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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 600 | Data di udienza: 18 Gennaio 2017

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Art. 15, c. 4 l.r. Campania n. 6/2016 – Autorizzazioni – Preclusiva  – Superamento del termine per l’azione delle misure programmatorie – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2017
Numero: 600
Data di udienza: 18 Gennaio 2017
Presidente: Riccio
Estensore: Grasso


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Art. 15, c. 4 l.r. Campania n. 6/2016 – Autorizzazioni – Preclusiva  – Superamento del termine per l’azione delle misure programmatorie – Effetti.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 23 marzo 2017, n. 600


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Art. 15, c. 4 l.r. Campania n. 6/2016 – Autorizzazioni – Preclusiva  – Superamento del termine per l’azione delle misure programmatorie – Effetti.

In base all’art. 15, c. 4, della l.r. Campania, n. 6/2016, fino all’approvazione degli atti attuativi in essa previste non può essere rilasciato, a dispetto di quanto opinato, alcun provvedimento di autorizzazione per impianti eolici nel territorio regionale. Né il superamento del termine scolpito per l’adozione delle prefigurate misure programmatorie può valere a rendere doveroso l’obbligo di rilascio di singole autorizzazioni, sussistendo, al più, l’obbligo di programmare, ma non di provvedere in assenza delle necessarie deliberazioni programmatorie.

Pres. Riccio, Est. Grasso – A. s.r.l. (avv. Fortunato) c. Regione Campania (avv. Consolazio)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 23 marzo 2017, n. 600

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 23 marzo 2017, n. 600


Pubblicato il 23/03/2017

N. 00600/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2016, proposto da:
Al.Ter. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
 

contro
 

Regione Campania, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza depositata dalla ricorrente in data 20.05.2016, volta ad ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica preordinata alla realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico;

nonché per l’accertamento

dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 12.10.2016 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Regione Campania sull’istanza, depositata in data 20/05/2016, volta ad ottenere il rilascio dell’ autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica.

A sostegno del gravame assume inutilmente decorso il termine per l’adozione di provvedimento formale motivato, concretandosi, per tal via, la censurata inerzia in termini di inadempimento all’obbligo legale di provvedere.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha chiesto la reiezione del ricorso, sull’argomentato assunto della preclusiva entrata in vigore della normativa di cui alla l. n. 6/2016:

Alla camera di consiglio del 18 gennaio 2017, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

3.- Il ricorso è infondato.

Osserva, in effetti, il Collegio come con l’art.15, 4° co. della legge regionale 05.04.2016 n.6 (c.d. Finanziaria 2016, pubblicata sul BURC n.22 del 05.04,2016 entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione) è stato disposto che: “In attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposto dell’Assessore alle attività produttive di concerto con l’Assessore all’ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati;

c) aree individuate come beni paesaggistici di cui all’articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, a 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areos (lBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito d’avifauna migratoria o protetta.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunto regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente di concerto con l’Assessore alle attività produttive, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte colica di potenza superiore a 20 Kw.

3. In attesa dell’approvazione delle deliberazioni di cui al presente articola è sospesa il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti calici nel territorio regionale”.

Orbene, l’istanza della ricorrente è stata presentata all’amministrazione in data 20 maggio 2016, nella piena vigenza della legge regionale n.6/2016 in base alla quale fino all’approvazione degli atti attuativi in essa previste non può essere rilasciato, a dispetto di quanto opinato, alcun provvedimento di autorizzazione. Né il superamento del termine scolpito per l’adozione delle prefigurate misure programmatorie può valere a rendere doveroso l’obbligo di rilascio di singole autorizzazioni, sussistendo, al più, l’obbligo di programmare, ma non di provvedere in assenza delle necessarie deliberazioni programmatorie.

3.- Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto per assenza del ventilato obbligo di provvedere.

Sussistono giustificati motivi per disporre, tra le parti in causa, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Giovanni Grasso
        
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
        
        
IL SEGRETARIO
 

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