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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2352 | Data di udienza: 22 Settembre 2023

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Opere edilizie – Abuso edilizio – Istanza di sanatoria – Mutamento della destinazione d’uso – Variazione delle destinazioni funzionali dei locali – Variazione essenziale – Art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001 – Cila – Comunicazione privata – Mancata produzione di effetti giuridici – Ordine di demolizione – Opere edilizie – Abuso edilizio – Istanza di sanatoria – Potere sanzionatorio – Natura ripristinatoria – Destinatari – Responsabile dell’abuso – Proprietario (Massime a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2023
Numero: 2352
Data di udienza: 22 Settembre 2023
Presidente: Di Popolo
Estensore: Mazzulla


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Opere edilizie – Abuso edilizio – Istanza di sanatoria – Mutamento della destinazione d’uso – Variazione delle destinazioni funzionali dei locali – Variazione essenziale – Art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001 – Cila – Comunicazione privata – Mancata produzione di effetti giuridici – Ordine di demolizione – Opere edilizie – Abuso edilizio – Istanza di sanatoria – Potere sanzionatorio – Natura ripristinatoria – Destinatari – Responsabile dell’abuso – Proprietario (Massime a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 23 ottobre 2023

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Opere edilizie – Abuso edilizio – Istanza di sanatoria – Mutamento della destinazione d’uso – Variazione delle destinazioni funzionali dei locali – Variazione essenziale – Art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001 – Cila – Comunicazione privata – Mancata produzione di effetti giuridici

La variazione della destinazione d’uso da officina (produttiva e direzionale) ad attività commerciale (bar e sala giochi) integra gli estremi di una variazione essenziale, legittimamente sanzionata ai sensi degli artt. 31-32 D.P.R. n. 380/2001. (1)

(1) In tal senso si v. Cons. Stato sez. VI, 11/06/2021, n. 4534; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 01/10/2020, n. 1255; Cons.Stato sez. VI, 12/12/2019, n. 8454.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Opere edilizie – Abuso edilizio – Istanza di sanatoria – Potere sanzionatorio – Natura ripristinatoria – Destinatari – Responsabile dell’abuso – Proprietario

In materia urbanistico-edilizia, il potere sanzionatorio, tenuto conto della relativa natura non già afflittiva bensì meramente ripristinatoria, è correttamente indirizzato, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, non soltanto nei confronti del “responsabile dell’abuso” ma anche del “proprietario”, indipendentemente dall’aver quest’ultimo concorso o meno alla realizzazione dell’abuso medesimo.

Pres. Di Popolo, Est. Mazzulla – R.D.G. (Avv. Izzo) c. Comune di Scafati (Avv. Marciano)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 23 ottobre 2023, n. 2352

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale omissis del 2019, proposto dalla sig.ra Rosa Del Gaudio, rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

– dell’ordinanza di demolizione n. 2253 del 15.11.2018, adottata dal Comune di Scafati, notificata in data 20.11.2018;

– di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4 bis c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 2253 del 15.11.2018 con cui il Comune di Scafati le ha ingiunto la demolizione di talune opere edilizie, realizzate a carico del seminterrato dell’immobile di sua proprietà, locato alla società “ARY STAR srls, distinto nel Catasto del territorio comunale di Scafati al foglio 16, part. 739, 749, 1101 e 1102. Più precisamente, dalla comparazione della planimetria allegata all’attestazione di agibilità del 09/09/2013 e dei titoli edilizi rinvenuti presso gli uffici comunali con lo stato dei luoghi rilevato in occasione del sopralluogo del 10/10/2018, sarebbero emerse le seguenti difformità, ritenute illegittime in quanto sine titulo:

“Realizzazione di pensilina a tunnel per l’accesso al locale con struttura metallica e copertura in plexiglass di circa mq 48 con modifica rampa di accesso;

Mutamento della destinazione d’uso locale da officina (attività artigianale di servizio) ad attività commerciale (bar e sala giochi) con diversa distribuzione funzionale degli ambienti; Fusione immobiliare con il locale ad uso deposito posto in aderenza ad est e censito in catasto al Foglio 16, p.lla 1481 sub 4;

