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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 1193 | Data di udienza: 4 Luglio 2018

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Domanda o dichiarazione presentata alla P.A. – Art. 38 d.P.R. n. 445/2000 – Copia fotostatica del documento di identità – Documento scaduto – Mera irregolarità – Regolarizzazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 3 Agosto 2018
Numero: 1193
Data di udienza: 4 Luglio 2018
Presidente: Riccio
Estensore: Maffei


Premassima

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Domanda o dichiarazione presentata alla P.A. – Art. 38 d.P.R. n. 445/2000 – Copia fotostatica del documento di identità – Documento scaduto – Mera irregolarità – Regolarizzazione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 3 agosto 2018, n. 1193


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Domanda o dichiarazione presentata alla P.A. – Art. 38 d.P.R. n. 445/2000 – Copia fotostatica del documento di identità – Documento scaduto – Mera irregolarità – Regolarizzazione.

Ai sensi dell’art. 38 d. P. R. n. 445 del 2000, la domanda o la dichiarazione presentata alla p. a., può essere – anziché sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla – sottoscritta ed accompagnata da "copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore". La circostanza che sia stata allegata copia fotostatica di un documento scaduto non importa l’inesistenza della dichiarazione, ma semplicemente la sua irregolarità, che, in forza del successivo art. 71, impone al funzionario competente a ricevere la documentazione di darne notizia all’interessato, al fine della regolarizzazione o del completamento della dichiarazione (Cons. St., sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339). E ciò anche in applicazione del principio di proporzionalità, di derivazione europea, che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

Pres. Riccio, Est. Maffei  – C.G. (avv.ti Lai e De Roma) c. Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 3 agosto 2018, n. 1193

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 3 agosto 2018, n. 1193

Pubblicato il 03/08/2018
N. 01193/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2018 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2018, proposto da
Carmen Giannattasio, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lai, Emanuela De Roma, con domicilio digitale come in atti;


contro

Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Francesco Piccoli, Maria Alessandra Rezza non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI – INSEGNAMENTO DI CANTO – emessa dal Conservatorio resistente per la selezione di docenti per l’insegnamento di canto, pubblicata in data 17.01.2018 Prot. n. 000641 a conclusione della PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo di Docente di Prima fascia per l’insegnamento di Canto (CODI/23) – CCNL Comparto AFAM del 04/8/2010 da utilizzare per assunzioni a tempo determinato;

– dell’ ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA DI CANTO in parte qua prevede la esclusione del nominativo della ricorrente dalla graduatoria di canto, parimenti emesso dal Conservatorio resistente a conclusione di detta procedura selettiva di Docenti di Canto e pubblicato in data 17.01.2018, con Prot. n. 000643;

– di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti sopra indicati, ivi compreso espressamente il BANDO in parte qua della Procedura Selettiva Pubblica per titoli per l’insegnamento di canto (CODI/23) indetto dal Conservatorio di Musica di Avellino Domenico Cimarosa Prot. 0013542 del 6 dicembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, Carmen Giannattasio ha domandato l’annullamento della graduatoria definitiva, approvata con decreto del Direttore del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino del 17.1.2018 e degli atti presupposti, con particolare riferimento ai verbali dei lavori della commissione istituita presso il Conservatorio medesimo, concernenti la procedura selettiva pubblica, per soli titoli (di servizio ed artistico – culturali), ai fini dell’assunzione a tempo determinato di Docenti di prima fascia per l’insegnamento di Canto (CODI/23) – C.C.N.L. comparto AFAM del 04.08.2010.

Avverso i predetti provvedimenti, in particolare avverso l’esclusione dalla selezione disposta in suo danno, la ricorrente ha mosso le seguenti censure.

a) Violazione e falsa applicazione degli articoli 38 comma 3, 45 comma 2, 46 comma 1, lett. m) del d.p.r. 28/12/2000 n. 445. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando della selezione pubblica. Eccesso di potere per carenza-insufficienza della motivazione.

