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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 313 | Data di udienza: 13 Febbraio 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di nuova costruzione – Art. 3, c. 1, lett. e) d.P.R. n. 380/2001 – Movimenti di terra, livellamenti e realizzazione di piattaforme in cemento armato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2018
Numero: 313
Data di udienza: 13 Febbraio 2018
Presidente: Abbruzzese
Estensore: Abbruzzese


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di nuova costruzione – Art. 3, c. 1, lett. e) d.P.R. n. 380/2001 – Movimenti di terra, livellamenti e realizzazione di piattaforme in cemento armato.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 23 febbraio 2018, n. 313


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di nuova costruzione – Art. 3, c. 1, lett. e) d.P.R. n. 380/2001 – Movimenti di terra, livellamenti e realizzazione di piattaforme in cemento armato.

Costituiscono interventi di nuova costruzione, a termini dell’art. 3, c.1, lett. e) del T.U. 380/2001 tutti quelli implicanti “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definiti alle lettere precedenti”, tra i quali rientrano i cospicui movimenti di terra, i livellamenti e la realizzazione di piattaforme in cemento armato, inequivocamente costituenti trasformazione permanente di suolo prima inedificato (cfr. TAR Toscana, III, n.1822/2014). Ogni modifica dello stato materiale e della conformazione del suolo per adibirlo a uso diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua conformazione, costituisce infatti “nuova costruzione”, ed è realizzabile solo mediante previo permesso di costruire.

Pres. ed Est. Abbruzzese – F.T. (avv. Grisi) c. Comune di Praiano (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 23 febbraio 2018, n. 313

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 23 febbraio 2018, n. 313

Pubblicato il 23/02/2018

N. 00313/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2006, proposto da:
Fusco Teresa, rappresentata e difesa dall’avvocato Gerardo Grisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 174;

contro

Comune di Praiano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n.48/05 di demolizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, Teresa Fusco ha impugnato l’ordinanza meglio sopra individuata, con la quale il Comune di Praiano ha ordinato la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, e, più puntualmente, in difformità alla DIA del 19.12.2003, in area interessata da vincolo paesaggistico e idrogeologico, presso la proprietà di essa ricorrente in Praiano, via Croce n.8.

Le opere in questione erano così descritte nel provvedimento impugnato:

“la realizzazione sulla piazzola a quota 0.00 di un solaio in C.A., occultato da uno strato di terreno vegetale di cm. 0.30 circa di dim circa 23.90 x 7.50;

la realizzazione sulla piazzola a quota -3,00 di un solaio in C.A., occultato anch’esso da uno strato di terreno vegetale di cm. 0.30 circa di dim circa 23.90 x 4.05;

…la demolizione della rampa di scale che da quota -3.00 passa a quota -6,00;

su dette piazzole in modo disordinato si riscontrano accumuli di materiale di risulta consistenti in terreno vegetale e roccia di pezzatura grossa il tutto per una quantità di circa 30 mc;

inoltre si rileva una impastatrice elettrica e vari attrezzi da lavori specifici per il tipo di opera;

sulla rampa di scale che da quota 0.00 passa a quota -3,00, si rileva un tavolato di pari misura e cioè di dim 6.10 x 1.40, posta sul lato Positano per il passaggio dei muli”.

La ricorrente esponeva che le opere rilevate in sede di sopralluogo e sanzionate afferivano al terreno circostante un fabbricato per civile abitazione, di proprietà, formato da terrapieni a sbalzo stante l’andamento del pendio; a causa di fenomeni di cedimento dei terrapieni, conseguenti alla caduta copiosa di acque meteoriche, era stato necessario procedere al loro rinforzo mediante realizzazione, nel substrato terroso, di piattebande in cemento, opere destinate unicamente ad assolvere la detta finalità, come dimostrato dal loro completo interramento e dalla loro sostanziale invisibilità, come puntualmente descritto nella relazione tecnica allegata, a firma del geom. De Luise.

