+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 757 | Data di udienza: 27 Marzo 2024

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire convenzionato – Art. 28 bis D.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di rigetto – Commissario ad acta – Motivazione provvedimento – Non indicazione ragioni ostative all’intervento – Decadenza dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare – Non incompatibile – Rilascio di permesso di costruire convenzionato (Massima a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2024
Numero: 757
Data di udienza: 27 Marzo 2024
Presidente: Durante
Estensore: Zoppo


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire convenzionato – Art. 28 bis D.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di rigetto – Commissario ad acta – Motivazione provvedimento – Non indicazione ragioni ostative all’intervento – Decadenza dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare – Non incompatibile – Rilascio di permesso di costruire convenzionato (Massima a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 2 aprile 2024, n. 757

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire convenzionato – Art. 28 bis D.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di rigetto – Commissario ad acta – Motivazione provvedimento – Non indicazione ragioni ostative all’intervento – Decadenza dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare – Non incompatibile – Rilascio di permesso di costruire convenzionato

Deve essere annullato il provvedimento del Commissario ad acta, emesso in esecuzione di sentenza del giudice amministrativo e relativo al rigetto delle richieste di permesso di costruire convenzionato, laddove il medesimo non spieghi in motivazione la ragione della dedotta inapplicabilità al caso di specie dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001. La decadenza dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare (facendo salvo il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G., pone) non appare di per sé incompatibile con il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, il quale costituisce strumento utilizzabile in tutte le situazioni nella quali le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata.

Pres. Durante, Est. Zoppo – A.(avv. Matrone) c. Comune di Capaccio Paestum (avv. Maione) e Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno (Avv.Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 2 aprile 2024, n. 757

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2022, proposto da
Angelina Alfano, Adele Alfano, rappresentati e difesi dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici ope legis domicilia, in Salerno, al C.so V. Emanuele n. 58;

reclamo avverso

il provvedimento emesso dal Commissario ad acta il 4 novembre 2023 in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 2646/2022, relativo al rigetto delle richieste di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 36804 del 28 ottobre 2019 e prot. n. 36805 del 28 ottobre 2019.

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il presente reclamo è proposto ex art. 117, comma 4, c.p.a., avverso il provvedimento emesso dal Commissario ad acta nominato con ordinanza n. 410/2023 in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 2646/2022, relativo al rigetto delle richieste di permesso di costruire convenzionato presentate dai ricorrenti ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001.

Si eccepisce preliminarmente che l’operato del Commissario è andato oltre il decisum in quanto ha provveduto ad emettere un provvedimento estraneo alla procedura giudiziaria attivata, confondendo tra loro due diverse pratiche edilizie.

Nel merito, si contestano i rilievi formulati evidenziando che gli stessi sono in ogni caso irrilevanti o, comunque, di modesta entità e dunque l’amministrazione non avrebbe potuto denegare il titolo edilizio ma, al massimo, assoggettarlo a eventuali modifiche correttive.

Si denuncia l’illegittimità dell’operato del Commissario ad acta il quale, pur avendo sostituito l’amministrazione intimata, si è avvalso dei relativi motivi ostativi.

Quanto ai suddetti motivi, si evidenzia che l’amministrazione comunale sostiene l’inapplicabilità dell’art. 28 bis D.P.R. n. 380/2001 per la sussistenza del PEEP approvato negli anni ’70.

Si sostiene che appare opinabile la considerazione dell’ufficio tecnico circa l’ultrattività del piano di dettaglio PEEP approvato prima del PRG e che, anche a voler ritenere la effettiva validità del PEEP in parola, la proposta di intervento edilizio in esame sarebbe comunque in linea con le relative prescrizioni.

Si è costituita in giudizio l’evocata Prefettura di Salerno per lamentare la propria estraneità ai profili di doglianza proposti.

È stata altresì depositata documentazione da parte del Commissario ad acta.

Con ulteriore memoria, parte reclamante ha insistito nelle proprie difese.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 ed è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Innanzitutto, è fondata l’eccezione preliminare sollevata, posto che la sentenza da eseguire riguardava solo la domanda di permesso di costruire avanzata in data 28 ottobre 2019 prot. n. 36804, non la domanda di pari data avente prot. n. 36805, su cui, quindi, il Commissario non aveva il potere di provvedere.

Inoltre, con riferimento al rigetto della richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 36804, risulta fondata l’ulteriore doglianza secondo cui: “I motivi rappresentati dal commissario non indicano alcuna ragione ostativa all’intervento richiesto, limitandosi a fare un raffronto delle particelle indicate, e sostenendo che l’intera area interessata sia oggetto di eventuale autorizzazione paesaggistica”.

Effettivamente, da quel che è dato comprendere in base alla lettura del provvedimento (che non distingue specificamente le aree rispettivamente oggetto delle due domande di permesso di costruire convenzionato erroneamente accorpate), la motivazione consisterebbe in ciò: “L’area di proprietà dei richiedenti, come riportato in relazione, e riportata catastalmente al foglio di mappa n. 12 particelle nn. 2304, 1070, 932, 1657, 2306, 2423, 2424, 2595, è sottoposta alle disposizioni contenute nella parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. per effetto del D.M. 07 giugno 1967, e pertanto assoggettata ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.”.

L’unico altro cenno motivazionale è il richiamo alle “note istruttorie” del Comune e segnatamente, per quanto qui interessa, ai motivi indicati nella proposta di provvedimento dal Comune prot. n. 21229 del 19 maggio 2023.

In essa si legge che: “per l’area riportata catastalmente al foglio di mappa n. 12 particella n. 2423 (parte) la richiesta di Permesso di Costruire per l’edificazione deve tener conto del PEEP già vigente e approvato con D.M. n. 181 del 16 giugno 1971 e successivamente, ai sensi dell’art. 34 della legge 865/71 rimodulato ed approvato con Delibera di C.C. n. 73 del 1987 i cui parametri urbanistici sono disciplinati dalle Norme Tecniche di Attuazione ivi allegate, visto che tale area indicata nella Tavola 4 della progettazione, è individuata dal “lotto n. 36 Tipo F” che era (ed è) di tipo edificabile del PEEP suddetto”.

Da ciò, il Comune prima e il Commissario poi fanno discendere l’inapplicabilità dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001.

Orbene, anche a prescindere al fatto che la contestazione riguarda solo una parte di una singola particella, rispetto a tutte quelle considerate, deve rilevarsi che il provvedimento non spiega il motivo della dedotta inapplicabilità, atteso che la decadenza dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare (facendo salvo il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G., ha posto) non appare di per sé incompatibile con il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, il quale costituisce strumento utilizzabile in tutte le situazioni nella quali le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata.

In definitiva, il reclamo è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della delibera commissariale impugnata.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento emesso dal Commissario ad acta il 4 novembre 2023 in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 2646/2022, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di fase.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Laura Zoppo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Laura Zoppo

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!