Richiamando il provvedimento di esclusione gli art. 6 e 7, punti 1 e 2 del bando, in assenza di ulteriori specificazioni, la ricorrente ha sostenuto che la sua esclusione dovesse ricondursi, da un lato, all’omessa sottoscrizione della copia fotostatica del documento di identità allegato alla domanda e, dall’altro, all’omessa sottoscrizione dei titoli di carriera anch’essi depositati in copia.

Sotto tale profilo deduceva, oltre alla violazione dell’art. 45 commi 1 e 2 D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 46 del medesimo DPR, non prescrivendo le citate norme l’obbligo di sottoscrizione dell’allegata copia del documento di riconoscimento ovvero dei titoli di carriera depositati, anche l’inosservanza delle prescrizione del bando che non comminavano l’esclusione dalla selezione nel caso in cui i titoli di carriera fossero stati comprovati mediante il loro deposito in copia fotostatica.

Da ultimo censurava la condotta della commissione giudicatrice per l’evidente violazione del principio del favor partecipationis e del principio del soccorso istruttorio espresso, con riferimento

al caso in esame, nel co. 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 a tenore del quale “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità”.

b) Violazione articolo 7 comma 3 del bando di gara, nonché del principio di buon andamento e trasparenza dell’azione della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione, nonchè dell’art. 3. l. n. 241/1990. Sviamento di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto di motivazione in fatto e in diritto, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Il provvedimento si presentava privo di idonea e congrua motivazione, poiché il mero richiamo agli articoli 6 e 7 commi 1 e 2 del bando di gara appariva manifestamente insufficiente a porla nella condizione di conoscere l’iter logico e giuridico seguito dalla P.A. nell’adozione del provvedimento pregiudizievole.

Si è costituita l’amministrazione intimata con memoria di mero rito instando per il rigetto del proposto gravame.

Nella pubblica udienza del 4 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Collegio reputa opportuno riportare il tenore delle previsioni del bando di concorso poste dall’intimata amministrazione a fondamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.

In particolare, l’art. 6 (“Documentazione da allegare alla domanda”) prescriveva che “Gli aspiranti devono allegare alla domanda (Modello A):

-Copia di documento d’identità in corso di validità, debitamente firmata;

– Dichiarazione sostitutiva con firma autografa, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei Titoli di Studio;

– Dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell’articolo 46 del DPR, 28 dicembre 2000 n. 445 dei Titoli di Servizio;

– Dichiarazione sostitutiva con firma autografa del curriculum vitae e dei titoli artistico – culturali e professionali”

L’art. 7, poi, collegava l’inammissibilità della domanda ovvero esclusione dal concorso alle seguenti ipotesi:

“1. la domanda priva della sottoscrizione del candidato o inoltrata oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3, nonché la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o priva di curriculum,

2. i candidati privi di qualcuno dei requisiti di cui al precedente art. 2 o che abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o che abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.

Orbene, dalla disamina della documentazione allegata dalla ricorrente alla domanda presentata nonché depositata agli atti del giudizio si evince che la stessa, per un verso, non ha provveduto alla sottoscrizione della copia fotostatica del documento di riconoscimento; per l’altro, ha allegato copia dei titoli di carriera che intendeva sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice in luogo della richiesta autocertificazione.

Entrambe le irregolarità, avendo una mera rilevanza formale, non appaiono idonee a giustificare l’impugnato provvedimento di esclusione.

2.1.- Invero, quanto alla prima, valga rammentare che la produzione di un documento di identità a corredo di una dichiarazione imposta dal bando ha la funzione di creare un collegamento identitario tra l’autore della dichiarazione e il titolare del documento di identità personale prodotto in copia, in modo da fornire un principio di prova sull’effettivo autore della dichiarazione

In caso di irregolarità, non vi è ragione per non applicare le regole generali in materia di dichiarazioni sostitutive (art. 71 d. P. R. cit.), secondo cui "qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità" e che "questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione" (Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366).

