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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1181 | Data di udienza: 17 Giugno 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale – Verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso – Abusiva interferenza con la programmazione del territorio – Variazioni incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 1 Luglio 2019
Numero: 1181
Data di udienza: 17 Giugno 2019
Presidente: Abbruzzese
Estensore: Conforti


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale – Verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso – Abusiva interferenza con la programmazione del territorio – Variazioni incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 1 luglio 2019, n. 1181


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale – Verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso – Abusiva interferenza con la programmazione del territorio – Variazioni incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati.

Al fine di valutare un’ipotesi di lottizzazione abusiva cd. materiale è necessaria una visione d’insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell’attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all’attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Poiché sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un’abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati: invero, proprio la formulazione dell’art. 30 d. P. R. n. 380/2001 impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3381)

Pres. Abbruzzese, Est. Conforti – A.D.A. e altro (avv. Ferrara) c. Comune di Battipaglia (avv. Concilio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 1 luglio 2019, n. 1181

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 1 luglio 2019, n. 1181

Pubblicato il 01/07/2019

N. 01181/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2012 REG.RIC.
N. 01304/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2012, proposto da
Armando D’Angelo e Anna Guarino, rappresentati e difesi dall’avvocato Angela Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Agostino Nifo, n. 2;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Avv. Carla Concilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Responsabile A.P.O. Servizio Edilizia Privata e Suap del Comune di Battipaglia, Responsabile del Settore Programmazione e Governo del Territorio, Ufficio Condono del Comune di Battipaglia, Provincia di Salerno, Soprintendenza BB.AA.PP. per Le Province di Salerno ed Avellino non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Circolo di Legambiente “Vento in Faccia”, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Riccio in Salerno, via Bastioni, n. 41/B;

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2013, proposto da
Armando D’Angelo, Anna Guarino, rappresentati e difesi dall’avvocato Angela Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Agostino Nifo, n. 2;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Avv. Carla Concilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Responsabile A.P.O. Servizio Edilizia Privata del Comune di Battipaglia, Responsabile del Settore Programmazione e Govero del Territorio di Battipaglia, Soprintendenza Ai B.A.P. per Le Province di Salerno ed Avellino non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Circolo di Legambiente “Vento in Faccia”, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Riccio, in Salerno, via Bastioni, n. 41/B;

per l’annullamento,

quanto al ricorso n. 1768 del 2012:

del provvedimento di cui alla nota prot. n. 66107 del 12/09/2012 a firma congiunta del responsabile SUAP e del responsabile dell’ufficio condono del comune di Battipaglia, recante il rigetto delle istanze di condono edilizio presentate dai ricorrenti.

Quanto al ricorso n. 1304 del 2013,

per l’annullamento

del provvedimento prot.n.15528 del 03.03.2015, con il quale il Dirigente dell’area governo del territorio e urbanistica del Comune di Battipaglia ha disposto la trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, ai fini della definitiva acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune dell’area e dei beni; della comunicazione prot.n.77676 del 22.10.2012; dell’ordinanza di sospensione lavori prot.n.34045 del 22.5.2013; della nota prot.n.10923 dell’11.02.2015; della nota dirigenziale prot.n.12359 del 16.02.2015; della relazione di sopralluogo prot.n.58482 del 9.8.2012;del provvedimento prot.n.66107 del 12.09.2013.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei giudizi del Comune di Battipaglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 17 giugno 2019 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nell’odierno contenzioso è controversa la legittimità del diniego che il Comune di Battipaglia ha opposto alle istanze di condono, presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985 dagli originari comproprietari di un piccolo manufatto, costruito in Battipaglia, in località Spineta, al foglio n. 10, particella 190, prima del 1983, nonché del provvedimento con il quale si è ingiunta la sospensione della lottizzazione abusiva.

Nel corso del tempo nella quota della sig.ra Bazzani, originaria comproprietaria del bene, sono subentrati, a titolo derivativo, la sig.ra Anna Guarino e il sig. Armando D’Angelo, odierni ricorrenti.

Costoro premettono di aver diligentemente seguito il procedimento amministrativo, provvedendo sia al pagamento degli oneri di legge sia al deposito della documentazione integrativa richiesta dall’ente locale.

Malgrado, poi, le articolate controdeduzioni al preavviso di diniego, comunicato loro dal Comune procedente, l’amministrazione ha ritenuto di dover adottare un provvedimento di diniego, prontamente impugnato nel giudizio recante n.r.g. 1768/12.

