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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Espropriazione Numero: 1352 | Data di udienza: 21 Giugno 2012

* ESPROPRIAZIONE – Realizzazione dell’opera pubblica – Su di un fondo illegittimamente occupato – Obbligo dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 9 Luglio 2012
Numero: 1352
Data di udienza: 21 Giugno 2012
Presidente: Mele
Estensore: Fedullo


Premassima

* ESPROPRIAZIONE – Realizzazione dell’opera pubblica – Su di un fondo illegittimamente occupato – Obbligo dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso – Fattispecie.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1 – 9 luglio 2012, n. 1352

ESPROPRIAZIONERealizzazione dell’opera pubblica – Su di un fondo illegittimamente occupato – Obbligo dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso – Fattispecie.

 

 

L’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venire meno l’obbligo dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso indipendentemente dalle modalità – occupazione acquisitiva o usurpativa – di acquisizione del terreno, in quanto la sua realizzazione sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell’amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni; pertanto, in mancanza di atti o fatti idonei alla definitiva estinzione del diritto di proprietà in capo ai suoi originari titolari, questi conservano i loro diritti dominicali (ferma restando la necessità di valutare se gli stessi possano dilatarsi, dal punto di vista oggettivo, fino a ricomprendere le res realizzate sul suolo dal soggetto occupante sine titulo), con la conseguente preclusione all’accoglimento di una domanda, come quella risarcitoria per equivalente, la quale presuppone la definitiva perdita, giuridica e di fatto, del bene interessato.

 

Pres. Mele, Est. Fedullo – M.P. (avv.ti Fiorillo ed altro) c. Comune di Giffoni Valle Piana (avv. Bocchino).

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1 – 9 luglio 2012, n. 1352

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1 – 9 luglio 2012, n. 1352

 

 

N. 01352/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2009 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2009, proposto da: 
 
Marta Procida ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo, con domicilio eletto in Salerno, p.zza Casalbore n. 25;
 
contro
 
Comune di Giffoni Valle Piana, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bocchino, con domicilio eletto in Salerno, p.zza G. De Crescenzo n. 2, presso l’avv. Fusco;
 
Società Consortile I.A.C.P. Futura a r.l.; 
 
per la declaratoria
della illegittima occupazione del terreno di proprietà dei ricorrenti da parte del Comune di Giffoni Valle Piana e della società consortile I.A.C.P. Futura a r.l., per la condanna di questi ultimi al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni loro derivati dalla occupazione del terreno, sia legittima che illegittima, e per la condanna degli stessi al pagamento del valore di mercato del terreno
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giffoni Valle Piana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Espongono i ricorrenti che il Comune di Giffoni Valle Piana, con delibera consiliare del 28.9.2001, approvava il programma costruttivo proposto dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata alla località Vassi, Serroni ed Ornito, dichiarando altresì i lavori di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ed indicando i termini entro i quali avrebbe dovuto concludersi la procedura espropriativa.
 
Allegano altresì che, con decreto n. 4358 del 2.4.2003, il Comune autorizzava l’immissione nel possesso dei terreni interessati, alla quale materialmente si procedeva in data 23.6.2003.
 
Espongono quindi che il terreno complessivamente occupato di loro proprietà, ubicato in località Serroni del Comune di Giffoni Valle Piana ed avente una superficie di mq. 3.209, è catastalmente identificato con le p.lle 461, 462, 463 e 464 del fl. 49.
 
Allegano poi che il Comune intimato, con provvedimento del 27.9.2006, indicava quale nuovo termine perentorio per il compimento della procedura espropriativa il giorno 11.10.2007, autorizzando il soggetto attuatore, l’I.A.C.P. Futura Società Consortile a r.l., all’occupazione del terreno fino a quella data.
 
Nel dedurre quindi che la procedura espropriativa non è stata ancora portata a compimento, che il terreno occupato ha destinazione urbanistica “C2 – area di espansione a sviluppo estensivo”, che su di esso sono stati realizzati a cura della predetta società consortile alloggi di edilizia convenzionata, con conseguente irreversibile trasformazione dello stesso, che l’occupazione, non seguita dal provvedimento espropriativo, è divenuta illegittima, chiedono con il ricorso in esame il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima occupazione.
Con memoria del 5.1.2011, i ricorrenti hanno dichiarato di voler modificare il petitum originario, chiedendo, a titolo di risarcimento in forma specifica, la restituzione dei terreni di loro proprietà, insieme a tutto quanto ivi realizzato, e che la domanda risarcitoria per equivalente sia parametrata non più alla perdita della proprietà del bene, ma solo alla mancata disponibilità dello stesso per tutto il periodo di illegittima occupazione e fino alla sua riconsegna ai proprietari.
 
