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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2655 | Data di udienza: 8 Novembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Impianti produttivi – Procedura semplificata di variante urbanistica – Art. 8 d.P.R. n. 160/2010 – Convocazione della conferenza di servizi – SUAP – RUP – Valutazioni discrezionali – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2016
Numero: 2655
Data di udienza: 8 Novembre 2016
Presidente: Sabbato
Estensore: Sabbato


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Impianti produttivi – Procedura semplificata di variante urbanistica – Art. 8 d.P.R. n. 160/2010 – Convocazione della conferenza di servizi – SUAP – RUP – Valutazioni discrezionali – Esclusione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 15 dicembre 2016, n. 2655


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Impianti produttivi – Procedura semplificata di variante urbanistica – Art. 8 d.P.R. n. 160/2010 – Convocazione della conferenza di servizi – SUAP – RUP – Valutazioni discrezionali – Esclusione.

In tema di procedura semplificata di variante urbanistica per impianti produttivi, l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 non attribuisce all’ufficio del SUAP alcun diaframma di discrezionalità bensì impone l’obbligo di procedere alla convocazione della conferenza di servizi. Per vero, poiché la procedura semplificata di variante urbanistica si fonda su esigenze sostanziali, che giustificano l’applicazione di tale fattispecie dal “carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 20-10-2016, n. 4380) il ruolo del responsabile del RUP può esplicarsi nel senso di assicurare una sorta di filtro rispetto a quelle istanze che si palesino del tutto estranee alla piattaforma applicativa dell’istituto, ma è da escludere, in base alla norma stessa, che l’attivazione del modulo semplificatorio sia demandata a valutazioni discrezionali del responsabile del SUAP afferenti alla compatibilità urbanistica del progettato intervento.


Pres. f.f. ed Est. Sabbato – T. s.r.l.  e altri (avv.ti Brancaccio, Brancaccio e La Gloria) c. Comune di Montoro (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 15 dicembre 2016, n. 2655

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 15 dicembre 2016, n. 2655

Pubblicato il 15/12/2016

N. 02655/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2016, proposto da:
società «TN SERVICE s.r.1.», in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Amministratore Unico, Sig.ra Lucia Amabile, nonché società «TNI s.r.1.», , in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Amministratore Unico, Sig. Antonio Torello, rappresentate e difese – come da procure a margine del ricorso – dagli avv.ti Antonio BRANCACCIO, Valentina BRANCACCIO e Alberto LA GLORIA, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano, in Salerno, al Largo Dogana Regia 15


contro

Comune di Montoro, in persona del Sindaco pro tempore; S.U.A.P. del Comune di Montoro, in persona del Responsabile pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

a. del provvedimento del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Montoro (AV) prot. n. 28797 del 23.11.2015, notificato in pari data, con il quale è stato opposto diniego alla convocazione della Conferenza di Servizi – richiesta dalla società TN Service s.r.l. ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 160/2010 – per la realizzazione di un impianto produttivo (destinato ad officina di carrozzeria e allestimento veicoli) in variante allo strumento urbanistico;

b. della nota del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Montoro (AV) prot. n. 19700 del 26.8.2015, di comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi alla convocazione della Conferenza di Servizi;

c. ove e per quanto occorra, e se lesiva, della nota del Responsabile del

S.U.A.P. del Comune di Montoro (AV) prot. n. 22511 del 22.10.2015;

d. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2016 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2016 e ritualmente depositato il 2 febbraio successivo, le società TN Service e TNI Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese come in atti, impugnano gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Premettono quanto segue:

– la società TN Service s.r.l. è titolare di un impianto produttivo – insediato in uno stabilimento sito in località Padula della frazione Preturo del Comune di Montoro (AV) e identificato in catasto edilizio urbano al foglio 11, particella 1066 – ove svolge l’attività di officina meccanica con servizi di riparazione, collaudo e revisione veicoli (soprattutto, motrici e rimorchi per il trasporto merci);

– la società medesima è parte di un più ampio gruppo industriale (il Gruppo Torello – Trasporti & Logistica), ed è l’azienda del gruppo che, specificamente, si occupa dei servizi di meccanica e dell’allestimento di automezzi;

– tale attività è stata regolarmente assentita dal competente S.U.A.P. del Comune di Montoro Inferiore che, con provvedimento unico prot. n. 17761 del 31.10.2012, ha autorizzato la società TN Service s.r.l. a realizzare l’impianto produttivo;

– tanto è avvenuto utilizzandosi uno stabilimento industriale già esistente, di proprietà di altra società del gruppo (la TNI s.r.l.), il cui progetto era stato approvato dal Comune di Montoro Inferiore, in variante allo strumento urbanistico ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998, ed oggi l’impianto produttivo è stato completato ed avviato con occupazione di circa 40 dipendenti;

