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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, VIA VAS AIA Numero: 1123 | Data di udienza: 6 Giugno 2017

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Principio del tempus regit actum – Momento in cui il provvedimento ha avuto avvio – Momento in cui l’amministrazione provvede – VIA, VAS E AIA – Regolamento VAS della Regione Campania – Aree già urbanizzate – Esclusione dall’assoggettamento a VAS – Aree prive di qualsiasi opera infrastrutturale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2017
Numero: 1123
Data di udienza: 6 Giugno 2017
Presidente: Riccio
Estensore: Sabbato


Premassima

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Principio del tempus regit actum – Momento in cui il provvedimento ha avuto avvio – Momento in cui l’amministrazione provvede – VIA, VAS E AIA – Regolamento VAS della Regione Campania – Aree già urbanizzate – Esclusione dall’assoggettamento a VAS – Aree prive di qualsiasi opera infrastrutturale.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 5 luglio 2017, n. 1123


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Principio del tempus regit actum – Momento in cui il provvedimento ha avuto avvio – Momento in cui l’amministrazione provvede.

Ai sensi del principio ” tempus regit actum “, ciò che rileva non è la data in cui il procedimento ha avuto avvio bensì il momento in cui l’Amministrazione provvede, avendo l’obbligo di operare nel rispetto dello ius superveniens e quindi sulla base della valutazione attuale degli interessi pubblici ad esso sottesi. L’opposto principio della tendenziale irretroattività dell’azione amministrativa si applica esclusivamente agli atti che incidono su diritti soggettivi o, comunque, su posizioni di vantaggio già acquisite (cfr. T.A.R. Roma, sez. II, 26 febbraio 2016, n. 2666).
 

VIA, VAS E AIA – Regolamento VAS della Regione Campania – Aree già urbanizzate – Esclusione dall’assoggettamento a VAS – Aree prive di qualsiasi opera infrastrutturale.

L’art. 2, comma 5, lett. d) del regolamento VAS (“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.17 DEL 18 DICEMBRE 2009”) esclude, a certe condizioni, l’assoggettamento a VAS delle aree già urbanizzate; esso non è quindi invocabile nelle aree risultanti prive di qualsiasi opera infrastrutturale.

Pres. Riccio, Est. Sabbato – I. s.p.a. (avv.ti Laudadio e Fortunato) c. Comune di Montecorvino Rovella (SA) (avv. Ferrara) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 5 luglio 2017, n. 1123

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 5 luglio 2017, n. 1123


Pubblicato il 05/07/2017

N. 01123/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2011, proposto da:
IN.CA. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Felice Laudadio e Marcello Fortunato, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Comune di Montecorvino Rovella (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall’avv. Angela Ferrara, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Salerno, Via A. Nifo, n. 2;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) della delibera n. 89 del 23.06.2011, notificata in data 01.07.2011, con la quale il Comune di Montecorvino Rovella ha deliberato “di non adottare il piano di lottizzazione (…) in quanto non compatibile con le vigenti leggi, i regolamenti e gli strumenti vigenti”;

b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegati, connesso e conseguente, comunque, lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compreso il parere sfavorevole, prot. n. 11314/2011, del Responsabile del procedimento e del Capo dell’Area Tecnica del Comune nonché il Regolamento Regionale di attuazione della V.A.S. adottato con D.P.G.R.C. n. 17 del 18.12.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Rovella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2017 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14 ottobre 2011 e ritualmente depositato il 27 ottobre successivo, la società IN.CA. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la delibera, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Comune di Montecorvino Rovella ha stabilito di non adottare il piano di lottizzazione convenzionata, richiesto dalla ricorrente in data 14.08.2007 “in quanto non compatibile con le vigenti leggi, i regolamenti e gli strumenti vigenti” per la mancanza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La ricorrente, a sostegno del gravame, dopo aver evidenziato che la domanda aveva conseguito i pareri favorevoli della Commissione Edilizia, del Genio Civile, dell’ASL SA 2 e dell’Autorità di Bacino Destra Sele, ha sollevato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto:

1) l’Amministrazione, in violazione del principio tempus regit actum, avrebbe applicato previsioni sopravvenute rispetto alla data di presentazione dell’istanza, come detto risalente al 2007, ed in particolare il Regolamento di attuazione della V.A.S. approvato con D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009, a sua volta illegittimo perché in contrasto con il D.Lgs. n. 152/06 laddove (art. 5) impone l’obbligo di V.A.S. anche per procedimenti anteriori alla data di approvazione;

2) l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione i plurimi pareri favorevoli conseguiti nel corso del procedimento ad opera delle Autorità su indicate;

3) tali contributi consultivi di segno favorevole, sul piano urbanistico ed ambientale, avrebbero consolidato l’affidamento della società ricorrente, indebitamente obliterato dal Comune;

4) l’Amministrazione avrebbe altresì omesso di considerare che l’area oggetto dell’intervento edificatorio sarebbe interessata da sviluppo edilizio, nonché su aree collegate direttamente con il centro della frazione Macchia e quindi caratterizzate da un compiuto grado di urbanizzazione; inoltre l’intervento non produrrebbe impatti significativi sull’ambiente, sarebbe compatibile con le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e garantirebbe il pieno rispetto degli standard urbanistici di Zona;

5) la delibera non sarebbe suffragata da adeguata motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Montecorvino Rovella al fine di resistere. La difesa dell’Ente ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnativa della nota prot. n. 6963 del 28.4.2009 ed ha comunque opposto l’infondatezza delle articolate censure.