Il difensore del Comune di Giffoni Valle Piana ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dello stesso, evidenziando che non ha dato alcun contributo causale alla verificazione dell’evento lesivo lamentato dai ricorrenti né ha mai acquisito, a differenza del concessionario, le dotazioni tecniche e finanziarie atte alla realizzazione dell’intervento de quo.
 
Con ordinanza n. 156 del 3.2.2012 il Tribunale, come richiesto anche dalla parte ricorrente sul piano istruttorio, ha nominato un C.T.U., nella persona dell’ing. Pietro Veneroso, incaricandolo di rispondere ai seguenti quesiti:
1) ricostruisca il c.t.u. i principali passaggi amministrativi e fattuali che hanno condotto all’occupazione dei terreni indicati in ricorso;
2) verifichi se, e da quale momento, l’occupazione del terreno indicato in ricorso ha acquisito carattere di illegittimità e determini l’estensione dell’area illegittimamente occupata;
3) determini il valore venale del suolo illegittimamente utilizzato per scopi di interesse pubblico con riferimento alla data in cui ha avuto inizio l’illegittima utilizzazione;
4) individui il soggetto (Comune di Giffoni Valle Piana o l’ente attuatore dell’intervento) che abbia dato causa alla illegittima utilizzazione del suolo di proprietà dei ricorrenti;
5) verifichi se il Comune di Giffoni Valle Piana è in procinto di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
L’incarico peritale è stato tempestivamente espletato dal nominato consulente mediante il deposito presso la Segreteria del Tribunale, in data 22.5.2012, della relazione tecnica completa dei relativi allegati.
 
Tanto premesso in punto di fatto, deve evidenziarsi che non è contestabile (né contestata dal Comune resistente), come del resto compiutamente verificato dal C.T.U., l’avvenuta utilizzazione del suolo di proprietà dei ricorrenti, come dianzi catastalmente individuato, per il perseguimento di scopi di pubblico interesse, nella specie individuati (dalla delibera di Consiglio comunale del Comune di Giffoni Valle Piana n. 64 del 28.9.2001, recante anche la relativa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità) nella realizzazione di un programma costruttivo di edilizia agevolata – convenzionata, senza che venisse portato a compimento il procedimento ablativo all’uopo avviato.
 
Tanto è sufficiente per ritenere oggettivamente e soggettivamente integrato, ai sensi dell’art. 2043 c.c., un illecito aquiliano avente ad oggetto i diritti dominicali dei ricorrenti, proprietari del suolo illecitamente utilizzato: illecito il cui dies a quo deve farsi coincidere con la data – 12.10.2007 – successiva a quella – 11.10.2007 – fissata con la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune intimato n. 141/2006 del 26.9.2008 per il completamento della procedura espropriativa.
 
Così accertata la fondatezza della causa petendi prospettata con il ricorso in esame, deve adesso procedersi alla verifica dei presupposti per l’accoglimento dei petita formulati dai ricorrenti, a cominciare da quello inteso alla condanna dei soggetti intimati – il Comune di Giffoni Valle Piana e la società consortile a r.l. I.A.C.P. Futura – alla restituzione dei terreni illecitamente occupati.
La domanda, ad avviso del Tribunale, è inammissibile.
 
Essa è stata infatti irritualmente formulata con semplice memoria (depositata in data 5.1.2011), ad integrazione (rectius, in sostituzione, in particolare della domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente) delle richieste articolate con il ricorso introduttivo, in violazione del disposto di cui all’art. 43 cod. proc. amm., ai sensi del quale “i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte”, nel rispetto della disciplina dettata per il ricorso (ovvero, previa notifica dell’atto contenente la domanda nuova all’amministrazione nei cui confronti venga proposta).
 
Improcedibile, prima ancora che infondata, deve invece ritenersi la domanda (originaria) volta alla condanna dei soggetti intimati al pagamento di una somma, a titolo risarcitorio, pari al valore venale del bene illecitamente utilizzato.
 
