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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo, Rifiuti Numero: 1713 | Data di udienza: 14 Novembre 2018

* RIFIUTI – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica dei siti – Categoria 9 Classe D – Attività di messa in sicurezza di emergenza – Idoneità ai fini dell’ammissione nella categoria – Ragioni – Art. 240 d.lgs. n. 152/2006 – Circolare del comitato Nazionale prot. n. 1650/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2018
Numero: 1713
Data di udienza: 14 Novembre 2018
Presidente: Riccio
Estensore: Monica


Premassima

* RIFIUTI – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica dei siti – Categoria 9 Classe D – Attività di messa in sicurezza di emergenza – Idoneità ai fini dell’ammissione nella categoria – Ragioni – Art. 240 d.lgs. n. 152/2006 – Circolare del comitato Nazionale prot. n. 1650/2005.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 23 novembre 2018, n. 1713


RIFIUTI – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica dei siti – Categoria 9 Classe D – Attività di messa in sicurezza di emergenza – Idoneità ai fini dell’ammissione nella categoria – Ragioni – Art. 240 d.lgs. n. 152/2006 – Circolare del comitato Nazionale prot. n. 1650/2005.

Con riferimento all’istanza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la l’attività di “bonifica dei siti”, l’attività di “messa in sicurezza d’emergenza”, è idonea a costituire un’esperienza utile ai fini dell’ammissione alla categoria necessaria per l’esercizio di tale attività (categoria 9 classe D). Depone in tal senso la previsione della messa in sicurezza anche d’urgenza all’interno del Titolo V del Codice dell’Ambiente, rubricato “Bonifica di siti contaminati”, non apparendo ostativo a tale conclusione la circostanza che il legislatore abbia ivi distintamente considerato la “messa in sicurezza d’emergenza” (art. 240, lett. m d.lgs. n. 152/2016) dalla “bonifica” (lett. p), emergendo anzi dalle rispettive definizioni come la prima rientri nella seconda, quale intervento che – seppur “immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura” – è finalizzato (oltre che “a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito”) “a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”, così da essere ricompresa nella nozione di “bonifica” offerta dallo stesso articolo, quale “insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse”. Quanto sopra trova, inoltre, chiara conferma nella circolare del Comitato Nazionale prot. n. 1650 del 28 ottobre 2005 che espressamente afferma come “le attività di bonifica dei siti cui è necessario fare riferimento ai fini dell’iscrizione nella categoria 9 sono quelle previste e disciplinate dall’art. 17 del d.lgs. 22/97 e dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471” (all’epoca vigenti) anch’essi relativi agli “interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento”, vieppiù chiarendo “che l’obbligo di iscrizione all’Albo nella categoria 9 sussiste per tutte le suddette attività, anche se svolte in forma parziale nell’ambito di un intervento complessivo di bonifica, ad esclusione della sola attività di progettazione”.

Pres. Riccio, Est. Monica – C. s.r.l. (avv. Gioia) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Av. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 23 novembre 2018, n. 1713

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 23 novembre 2018, n. 1713

Pubblicato il 23/11/2018

N. 01713/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2017, proposto da:
C.E.R.I.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Santissimi Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Albo Nazionale Gestori Ambientali (Sezione Campania), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. n. 2779/2017 dell’8 febbraio 2017, trasmesso in data 20 aprile 2017, con il quale l’Albo Gestori Ambientali – Sezione Campania ha comunicato il rigetto dell’istanza prot. n. 34261 del 23 novembre 2016, con cui la ricorrente aveva chiesto l’iscrizione per la categoria 9, classe D;

– del verbale di riunione del 30 gennaio 2017 (erroneamente indicato nell’atto impugnato come 30 gennaio 2016), richiamato nel provvedimento, non conosciuto, assunto a presupposto dell’adozione del provvedimento di rigetto;

– ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 365288/2016 del 27 dicembre 2016, con la quale l’Albo Gestori Ambientali ha richiesto la trasmissione di idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante;

– di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Sezione Regionale della Campania – Napoli);
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la società ricorrente – già iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 8 classe F (“intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, fino al 3.000 tonnellate) – impugna il provvedimento in epigrafe di rigetto della propria istanza per l’iscrizione nel medesimo albo anche per la categoria 9 classe D, “bonifica dei siti” per un importo fino ad euro 1.000.000,00 (un milione/00), “visto che l’impresa …, in seguito alla richiesta integrazione, ha trasmesso dichiarazioni relative all’esperienza del Responsabile Tecnico, con lavori di messa in sicurezza di emergenza senza presentare attestazione di esecuzione di interventi di bonifica”.

