DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Strumenti generali di pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità – Insindacabilità – Merito amministrativo giudice amministrativo – Eccezioni – Manifesta illogicità o contraddittorietà – Casi in cui si siano generati aspettativa o affidamento – Casi eccezionali – Obbligo di motivazione – Mutamento qualificazione urbanistica – Scelte della P.A. – Piano urbanistico generale (P.U.G.) – Posizione recessiva del privato – Prevalenza determinazioni istituzionali – Potere di pianificazione territoriale – Ruolo enti esponenziali (Massime a cura di Iliaria Genuessi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 28 Agosto 2023
Numero: 4874
Data di udienza: 25 Maggio 2023
Presidente: Passoni
Estensore: Fontana
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Strumenti generali di pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità – Insindacabilità – Merito amministrativo giudice amministrativo – Eccezioni – Manifesta illogicità o contraddittorietà – Casi in cui si siano generati aspettativa o affidamento – Casi eccezionali – Obbligo di motivazione – Mutamento qualificazione urbanistica – Scelte della P.A. – Piano urbanistico generale (P.U.G.) – Posizione recessiva del privato – Prevalenza determinazioni istituzionali – Potere di pianificazione territoriale – Ruolo enti esponenziali (Massime a cura di Iliaria Genuessi)
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ – 28 agosto 2023, n. 4874
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Strumenti generali di pianificazione urbanistica – ampia discrezionalità – insindacabilità – merito amministrativo giudice amministrativo – eccezioni – manifesta illogicità o contraddittorietà– casi in cui si siano generati aspettativa o affidamento – casi eccezionali – obbligo di motivazione – mutamento qualificazione urbanistica.
Le scelte di politica urbanistica che si concretizzano negli strumenti generali di pianificazione sono connotate da ampia discrezionalità circa tempi e modalità di intervento sul territorio, così come in relazione alla destinazione di singole aree e non risultano pertanto sindacabili in sede di giudizio di legittimità, se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o insussistenza dei presupposti; tale ricostruzione è evidentemente finalizzata ad evitare un indebito sconfinamento del giudice amministrativo nell’ambito delle scelte di merito, nell’ambito delle quali rientrano le stesse scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione. Dall’applicazione dei suddetti principi, tuttavia, devono essere sottratte le fattispecie che abbiano ingenerato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (come nel caso della sussistenza di una convenzione di lottizzazione o di una sentenza dichiarativa dell’obbligo di stipulare la convenzione urbanistica, di un giudicato di annullamento del diniego di concessione, ovvero la decadenza di un vincolo preordinato all’espropriazione). In tali casi, infatti, l’amministrazione procedente è tenuta a motivare le sue scelte, dando conto delle ragioni di pubblico interesse alla base del mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata(1)
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Scelte della P.A. – Piano urbanistico generale (P.U.G.) – posizione recessiva del privato – prevalenza determinazioni istituzionali – potere di pianificazione territoriale – ruolo enti esponenziali.
Nell’ambito della scelta dell’Amministrazione rispetto alla destinazione da imprimere a determinati lotti nella redazione di un piano urbanistico generale (P.U.G.) la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, poiché il potere di pianificazione deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul territorio, in funzione del suo sviluppo complessivo e armonico e non può essere inteso solamente come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà(2)
Pres. Passoni, Est. Fontana – omissis (avv.ti Russo e Sanseverino) c. Comune di Crispano (avv. Orefice), Città Metropolitana di Napoli (avv.ti Berardelli e Marsico) e altro (n.c.)
(1) Cfr., in tal senso, ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11/02/2021, n.868; Consiglio di Stato, sez. IV, 08/01/2021, n.301.
(2) V., in questo senso, Consiglio di Stato, sez. II, 16/12/2021, n. 8383.