L’amministrazione comunale, in sintesi, ha ritenuto di denegare il condono richiesto, ravvisando nell’area interessata dall’edificazione un vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 47 del 1985, pertanto preclusivo del rilascio della sanatoria.

I sig.ri D’Angelo e Guarino hanno poi domandato l’annullamento anche del provvedimento n. 34045 del 2.5.2013, adottato dal medesimo ente locale per inibire la prosecuzione dell’attività di lottizzazione compiuta nell’area in cui si situa il predetto manufatto dei ricorrenti (ossia al foglio 10 particella 190, cat. A/4, classe 3, 5 vani, rendita 340,86).

Con il predetto provvedimento, il Comune ha descritto le opere edilizie che, a suo dire, hanno concorso a rendere l’area in questione urbanizzata e, dunque, oggetto di lottizzazione.

Anche avverso questo provvedimento è stata proposta domanda di annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Battipaglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed è intervenuta ad opponendum l’associazione Legambiente – Circolo “Vento in faccia”.

All’udienza del 17.06.2019, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1. Torna all’attenzione del Collegio la vicenda relativa alla condonabilità delle opere edilizie compiute in Battipaglia, località Spineta, e la questione relativa ai profili di legittimità del provvedimento cha ha inibito la prosecuzione dell’attività di lottizzazione abusiva esplicatasi nella predetta area.

1.1 Trattandosi di una questione sostanzialmente unitaria, considerata la connessione oggettiva e soggettiva delle due cause, può disporsi la riunione del ricorso n.r.g. 1304 del 2013 al ricorso n.r.g. 1768 del 2012.

2. Può procedersi alla disamina delle contestazioni articolate nel primo dei due ricorsi proposti dalle parti.

2.1 Si lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere, poiché nel caso di specie non ricorrerebbe un vincolo assoluto di inedificabilità.

Per parte ricorrente, “l’area in esame può essere oggetto di apposita trasformazione edilizia, sia pur limitata”, poiché in essa, secondo le prescrizioni del P.R.G., possono essere realizzati “impianti sportivi non permanenti”.

2.2 Si deduce, inoltre, che anche la sussistenza di un vincolo paesaggistico sull’area in questione non costituisce ostacolo insormontabile alla concessione del condono, poiché, in questo caso, l’amministrazione competente avrebbe dovuto esprimere il parere di compatibilità ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 47 del 1985.

Tale parere avrebbe dovuto essere acquisito anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono che imponeva al Comune un onere di maggiore collaborazione.

2.3 Con un’ulteriore doglianza, si lamenta la disparità di trattamento, discendente dalla circostanza che le aree limitrofe a quella su cui si colloca il manufatto sarebbero state tutte edificate in virtù di titoli abilitativi rilasciati dal Comune.

2.4 I ricorrenti si dolgono poi della violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, in quanto tra l’adozione della comunicazione del preavviso di rigetto e quella del provvedimento definitivo è intercorso un anno; l’amministrazione avrebbe esaminato soltanto in apparenza le controdeduzioni della parte.

2.5 Al quinto motivo di ricorso, si censura il provvedimento per incompetenza ed eccesso di potere, poiché, essendo il provvedimento firmato da due funzionari dell’amministrazione comunale, sarebbe incerto chi lo ha adottato.

6. Con l’ultimo motivo di ricorso, viene infine lamentata l’illegittimità dell’atto per difetto d’istruttoria, in quanto il provvedimento non reca traccia della proposta del provvedimento, né dà conto della descrizione tecnico-giuridica dell’intervento da compiersi.

7. Per comodità espositiva può procedersi ad un esame unitarie delle doglianze di parte ricorrente, considerato che esse attengono in buona sostanza alla medesima vicenda e tenuto altresì conto che la motivazione da sviluppare per respingere le stesse è pressoché unitaria.