In relazione a tale principio, la giurisprudenza, in caso di allegazione di un documento d’identità non più in corso di validità – fattispecie a parere del Collegio assimilabile al caso di specie – ha chiarito che "Ai sensi dell’art. 38 d. P. R. n. 445 del 2000, la domanda o la dichiarazione presentata alla p. a. (nella specie nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di opere pubbliche di servizi) può essere – anziché sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla – sottoscritta ed accompagnata da "copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore". La circostanza che sia stata allegata copia fotostatica di un documento scaduto non importa l’inesistenza della dichiarazione, ma semplicemente la sua irregolarità, che, in forza del successivo art. 71, impone al funzionario competente a ricevere la documentazione di darne notizia all’interessato, al fine della regolarizzazione o del completamento della dichiarazione" (Cons. St., sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339).

E ciò anche in applicazione dei principio di proporzionalità, di derivazione europea, che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

In relazione a tale principio la giurisprudenza ha precisato che "Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi. Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso "nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale" (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): “l’amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza. Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedimentali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074; Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964; Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2018 n. 257.

Posti questi principi, è da ritenere che nel caso in esame, l’irregolarità in questione era pienamente sanabile, con la conseguenza che, non essendo stati allegati dall’amministrazione resistente né in sede procedimentale né in conseguenza della costituzione nel presente giudizio, elementi tali da indurre a ritenere che la ricorrente avesse presentato una dichiarazione falsa, anche in considerazione del fatto che la firmataria della domanda in questione è proprio la persona risultante dal documento di identità non firmato, la disposta esclusione appare violativa dell’art. 71 cit.. L’amministrazione, prima di emettere il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto attivare il subprocedimento del soccorso istruttorio.

2.2.- Quanto appena detto vale anche per la mancanza nella domanda della dichiarazione sostitutiva riguardante i titoli di carriera, avendo comunque la ricorrente presentato le copie fotostatiche attestanti il loro conseguimento ed avendoli puntualmente riportati nell’allegato curriculum.

Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che l’art. 7 del bando ricollegava l’esclusione dalla procedura selettiva esclusivamente alla mancanza dei requisiti di partecipazione e alla formulazione di dichiarazioni mendaci, non anche all’omessa autocertificazione dei titoli di carriera cosicchè tale omissione non poteva comportare l’esclusione dalla selezione e, quindi, la mancata valutazione dei titoli.

Infatti, le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Per l’esattezza la giurisprudenza dell’Alto Consesso sostiene che "preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione,…", (Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2014, numeri 3133, 3134, 3135 e 3136).

Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative specie in ordine alle cause di esclusione (in tema di gare: Consiglio di Stato sezione V, 13 maggio 2014, n. 2248), oppure specie, come nel caso in esame, laddove manchi proprio la clausola che penalizzi i concorrenti che hanno mancato di sottoscrivere l’elenco dei titoli e questo poi trovi il preciso riscontro con i titoli presentati ed allegati dagli stessi.

E neppure la Commissione avrebbe potuto procedere autonomamente e diversamente, escludendo e non valutando della candidati in presenza di una omissione non sanzionata con la prescrizione della esclusione e della non valutazione dei titoli non recati in un elenco non sottoscritto, dal momento che le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione e, nel caso, della Commissione che costituisce l’organo tecnico dell’amministrazione, che autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nella interpretazione né nella attuazione (Consiglio di Stato, sezione V, 17 marzo 2014, n. 1328).

In ogni caso, infine, come sopra anticipato, avendo la ricorrente allegato la copia fotostatica dei predetti titoli, l’amministrazione avrebbe dovuto fare ricorso al procedimento del soccorso istruttorio ex art. 6 legge 241/90, poiché, non essendosi trattato di sanare un’omessa produzione documentale, ma soltanto di regolarizzare documenti privi di requisiti formali, a queste irregolarità di forma si sarebbe dovuto porre rimedio col soccorso istruttorio.

Dalle considerazioni svolte discende pertanto la chiara illegittimità del gravato atto di esclusione, non avendo l’amministrazione tenuto debitamente conto dei titoli indicati nella domanda di partecipazione: per l’effetto, si impone l’annullamento del gravato provvedimento di esclusione, con conseguente riammissione della ricorrente alla procedura, nonché della successiva graduatoria che dovrà essere redatta considerando anche la domanda presentata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione;

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese legali nei confronti della ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Angela Fontana, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Fabio Maffei
        
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
        
        
IL SEGRETARIO

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