Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale amministrativo
Numero: 1495 |
Data di udienza:
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Notifica del ricorso a mezzo posta – Mancato deposito dell’avviso di ricevimento da parte del ricorrente – Entro l’udienza di discussione – Inammissibilità del ricorso – Deve essere dichiarata d’ufficio.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2012
Numero: 1495
Data di udienza:
Presidente: Romano
Estensore: Palmarini
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Notifica del ricorso a mezzo posta – Mancato deposito dell’avviso di ricevimento da parte del ricorrente – Entro l’udienza di discussione – Inammissibilità del ricorso – Deve essere dichiarata d’ufficio.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III – 27 marzo 2012, n. 1495
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Notifica del ricorso a mezzo posta – Mancato deposito dell’avviso di ricevimento da parte del ricorrente – Entro l’udienza di discussione – Inammissibilità del ricorso – Deve essere dichiarata d’ufficio.
In caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, incombendo sul ricorrente – a pena di inammissibilità – l’onere del deposito del suddetto avviso entro la data dell’udienza di discussione della causa, al fine di consentire al giudice l’accertamento d’ufficio della corretta costituzione del rapporto processuale; pertanto, quando la parte ricorrente non ha prodotto copia della cartolina di ricevimento attestante l’avvenuta notifica del ricorso, non dimostrando, dunque, la costituzione di un valido rapporto processuale, il gravame deve essere dichiarato d’ufficio inammissibile (TAR Emilia – Romagna, Parma, Sez. I, 14/01/2009, n. 5).
Pres. Romano – Est. Palmarini – A.M. (avv. Renino) c. Comune di Giugliano in Campania
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 27 marzo 2012, n. 1495
SENTENZA
N.01495/2012 REG.PROV.COLL.
N.06853/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6853 del 2008, proposto da:
Adele Motti, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall’Avvocato Ciro Renino, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso lo studio dell’Avvocato Bruno Carrano alla via Ferrara n. 43;
contro
il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 97 dell’11 settembre 2008 con la quale il dirigente dell’Ufficio Attività Ricettive del Comune di Giugliano in Campania ha disposto l’immediata cessazione dell’attività ricettiva di Hotel abusivamente intrapresa e la contestuale chiusura di tale attività per la parte ampliata nell’area parcheggio con n. 11 camere in fabbricati tipo bungalows alla via Circumvallazione Esterna n. 384 nel medesimo Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Avvisata la parte, come da verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del c.p.a. della questione di inammissibilità rilevata d’ufficio relativa alla notifica del ricorso;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, titolare dell’autorizzazione commerciale n. 31/2003 per attività alberghiera, ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Giugliano in Campania le ha contestato l’ampliamento abusivo di detta attività, ingiungendone la cessazione.
A sostegno del gravame deduce varie censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 414 del 12 febbraio 2009.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente non ha, infatti, fornito la prova del perfezionamento della notifica del ricorso al Comune di Giugliano in Campania. Risulta, pertanto, non dimostrata la costituzione di un valido rapporto processuale.
Per costante giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Emilia – Romagna, Parma, Sez. I, 14 gennaio 2009, n. 5), in caso di notificazione del ricorso a mezzo posta (ipotesi che ricorre nella fattispecie), l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, incombendo sul ricorrente – a pena di inammissibilità – l’onere del deposito del suddetto avviso entro la data dell’udienza di discussione della causa, al fine di consentire al giudice l’accertamento d’ufficio della corretta costituzione del rapporto processuale.
Ciò posto, il presente gravame deve essere dichiarato d’ufficio inammissibile, in quanto la parte ricorrente non ha prodotto copia della cartolina di ricevimento attestante l’avvenuta notifica del ricorso.
Non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 6853/2008), lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)