Nel corso del giudizio parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 618 del 16 marzo 2016, il Collegio ha disposto il seguente approfondimento istruttorio:

– dettagliata relazione, in triplice copia, a cura del competente ufficio del Comune di Montecorvino Rovella in ordine alla esatta quantificazione dell’area di intervento (con specifico riferimento alla “Zona C1 – residenziale per nuovi insediamenti”, oggetto di divergenti indicazioni nelle rispettive prospettazioni di parte [mq. 15.229 nell’istanza a fronte di mq. 16.641 indicati nell’atto impugnato] della lottizzazione in progetto alla luce dei dati riportati nella relativa istanza del 14/08/2007 e della documentazione (tavola I.03, tavola I.04, tavola I.01, tavole di PdF nn. 10 e 11) richiamata nell’atto impugnato, allegandone copia intelligibile; tale relazione dovrà altresì essere descrittiva dello stato di urbanizzazione dell’area con allegata documentazione esplicativa anche fotografica.

In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti depositano memorie insistendo per le rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2017, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Giova premettere che il Comune di Montecorvino Rovella ha dato seguito all’ordine istruttorio impartito dal Collegio depositando la relazione richiesta, con acclusa documentazione, in data 18 novembre 2016.

L’infondatezza del gravame rende superflua la disamina di ogni eccezione in rito sollevata da parte resistente.

Destituito di fondamento è il primo mezzo, col quale la ricorrente si duole dell’applicazione di previsioni sopravvenute (oltre che illegittime) rispetto alla data di presentazione dell’istanza del 14.08.2007. La censura è contraddetta dal fatto che la disciplina statale che ha introdotto l’obbligo di acquisizione della VAS è costituita dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, artt. 11 e ss., e pertanto essa è antecedente alla predetta data di presentazione dell’istanza. Ad ogni modo, la declinazione dell’antico brocardo tempus regit actum, invocato dalla ricorrente, impone che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1900) e non della presentazione della domanda dell’atto ampliativo. Si afferma, invero, in giurisprudenza che “Ai sensi del principio ” tempus regit actum “, ciò che rileva non è la data in cui il procedimento ha avuto avvio bensì il momento in cui l’Amministrazione provvede, avendo l’obbligo di operare nel rispetto dello ius superveniens e quindi sulla base della valutazione attuale degli interessi pubblici ad esso sottesi. L’opposto principio della tendenziale irretroattività dell’azione amministrativa si applica esclusivamente agli atti che incidono su diritti soggettivi o, comunque, su posizioni di vantaggio già acquisite” (cfr. T.A.R. Roma, sez. II, 26 febbraio 2016, n. 2666). Neppure trova quindi riscontro la pretesa illegittimità della disciplina regolamentare attuativa per violazione del principio di irretroattività, in quanto il suo esito applicativo non può riguardare che procedimenti ancora in corso. Il motivo in esame è quindi da respingere.

Infondati sono anche il secondo e terzo mezzo, suscettibili di trattazione congiunta, coi quali si assume la mancata considerazione dei plurimi contributi consultivi favorevoli (Commissione Edilizia, Genio Civile, Settore C.T.R. di Salerno, ASL, Autorità di Bacino) acquisiti nel corso del procedimento, in quanto non equipollenti alla Valutazione Ambientale Strategica risultata mancante. Il rilascio di tali pareri non poteva quindi consolidare alcun tangibile affidamento in ordine al buon esito della pratica in assenza di Valutazione Ambientale Strategica. Il motivo è quindi da respingere.

Infondato è anche il quarto mezzo, avente rilievo centrale nell’economia del ricorso, col quale si lamenta la insussistenza dei presupposti fattuali ai fini della soggezione alla disciplina in tema di VAS, alla luce sia dello stato di urbanizzazione dell’area sia, come meglio precisato in corso di giudizio, dell’estensione della superficie di intervento, siccome inferiore al limite dei 30.000 mq. fissato dall’art. 2, comma 5, lett. b) del Regolamento V.A.S.. L’infondatezza del duplice rilievo si deve alle risultanze istruttorie acquisite a seguito dell’approfondimento disposto dal Collegio, avendo l’Amministrazione documentato che l’area di intervento “è pari a mq. 30.913”, in quanto comprensiva dell’area di mq. 16.641 in “Zona C1 – residenziale per nuovi insediamenti” secondo quanto risulta dalle tavole I.03 e I.04. Per quanto riguarda lo stato di urbanizzazione dell’area, questa risulta “priva di qualsiasi opera infrastrutturale”, come si evidenzia dalla documentazione fotografica allegata alla relazione istruttoria. Non ricorrono, quindi, i presupposti per l’applicazione dell’art. 2, comma 5, lett. d) del regolamento VAS (“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.17 DEL 18 DICEMBRE 2009”), ove esclude, a certe condizioni, l’assoggettamento a VAS delle aree già urbanizzate. Il motivo in esame va quindi respinto.

Infondato è infine il quinto mezzo, col quale si lamenta che l’Amministrazione sarebbe incorsa in deficit motivazionale per omessa indicazione della normativa urbanistica pretesamente violata, avuto riguardo alle diffuse argomentazioni a sostegno dell’interposto diniego contenute nella relazione istruttoria allegata alla delibera impugnata.

Tanto premesso, il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto.

Le spese, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1629/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Montecorvino Rovella, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere

L’ESTENSORE
Giovanni Sabbato
        
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
        
        
IL SEGRETARIO
 

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