Mutamento della destinazione d’uso del soprindicato locale da deposito dell’officina ad attività commerciale (sala da gioco) con ampliamento volumetrico lungo il versante nord-est (circa mc 72) e diversa distribuzione funzionale, che presenta le seguenti dimensioni planimetriche: locale sala da giochi mt 17,30 x 9,75 con altezza circa mt 3,00; annessa area hall munita di bancone di dimensioni circa mt 4,70 x 4,35 ed altezza mt 3,00; servizi igienici annessi di dimensioni circa mt 6,70 x 2,60 ed altezza mt 2,46”.

2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

– “1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 33 DPR. 38/01, ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE ACQUISITORIA”;

Il regime sanzionatorio applicato dal Comune di Scafati, ovvero quello di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, sarebbe incoerente con la natura del preteso abuso edilizio, qualificabile in termini di mera ristrutturazione e, come tale, sanzionabile ai sensi dell’art. 33 citato D.P.R. ovvero mediante l’irrogazione di un ordine demolitorio, privo di conseguenze acquisitive al patrimonio comunale.

Peraltro, la ricorrente non avrebbe potuto essere destinataria del provvedimento impugnato né delle relative conseguenze ablatorie, in quanto mera proprietaria incolpevole dell’immobile a carico del quale sono state realizzate le opere edilizie in contestazione, dalla stessa mai autorizzate.

– “2) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRORE NELLA INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE E ABNORMITA’ DELLE CONSEGUENZE SANZIONATORIE. NON ESSENZIALITA’ DELLA VARIANTE E QUALIFICABILITA’ DELLA PENSILINA IN TERMINI DI LIBERA EDILIZIA OVVERO PERTINENZA”;

Le attività edilizie riscontrate dall’amministrazione comunale, ivi inclusi i mutamenti delle preesistenti destinazioni d’uso, non integrerebbero gli estremi di una “variazione essenziale” rispetto ai titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione comunale. Ciò in quanto le variazioni delle destinazioni funzionali dei locali siti al piano seminterrato sarebbero avvenuto all’interno della stessa categoria funzionale. Del resto, nella comunicazione di inizio e fine lavori presentata dalla società conduttrice sarebbero state specificate le “nuove destinazioni d’uso” senza che l’amministrazione abbia nulla obiettato. Inoltre i locali in parola sarebbero stati oggetto di una istanza di rilascio del certificato di agibilità, presentata in data 9.09.2013 (prot. n. 19373), consolidatasi per silenzio assenso. Infine, in data 15.01.2019, la ricorrente avrebbe presentato richiesta di permesso di costruire inerente gli abusi in contestazione. Nessun ampliamento volumetrico sarebbe stato realizzato giacché lo stato di fatto risulterebbe conforme alla licenza edilizia in sanatoria rilasciata dallo stesso Comune.

– “3) Illegittimità della misura demolitoria irrogata con riferimento alla pensilina, la quale, essendo assimilabile ad una pertinenza, non è assoggettata a permesso di costruire ma a D.I.A. o S.C.I.A., la cui mancanza, ai sensi dell’art. 37, D.P.R. cit., comporta la mera sanzione pecuniaria e non quella demolitoria”;

La pensilina a tunnel eseguita all’esterno sulla rampa di accesso, considerati la modalità di esecuzione ed i materiali utilizzati, rientrerebbe tra le opere di edilizia libera cosi come definite dal D.M. 02/03/2018 in esecuzione del D.lgs. n. 222/2016. In ogni caso, trattandosi di un’opera pertinenziale rispetto al seminterrato, non avrebbe parimenti abbisognato di alcun titolo autorizzativo ed al più avrebbe potuto essere sanzionata mediante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 T.U.E.

– “4) SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITA’ DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE IN ATTESA DELL’ESITO DELLA ISTANZA DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA”;

La presentazione dell’istanza di sanatoria, avvenuta in data 15.01.2019, priverebbe di efficacia l’ordine demolitorio.

