* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Autorizzazione paesaggistica – Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 – Richieste istruttorie – Limiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2017
Numero: 1441
Data di udienza: 27 Settembre 2017
Presidente: Abbruzzese
Estensore: Abbruzzese
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Autorizzazione paesaggistica – Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 – Richieste istruttorie – Limiti.
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 4 ottobre 2017, n. 1441
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Autorizzazione paesaggistica – Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 – Richieste istruttorie – Limiti.
Le richieste istruttorie di cui all’art. 159, c. 4 del d.lgs. n. 42/2004, possono avere ad oggetto, oltre alla documentazione non trasmessa ed utilizzata in sede di rilascio dell’autorizzazione, anche accertamenti, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, ivi compresa eventuale (ulteriore) documentazione tecnica volta ad approfondire l’inquadramento territoriale del manufatto, la sua consistenza ed il suo inserimento nel paesaggio. Non già, tuttavia, integrazioni che configurino ingiustificati aggravamenti del provvedimento, quali richieste pretestuose, dilatorie o tardive, ovvero riferite a documentazione già presente tra gli atti trasmessi ovvero in possesso della stessa Soprintendenza.
Pres. ed Est. Abbruzzese – L.M.A. (avv. Di Lieto) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 4 ottobre 2017, n. 1441SENTENZA
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 4 ottobre 2017, n. 1441
Pubblicato il 04/10/2017
N. 01441/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2007, proposto da:
Laudano Maria Anna, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.143;
contro
Soprintendenza B.A.A.A.S. SA – AV, Comune di Amalfi, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n.2679/07, recante diniego autorizzazione n.28/06 per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la nota n.32931 del 30.10.2006 del Soprintendente per i B.A.P.P.S.A.D. di Salerno e Avellino con richiesta di chiarimenti, nonché, ove occorra, della nota n.11029 del 3.11.2007 del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Amalfi di trasmissione della nota soprintendentizia n.32931 del 2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, Laudano Anna Maria ha impugnato gli atti meglio sopra individuati, recanti annullamento, da parte della resistente Soprintendenza, dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata alla ricorrente dal Comune di Amalfi per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato.
La ricorrente esponeva di essere proprietaria di un fabbricato con annesso fondo agricolo a monte della strada statale 163 Amalfi-Sorrento e prospiciente alla strada; al fine di dotare il fabbricato di una idoneo parcheggio, impossibile lungo la strada, la ricorrente ebbe a presentare il progetto per la realizzazione di un garage pertinenziale da ricavare nella roccia e interamente nascosto da essa a meno del varco d’ingresso; il progetto, valutato dalla C.E.C.I. e favorevolmente riscontrato dalla Commissione per l’esercizio delle funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Amalfi, nella seduta del 5 maggio 2006, ebbe ad ottenere l’autorizzazione richiesta a condizione dell’osservanza di puntuali prescrizioni consistenti nella riduzione della volta interna rispetto al piano di calpestio e delle dimensioni massime del vano d’ingresso e nell’utilizzazione di precisi materiali; inopinatamente; già decorso il termine di legge, la Soprintendenza dapprima chiedeva chiarimenti e poi procedeva all’annullamento della autorizzazione; e da qui il ricorso che deduce l’illegittimità del disposto annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art.159 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 2 e 6 della L. 241/90. Incompetenza. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità: il decreto comunale n.28/06 di rilascio dell’autorizzazione è pervenuto alla Soprintendenza in data 18.5.2006, e dunque entro il 17.6.2006 la Soprintendenza avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni; in data 13.7.2006, invece, la Soprintendenza chiedeva documentazione integrativa, che perveniva con la nota n.8338 del 22.8.2006; in data 30.10.2006, tuttavia, la Soprintendenza chiedeva nuovi chiarimenti già oltre i 60 giorni dalla ricezione dei chiarimenti già forniti, con conseguente intervenuta consumazione del potere, potendo la Soprintendenza chiedere chiarimenti solo una volta: inoltre, la nota ulteriore di richiesta di chiarimenti è stata emessa oltre il termine perentorio per l’esercizio del controllo di cui al 3° comma dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04, con conseguente illegittimità del successivo decreto di annullamento del 31 gennaio 2007; del resto, già la nota di ulteriore integrazione è illegittima perché chiede chiarimenti ultronei desumibili dagli atti progettuali già trasmessi; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 159 D.Lgs. 42/04, degli artt. 6 e 9 della L.R. Campania 28 novembre 2001, n.19, come successivamente mod. ed int.; degli artt. 3, 5 e 17 della L.R. Campania 27 giugno 1987, n.35, con succ.mod ed int.; eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità: il decreto soprintendentizio di annullamento dispone l’annullamento dell’autorizzazione ambientale per la realizzazione del parcheggio sostenendo che non sarebbe consentito nella zona de qua la possibilità di costruire detto box in deroga alla disciplina vigente nella zona; così motivando, la Soprintendenza tuttavia svolge argomentazioni di carattere edilizio-urbanistico che non le competono; in ogni caso, l’intervento ricade non già in zona 1A, come erroneamente asserito dalla Soprintendenza, ma in zona 1B, circostanza che dimostra l’evidente difetto di istruttoria e l’erroneità dei presupposti e della motivazione che viziano il provvedimento impugnato; quand’anche l’intervento ricadesse in zona 1A, la richiamata disposizione (art. 9 della L.R. Campania n.19/2001, come modificata dall’art. 49, comma 10, della L. 22.12.2004, n.16), non avrebbe carattere ostativo all’intervento progettato; tanto è dimostrato dal fatto che non è stato abrogato l’art. 6, comma 2 della L.R. Campania n.19/2001, che consente appunto la possibilità di costruire parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; in ogni caso, il P.U.T. è strumento urbanistico che non ha efficacia prescrittiva diretta, essendo le norme da esso poste prescrittive solo per la pianificazione di livello inferiore, e ha valenza di misura di salvaguardia, in attesa dell’approvazione dei PP.RR.GG. conformi al PUT quanto alle norme contenute nella L.R. 35/87, come può argomentarsi dall’art. 5 della L. citata; comunque, testualmente, l’art. 49 fa riferimento solo alle disposizioni procedurali e dunque non già anche a quelle “sostanziali”; in ogni caso, il garage è già stato ritenuto urbanisticamente compatibile dal Comune di Amalfi e il vincolo di inedificabilità si riferisce a volumi residenziali e non ad interventi che rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 6 e 9 della L.R Campania 28 novembre 2001, n.19, con succ. mod. ed integr.; degli artt. 3, 5 e 17 della L.R. Campania 27 giugno 1987, n.35, con succ. mod. ed integr. Eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità: l’annullamento, per come disposto, poggia su ragioni di merito, il che fa emergere lo sviamento di potere con lesione delle competenze in materia; in sostanza, la Soprintendenza non fa riferimento ad alcun vizio di legittimità, motivando sulla necessità di salvaguardia del costone roccioso, che è estraneo al vincolo apposto al Comune di Amalfi, e a un asserito “disturbo nella visione paesaggistica d’insieme”, a fronte di un intervento visibile all’esterno solo per una porta ad arco che utilizza pietrame e legno tipici del luogo; del resto le puntuali prescrizioni apposte all’autorizzazione rilasciata dal Comune di Amalfi dimostrano l’approfondimento cui il progetto è stato sottoposto e la correttezza del giudizio operato.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si costituiva il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Il TAR adito, con Ordinanza n.451 del 17.5.2007, accoglieva la proposta istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 27 settembre 2017, fissata a seguito di istanza con firme congiunte ex art. 82 D.Lgs. 104/2010, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale la resistente Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata alla ricorrente e riferita alla richiesta realizzazione di un box incassato nella roccia.