– avendo, tuttavia, necessità di implementare l’attività svolta in tale stabilimento, la società TN Service s.r.l. ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Montoro una nuova istanza (prot. n. 18930 del 15.9.2014), con la quale ha chiesto di essere autorizzata alla realizzazione di un ulteriore impianto produttivo ove poter dislocare alcune delle lavorazioni (id est: l’attività di carrozzeria e di allestimento veicoli) che si svolgono nello stabilimento esistente;

– trattandosi di un progetto comportante la variazione del vigente strumento urbanistico (che classifica l’area come zona agricola E), ha chiesto, pertanto, di avvalersi del procedimento oggi disciplinato dall’art. 8 D.P.R. n. 160/2010 (che ha sostituito l’abrogato art. 5 D.P.R. n. 447/1998) che prevede l’immediata convocazione della Conferenza di Servizi per l’esame congiunto del progetto da parte di tutte le Amministrazioni interessate;

– tuttavia, il Comune di Montoro, con l’atto impugnato, ha emesso diniego di convocazione della Conferenza di Servizi sulla base dell’unico rilievo sostanziale che “deve redigersi” il P.U.C. del Comune di Montoro.

A sostegno del gravame, le ricorrenti sollevano le seguenti testuali censure:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 D.P.R. 7.9.2010 N. 160; ARTT. 1, 2, 3 E 14 SS. L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – PERPLESSITA’ – ARBITRARIETA’ – ABNORMITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO) -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO, in quanto il Responsabile del S.U.A.P., avrebbe omesso di adempiere all’obbligo di convocare la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 160/2010, essendo interdetta ogni valutazione discrezionale;

2) VIOLAZIONE DELLA L.R.C. 22.12.2004 N. 16 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA G.R.C. 4.8.2011 N. 5 – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 D.P.R. 7.9.2010 N. 160; ARTT. 1, 2, 3 E 14 SS. L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – PERPLESSITA’ – ARBITRARIETA’ – ABNORMITA’ ¬TRAVISAMENTO – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO, in quanto, adducendo la necessità di salvaguardare il disegno urbanistico del nuovo PUC, che peraltro si trova in una fase ancora prodromica, il Comune avrebbe di fatto applicato una atipica misura di salvaguardia valevole ancor prima della delibera di adozione da parte della Giunta Comunale, tanto più che la norma di riferimento non richiede alcuna conformità con la disciplina in materia vigente;

3) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 D.P.R. 7.9.2010 N. 160; ARTT. 1, 2, 3, 7, 10 BIS E 14 SS. L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) ¬ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – PERPLESSITA’ – ARBITRARIETA’ – ABNORMITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO) -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO, per la mancata considerazione delle osservazioni rese dalle istanti nel corso del procedimento a seguito del preavviso di diniego e assolutamente erroneo, inconferente ed infondato sarebbe il richiamo all’art. 4 D.P.R. n. 447/1998;

4) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 8 D.P.R. 7.9.2010 N. 160; ARTT. 1, 2, 3 E 14 SS. L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – PERPLESSITA’ – ARBITRARIETA’ – ABNORMITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO) -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO, in quanto sarebbe inconferente, l’ulteriore ragione ostativa all’intervento, peraltro esplicitata in sede endoprocedimentale ma non confluita nel provvedimento finale, consistente nella mancata presentazione da parte della TN Service di domanda di partecipazione alla procedura precedentemente indetta per l’assegnazione di aree P.I.P., che peraltro sarebbero situate in altra e ben diversa zona del territorio comunale inidonea a soddisfare le rassegnate finalità di ampliamento dell’insediamento produttivo.

Le ricorrenti concludono per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.

Il Comune di Montoro, ancorché ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.

Alla camera di consiglio 23 febbraio 2016, la domanda di sospensiva è accolta, con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso appare, prima facie, assistito dal necessario fumus, avuto riguardo a quanto statuito dall’invocato art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 al cospetto del tenore motivazionale dell’atto impugnato, nel quale nemmeno si evidenzia la prossimità temporale di adozione del nuovo PUC”.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

