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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 2173 | Data di udienza: 19 Settembre 2023

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Accertamento compatibilità paesaggistica – Messa a dimora uliveto e ficheto – Sistemazione terreno – Zona protetta – Motivi ostativi accoglimento – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Non necessità autorizzazione o sanatoria paesaggistica – Assenza di interventi edilizi – Coltivazioni – Esclusione ambito di applicazione disciplina d.lgs. 42/2004 (Massima a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 2 Ottobre 2023
Numero: 2173
Data di udienza: 19 Settembre 2023
Presidente: Durante
Estensore: Zoppo


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Accertamento compatibilità paesaggistica – Messa a dimora uliveto e ficheto – Sistemazione terreno – Zona protetta – Motivi ostativi accoglimento – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Non necessità autorizzazione o sanatoria paesaggistica – Assenza di interventi edilizi – Coltivazioni – Esclusione ambito di applicazione disciplina d.lgs. 42/2004 (Massima a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 2 ottobre 2023, n. 2173

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Accertamento compatibilità paesaggistica – Messa a dimora uliveto e ficheto – Sistemazione terreno – Zona protetta – Motivi ostativi accoglimento – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Non necessità autorizzazione o sanatoria paesaggistica – Assenza di interventi edilizi – Coltivazioni – Esclusione ambito di applicazione disciplina d.lgs. 42/2004

Risulta illegittimo il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, circa la compatibilità paesaggistica relativa ad opere di sistemazione di un terreno, più precisamente consistenti in lavori di messa a dimora di un uliveto e un ficheto. Nel caso di specie, alla luce delle caratteristiche dell’area, oltre che della natura dell’intervento suddetto, non trattandosi di attività edilizia, bensì di coltivazioni escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 42/2004, non appare necessaria alcuna autorizzazione o sanatoria paesaggistica.

Pres. Durante, Est. Zoppo – omissis (avv. Notti) c. Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 2 ottobre 2023, n. 2173

SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 380 del 2023, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
Comune di Perdifumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della comunicazione prot. -OMISSIS-, dei motivi ostativi all’accertamento della compatibilità paesaggistica sistemazione terreno con messa a dimora di uliveto e ficheto, ad istanza della ditta -OMISSIS–OMISSIS-nel comune di Perdifumo, loc. -OMISSIS-, fl. -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS- ex art. 10 bis L. 241 del 1990 notificata il 5.1.23;
– della comunicazione di parere contrario all’accertamento della compatibilità paesaggistica sistemazione terreno con messa a dimora di uliveto e ficheto, ad istanza della ditta -OMISSIS–OMISSIS-nel comune di Perdifumo, loc. -OMISSIS-, fl. -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, ex art. 167 D.Lgs. n.-OMISSIS-notificata il 19.1.23;
– di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto e non nominato;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Perdifumo a concludere il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugnano: la comunicazione prot. -OMISSIS- dei motivi ostativi all’accertamento della compatibilità paesaggistica sistemazione terreno con messa a dimora di uliveto e ficheto; la comunicazione -OMISSIS- di parere contrario all’accertamento della compatibilità paesaggistica sistemazione terreno con messa a dimora di uliveto e ficheto. Deduce la ricorrente che, relativamente all’istanza dalla stessa presentata, la Soprintendenza comunicava i motivi ostativi all’accoglimento
adducendo omissioni documentali e ritenendo che la richiesta del Comune, invece che ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, dovesse essere avanzata ex art. 167, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 42/2004.
Eccepisce la tardività del parere; afferma che gli interventi oggetto della richiesta integrano mera attività di silvicoltura e non attività edilizia; esclude che trattasi di interventi ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004; osserva che, a fronte del silenzio mantenuto dalla Soprintendenza sulla proposta, ai sensi dell’art. 146, comma 9, il Comune avrebbe dovuto provvedere autonomamente; ribadisce che l’assenza di interventi edilizi e la realizzazione di opere per messa a dimora di piante da frutti in zona protetta al massimo necessitava di parere dell’Ente Parco (nella specie ottenuto) e di parere idrogeologico (anch’esso ottenuto), non risolvendosi in attività edilizia vietata, ma soggetta, a tutto concedere, a procedura semplificata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura con memoria di stile. Il Comune di Perdifumo, pur regolarmente intimato, non si è invece costituito.
Con memoria depositata in data 14 giugno 2023 la ricorrente ha insistito nelle difese.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 settembre 2023 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Tenuto conto delle caratteristiche dell’area (come si desumono dalla documentazione fotografica dimessa in atti) e della natura dell’intervento (consistente nella messa a dimora di alberi di olivi e di fichi) non risulta sussistente la necessità di ottenere alcuna autorizzazione o sanatoria paesaggistica.
Si tratta, in altri termini, di coltivazioni e non di interventi edilizi, cioè di lavori del tutto esclusi, sotto il profilo che qui interessa, dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004. Tali circostanze non risultano smentite dall’amministrazione convenuta né in giudizio, essendo rimasta contumace, né nel provvedimento impugnato, ove si fa riferimento solo in termini ipotetici ad eventuali interventi diversi da quelli agricoli (come la realizzazione di piste e opere di contenimento o comunque edilizie).
Ne deriva, quanto meno, una carenza istruttoria atteso che, laddove fosse emerso in fase procedimentale il dubbio circa la realizzazione di opere a valenza edilizia, la Soprintendenza non avrebbe di certo potuto limitarsi a formulare un parere contrario motivato esclusivamente sulla mancanza di documentazione in ordine all’esistenza e all’entità di tali opere.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del parere contrario -OMISSIS-.
La costituzione solo formale dell’Amministrazione convenuta e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il parere contrario all’accertamento della compatibilità paesaggistica -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Laura Zoppo

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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