Deve invero evidenziarsi che i ricorrenti, manifestando (sebbene, nell’ottica dell’ampliamento del petitum, in termini processualmente irregolari) la volontà di ottenere la restituzione dei suoli illecitamente occupati (insieme a quanto vi è stato realizzato), hanno dato atto di non avere (più) interesse al conseguimento dell’equivalente monetario del bene di cui sono proprietari: ciò che basta per statuire l’improcedibilità della corrispondente domanda formulata in ricorso.
 
Questa, in ogni caso, non potrebbe essere accolta.
 
Invero, come statuito dal Consiglio di Stato (cfr., di recente, Sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5230), “l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venire meno l’obbligo dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò superando l’interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica e all’irreversibile trasformazione effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato. Infatti, partendo dall’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, deve ritenersi che il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale previgente non fosse aderente alla Convenzione europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n. 1 (sentenza Cedu 30 maggio 2000, ric. 31524/96). Nella sentenza citata, la Corte ha ritenuto che la realizzazione dell’opera pubblica non costituisca impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente espropriata, e ciò indipendentemente dalle modalità – occupazione acquisitiva o usurpativa – di acquisizione del terreno. (…) La realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell’amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni”.
Ne discende che, in mancanza di atti o fatti idonei alla definitiva estinzione del diritto di proprietà in capo ai suoi originari titolari, questi devono ritenersi conservare i loro diritti dominicali (ferma restando la necessità di valutare se gli stessi possano dilatarsi, dal punto di vista oggettivo, fino a ricomprendere le res realizzate sul suolo dal soggetto occupante sine titulo), con la conseguente preclusione all’accoglimento di una domanda, come quella risarcitoria per equivalente, la quale presuppone la definitiva perdita, giuridica e di fatto, del bene interessato.
Inammissibile, perché estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo, deve invece ritenersi la domanda intesa al conseguimento dell’indennità relativamente al periodo di occupazione legittima, dal momento che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., restano estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa “le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
 
Meritevole di accoglimento deve invece ritenersi la domanda di condanna al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per effetto della illecita occupazione del suolo di loro proprietà, essendo la stessa indifferente alle (future) sorti dominicali del bene occupato.
Ai fini quantificatori di tale posta risarcitoria, ritiene il Tribunale di dover assumere a riferimento il disposto dell’art. 42 bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001, ai sensi del quale “per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”, ovvero in rapporto “al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7”.
 
Invero, sebbene il suddetto parametro di commisurazione del danno da illecita occupazione presupponga testualmente l’adozione dell’atto di acquisizione del bene alla sfera patrimoniale dell’ente occupante, ai sensi del comma 1, nella specie non ancora intervenuta (cfr. la relazione di C.T.U., pag. 20), ritiene il Tribunale che di esso possa farsi analogica applicazione alla fattispecie in esame, atteso che, da un lato, ricorre l’identica esigenza, avvertita dal legislatore allorché ha dettato la disposizione suindicata, di individuare un criterio certo e predeterminato di ristoro del danno patrimoniale subito dal proprietario per effetto dell’illecita occupazione del suolo, dall’altro lato, l’adozione dell’atto acquisitivo non modifica la qualificazione giuridica (quindi il corrispondente trattamento lato sensu sanzionatorio) della condotta di occupazione posta in essere medio tempore.
 
Deve quindi assumersi quale valore di mercato del bene de quo quello determinato dal C.T.U. con riferimento alla data (12.10.2007) di inizio dell’illecita occupazione, pari ad € 293.077,97 (risultato del prodotto del valore a metro quadro del suolo, pari ad € 91,33, per la superficie occupata, pari a mq. 3.209), senza che possa farsi applicazione del criterio riduttivo di cui all’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, sulla scorta dell’inerenza del programma costruttivo de quo ad un intervento di riforma economico-sociale, non essendo richiamato dall’art. 42 bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 tra i criteri di commisurazione dell’indennizzo da illecita occupazione.
 
Più in dettaglio, ai predetti fini risarcitori, il quantum che il soggetto obbligato (sulla cui individuazione si dirà infra) sarà tenuto a corrispondere ai ricorrenti deve essere calcolato applicando la percentuale del 5%, per ogni anno di durata dell’occupazione illecita (fino alla restituzione del bene o all’adozione dell’atto di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001), all’importo corrispondente al valore venale del bene, come sopra determinato, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat.
 