I. Il ricorso è fondato.

II.1. Assume dirimente rilievo quanto articolato con il primo mezzo, ove le deducenti valorizzano il tratto testuale dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 al fine di evidenziare che la norma, ai sensi della quale l’istanza di convocazione della Conferenza di Servizi è stata presentata, non attribuisce all’ufficio del SUAP alcun diaframma di discrezionalità bensì impone l’obbligo di procedere nel senso richiesto. La deduzione trova adeguato riscontro nel testo della norma, che così provvede: “1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Per vero, poiché la procedura semplificata di variante urbanistica si fonda su esigenze sostanziali, che giustificano l’applicazione di tale fattispecie dal “carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 20-10-2016, n. 4380) il ruolo del responsabile del RUP può esplicarsi nel senso di assicurare una sorta di filtro rispetto a quelle istanze che si palesino del tutto estranee alla piattaforma applicativa dell’istituto, ma è da escludere, in base alla norma stessa, che l’attivazione del modulo semplificatorio sia demandata a valutazioni discrezionali del responsabile del SUAP afferenti alla compatibilità urbanistica del progettato intervento. Ebbene, il corredo motivazionale dell’atto impugnato non risulta coerente con tale impostazione normativa, avendo il redattore dell’atto oggetto di gravame prospettato l’esigenza di salvaguardare il redigendo PUC del Comune di Montoro nel suo disegno “programmatorio”, ma per tal via effettuando valutazioni di compatibilità urbanistica dell’intervento che non competono all’organo emanante. Non vanno trascurate le differenze, già sul piano lessicale, tra la norma in esame ed il previgente art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 447/1998, che, come evidenziato dalle ricorrenti non solo attribuiva al responsabile del procedimento un’autonoma potestà di rigetto dell’istanza (che oggi non è più prevista), ma, subito dopo, prescriveva che “allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, una conferenza di servizi (…), per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente avviso pubblico”; a sua volta l’art. 14, comma 4, L. n. 241/1990 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, L. n. 340/2000), già da tempo, prescrive che “quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale” così anch’esso escludendo che quest’ultima sia titolare di una facoltà discrezionale di non convocare la conferenza richiesta dal privato. Anche una lettura diacronica e sistematica della norma di riferimento, di cui al ridetto art. 8, conferma la configurazione dell’effettivo ruolo del responsabile del SUAP che ha mero carattere propedeutico all’intervento della conferenza di servizi, essa sola deputata all’adozione dell’atto conclusivo del decorso procedimentale involgente valutazioni di contenuto discrezionale.

Inoltre, come evidenziato in sede cautelare, il riferimento in motivazione al PUC del Comune di Montoro è formulato in termini meramente generici, senza alcun riferimento né a specifiche parti o norme dello stesso, né alla sua prossima o imminente adozione. Va condiviso infatti quanto sul punto dedotto da parte ricorrente circa la inidoneità ostativa delle misure di salvaguardia in epoca antecedente all’adozione del piano urbanistico, in base a quanto statuito dall’art. 10 L.R.C. n. 16/2004. Il motivo in esame è quindi fondato, risultando idoneo a compromettere la parte della motivazione impingente in valutazioni di stampo urbanistico.

II.2. Va altresì condiviso quanto ulteriormente dedotto, col secondo mezzo, nel senso della inattitudine degli ulteriori passaggi motivazionali a confortare la contestata determinazione reiettiva. In tale sede, il Responsabile del SUAP evidenzia che sarebbe inconferente l’ordinanza di questo Tribunale n. 61/2013, richiamata dall’istante nelle sue controdeduzioni, sollevate a seguito della comunicazione del preavviso di diniego, in quanto non sarebbe in discussione la regolare attivazione del contraddittorio preventivo stigmatizzata nel citato provvedimento cautelare. Tale considerazione, come condivisibilmente dedotto in ricorso, nemmeno in astratto rappresenta un motivo concettualmente idoneo a sorreggere la determinazione negativa, risultando così del tutto ininfluente sul piano logico-argomentativo; l’osservazione è plausibilmente dettata dalla mera finalità di ribattere al contributo dialogico reso dall’istante in sede procedimentale invece che dall’esigenza di evidenziare una ragione potenzialmente ostativa all’accoglimento della domanda. Nemmeno possono suffragare l’atto impugnato quegli ulteriori passaggi motivazionali con i quali si richiama l’art. 4 del d.P.R. n. 447/1998, peraltro già da tempo superato da successivi interventi normativi, o si evidenzia la mancanza di “indirizzi” da parte dell’Amministrazione, implicitamente affermandosi una sfera di discrezionalità del SUAP che invece, per le ragioni sopra esposte, non si configura.

III. Tanto è sufficiente, ritenuta assorbita ogni altra deduzione, per il complessivo accoglimento del gravame, di tal che dell’atto impugnato occorre disporre l’annullamento.

IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Rifusione ex lege del contributo unificato se versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 169/2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Montoro al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge. Rifusione ex lege del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Giovanni Sabbato       
        
         
IL SEGRETARIO
 

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