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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 2234 | Data di udienza: 27 Settembre 2016

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 62, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di un bene culturale – Competenza – Consiglio comunale/provinciale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2016
Numero: 2234
Data di udienza: 27 Settembre 2016
Presidente: Sabbato
Estensore: Severini


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 62, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di un bene culturale – Competenza – Consiglio comunale/provinciale.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 4 ottobre 2016, n. 2234


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 62, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di un bene culturale – Competenza – Consiglio comunale/provinciale.

L’atto con il quale, ai sensi dell’art. 62 comma 3, d. lg. 22 gennaio 2004 n. 42, viene esercitato il potere di prelazione, rientrando nella materia degli “acquisti ed alienazioni immobiliari” di cui all’art. 42 comma 2, t. u. 28 agosto 2000 n. 267, appartiene alla competenza del Consiglio comunale (T. A. R. UMBRIA Sez. I, 10/04/2013, n. 221; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/06/2002, n. 3430). E’ quindi illegittima la deliberazione con cui la giunta (nella specie, provinciale) ha deciso di avvalersi del diritto di prelazione per l’acquisto di un bene culturale; a fortiori è illegittimo l’atto dirigenziale che – in esecuzione della prefata delibera giuntale, affetta da incompetenza – ha quindi decretato l’esercizio del diritto di prelazione in oggetto.


Pres. f.f. Sabbato, Est. Severini  – omissis (avv. Di Lieto) c. Provincia di Salerno (avv.ti Casella, Cornetta e Tedesco)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 4 ottobre 2016, n. 2234

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 4 ottobre 2016, n. 2234

Pubblicato il 04/10/2016

N. 02234/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 666 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Di Lieto C. F. DLTNDR63A03F223K, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 143;

contro

Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Casella C. F. CSLNGL53H04F913M, Ugo Cornetta C. F. CRNGUO71M25H703E e Francesco Tedesco C. F. TDSFNC71H12H703Y, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Roma, 104 – Palazzo Sant’Agostino;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;

per l’annullamento

A) del decreto del Dirigente del Settore Servizi Tecnici della Provincia di Salerno, n. 2659 dell’11.02.2005, notificato il 14.02.2005, con il quale è stata esercitata – dalla Provincia di Salerno – la prelazione per l’acquisto dell’immobile denominato “Convento Santa Maria di Costantinopoli” e dell’annesso terreno;

B) della deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno, n. 102 del 4.02.2005, con cui è stato deliberato il predetto esercizio di prelazione;

C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa, ove occorra e nella parte d’interesse, della deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno, n. 1040 del 30.12.2004, nonché della nota, n. 35633 del 29.11.2004, a firma del Soprintendente per i B. A. P. P. S. A. D. di Salerno e Avellino;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2016, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, in qualità di proprietario – in virtù d’atto di compravendita stipulato nel 2004 – del fabbricato ubicato in Olevano sul Tusciano e già adibito a convento (Santa Maria di Costantinopoli) e del circostante terreno pertinenziale dell’estensione di mq. 7.517, fabbricato “in più parti diruto e allo stato di rudere”, gravato dal vincolo di cui alla l. 1089/39, posto con D. M. del 28.05.1984, rappresentava che – notificata al Soprintendente di Salerno e Avellino la denuncia del trasferimento del predetto immobile, in data 15.11.2004 – il Soprintendente medesimo aveva chiesto, con atto n. 35633 del 29.11.2004, la trasmissione dell’atto di compravendita, e che fossero specificati i rispettivi valori del terreno e del fabbricato, richiesta prontamente riscontrata con missiva del 6.12.2004, pervenuta il 13.12.2004; segnalava, altresì, che la Provincia di Salerno, con delibera di Giunta n. 102 del 4.02.2005, aveva deliberato d’avvalersi del diritto di prelazione circa il suddetto immobile, da acquisirsi, mediante accensione d’apposito mutuo; e che, con decreto, n. 2659 dell’11.02.2005, il Dirigente del Settore Servizi Tecnici della stessa Provincia aveva esercitato il diritto di prelazione sull’immobile in oggetto; tanto premesso, avverso gli atti, in epigrafe specificati, articolava le seguenti censure:

I) Violazione degli artt. 59 e 61 del d. l.vo 42/2004; Eccesso di potere per difetto dei presupposti: la Provincia avrebbe esercitato la gravata prelazione, oltre il termine perentorio di gg. sessanta, stabilito dall’art. 61 del d. l.vo 42/04; mentre, infatti, detto termine era scaduto l’11.02.2005, il decreto dirigenziale della Provincia (atto recettizio) era stato notificato, al ricorrente, in data 14.02.2005; in ogni caso, già dal momento della prima trasmissione alla Soprintendenza della denuncia di trasferimento, doveva ritenersi che fosse decorso il termine di legge, di gg. sessanta;

