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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1637 | Data di udienza: 23 Marzo 2011

* APPALTI – Bandi di gara – Espressione “idonee referenze bancarie” – Significato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2011
Numero: 1637
Data di udienza: 23 Marzo 2011
Presidente: Onorato
Estensore: Grasso


Premassima

* APPALTI – Bandi di gara – Espressione “idonee referenze bancarie” – Significato.



Massima

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez.1^  – 11 ottobre 2011, n. 1637


APPALTI – Bandi di gara – Espressione “idonee referenze bancarie” – Significato.

L’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso, e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti e che, comunque, anche se fossero disponibili, non potrebbero rendere noto a terzi, stante l’obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2008, n. 3108)


Pres. Onorato, Est. Grasso – G.G. s.a.s. e altro c. Comune di Palomonte (avv. Scarpa)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez.1^ – 11 ottobre 2011, n. 1637

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez.1^  – 11 ottobre 2011, n. 1637

N. 01637/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Garippo Giuseppe & C. s.a.s, in proprio e nella qualità della costituenda associazione temporanea di imprese con Autoservizi di Giordano Isabella & C. s.a.s., Euroway di Fornataro Floriano & C. s.a.s., San Licandro – soc. coop, tutte rappresentate e difese dagli avv. Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto in Salerno, alla via Roma,61;

contro

Comune di Palomonte, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Scarpa, con domicilio eletto in Salerno, al largo Plebiscito, n. 6;

nei confronti di

Conte s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Vicinanza, con domicilio eletto in Salerno, alla via Wagner, n. 2/E;

per l’annullamento

1) del verbale di gara del 20.10.2010, nella parte in cui la Commissione ha riesaminato le referenze bancarie prodotte dall’ ATI ricorrente e l’ha nuovamente esclusa dalla gara relativa all’appalto di servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2010/2011, indetta dal Comune di Palomonte;2) delle determine nn.153/2010 e 821/2010; 3) del bando di gara pubblicato il 26.07.2010..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palomonte e di Conte S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che – con ricorso notificato in data 25 agosto 2010, integrato da successivi motivi aggiunti – la società Garippo Giuseppe & C. s.a.s., in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese – ha impugnato gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali il Comune di Palomonte ne aveva prima sancito e quindi confermato l’esclusione dalla procedura concorsuale indetta per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi di trasporto scolastico per l’anno 2010-2011, sul valorizzato ed argomentato assunto della insufficienza delle referenze bancarie presentate in sede di gara;

CONSIDERATO che, in particolare, a sostegno della disposta esclusione, la Commissione di gara aveva ritenuto: a) che l’attestazione, da parte di uno degli istituti di credito interessati, che l’impresa concorrente fosse “in possesso di mezzi strumentali per il normale svolgimento della propria attività” non fosse idonea, attesa la asserita genericità del suo tenore e il mancato riferimento esplicito alla procedura concorsuale de qua, ad attestare la concreta solidità economica e finanziaria dell’impresa, come espressamente richiesto, a pena di esclusione, non meno dalla lex specialis di procedura che dal paradigma normativo di riferimento; b) che parimenti insufficiente doveva, ai fini in questione, ritenersi la mera attestazione della “stima” e della “fiducia” di cui, nella soggettiva e non documentata opinione manifestata dall’istituto di credito, avrebbe in tesi goduto la concorrente esclusa; c) che – per l’effetto – doveva ritenersi di fatto carente il requisito della allegazione di almeno due referenze bancarie, prescritto a pena di esclusione;

RITENUTO, alla luce delle emergenze documentali e delle valutazioni criticamente affidate ai motivi di gravame, che le motivazioni addotte dalla stazione appaltante a fondamento della censurata esclusione appaiono corrette, in tali sensi dovendosi – nella piena e non sommaria cognizione della materia del contendere – rimodulare l’apprezzamento espresso in sede di accoglimento della istanza cautelare interinalmente intesa alla sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;

CONSIDERATO, in dettaglio,

a) che, in tesi generale, l’espressione “idonee referenze bancarie”, ove riportata nei bandi di gara pubblica senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso, anche lessicalmente corretto, che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso, e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti e che, comunque, anche se fossero disponibili, non potrebbero rendere noto a terzi, stante l’obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2008, n. 3108);

b) che – in tale prospettiva – la duplice e contestuale attestazione (in concreto rilasciata dalla Banca di credito cooperativo di Aquara a favore di tre delle ricorrenti imprese associande) per cui l’azienda interessata: 1) godesse, per quanto di risultanza dell’istituto di credito, di “buona stima e fiducia” nel contesto normalmente operativo e 2) fosse in possesso di “mezzi strumentali” per il “normale” svolgimento dell’attività, non appare connotata, per la sua genericità, di idonea attitudine dimostrativa, atteso che, per un verso, non appare concretamente desunta da effettive e specifiche risultanze contabili (in grado di attivare l’attitudine “responsabilizzante” della referenza a carico dell’istituto), e che, per altro verso, appare del tutto avulsa dal concreto riferimento alla specifica procedura concorsuale nel cui contesto la referenza avrebbe dovuto essere utilizzata (non palesandosi espressivo il riferimento ad una non meglio specificata “normalità” operativa);

RITENUTO che non possa giovare alle imprese ricorrenti la notoria “non rigidità” con cui va acquisita la prescrizione impositiva di “almeno due” referenze bancarie; e ciò in quanto non dubita il Collegio della correttezza del rilievo per cui, anche in assenza di espresso richiamo da parte del bando o del capitolato, debba in re trovare applicazione il temperamento di cui al 3° comma dell’art. 41 cit., nella parte in cui legittima bensì il concorrente che, per qualsiasi giustificato motivo, non sia stato in grado di presentare le richieste referenze, a comprovare mediante qualsiasi altro idoneo documento il possesso della capacità economica e finanziaria, ma subordinando tale facoltà al rispetto dell’onere di allegare il “motivo” dell’impedimento, in modo da consentire alla stazione appaltante di apprezzarlo e di valutarne la concreta “giustificatezza”; di tal che, in buona sostanza, la possibilità di dimostrare a mezzo di documentazione alternativa il possesso dei requisiti deve intendersi, normativamente e logicamente subordinato, alla circostanza che il concorrente, che non abbia in concreto rispettato (anche in presenza di accertata inidoneità di una delle referenze presentate) la clausola impositiva della allegazione di plurime ed idonee referenze, si avvalga dell’opportunità di dare, in concreto, adeguata giustificazione alla richiesta di fornire documentazione alternativa;

CONSIDERATO che le esposte ragioni inducono alla complessiva reiezione del gravame (sussistendo, tuttavia, ad avviso del Collegio – anche in considerazione della obiettiva incertezza della materia – giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Sabato Guadagno, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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