Con riferimento all’anno 2007, in particolare, al fine di determinare il quantum risarcitorio, l’importo risultante dall’applicazione della percentuale del 5% al valore suindicato dovrà essere diviso per 365 ed il relativo risultato dovrà essere a sua volta moltiplicato per il numero di giorni di durata dell’illecita occupazione (in sostanza, dall’12.10.2007 al 31.12.2007).
 
Le somme così calcolate con riferimento a ciascun anno di durata dell’illecita occupazione andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino a quella di deposito della presente sentenza.
Non riconoscibile allo stato, invece, è il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, ai sensi dell’art. 42 bis, commi 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001: la relativa pretesa, infatti, non può fondarsi sulla previsione speciale contenuta nell’articolo citato, riferendosi essa al risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita della proprietà del bene (conseguente all’adozione dell’atto di acquisizione), né sui criteri generali che presiedono al risarcimento del danno, nessun elemento probatorio essendo fornito dalla parte ricorrente in ordine ad eventuali pregiudizi non patrimoniali verificatisi nel periodo di occupazione illecita del suolo di loro proprietà.
 
Quanto alla determinazione del soggetto obbligato, rileva il C.T.U. (pag. 19 della relazione) che il soggetto che ha dato causa all’illegittima occupazione è la società consortile a r.l. I.A.C.P. Futura, delegata per il compimento delle procedure espropriative in forza della delibera di Consiglio comunale n. 64 del 28.9.2001 ed obbligata al pagamento del costo di esproprio e di quello necessario alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, quale corrispettivo della concessione del diritto di superficie, anche ai sensi degli art. 7 ed 8 della convenzione n. 615/2001 sottoscritta in data 8.11.2011 tra il Comune di Giffoni Valle Piana e lo I.A.C.P. della Provincia di Salerno (deve invero rilevarsi che nella posizione di concessionario facente originariamente capo allo I.A.C.P. della Provincia di Salerno è subentrata la società consortile a r.l. I.A.C.P. Futura, in forza dell’atto di cessione stipulato, ai sensi dell’art. 11 della citata convenzione, in data 19.11.2001).
Ritiene tuttavia il Tribunale che la posizione di responsabilità della predetta società consortile non elida quella imputabile, a titolo di solidarietà passiva, al Comune di Giffoni Valle Piana.
 
La prevalente giurisprudenza, civile ed amministrativa, afferma infatti (cfr. T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, 19 aprile 2011, n. 3434) che “ai fini della individuazione del soggetto obbligato alla restituzione del bene ed al risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione, la delega al compimento delle operazioni espropriative delle aree ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione – svolgendosi la procedura non solo in nome e per conto, ma anche d’intesa con il delegante – non priva entrambi i soggetti della legittimazione passiva. Da un lato, infatti, il Comune, è pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, rimanendo titolare dei poteri di controllo e di stimolo dell’attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere il delegante corresponsabile dell’illecito (il fatto stesso della tempestiva mancata emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell’occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri; cfr, tra le più recenti, Cassazione, Sez. I, 2 luglio 2007, n. 14959; Cass. Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21096); dall’altro, quanto al Consorzio, la sola deviazione dal modello procedimentale tipico che si riscontra nella illegittima occupazione del bene rende manifesta la imputabilità del comportamento procedimentale dell’espropriante che realizza l’opera pubblica pur senza essere munito di un titolo idoneo (decreto ablativo, contratto di cessione) a consentire la radicale ed irreversibile trasformazione del fondo privato (Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10354)”.
 
Invero, “qualora l’amministrazione espropriante, avvalendosi dello schema introdotto della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, per l’edilizia economica e sociale, affidi ad altro soggetto (anche mediante appalto o concessione) la realizzazione di un’opera pubblica e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria (…) può sussistere una corresponsabilità solidale dell’Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali; e conserva quindi l’obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, anche perché questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d’intesa con essa, sicché quest’ultima conserva un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato – si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un’impresa – il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga anche il delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. (Cass. 14959/2007; 23279/2006; 18237/2002; 9812/2001)” (cfr. Cass., Sez. I, 4 giugno 2010, n. 13615).
 