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ - 28 agosto 2023, n. 4874SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3306 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Russo, Alessandro Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Crispano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Citta’ Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vera Berardelli, Massimo Maurizio Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Asl Napoli 2 Nord, Comune di Cardito, non costituiti in giudizio
nei confronti
per l’annullamento
a) della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 66 del 18.5.2019, pubblicata sull’Albo Pretorio on line del Comune di Crispano a partire dal 22.5.2019 e su B.U.R.C. il 3.6.2016, assunta nelle funzioni del Consiglio comunale, recante l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale;
b) della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 64 del 17.5.2019, pubblicata sull’Albo Pretorio on line del Comune di Crispano a partire dal 22.5.2019 e sul B.U.R.C. il 3.6.2019, adottata nell’esercizio delle funzioni di Giunta, recante la presa d’atto del rapporto ambientale e del parere motivato espresso dall’Autorità competente in materia di V.A.S. acquisito al prot. n. 4953 del 16.5.2019, parimenti gravato, e dei pareri obbligatori acquisiti nel corso del procedimento di adozione e la proposta di approvazione al Consiglio comunale;
c) della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 28.1.2019, pubblicata sull’Albo Pretorio on line del Comune di Crispano a partire dal 28.1.2019, adottata nell’esercizio delle funzioni di Giunta, recante la valutazione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento regionale sul procedimento di adozione del P.U.C. ex D.G.R. n. 5/2011 in merito alle osservazioni pervenute nei confronti del Piano adottato con D.C.S. n. 111 del 31.10.2018;
d) della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 111 del 31.10.2018, pubblicata sull’Albo Pretorio on line del Comune di Crispano a partire dal 28.1.2019 e su B.U.R.C. il 12.11.2018, recante l’adozione del P.U.C.;
e) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, parimenti lesivo, ivi compresi in parte qua, nella misura in cui non hanno rilevato i profili di illegittimità del Piano, i pareri espressi da tutte le Autorità competenti evocate in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Crispano e della Citta’ Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di suoli siti in Crispano, riportati nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 3 particelle n.ri 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 e 1472 già ricadenti in zona E Agricola e riconfermati con tale destinazione nel P.U.C. approvato con la deliberazione n. 66 del 18.05.2019, pubblicata sul B.U.R.C. in data 3.06.2019, della Commissione Straordinaria del Comune di Crispano, oggetto del presente ricorso.
I ricorrenti rilevano che l’intervenuta riclassificazione dell’area, confermata come zona E, avrebbe leso le aspettative dei proprietari, che si erano legittimamente prefigurati una più favorevole destinazione che avrebbe dovuto tener conto dello sviluppo urbanistico che ha interessato la zona con riguardo tanto al comparto “ex G3” del P.R.G. previgente, quanto alla cerniera urbanistica dei Comuni limitrofi, primo fra tutti il Comune di Cardito e che non sarebbero state rispettate le disposizioni relative alla partecipazione procedimentale degli SCA; in particolare, sarebbe stato omesso l’invio del rapporto preliminare alla ASL, il cui parere sarebbe stato erroneamente qualificato “favorevole con prescrizioni”, anziché “sfavorevole”, e che comunque non sarebbe stato considerato ai fini della predisposizione del piano.
Il ricorso non è fondato.
Giova richiamare, sinteticamente, i principali approdi della giurisprudenza amministrativa sul tema in oggetto: come noto, le scelte di politica urbanistica, espresse negli strumenti generali di pianificazione, si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità in ordine ai tempi e alle modalità di intervento sul territorio e in ordine alla destinazione di singole aree, in funzione delle concrete possibilità operative che solo l’Amministrazione è in grado di accertare e che, pertanto, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o insussistenza dei presupposti; ciò al fine di evitare un indebito sconfinamento del G.A. nel c.d. merito amministrativo.
Le scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione costituiscono, infatti, apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, o abnormi illogicità, ovvero
arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.