II) Violazione degli artt. 61 e 62 del d. l.vo 42/04; Illegittimità derivata; Eccesso di potere per difetto dei presupposti: la Provincia di Salerno aveva esercitato il diritto di prelazione, senza che il Ministero avesse ancora dichiarato che non intendeva esercitare, direttamente, lo stesso diritto;

III) Violazione degli artt. 59 – 62 del d. l.vo 42/04; Eccesso di potere per difetto dei presupposti: il terrendo pertinenziale di mq. 7.517, non gravato dal vincolo di cui agli artt. 10 e ss. d. l.vo 42/04, sarebbe stato, per ciò, illegittimamente compreso nell’atto, con cui era stata esercitata la prelazione;

IV) Violazione degli artt. 59 – 62 del d. l.vo 42/04; Violazione degli artt. 42, 49 e 107 del d. l.vo 267/2000; Incompetenza; Eccesso di potere per difetto dei presupposti: la competenza a deliberare circa l’esercizio dei diritto di prelazione non competeva né alla Giunta Provinciale, né al Dirigente del Settore Servizi Tecnici della Provincia, bensì al Consiglio Provinciale, ex art. 42 del d. l.vo 267/2000 (lett. l) in comb. disp. con lett. b), h) e i) dell’art. 42 cit.); né valeva il riferimento – contenuto nella delibera giuntale n. 102/2005 – alla precedente delibera n. 1040/2004, sia perché anch’essa adottata dalla G. P., sia perché non conteneva alcun impegno di spesa per l’acquisto del bene immobile de quo, ma solo un generico intento di eseguire lavori su, non meglio precisati, beni culturali ubicati in Olevano sul Tusciano;

V) Violazione degli artt. 59 – 62 del d. l.vo 42/04; Violazione degli artt. 49 e 151 del d. l.vo 267/2000; Eccesso di potere per carenza istruttoria e per difetto dei presupposti: gli atti, assunti dall’Amministrazione Provinciale di Salerno, erano infine illegittimi, perché privi dell’effettivo impegno di spesa, ivi rinviandosi esclusivamente alla futura accensione di un apposito mutuo, quindi senza copertura finanziaria, nonché senza i pareri di regolarità contabile e del responsabile della ragioneria.

Si costituiva in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dapprima con atto di stile e poi depositando documentazione.

Si costituiva in giudizio anche la Provincia di Salerno, con memoria in cui eccepiva il difetto di giurisdizione del G. A., quanto alla censura impingente nel tardivo esercizio della prelazione, e in ogni caso controdeducendo rispetto alle altre doglianze, nonché chiedendo che, ove fossero ritenute sussistenti le condizioni per concedere la chiesta sospensiva degli effetti degli atti gravati, si desse atto della perdurante pendenza del termine lungo (di centottanta, piuttosto che di sessanta giorni) per la manifestazione dell’intento, da parte del Consiglio Provinciale, d’esercitare la prelazione medesima.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 5 maggio 2005, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che è favorevolmente apprezzabile la censura con la quale si deduce il difetto di competenza dell’organo giuntale; Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della legge 6.12.1971, n.1034; P. Q. M. accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione”.

Dopo la pronunzia, e la successiva revoca, nel 2013, del decreto di perenzione, all’udienza pubblica del 27 settembre 2016 il ricorso era trattenuto in decisione.


DIRITTO

Osserva il Tribunale che, ai sensi dell’art. 62 d. l.vo 42/04, nel testo vigente ratione temporis:

“1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.

3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all’ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica.

4. Nei casi di cui all’articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima”.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. dello stesso d. l.vo, in particolare: “2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4”.

Tale disciplina va coordinata, al fine di individuare l’organo dell’ente pubblico territoriale, competente a deliberare la proposta di prelazione, predisponendo la necessaria copertura finanziaria della spesa, con l’art. 42 del d. l.vo 267/2000, e in particolare con il comma 2, lett. l), secondo cui: “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”.