A tale indirizzo interpretativo, del resto, ha aderito anche questo Tribunale (cfr. T.A.R. per la Campania, Sez. Staccata di Salerno, Sez. II, 6 aprile 2012, n. 652), richiamando il “consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove la p.a. abbia non solo affidato ad altro soggetto la realizzazione dell’opera pubblica, ma anche delegato lo stesso per lo svolgimento delle procedure espropriative, in caso di danni cagionati all’ espropriato per occupazione illegittima, si configura la responsabilità solidale tra delegante e delegato quante volte vi siano elementi idonei a evidenziare un concorso di colpa fra di essi (anche solo per omesso controllo del primo sul secondo), e salva la diversa conclusione cui può pervenirsi sulla base di concreti e specifici elementi che escludano la responsabilità dell’uno o dell’altro dei predetti soggetti (cfr. Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2010, nr. 13615; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009, nr. 7444; id., 14 maggio 2007, nr. 2389)”.
Ebbene, poiché, nel caso in esame, non è stato prodotto alcun elemento idoneo ad escludere il difetto di vigilanza dell’Amministrazione comunale sull’inerzia della società consortile delegata, devono considerarsi solidalmente responsabili i due intimati (salva restando ogni questione afferente ai loro rapporti interni).
 
Né hanno pregio, per giustificare una diversa conclusione, le allegazioni difensive comunali, secondo cui solo la società consortile I.A.C.P. Futura disponeva delle risorse tecniche e finanziarie per l’esecuzione dell’intervento, atteso che, alla luce della giurisprudenza citata, la responsabilità solidale dell’ente locale delegante si fonda sul mancato esercizio dei poteri (pubblicistici e convenzionali) di controllo, vigilanza e sanzionatori in ordine al modus procedendi del soggetto delegato (cfr. per questi ultimi, nella specie, l’art. 19, lettera d), secondo periodo della convenzione n. 615/2001), onde assicurarne la conformità ai canoni di legalità che presiedono allo svolgimento del procedimento espropriativo.
 
Deve quindi essere respinta, per le ragioni esposte, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal difensore del Comune di Giffoni Valle Piana.
 
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, lo stesso deve essere così articolato:
– il Comune di Giffoni Valle Piana e l’I.A.C.P. Futura soc. cons. a r.l. devono essere condannati, a titolo solidale, al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, da corrispondere ai difensori antistatari;
– gli stessi devono essere altresì condannati a titolo solidale al pagamento, a favore del C.T.U. ing. Pietro Veneroso, della somma di € 4.000 a titolo di onorario, oltre IVA ed oneri di legge, nonché di quella ulteriore di € 1.568 a titolo di rimborso spese, detratto l’acconto di € 1.000 già corrisposto dai ricorrenti, i quali dovranno esserne rimborsati dal Comune di Giffoni Valle Piana e dalla società consortile I.A.C.P. Futura.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1637/2009:
– dichiara l’illiceità dell’occupazione del suolo di proprietà dei ricorrenti, catastalmente identificato con le p.lle 461, 462, 463 e 464 del fl. 49, da parte del Comune di Giffoni Valle Piana e dell’I.A.C.P. Futura soc. cons. a r.l.;
– condanna il Comune di Giffoni Valle Piana e la società consortile a r.l. I.A.C.P. Futura, a titolo solidale, al risarcimento del danno subito dai ricorrenti in relazione al periodo di illecita occupazione del suolo di loro proprietà, da calcolare secondo i criteri indicati in motivazione, oltre accessori per interessi e rivalutazione;
– dichiara l’inammissibilità della domanda di restituzione del suolo illecitamente occupato;
– dichiara l’inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell’indennità in relazione al periodo di occupazione legittima, afferendo essa alla giurisdizione del giudice ordinario;
– condanna il Comune di Giffoni Valle Piana e la società consortile a r.l. I.A.C.P. Futura, a titolo solidale, al rimborso delle spese di giudizio sostenute dai ricorrenti, nella complessiva misura di € 2.000, da corrispondere ai difensori antistatari;
– condanna il Comune di Giffoni Valle Piana e la società consortile a r.l. I.A.C.P. Futura, a titolo solidale, al pagamento, a favore del C.T.U. ing. Pietro Veneroso, della somma di € 4.000 a titolo di onorario, oltre IVA ed oneri di legge, nonché di quella ulteriore di € 1.568 a titolo di rimborso spese, detratto l’acconto di € 1.000 già corrisposto dai ricorrenti, i quali dovranno esserne rimborsati dal Comune di Giffoni Valle Piana e dalla società consortile I.A.C.P. Futura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF
Giovanni Grasso, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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