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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 1365 | Data di udienza: 5 Luglio 2012

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso agli atti amministrativi – Art. 3, co. 1, lett. c) del d.m. n. 115/1996 – Documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria – Limitazione – Obbligo della P.A. di specificare le ragioni del diniego.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 9 Luglio 2012
Numero: 1365
Data di udienza: 5 Luglio 2012
Presidente: Onorato
Estensore: Mele


Premassima

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso agli atti amministrativi – Art. 3, co. 1, lett. c) del d.m. n. 115/1996 – Documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria – Limitazione – Obbligo della P.A. di specificare le ragioni del diniego.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 9 luglio 2012, n. 1365

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso agli atti amministrativi – Art. 3, co. 1, lett. c) del d.m. n. 115/1996 – Documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria – Limitazione – Obbligo della P.A. di specificare le ragioni del diniego.

 

L’art. 3, co. 1, lett. c) del d.m. n. 115/1996, per il quale “ (…) in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico (…) sono sottratti all’accesso (…) atti e documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all’addestramento, all’impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblici”, non ne impone una generalizzata ed assoluta inaccessibilità, riconoscendola solo “nei limiti strettamente necessari ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica”; l’esistenza di tale limitazione impone alla P.A., qualora intenda rigettare l’istanza, di specificare le ragioni concrete per le quali la conoscenza degli atti richiesti arreca vulnus all’ordine ed alla sicurezza pubblica; infatti, anche l’art. 24 della l. n. 241/1990 riduce ulteriormente il potere di impedire l’accesso agli atti di cui alla previsione del co. 6, chiarendo, al successivo co. 7, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”, situazione che sembra palesarsi nel caso in cui il ricorrente depositi un’istanza nella quale manifesti la volontà di avvalersi degli atti richiesti per la tutela di una propria posizione soggettiva.

 

Pres. Onorato, Est. Mele – G.N. (avv. Mautone) c. Ministero della Giustizia.

 

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 9 luglio 2012, n. 1365

SENTENZA

 

 TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 9 luglio 2012, n. 1365

 

 

N. 01365/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2012 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2012, proposto da: 
 
Giuseppe Nazzaro, rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Mautone, con domicilio eletto in Salerno, via Arce,122 c/o avv. D’Urso; 
 
contro
 
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; 
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota del 09/03/2012 del Ministero della giustizia-Dipartimento dell’amm.ne penitenziaria- Direzione casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi recante il rigetto dell’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente;
della nota n. 323/Cont./I del 21-9-2011 del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria
per l’accoglimento della richiesta di accesso agli atti ;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuta la fondatezza del ricorso nei sensi di cui in motivazione per le considerazioni che di seguito si espongono;
1. Il ricorso è in primo luogo ricevibile, ravvisandosi nella fattispecie in esame una ipotesi di errore scusabile, in quanto nel corpo del provvedimento di diniego impugnato l’Amministrazione dichiara espressamente che “Avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica”.
Di poi, non assume rilievo dirimente la circostanza che in data 9-3-2012 il provvedimento sia stato inviato al procuratore del ricorrente ( soggetto tecnicamente qualificato e, come tale, idoneo a conoscere il più breve termine di decadenza previsto dalla legge), atteso che non è stata fornita in giudizio prova della sua ricezione e della relativa data.
 
Né parimenti è utile a fondare la bontà della eccezione proposta il fatto che la nota suddetta sia stata depositata il 23-3-2012 nel giudizio di ottemperanza incardinato al n. 350/2012 R.G. , rilevandosi che trattasi di deposito fuori udienza, onde non vi è prova che la sua conoscenza sia stata acquisita proprio in tale data.
 
2. Il ricorso è fondato nel merito per vizio della motivazione.
 
L’articolo 3, comma 1, lett. c) del d.m. n. 115/1996, richiamato dall’amministrazione, dispone che “ ….in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico …sono sottratti all’accesso ……atti e documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all’addestramento, all’impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblici”.
Orbene, è certamente vero che gli atti richiesti dal ricorrente rientrano in astratto nella tipologia di documenti previsti dalla richiamata disposizione, afferendo a quelli relativi all’impiego ed alla mobilità del personale.
Tuttavia, la norma non ne impone una generalizzata ed assoluta inaccessibilità, riconoscendola solo “nei limiti strettamente necessari ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica”.
 
L’esistenza di tale limitazione, utile a modulare l’ambito del diritto di accesso in subiecta materia, impone alla amministrazione, qualora intenda rigettare l’istanza, di specificare le ragioni concrete per le quali la conoscenza degli atti richiesti arreca vulnus all’ordine ed alla sicurezza pubblica.
 
Va, infine, considerato che l’articolo 24 dellalegge n. 241/1990, disposizione generale da cui origina la norma invocata dall’Amministrazione riduce ulteriormente il potere di impedire l’accesso agli atti di cui alla previsione del comma 6, chiarendo, al successivo comma 7, che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”, situazione che sembra palesarsi nel caso in esame, laddove, nella istanza del 19-7-2011, il ricorrente manifesta la volontà di avvalersi degli atti richiesti per la tutela di una propria posizione soggettiva.
 
Ritenuto per tutte le ragioni sopra esposte di dover disporre l’annullamento degli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, le quali dovranno comunque attenersi ai principi ed alle regole sopra evidenziati;
 
Ritenuto, in ragione della peculiarità della controversia di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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