In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità – oltre che per mancata preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, e per difetto di un’adeguata motivazione – per erroneità manifesta e difetto assoluto del presupposto, avendo l’amministrazione resistente omesso di considerare che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza sono ricompresi negli ambiti degli interventi di bonifica, richiamando a tal proposito il dettato dell’art. 240, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (secondo cui “ai fini dell’applicazione del presente titolo, si definiscono: … m) messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”) nonché il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 20 del 28 gennaio 2010 (secondo cui “deve ritenersi che la disciplina richiamata, così come interpretata dal Comitato Nazionale dell’Albo nazionale delle imprese, imponga l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per l’espletamento dell’attività di messa in sicurezza dei siti, poiché nella categoria “bonifica siti” rientrano anche le attività di messa in sicurezza del sito a prescindere dall’attività di gestione dei rifiuti”).

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente controdeducendo, in particolare, sulla diversità dell’attività “di messa in sicurezza d’emergenza” rispetto a quella “di bonifica”: “la prima, rivolta a contenere ed a circoscrivere la contaminazione prodotta da inquinanti al fine di impedirne la diffusione anche a "matrici" sane, la seconda ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti”.

Seguivano ulteriori memorie difensive di parte ricorrente, in cui si ribadiva come la messa in sicurezza consisterebbe “in una vera e propria attività di bonifica, seppure provvisoria”, richiamando al riguardo “la circolare prot. n. 1650 del 28.10.2005, la quale ha chiarito al punto 1 che “le attività di bonifica dei siti cui è necessario fare riferimento ai fini dell’iscrizione nella categoria 9 sono quelle previste e disciplinate dall’art. 17 del D. Lgs. n. 22/97 e dal D.M. 25.10.1999 n. 471” ovvero “gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale”.

All’udienza pubblica del 14 novembre 2018 il giudizio veniva trattato e, dunque, trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e, dunque, meritevole di essere accolto, ritenendo il Collegio che, come sostenuto in ricorso, l’attività di “messa in sicurezza d’emergenza”, oggetto della certificazione prodotta da parte ricorrente a corredo dell’istanza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la l’attività di “bonifica dei siti”,sia idonea a costituire un’esperienza utile ai fini dell’ammissione alla categoria necessaria per l’esercizio di tale attività (categoria 9 classe D).

Depone in tal senso, la previsione della messa in sicurezza anche d’urgenza all’interno del Titolo V del Codice dell’Ambiente, rubricato “Bonifica di siti contaminati” e recante la “disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati” (in tal senso, l’art. 239), poi specificamente previsti al successivo art. 240, non apparendo ostativo a tale conclusione la circostanza che il legislatore abbia ivi distintamente considerato la “messa in sicurezza d’emergenza” (lett. m) dalla “bonifica” (lett. p), emergendo dalle rispettive definizioni come la prima rientri nella seconda, quale intervento che – seppur “immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura” – è finalizzato (oltre che “a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito”) “a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”, così da essere ricompresa nella nozione di “bonifica” offerta dallo stesso articolo, quale “insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse”.

Quanto sopra trova, inoltre, chiara conferma nella circolare del Comitato Nazionale richiamata da parte ricorrente, prot. n. 1650 del 28 ottobre 2005 che espressamente afferma come “le attività di bonifica dei siti cui è necessario fare riferimento ai fini dell’iscrizione nella categoria 9 sono quelle previste e disciplinate dall’art. 17 del d.lgs. 22/97 e dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471” (all’epoca vigenti) anch’essi relativi agli “interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento”, vieppiù chiarendo “che l’obbligo di iscrizione all’Albo nella categoria 9 sussiste per tutte le suddette attività, anche se svolte in forma parziale nell’ambito di un intervento complessivo di bonifica, ad esclusione della sola attività di progettazione”.

In conclusione, per i motivi fin qui esposti, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina, e, per l’effetto, l’impugnato diniego deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che l’amministrazione comunale resistente intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.

Condanna l’amministrazione resistente al rimborso, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2,000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore
Angela Fontana, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Eleonora Monica
        
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
        
        
IL SEGRETARIO

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