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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 3576 | Data di udienza: 11 Luglio 2012
* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Pratiche edilizie relative a opere contigue all’abitazione dell’istante – Verifica della legittimità delle opere – Non può essere rifiutato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 25 Luglio 2012
Numero: 3576
Data di udienza: 11 Luglio 2012
Presidente: Conti
Estensore: Loria


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Pratiche edilizie relative a opere contigue all’abitazione dell’istante – Verifica della legittimità delle opere – Non può essere rifiutato.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 6^ – 25 luglio 2012, n. 3576

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Pratiche edilizie  relative a opere contigue all’abitazione dell’istante – Verifica della legittimità delle opere – Non può essere rifiutato.

 

Il diritto di accesso deve essere riconosciuto a chi intende prendere visione di pratiche edilizie relative a opere contigue alla propria abitazione, per verificarne la legittimità o meno e, all’occorrenza attivare tutti i rimedi previsti dall’ordinamento; infatti non sussiste alcuna esigenza di riservatezza dei terzi da salvaguardare, che, in ipotesi potrebbe giustificare, ai sensi dell’art. 24 della l. 7 agosto 1990 n. 241, in presenza delle condizioni e dei presupposti necessari, il rifiuto di accesso, giacché trattasi di atti autorizzatori, se esistenti, di opere esposte al pubblico e, pertanto, di generale conoscenza.

 

Pres. Conti, Est. Loria – S.T. (avv. Buono) c. Comune di Ischia ed altro.


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 6^ – 25 luglio 2012, n. 3576

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 6^ – 25 luglio 2012, n. 3576

 

 

N. 03576/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01478/2012 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la presente

SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2012, proposto da Salvatore Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Gianpaolo Buono, con domicilio eletto presso il medesimo e pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R., in Napoli;
 
contro
 
il Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
 
nei confronti di
 
G.I.A.L. S.r.l., con sede in Caserta, alla via Botticelli, coop. Nadir, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di 30 giorni, indicato dall’art. 25 della legge 241/1990 (così come modificato dall’art. 21 della legge 11 febbraio 2005 n. 15) sulla domanda di accesso alla documentazione amministrativa prodotta, ai sensi degli artt. 22 della legge n. 241 e 3 del d.lgs. n. 195/2005 assunta al prot. gen. n. 2350 del Comune di Ischia in data 30 gennaio 2012;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale , comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 27 marzo 2012 e depositato in data 03 aprile 2012, il ricorrente espone, in punto di fatto, di avere inoltrato al Comune di Ischia in data 30 gennaio 2012 (prot. del Comune n. 2350) una istanza di accesso agli atti per ottenere copia dei titoli abilitativi rilasciati in favore della G.I.A.L. s.r.l. anche in sanatoria nonché copia delle domande di condono edilizio e delle denunzie di inizio attività presentate dalla stessa società e dell’eventuale atto di assenso della Soprintendenza.
Nella citata istanza di accesso agli atti lo stesso ricorrente premetteva di essere proprietario di un complesso edilizio comprensivo di fabbricato adibito a civile abitazione confinante, fra gli altri, con la proprietà della G.I.A.L. s.r.l., in catasto al foglio 16, p.lle 5, 10, 710, 711.944 e 946.
 
Richiama, infine, la circostanza che le proprietà della suddetta società sono state oggetto di radicali trasformazioni urbanistico-edilizie e che l’istanza di accesso è volta a verificare la legittimità delle predette opere rispetto alla normativa urbanistico-edilizia.
L’amministrazione comunale non ha dato riscontro all’istanza del ricorrente, che ha, pertanto, impugnato il silenzio deducendo quali motivi di illegittimità, la violazione degli artt. 3, 7 e 10 nonché 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1997, la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2005, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, la violazione dell’art. 97 Costituzione nonché la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
 
Alla camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorrente ha, altresì, precisato in camera di consiglio, che gli atti a cui si richiede l’accesso sono quelli relativi alle “recenti trasformazioni” subite dagli edifici e manufatti di proprietà della controinteressata.
 
Il ricorso è fondato e va accolto.
 
Infatti, come statuito, con orientamento ormai omogeneo, dalla giurisprudenza amministrativa (tra le molte, si veda, T.A.R. Campania, questa stessa sezione, 18 aprile 2012 n. 1790, sezione quinta, 11 novembre 2008, n. 19493), il diritto di accesso deve essere riconosciuto a chi intende prendere visione di pratiche edilizie relative a opere contigue alla propria abitazione, per verificarne la legittimità o meno e, all’occorrenza attivare tutti i rimedi previsti dall’ordinamento; non sussiste neanche alcuna esigenza di riservatezza dei terzi da salvaguardare, che, in ipotesi potrebbe giustificare, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in presenza delle condizioni e dei presupposti necessari, il rifiuto di accesso, giacché trattasi di atti autorizzatori, se esistenti, di opere esposte al pubblico e, pertanto, di generale conoscenza.
 
Oggetto della richiesta, nel caso di specie, sono proprio le pratiche edilizie della società proprietaria dei terreni limitrofi, per cui non vi è dubbio sulla legittimazione all’accesso da parte del ricorrente.
 
Neppure vi sono dubbi in ordine al fatto che la richiesta del ricorrente è legittima quanto all’oggetto e rientra nell’ambito dell’art. 22 comma 1 lettera d) della legge n. 241/1990, giacché, sebbene oggetto dell’accesso debbano essere documenti e non generiche informazioni sull’attività svolta, non occorre neppure che l’istante indichi in modo puntuale i documenti ai quali intende accedere, poiché spetta all’amministrazione che li detiene la relativa individuazione, in presenza degli altri presupposti di legge (tra le molte, Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2011, n. 575). Il ricorrente, ha altresì precisato alla camera di consiglio,che gli atti a cui si richiede l’accesso sono quelli relativi alle recenti trasformazioni subite dagli edifici e manufatti di proprietà della controinteressata.
 
Conseguentemente, la corretta applicazione dell’art. 24 comma 7, prima parte, della l. 241 /90 (“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”) implica che il Tribunale, ai sensi dell’art. 116 c. p. a., nell’accogliere il ricorso, per le considerazioni svolte in precedenza, ordini al Comune di Ischia di esibire e rilasciare copia degli atti e dei documenti richiesti dalla ricorrente, come specificati nell’istanza della stessa, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, e ciò nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
 
Le spese possono essere compensate per giusti motivi.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Ischia di esibire e di rilasciare copia degli atti e documenti come indicati in parte motiva, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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