8. Giova ribadire in questa sede quanto già affermato con la sentenza n. 1751 del 6 agosto 2013 di questo T.A.R., dove si legge, a proposito di una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella che ci occupa e in cui era, per l’appunto, controversa la legittimità di opere ricadenti nella medesima località Spineta, come “…nella specie si versi nell’ipotesi disciplinata dall’art. 33 della l. 47/85, ovvero esistano sull’area vincoli idrogeologici e di strumento urbanistico generale, antecedenti alla realizzazione dell’immobile abusivo, a tutela di interessi paesistici ed ambientali (si tratta di zona “speciale forestale di tutela” con divieto di alterazione dello stato di fatto e la previsione di nessun indice volumetrico), con conseguente esclusione della necessità del parere dell’autorità, preposta alla tutela dei vincoli medesimi, ex art. 33 della l. 47/85 (“Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici (…))”, ed impossibilità, altresì, di prefigurare l’accoglimento della domanda di condono “per silentium”, ex art. 35, comma 17, l. 47/85, che infatti espressamente esclude i casi di cui all’articolo 33, dal meccanismo di semplificazione procedimentale “de quo” (“Fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”).

Si legga inoltre, in proposito, la massima seguente: “Ai sensi dell’art. 33, l. n. 47 del 1985, ostano “a priori” alla condonabilità di un manufatto abusivo i vincoli che sono sorti prima della realizzazione delle opere abusive. Per quelli sorti in epoca successiva la presenza del vincolo implica che l’autorità preposta alla tutela del medesimo deve emettere il proprio parere, che solo se negativo potrà giustificare il diniego di condono” (T. A. R. Puglia – Bari – Sez. II, 22 marzo 2011, n. 448)”.

9. Quanto affermato in quell’occasione da questo T.A.R. è stato ribadito di recente (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 07.01.2019 n. 32) ed è ancora pienamente condiviso dal Collegio, che, anche nel caso divisato, intende confermare i medesimi principi.

9.1 Contrariamente a quanto affermato nel primo motivo, si ritiene dunque che legittimamente sia stata opposta, da parte dell’amministrazione comunale, la sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta, ostativi alla concessione dell’invocata sanatoria, dovendosi certamente definire tali quelli scaturenti dalla previsione del P.R.G. di Battipaglia il quale prevede, espressamente, il divieto di alterazione dello stato di fatto.

9.2 In ragione di tale deduzione, risulta infondata la seconda censura, poiché il Comune di Battipaglia, per economia procedimentale, dovendo comunque rigettare l’istanza, bene ha fatto a soprassedere dal richiedere il parere di compatibilità per i vincoli relativi gravanti sul bene, considerato che, anche qualora fosse intervenuta l’emanazione di pareri favorevoli da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ciò non avrebbe modificato l’esito del procedimento.

La diversa decisione di richiedere comunque il rilascio dei pareri avrebbe dunque costituito un inutile e superfluo aggravio del procedimento amministrativo, insuscettibile di condurre ad un esito diverso.

9.3 Nessuna disparità di trattamento può poi essere invocata nel caso di specie.

In disparte l’assoluta genericità ed assenza di prova della deduzione assunta (sulla necessità di una prova “rigorosa” cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.10.2017, n. 4824), va ribadito, anche con riferimento a questo profilo, il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “…l’eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch’essi la legge” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 01.06.2018, n. 3310).

Nel caso di specie, la decisione dell’amministrazione è legittima, sicché è del tutto irrilevante, quand’anche provato, che in occasioni analoghe sia stata assunta una decisione differente.

9.4 Del pari infondata è la lamentata violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990.

Invero, al di là dell’esito vincolato del procedimento intrapreso, che priva di per sé di fondatezza la dedotta doglianza, essa non si profila neppure sussistente, poiché il Comune ha compiutamente dedotto sulle controdeduzioni fatte pervenire dal privato e si ritiene che sia del tutto irrilevante il lungo lasso di tempo trascorso tra la comunicazione dei motivi ostativi e l’adozione del provvedimento di diniego, in assenza di sopravvenienze fattuali, non affatto dedotte, che avrebbero, forse, potuto imporre una nuova interlocuzione procedimentale.

Del resto, se il privato avesse avuto interesse a contenere i tempi del procedimento, ben avrebbe potuto esperire l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione.

D’altra parte, il fattore temporale non ha in alcun modo modificato l’esito del procedimento.

9.5 Non sono fondate, infine, neppure le ultime due doglianze.

La firma dell’atto da parte di due diversi funzionari dell’amministrazione comunale non vizia per incompetenza l’atto emanato, sol che si consideri che entrambi i funzionari appartengono ad aree del Comune munite di competenza nella materia in cui l’atto interviene.

Quanto invece al dedotto difetto d’istruttoria, esso non può essere ravvisato, considerato che il Comune è giunto a conclusioni legittime, sulla base di quello che era il quadro vincolistico gravante sull’area interessata dall’edificazione.