La giurisprudenza ha osservato, al riguardo: “L’atto con il quale, ai sensi dell’art. 62 comma 3, d. lg. 22 gennaio 2004 n. 42, viene esercitato il potere di prelazione, rientrando nella materia degli “acquisti ed alienazioni immobiliari” di cui all’art. 42 comma 2, t. u. 28 agosto 2000 n. 267, appartiene alla competenza del Consiglio comunale” (T. A. R. Perugia (Umbria), Sez. I, 10/04/2013, n. 221); conforme Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/06/2002, n. 3430: “L’art. 42 comma 2 lett. l) d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza in materia di “acquisti ed alienazioni immobiliari” senza alcuna eccezione, pertanto è competente il consiglio anche in ipotesi di deliberazione di acquisto a seguito di esercizio della prelazione da parte del ministero per i beni culturali ed ambientali in favore dell’ente locale”; si tenga presente anche T. A. R. Napoli (Campania), Sez. V, 14/02/2008, n. 846: “È illegittima la delibera con cui la giunta municipale ha deciso di esercitare, ai sensi dell’art. 48 d. P. R. n. 327/2001, la prelazione sugli immobili oggetto di una richiesta di retrocessione, considerato che, ai sensi dell’art. 42 d. lgs. n. 267/2000, l’esercizio del diritto di prelazione, previsto dall’art. 48 d. P. R. n. 327/2001, rientra negli acquisti immobiliari di competenza del consiglio comunale”.

Nella specie (in disparte l’eccepito difetto di giurisdizione del G. A. circa il dedotto tardivo esercizio della prelazione, trattandosi d’aspetto non dirimente), la decisione di “avvalersi del diritto di prelazione per l’acquisto del bene culturale”, rappresentato dal Convento di Santa Maria di Costantinopoli in Olevano sul Tusciano, e dall’annesso terreno circostante, è stata illegittimamente assunta, anziché dal Consiglio, dalla Giunta Provinciale di Salerno, con l’impugnata deliberazione, n. 102 del 4 febbraio 2005, la quale si presenta, per di più, anche carente della predisposizione della necessaria copertura finanziaria della spesa, a valere sul bilancio dell’ente, essendo evidente come il rinviare, in detta deliberazione, la stessa copertura alla futura accensione di un apposito mutuo, non appare affatto rispettoso del precetto legislativo (a tacer d’altro, l’espressione “a valere sul bilancio dell’ente” indica la necessità della previsione di un apposito capitolo di spesa esistente, piuttosto che futuro e incerto, come nella specie).

A fortiori è illegittimo l’atto dirigenziale gravato che – in esecuzione della prefata delibera giuntale, affetta da incompetenza – ha quindi decretato l’esercizio del diritto di prelazione in oggetto.

Né, tampoco, le superiori conclusioni possono essere revocate in dubbio, perché, come sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione Provinciale, essendo ancora pendente il termine, cd. lungo, di giorni centottanta (emergente dal combinato disposto degli artt. 61 cpv. – 62 comma 4 d. l.vo 42/2004), per l’esercizio della prelazione, da parte dell’organo consiliare, e rappresentando – la delibera giuntale in oggetto – esecuzione del piano triennale dei lavori pubblici, adottato con delibera di G. P. n. 1040/2004 (il quale, relativamente al 2005, prevedeva una disponibilità di € 300.000,00 per acquisti e restauri di beni culturali in Olevano sul Tusciano), entrambe le condizioni, previste dall’art. 62, comma 2, d. l.vo 42/04, per il legittimo esercizio della prelazione, sarebbero potute dirsi, nella sostanza, rispettate.

La circostanza, in particolare, che il termine cd. lungo fosse ancora pendente – e che, quindi, la Provincia avrebbe potuto, in tesi, ancora adottare, eventualmente, un atto, con effetti sostanzialmente sananti della delibera giuntale, viziata da incompetenza – oltre che costituire implicita ammissione della sussistenza del vizio in questione, nulla toglie, evidentemente, all’illegittimità di quest’ultima, sotto tale profilo; d’altronde, la circostanza che il piano triennale dei LL. PP. prevedesse l’indicata disponibilità finanziaria (ma, genericamente, per acquisti di beni culturali in Olevano, piuttosto che per l’acquisizione dello specifico bene immobile de quo) finisce per il contrastare, chiaramente, con la volontà, pure espressa dall’ente, di voler accendere uno specifico mutuo, per detto acquisto.

Del resto, non sono state segnalate al Tribunale, dopo l’adozione dell’ordinanza che ha regolato la fase cautelare del presente giudizio, deliberazioni del Consiglio Provinciale, che andassero nei sensi, indicati nella memoria difensiva dell’ente.

In aderenza alle superiori considerazioni, da ritenersi assorbenti degli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto e gli atti impugnati vanno annullati.

La condanna della Provincia di Salerno alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la sua soccombenza in giudizio, laddove emergono eccezionali motivi per compensarle, quanto al Ministero per i Beni e le Attività culturali, essendo, le rilevate illegittimità, ascrivibili esclusivamente all’ente pubblico territoriale.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Provincia di Salerno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio, che complessivamente liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, e la condanna altresì alla restituzione, in favore del medesimo, del contributo unificato, versato nella misura di € 340,00 (trecentoquaranta/00).

Spese compensate, quanto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016, con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Paolo Severini
        
IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato
      

IL SEGRETARIO

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