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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 1684 | Data di udienza: 7 Novembre 2018

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SCIA – Istanza presentata ad un ufficio diverso dal SUAP – Dichiarazione di irricevibilità – Illegittimità – Principi di buon andamento dell’azione amministrativa – Dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza all’ufficio competente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 19 Novembre 2018
Numero: 1684
Data di udienza: 7 Novembre 2018
Presidente: Abbruzzese
Estensore: Conforti


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SCIA – Istanza presentata ad un ufficio diverso dal SUAP – Dichiarazione di irricevibilità – Illegittimità – Principi di buon andamento dell’azione amministrativa – Dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza all’ufficio competente.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 19 novembre 2018, n. 1684


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SCIA – Istanza presentata ad un ufficio diverso dal SUAP – Dichiarazione di irricevibilità – Illegittimità – Principi di buon andamento dell’azione amministrativa – Dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza all’ufficio competente.

 E’ illegittima la dichiarazione di irricevibilità della SCIA presentata dall’interessato per lavori di manutenzione ad un immobile, perché l’istanza non è stata presentata a mezzo SUAP. Invero, costituisce un principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa quello secondo cui nell’ambito dello stesso plesso, soprattutto quando esso non si strutturi in una complessa ed articolata macchina burocratica, un ufficio in cui esso si articola non può opporre al privato la mancata disamina di una pratica per non essere stata quest’ultima presentata all’ufficio competente. Ciò può avvenire per respingere una domanda al momento della sua presentazione, indirizzando il privato presso l’ufficio competente, ma non quando la domanda è stata ricevuta. Corrisponde infatti al suindicato principio di buon andamento il dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza ricevuta all’ufficio competente, beninteso quando questo non comporti dei costi per il pubblico erario (ad es., dei costi di spedizione; altrimenti a ciò, ove vi abbia interesse, dovrà provvedere il privato, previamente avvisato dall’ente), ovvero aggravi notevoli per l’ente.

Pres. Abbruzzese, Est. Conforti – S. s.r.l. (avv. Fortunato) c. Comune di Nocera Inferiore (avv. Criscuolo)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 19 novembre 2018, n. 1684

SENTENZA

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 19 novembre 2018, n. 1684

Pubblicato il 19/11/2018

N. 01684/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2018, proposto da:
Spa Salerno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave, n. 1;

per l’annullamento,

previa sospensione:

a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 34134 del 10.07.2018, con il quale il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente ha comunicato l’irricevibilità della S.C.I.A. prot. n. 7089 del 07.02.2018, depositata dalla ricorrente ai fini della realizzazione di opere di mera manutenzione dell’immobile di proprietà sito alla via Santa Croce snc;

b – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il presente contenzioso ha ad oggetto la dichiarazione di irricevibilità della S.C.I.A. presentata dall’interessato per alcuni lavori di manutenzione di un immobile sottoposto a domanda di condono e respinta perché l’istanza non è stata presentata “a mezzo SUAP”, nonché perché è necessario acquisire la “comunicazione di silenzio assenso secondo il disposto dell’art. 39, c.4, della L. 724/94 da parte dell’Ufficio comunale competente”.

Invero, quanto alla prima delle due ragioni giustificatrici opposte, si evidenzia che costituisce un principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa quello secondo cui nell’ambito dello stesso plesso, soprattutto quando esso non si strutturi in una complessa ed articolata macchina burocratica, non è possibile che accada che un ufficio in cui esso si articola opponga al privato la mancata disamina di una pratica per non essere stata quest’ultima presentata all’ufficio competente.

Ciò può avvenire per respingere una domanda al momento della sua presentazione, indirizzando il privato presso l’ufficio competente, ma non quando la domanda è stata ricevuta.

Corrisponde infatti al suindicato principio di buon andamento il dovere dell’amministrazione di smistare l’istanza ricevuta all’ufficio competente, beninteso quando questo non comporti dei costi per il pubblico erario (ad es., dei costi di spedizione; altrimenti a ciò, ove vi abbia interesse, dovrà provvedere il privato, previamente avvisato dall’ente), ovvero aggravi notevoli per l’ente.

Va poi considerata non pertinente la giurisprudenza invocata dalla difesa dell’amministrazione resistente: essa infatti attiene al diverso caso in cui si fosse opposta quale motivazione del diniego/irricevibilità la mancata presentazione per via telematica della S.C.I.A. e non si attaglia al presente caso, in cui la motivazione del provvedimento non fa leva su questa circostanza, ma sul fatto che la S.C.I.A. “deve essere presentata a mezzo SUAP”;

Va parimenti affermato che l’art. 39, co. 4, legge 724 del 1994, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento dell’amministrazione, non richiede la necessaria acquisizione “della comunicazione del silenzio assenso” e che, in ogni caso, trattasi di un “atto” che, ove ritenuto necessario, andrebbe comunque acquisito da parte dell’amministrazione procedente, la quale, dunque, ben avrebbe potuto procedere attraverso i propri uffici a scrutinare l’effettivo verificarsi di questa circostanza (id est, l’avvenuta formazione o meno del silenzio assenso).

In conclusione, il ricorso va accolto con l’annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Michele Conforti, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Michele Conforti
        
IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese
        
        
IL SEGRETARIO
 

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