10. Il ricorso n.r.g. 1768 del 2012 va dunque respinto.

11. Con il ricorso n.r.g. 1304 del 2013, i ricorrenti sono insorti avverso il provvedimento che ha ordinato la sospensione degli interventi edilizi compiuti in asserita lottizzazione abusiva.

11.1 Con il primo motivo, si è censurato il provvedimento emanato per pretesa applicazione retroattiva della legge attributiva del potere in questione.

La norma infatti è stata introdotta nell’ordinamento dalla legge n. 47 del 1985, mentre la lottizzazione dell’area sarebbe avvenuta antecedentemente.

11.2 I ricorrenti censurano, poi, il provvedimento, ritenendo che comunque non sussista la lottizzazione abusiva indicata dal Comune.

L’amministrazione locale avrebbe emanato acriticamente il provvedimento, con riferimento ad una congerie di situazioni eterogenee e senza dunque compiere la doverosa approfondita istruttoria per ogni singola posizione.

11.3 La terza censura articolata è volta a stigmatizzare l’assenza di motivazione del provvedimento che non specificherebbe neppure quale tipo di lottizzazione si sarebbe verificata nel caso di specie, se materiale o negoziale.

11.4 Si lamenta poi, al quarto motivo, che l’ente non avrebbe neppure chiarito quale fosse l’interesse pubblico all’adozione del provvedimento e, al quinto, l’irrilevanza dell’indicazione dell’avvenuta edificazione del manufatto abusivo di proprietà dei ricorrenti, circostanza che sarebbe, di per sé, ininfluente, ai fini del verificarsi della dedotta situazione di lottizzazione abusiva.

11.5 Con il sesto motivo, ci si duole dell’irragionevolezza del provvedimento adottato che avrebbe ordinato la sospensione rispetto ad opere oramai edificate, così come sarebbe illegittimo il divieto di disporre dei beni, in assenza di un accertamento dell’effettiva lottizzazione abusiva.

11.6 Con l’ultima doglianza, si lamenta infine il fatto che il Comune non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza che i ricorrenti avevano presentato domanda di condono edilizio.

12. Anche queste censure si prestano ad essere definite attraverso una trattazione unitaria.

12.1 Giova premettere, nuovamente, quanto già rilevato nel richiamato precedente di questo T.A.R., n. 1751 del 2013, proprio con riferimento al provvedimento oggetto del presente giudizio ed impugnato da diversi soggetti.

In quell’occasione, questa Sezione ha avuto modo di affermare che “b) l’identificazione della lottizzazione, oggetto di contestazione da parte del Comune, come lottizzazione materiale (“realizzazione di opere che hanno comportato una trasformazione urbanistica – edilizia permanente del territorio in violazione alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti”), in ragione dell’emersione dei seguenti elementi di prova, puntualmente riferiti nel provvedimento gravato: recinzione del lotto, sul quale insistono le varie costruzioni abusive, tra cui quella del ricorrente; presenza di un cancello carrabile metallico con apertura automatizzata, nonché di un cancello pedonale; presenza di una stradina di penetrazione principale, con apertura sulla spiaggia demaniale e di due stradine laterali, illuminate da un impianto elettrico privato), ovvero di una forma di lottizzazione, per la quale la giurisprudenza ha statuito quanto segue: “Al fine di valutare un’ipotesi di lottizzazione abusiva cd. materiale è necessaria una visione d’insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell’attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all’attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Poiché sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un’abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati: invero, proprio la formulazione dell’art. 30 d. P. R. n. 380/2001 impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3381); orbene, dalla lettura del provvedimento gravato risulta, ad avviso del Collegio, pacificamente integrato, nella specie, quello “stravolgimento” dell’assetto del territorio preesistente, idoneo a giustificare l’adozione del provvedimento, ex art. 30 d. P. R. 380/01, e tanto indipendentemente dall’epoca risalente d’edificazione dei manufatti abusivi, la quale in sé – stante la più volte riferita preesistenza dei vincoli gravanti sull’area – non poteva evidentemente far sorgere alcun affidamento nei privati, in vista della conservazione di quanto illecitamente realizzato”.

12.2 La motivazione dell’indicato precedente è sufficiente a confutare le deduzioni difensive di parte ricorrente e a dichiarare legittimo il provvedimento adottato dal Comune di Battipaglia.