Si sottraggono, tuttavia, ai principi richiamati quelle particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni, quali,
appunto, l’esistenza di una convenzione di lottizzazione o di una sentenza dichiarativa dell’obbligo di stipulare la convenzione urbanistica, un giudicato di annullamento di diniego di concessione, la decadenza di un vincolo preordinato all’espropriazione.
In tali casi, è ravvisabile in capo alla P.A. procedente un obbligo di corredare le sue scelte di una motivazione che dia conto delle ragioni di pubblico interesse alla base del mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata (in termini, ex multis, T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 11/02/2021, n.868; Consiglio di Stato, sez. IV, 08/01/2021, n.301).
Queste eccezioni non ricorrono nel caso in esame.
Nel caso di specie, come detto, la proprietà dei ricorrenti non ha subito alcun mutamento in peius, conservando la pregressa destinazione agricola, ad essa già impressa dal piano regolatore approvato nel 1983.
In effetti, ricorrenti si dolgono del fatto che non sia stata adeguatamente valutata la possibilità di conferire all’area migliore destinazione in considerazione del complessivo sviluppo urbanistico dei Comuni limitrofi.
Tuttavia, parte ricorrente, a parte la contiguità territoriale, non ha, in particolare, allegato in maniera puntuale quale sarebbe lo stato di fatto dei luoghi tale da rendere arbitraria e illogica la scelta la scelta pianificatoria che ben può essere motivata richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano; a maggior ragione non è tenuta ad imprimere a dette aree una destinazione più favorevole, quand’anche auspicata dagli interessati. In termini, ex multis: “Le scelte urbanistiche effettuate dalla P.A. in sede di formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale, per cui – nel merito – appaiono insindacabili e sono per ciò solo attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale
discrezionalità, l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate in sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano. Le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente P.R.G., di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo), approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione” (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, 02/09/2021, n.780); ed ancora: “Nella scelta dell’Amministrazione riguardante la destinazione da imprimere a determinati lotti nell’ambito della redazione di un piano urbanistico generale (p.u.g.) — esplicazione di potere tecnico-discrezionale, censurabile solo in caso di palese irragionevolezza e illogicità — la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, poiché il potere di pianificazione deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul territorio, in funzione del suo sviluppo complessivo e armonico, e non può essere inteso solamente come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 16/12/2021, n. 8383).
Del pari infondato l’ulteriore motivo, articolato su diversi profili riguardanti il rapporto tra il Comune e gli SCA (i soggetti competenti in materia ambientale, parti del procedimento pianificatorio a termini del Reg. Reg. n. 5/2011 e dell’art. 5 D.Lgs. 152/2005).
Osserva anzitutto il Collegio che la censura è evidentemente colorata di inammissibilità per difetto di interesse.
La mancata partecipazione degli SCA ovvero la erronea o omessa considerazione dei pareri da questi espressi non ha in alcun modo inciso sulle scelte pianificatorie relative alla proprietà dei ricorrenti, o almeno questi non deducono affatto che tale sia l’effetto delle contestate violazioni.
Le quali sono tuttavia anche insussistenti in fatto e in diritto.
Quanto all’omesso invio del Rapporto preliminare alla ASL (che se ne è lamentata nel corso del procedimento), vale quanto documentato all’all. 4 della produzione di parte resistente in data 13 aprile 2023, da cui si evince che il rapporto era stato trasmesso mediante un link, cui la Asl (e gli altri Enti) avrebbero potuto accedere.
Con un secondo profilo di doglianza, i ricorrenti si lamentano del fatto che il parere comunque espresso dalla ASL sarebbe stato qualificato favorevole con prescrizioni, piuttosto che sfavorevole.
A prescindere, invero, dalla mancata dimostrazione della rilevanza di tale questione ai fini dell’interesse azionato dai ricorrenti, giova evidenziare che il parere non sarebbe comunque vincolante, con conseguente dequotazione della stessa qualificazione operata (cfr. TAR Campania – NAPoLI, VIII, n. 109/2015).
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Angela Fontana
IL PRESIDENTE
Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.