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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 1860 | Data di udienza: 19 Aprile 2012

 DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Atto plurimotivato – Impugnazione – Mancata contestazione di tutte le motivazioni – Inammissibilità per difetto di interesse. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2012
Numero: 1860
Data di udienza: 19 Aprile 2012
Presidente: Amodio
Estensore: Di Vita


Premassima

 DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Atto plurimotivato – Impugnazione – Mancata contestazione di tutte le motivazioni – Inammissibilità per difetto di interesse. 



Massima

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^, 19 aprile 2012, Sentenza n. 1860


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Atto plurimotivato – Impugnazione – Mancata contestazione di tutte le motivazioni – Inammissibilità per difetto di interesse. 
 
Quando l’atto impugnato si basa su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 139; T.A.R. Lazio, Sez. II, 1 luglio 2008, n. 6346).
 
Pres. Amodio, Est. Di Vita, Dedalus Cooperativa Sociale avv.ti Pennacchio e R. Taglialatela) c. Regione Campania (T. Taglialatela)

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^, 19 aprile 2012, Sentenza n. 1860

SENTENZA

N.01860/2012 REG.PROV.COLL.

N.  02010/2011  REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2011, proposto da:
Dedalus Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Pennacchio e Rosario Taglialatela, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, Centro Direzionale Is. G/1;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Taglialatela, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via S. Lucia, 81 (Avvocatura Regionale);
Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Scetta e Giuseppe Cristiano, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, piazza Matteotti, 1;
per l’annullamento
– del decreto n. 2 del 17 gennaio 2011 a firma del Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento – Istruzione Educazione Formazione Professionale Politiche Giovanili, avente ad oggetto la revoca del corso professionale per mediatore culturale;
– della determinazione di cui alla nota prot. n. 103327 dell’8 novembre 2010 della Provincia di Napoli con cui è stata avanzata la proposta alla Regione Campania di annullamento del corso di formazione de quo;
– della determinazione di cui alla nota prot. n. 108738 del 24 novembre 2010 della Provincia di Napoli con la quale sono state respinte le osservazioni presentate dalla ricorrente;
– della circolare n. 1/2009 della Regione Campania avente ad oggetto “Modalità di funzionamento e vigilanza sui corsi di formazione professionale autofinanziati ”;
– degli atti preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali il verbale di ispezione redatto in data 5 novembre 2010.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Provincia di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
L’ente “Dedalus Cooperativa Sociale” insorge avverso gli epigrafati provvedimenti con i quali il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Campania, previa proposta avanzata dalla Provincia di Napoli, ha disposto la revoca dell’attività formativa autorizzata con decreto dirigenziale n. 870/2009 ai sensi della L.Reg. 21 dicembre 1978 n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), relativamente al corso per mediatore culturale.
 
La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della circolare n. 1/2009 (“Modalità di funzionamento e vigilanza sui corsi di formazione professionale autofinanziati – L.R. 19/87”), violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di istruttoria, carenza di presupposti, eccesso di potere.
 
Resiste in giudizio la Regione Campania che eccepisce l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso e, nel merito, replica alle censure di parte ricorrente.
 
Si è altresì costituita in giudizio la Provincia di Napoli eccependo la inammissibilità del ricorso e concludendo per la reiezione del gravame.
 
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 977 del 9 giugno 2011.
 
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2012 la causa è stata spedita in decisione.
 
In limine litis, coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’amministrazione regionale.
 
Al riguardo, giova rammentare che l’impugnato provvedimento di revoca dell’attività formativa autorizzata ex L.Reg. 21 dicembre 1978 n. 845 è stato adottato all’esito dell’accertamento ispettivo svolto dall’amministrazione provinciale di Napoli in data 5 novembre 2010 con cui sono state accertate le seguenti irregolarità:
– assenza in aula della docente indicata sul “modello di aggiornamento calendario didattico” Sig.ra Tiziana Fortino, senza che sia stata data tempestiva comunicazione alle competenti amministrazioni, circostanza che integra l’adozione d’ufficio del provvedimento di annullamento delle ore di lezioni tenute dal predetto docente ai sensi dell’art. 5, lett. ‘g’ della circolare regionale n. 1/2009;
– mancata annotazione sul registro di classe delle firme dei docenti e degli argomenti trattati che comporta l’adozione d’ufficio del provvedimento di annullamento delle giornate per le quali è stata rilevata tale mancanza ai sensi dell’art. 5, lett. ‘f’ della circolare regionale n. 1/2009;
– il registro di classe non riporta regolarmente l’annotazione delle assenze e delle presenze degli allievi iscritti (cfr. art. 5, lett. ‘c’ della circolare regionale n. 1/2009) con conseguente adozione d’ufficio della proposta alla Regione Campania del provvedimento di annullamento dell’intero corso;
– sospensione del corso non comunicata nei modi di cui punto 9.2 (tramite fax o fonogramma alla Regione Campania e alla Provincia di Napoli), art. 5 lett. ‘a’ della circolare regionale n. 1/2009;
– assenza di tutti gli allievi iscritti al corso ispezionato, non comunicata nei termini di cui al predetto punto 9.2 della circolare regionale n. 1/2009.
 
Orbene, a fronte della molteplicità di rilievi riscontrati in sede ispettiva e contestati alla cooperativa Dedalus, con il ricorso in trattazione, quest’ultima ha censurato esclusivamente il primo segmento motivazionale concernente l’assenza in aula della docente Sig.ra Tiziana Fortino assumendo di aver tempestivamente segnalato tale sopravvenienza a mezzo fax: da tale irregolarità, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbero dipese le ulteriori violazioni riscontrate dall’organo ispettivo.
 
Tuttavia, è agevole rilevare che non sono stati articolati distinti ed autonomi profili di gravame avverso gli altri motivi posti a base dell’atto di revoca (mancata annotazione sul registro di classe delle firme dei docenti degli argomenti trattati, delle annotazioni circa le assenze e le presenze degli allievi iscritti, assenza di tutti gli allievi iscritti al corso ispezionato).
 
Trova pertanto applicazione il granitico indirizzo pretorio, dal quale non vi è ragione per discostarsi secondo cui, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 14 gennaio 2011 , n. 139; T.A.R. Lazio, Sez. II, 1 luglio 2008 n. 6346).
 
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
 
Condanna l’ente “Dedalus Cooperativa Sociale” al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della Regione Campania che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Condanna l’ente “Dedalus Cooperativa Sociale” al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della Provincia di Napoli che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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