3. Il Comune di Scafati ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

4. In occasione della udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, il Collegio rileva la procedibilità del gravame, giacché non vi è in atti la prova della sopravvenuta presentazione, dalla parte dell’interessata, di una istanza di sanatoria, ai sensi degli artt. 36-37 D.P.R. n. 380/2001.

6. Tanto premesso, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

7. Dalla documentazione versata in giudizio dalla ricorrente risulta che il seminterrato interessato dall’attività edilizia in contestazione è stato sanato, nel 1997, con destinazione d’uso “officina riparazione auto”, quale attività di artigianato di servizio, rientrante nella destinazione d’uso “attività produttiva”, di cui all’art. 23 ter D.P.R. n. 380/2021.

Tale categoria funzionale è diversa dalla destinazione “commerciale” e ciò in considerazione del differente carico urbanistico che ne consegue.

Così recita, infatti, per quanto qui di interesse, la disposizione normativa di cui al citato art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001:

“Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché’ non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché’ tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale”.

È, quindi, evidente come la variazione della destinazione d’uso in contestazione, da officina (produttiva e direzionale) ad attività commerciale (bar e sala giochi), in disparte gli incrementi volumetrici riscontrati in occasione del sopralluogo del 10.10.2018, integri gli estremi di una variazione essenziale, legittimamente sanzionata ai sensi degli artt. 31-32 D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 11/06/2021, n. 4534; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 01/10/2020, n. 1255; Consiglio di Stato sez. VI, 12/12/2019, n. 8454).

8. Né a legittimare siffatta abusiva variazione della destinazione d’uso, in assenza del necessario titolo autorizzativo (permesso di costruire), possono valere la cila presentata, nel 2013, dalla società conduttrice, il certificato di agibilità, asseritamente rilasciato per silentium, nonché le autorizzazioni sanitarie e dei vigili del fuoco in forza dei quali, presso il seminterrato in contestazione, è stata avviata, sempre a cura della predetta società, l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti al pubblico.

Ed invero, dal punto di vista squisitamente urbanistico-edilizio, gli interventi suscettibili di mera cila, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 6 DPR n. 380/2001, nel testo vigente all’epoca in cui la comunicazione fu depositata, non avrebbero potuto comportare alcuna modifica di destinazione d’uso, così come invece è avvenuto.

La cila in parola, quindi, in difetto dei relativi presupposti normativi non può aver prodotto l’effetto di legittimare la contestata variazione della destinazione d’uso, trattandosi null’altro che di una comunicazione privata, priva di effetti giuridici. Analoghe considerazioni valgono in ordine alla S.C.I.A. di agibilità, a valle priva di efficacia, in quanto basata su una comunicazione di inizio lavori a monte inefficace giacché afferente ad un immobile abusivamente destinato ad attività commerciale.

9. Parimenti infondata è la censura secondo cui la ricorrente, in quanto proprietaria incolpevole, non avrebbe potuto essere destinataria del provvedimento sanzionatorio.

Ed invero, in materia urbanistico-edilizia, il potere sanzionatorio, tenuto conto della relativa natura non già afflittiva bensì meramente ripristinatoria, è correttamente indirizzato, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, non soltanto nei confronti del “responsabile dell’abuso” ma anche del “proprietario”, indipendentemente dall’aver quest’ultimo concorso o meno alla realizzazione dell’abuso medesimo (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12/11/2018, n.6555; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098).

10. Quanto alla censura che si appunta sulla pretesa natura pertinenziale della pensilina, la stessa non merita il positivo apprezzamento del Collegio. Ed invero, tale pensilina costituisce parte integrante delle attività edilizie in contestazione, le quali, siccome complessivamente funzionali all’abusivo mutamento della destinazione d’uso del seminterrato, meritano la sanzione demolitoria-acquisitiva di cui all’art. 31 T.U.E.

11. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

12. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Olindo Di Popolo, Presidente

Daria Valletta, Primo Referendario

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Olindo Di Popolo

IL SEGRETARIO

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