro
Premassima
* PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Controversie relative alla contestazione dei risultati – Prova di resistenza – Necessità – Dimostrazione della possibilità di ottenere un’utile posizione in graduatoria – In assenza – Inammissibilità del ricorso.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 5 luglio 2012, n. 3216
PUBBLICO IMPIEGO – Concorso pubblico – Controversie relative alla contestazione dei risultati – Prova di resistenza – Necessità – Dimostrazione della possibilità di ottenere un’utile posizione in graduatoria – In assenza – Inammissibilità del ricorso.
Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova), in caso di accoglimento, la possibilità di ottenere un’utile posizione in graduatoria, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove risulti “a priori” che il ricorrente non otterrebbe in caso di accoglimento della domanda il bene della vita per cui agisce in giudizio. (Nella specie il ricorrente si è limitato ad evidenziare rilievi di carattere formale in merito al modus operandi seguito dalla Commissione esaminatrice nella distribuzione e nella verbalizzazione dei punteggi assegnati, senza tuttavia fornire alcun principio di prova circa la possibilità di ottenere un miglior punteggio rispetto ai candidati vincitori).
Pres. Fiorentino, Est. Buonauro – A.B. (avv.ti Di Pietroantonio ed altri) c. Comune di Pietravairano ed altri
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 5 luglio 2012, n. 3216
SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 5 luglio 2012, n. 3216
N. 03216/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2011, proposto da:
Antonio Bucci, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Di Pietrantonio, Raffaele Pannone, con domicilio eletto presso Raffaele Pannone in Napoli, via F. Crispi, 31 c/o St. Cedrola;
contro
Comune di Pietravairano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Galardo, con domicilio eletto presso Giovanni Galardo in Napoli, p.zza Garibaldi,101 c/o Bonaventura;
nei confronti di
Emiliano Cocco, Giuseppe Del Sesto, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Benedetto Marrocco, con domicilio eletto presso Antonio Parisi in Napoli, via S. Aspreno N. 13;
per l’annullamento
della determina n.224/2010 del comune di Pietravairano avente ad oggetto la selezione per l’assunzione di n.2 operatori cat. b riservata a soggetti iscritti al collocamento obbligatorio per disabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pietravairano in Persona del Sindaco P.T. e di Emiliano Cocco e di Giuseppe Del Sesto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico del comune di Pietravairano avente ad oggetto la selezione per l’assunzione di n.2 operatori cat. b riservata a soggetti iscritti al collocamento obbligatorio per disabili. Le prove concorsuali consistevano nella valutazione dei titoli presentati ed in un colloquio sulla base di quattro domande estratte da un elenco predefinito, in relazione al quale si appuntavano le censure del ricorrente in relazione alle modalità di attribuzione del relativo punteggio.
Preliminarmente il Collegio ritiene di valutare e condividere l’eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, formulata dall’amministrazione resistente e dai controitnereesati.
Ed, invero, va ribadito, in punto di diritto, il principio per cui nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) in caso di accoglimento, la possibilità di ottenere una utile posizione in graduatoria, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove risulti “a priori” che il ricorrente non otterrebbe in caso di accoglimento della domanda il bene della vita per cui agisce in giudizio (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez VIII 17 settembre 2009, n. 4980, id. 11 giugno 2009, n. 3198, T.A.R. Sicilia Palermo, 18 gennaio 2010, n. 467).
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente si limita ad evidenziare rilievi di carattere formale in merito al modus operandi seguito dalla Commissione nella distribuzione e nella verbalizzazione dei punteggi assegnati, senza tuttavia fornire alcun principio di prova circa la possibilità di ottenere un miglior punteggio rispetto ai candidati vincitori.
Parte ricorrente cioè, soltanto in via del tutto generica afferma, da un lato, la “scarsa incidenza” della valutazione dei titoli (che invece già segnavano uno scarto di 2 e 1 punti) e dall’altro lamenta “l’ingiustizia” del punteggio conseguito, senza però fornire elementi in merito alla incidenza del criticato modus operandi sul risultato finale, non contestando i criteri di valutazione bensì la individuazione del metodo di attribuzione del punteggio.
Ne consegue l’inammissibilità delle corrispondenti censure.
Peraltro, ritiene il Collegio di valutare anche nel merito come infondate le predette censure.
Da un lato, la giurisprudenza del G.A. è consolidata nell’affermare l’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice nella scelta del contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità limitatamente a ragioni di manifesta illogicità o incongruenza (Consiglio di Stato sez IV, 26 luglio 2008, n. 3677, T.A.R. Liguria sez II 7 maggio 2004, n. 2280, C.G.A. 2002 n. 46).
Dall’altro lato, va richiamatosi al principio oramai di “diritto vivente” (Corte Costituzionale 30 gennaio 2009, n. 20 in riferimento alle prove d’esame per l’abilitazione alla professione forense) che afferma la legittimità dell’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie poi qualora siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella fattispecie per cui è causa (ex multis Consiglio di Stato sez VI 8 maggio 2008, n. 2128, id. 12 novembre 2008, n. 5638, id 23 marzo 2009, n. 1726, id. sez IV 5 febbraio 2010 n. 548, T.A.R. Campania Napoli sez IV, 27 aprile 2010, n. 2177).
Per i suesposti motivi il ricorso è inammissibile.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)