E’ dirimente ai fini della decisione la positiva delibazione del primo motivo di ricorso con il quale si deduce la tardività dell’intervento annullatorio della resistente Amministrazione
Giova ricordare in proposito che l’art. 159, comma 4 del d.Lgs. n.490/1999, nel testo vigente all’epoca del provvedimento de quo, prevedeva il termine di 60 giorni per l’esercizio, da parte dell’organo competente a decidere, del potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, decorrente dal termine in cui la documentazione perviene completa all’organo competente a decidere, salva la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni istruttorie, nell’ipotesi di incompletezza della documentazione, con effetto interruttivo del prefato termine.
La giurisprudenza ha chiarito che dette richieste istruttorie possono avere ad oggetto, oltre alla documentazione non trasmessa ed utilizzata in sede di rilascio dell’autorizzazione, anche accertamenti, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, ivi compresa eventuale (ulteriore) documentazione tecnica volta ad approfondire l’inquadramento territoriale del manufatto, la sua consistenza ed il suo inserimento nel paesaggio.
Non già, tuttavia, integrazioni che configurino ingiustificati aggravamenti del provvedimento, quali richieste pretestuose, dilatorie o tardive, ovvero riferite a documentazione già presente tra gli atti trasmessi ovvero in possesso della stessa Soprintendenza.
Il prefato termine, ben vero riferito al potere di annullamento e non già all’ulteriore fase della comunicazione o notificazione dell’atto, che risultano estranee alla previsione normativa, si qualifica espressamente come perentorio, con la conseguenza che l’esercizio del potere dopo il termine indicato è tardivo ed inficia la legittimità dell’atto.
Nel caso di specie, risulta che: l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Amalfi è stata tramessa al Ministero in data 18.5.2006; in data 13.7.2006 (prot. N. 22928), la Soprintendenza richiedeva documentazione integrativa; tale documentazione veniva fornita dal Comune di Amalfi con nota n.8338 del 22.8.2006, come si evince dalla nota in data 30 ottobre 2006 dello stesso Ministero (prot. n.32931, in atti); la Soprintendenza, tuttavia, dall’invio della ulteriore nota (prot. n.8338 del 22.8.2006) del Comune di Amalfi, faceva inutilmente decorrere il termine di sessanta giorni salvo richiedere, solo in data 30 ottobre 2006, ulteriore documentazione “integrativa” (“reitera l’integrazione in quanto dalla documentazione non si evince se la parete in cui deve essere realizzata l’opera è costituita da roccia o da una macerina. Pertanto si richiede doc. fotografica ravvicinata dello stato dei luoghi. Si invita il Comune a verificare la conformità dell’opera al PUT”).
Detta ulteriore richiesta è illegittima per tre distinti profili: a) in quanto è tardiva, essendo stata rivolta oltre il termine di sessanta giorni per l’utile esercizio del potere di co-annullamento (termine che deve intendersi decorrente dal primo invio di integrazione documentale da parte del Comune di Amalfi, e dunque dal 22.8.2006, con scadenza il 23.10.2006); b) in quanto è ultronea, duplicando inammissibilmente la richiesta di integrazioni, che può essere effettuata una volta sola; c) perché è riferita a documenti e/o informazioni già contenuti nella documentazione già presentata fin dall’iniziale invio (cfr. nota di trasmissione prot. n.4762 del 10.5.2006 del Comune di Amalfi), comprensiva già della documentazione progettuale e in particolare delle piante, prospetti, sezioni e foto nn. 5 e 6, descrittive dello stato dei luoghi ante intervento; e, in proposito, va evidenziato che gli elaborati di cui al progetto (stato attuale) descrivono compiutamente il sito di intervento (con pianta, prospetti e sezioni, distinguendo in maniera puntuale, per quanto rileva, i siti in “roccia”, il “terrapieno” e il “terreno”, sicché non si comprende l’utilità di ulteriormente investigare circa la natura della parete di scavo, descritta chiaramente, negli atti progettuali, come “roccia”.
Le considerazioni che precedono consentono di accogliere il ricorso, stante la illegittimità dell’impugnato annullamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Rita Luce, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese
IL SEGRETARIO