12.3 Contrariamente a quanto sostenuto, l’applicazione della norma al caso divisato è pienamente legittima e non v’è alcuna retroattività, tenuto conto della natura permanente della violazione perpetrata attraverso la suddetta lottizzazione abusiva.

12.4 L’accertamento operato dal Comune è scevro da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti rilevanti e dal lamentato difetto di motivazione, considerato che l’ente locale ha valutato complessivamente lo stato dei luoghi, proprio per poter dedurre la sussistenza di uno stravolgimento urbanistico dell’area, operato da un insieme di opere, che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, sono state compiutamente descritte, proprio al fine di motivare la sussistenza della dedotta situazione di pianificazione di fatto.

12.5 Il riferimento alla costruzione abusiva dei ricorrenti, lungi dall’essere inconferente sul versante della motivazione della sussistenza della violazione riscontrata, costituisce un tassello della descrizione generale dell’area che il provvedimento gravato reca e che consente, a chi legge l’atto emanato, di rendersi conto della fondatezza della contestazione elevata dal Comune.

12.6 Come chiarito nell’altro precedente di questo T.A.R. cui pure si è fatto cenno in precedenza (n. 32 del 2019), è irrilevante la mancata indicazione del tipo di lottizzazione compiuta, poiché la qualificazione della lottizzazione come materiale o negoziale non è rilevante ai fini di legge ed ha una matrice pretorio-dottrinale di valenza meramente descrittiva: il tipo di lottizzazione che ricorre nel caso preso in considerazione dal provvedimento gravato va dunque individuata tenuto conto di quanto espresso dal contenuto dell’atto.

Quanto alla lottizzazione abusiva ricorrente, nel caso in esame, essa può ricondursi all’art. 30 D.P.R. n. 380 del 2001, il quale statuisce che “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”.

Essa può concretarsi tanto in opere edilizie quanto in opere di urbanizzazione, ossia, ad es., nella realizzazione di manufatti, soprattutto se suscettibili di stravolgere, per le relative caratteristiche, la destinazione del suolo, siccome avulsi da ogni connessione funzionale con quest’ultima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2010, n. 3475; 3 agosto 2010, n. 5170; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 9 ottobre 2009, n. 9859), nonché nella realizzazione di suddivisioni, recinzioni, cancelli, impianti di illuminazione, reti di distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, strade o spazi aperti di accesso ai lotti, ecc. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6060; sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3416; TAR Lazio, Latina, 6 febbraio 2002, n. 68; TAR Marche, Ancona, 10 ottobre 2008 TAR Puglia, Bari, sez. III, 12 maggio 2009, n. 1075).

La lottizzazione perpetrata nell’area in cui ricade la proprietà dei ricorrenti è dunque legittimamente e compiutamente individuata dall’amministrazione.

12.7 Parimenti, la mancata specifica indicazione dell’interesse pubblico perseguito con l’adozione del provvedimento non dispiega alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento, poiché esso, come la maggior parte delle misure adottate in siffatto ambito di gestione amministrativa, è chiaramente espressione di poteri vincolati che non richiedono un tale approfondimento argomentativo ai fini della loro legittimità.

12.8 La disposta sospensione, poi, lungi dall’essere viziata, risponde alla finalità di impedire che la trasformazione del territorio in atto, quand’anche in parte già compiuta, venga portata ad ulteriori imprevedibili conseguenze.

12.9 Anche l’ultima doglianza è destituita di fondamento.

Sul punto sarebbe sufficiente ricordare che l’istanza di sanatoria, cui si appella parte ricorrente, è stata legittimamente rigettata dall’ente locale, ma è altrettanto agevole soggiungere che la circostanza dedotta, oltre ad essere stata tenuta in considerazione dal Comune di Battipaglia, non è, di per sé, idonea ad incidere sul tipo di provvedimento emanato, il quale prende in considerazione una fattispecie diversa e più ampia rispetto a quella che è invece presa in considerazione ai fini dell’accertamento della concessione di un titolo in sanatoria.

13. Anche il ricorso allibrato al n.r.g. 1304 del 2013 va respinto.

14. In conclusione, i ricorsi proposti non possono essere accolti.

15. Le spese seguono la soccombenza e possono essere riconosciute in favore del solo Comune di Battipaglia, con compensazione invece nei confronti delle rimanenti parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Battipaglia, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Michele Conforti, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Michele Conforti
        
IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese
        
        
IL SEGRETARIO

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