Da qui il ricorso che deduce l’illegittimità dell’ordinanza per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 37 e 44 T.U. 380/2001 – Violazione dell’art. 159 D.Lgs. 490/1999 – Eccesso di potere sotto le stesse figure sintomatiche di cui alla precedente rubrica: gli interventi contestati non possono ricondursi a quelli di nuova costruzione, disciplinati dall’art. 3, comma 1, lett. e) del T.U., giacché non comportanti la realizzazione di alcun manufatto fuori terra o interrato; gli stessi non comportano neppure trasformazione edilizia o urbanistica, mentre più correttamente dovrebbero essere sussunti tra quelli di “realizzazione di servizi tecnologici”; gli stessi, dunque, non sono assoggettati a permesso di costruire, ma a denuncia di inizio attività, con il solo obbligo di rilascio dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, dunque assoggettati a mera sanzione pecuniaria e non a demolizione; a termini dell’art. 152 D.Lgs. 29.10.1999, n.490, inoltre, gli interventi di manutenzione straordinaria non necessitano neanche dell’autorizzazione prescritta dall’art. 151, con conseguente insussistenza dell’illecito amministrativo;

Violazione dell’art. 3 T.U. 380/2001 – eccesso di potere (cfr. precedente rubrica): gli interventi in questione sono senz’altro di natura pertinenziale, in ragione della funzione assolta, delle ridotte dimensioni, della univoca destinazione, della ubicazione, del loro valore economico e dell’assenza di carico urbanistico; le opere in questione, invero, hanno l’unica funzione di accrescere il valore e l’utilità del bene principale, sono insuscettibili di autonomo godimento e di produrre reddito proprio; come tali sono assoggettabili a permesso di costruire solo ove così dispongano le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, il che non ricorre nella specie.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Il Comune di Praiano non si costituiva in giudizio.

A seguito di avviso di perenzione, parte ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione, con atto sottoscritto dal difensore e dalla parte personalmente.

All’esito della pubblica udienza del 13 febbraio 2018, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che gli interventi, eseguiti in assenza di titolo abilitativo, non sarebbero sanzionabili con la demolizione giacché non costituenti “nuova costruzione”.

Al contrario, costituiscono interventi di nuova costruzione, a termini dell’art. 3, c.1, lett. e) del T.U. 380/2001 tutti quelli implicanti “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definiti alle lettere precedenti”, tra i quali neppure la ricorrente ha potuto inserire i cospicui movimenti di terra, livellamenti e realizzazione di piatteformi in cemento armato di cui si discute nel presente giudizio, inequivocamente costituenti trasformazione permanente di suolo prima inedificato (cfr. TAR Toscana, III, n.1822/2014).

In proposito, giurisprudenza costante ha ritenuto che ogni modifica dello stato materiale e della conformazione del suolo per adibirlo a uso diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua conformazione, costituisce “nuova costruzione”, ed è realizzabile solo mediante previo permesso di costruire.

A ciò è da aggiungere che le opere de quibus sono state realizzate in area vincolata e interessata da vincolo idrogeologico, ricadendo dunque nella fattispecie regolata dall’art. 27, comma 2, DPR 380/2001, secondo cui le opere realizzate sine titulo in area vincolate sono comunque soggette a demolizione anche se, sotto il profilo meramente edilizio, assoggettabili astrattamente al previo ottenimento del minor titolo edilizio di cui alla DIA.

Deve poi aggiungersi che, a termini dell’art. 149 D.Lgs. 42/2004, gli interventi costituenti manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro o consolidamento, realizzati in zona vincolata, non sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica (previa) solo a condizione che non alterino lo stato dei luoghi, il che, con evidenza, non è nella specie.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che le opere in questione costituirebbero “pertinenza” dell’immobile principale (il fabbricato residenziale) cui sarebbero asservite, con conseguente non assoggettabilità delle stesse, sotto altro profilo, al regime del permesso di costruire.

L’assunto non ha pregio.

La nozione di pertinenza accolta sotto il profilo edilizio diverge sensibilmente da quella nota in campo civilistico, dovendosi escludere ogni volta che l’opera si connoti per autonomia strutturale, e comporti oggettiva alterazione dell’assetto del territorio, come nel caso (cfr. Cons. di Stato, n.4086/2013).

Neppure può aderirsi alla prospettiva minimalista sostenuta dalla ricorrente quanto al mero rilievo strutturale degli interventi, che comunque va vagliata, in sede di richiesta di rilascio del titolo, dagli organi competenti e non può, evidentemente, essere rimessa al giudizio del soggetto privato.

Va, infine, osservato che la ricorrente in alcun modo ha neppure tentato di ottenere la sanatoria, edilizia e/o paesaggistica, degli interventi contestati, restando tuttora confermata la carenza di titolo e la natura abusiva degli interventi.

Le considerazioni che precedono consentono di respingere il ricorso in quanto infondato.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Maria Abbruzzese       
            

IL SEGRETARIO

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