DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività di ristorazione – Canna fumaria – Autorizzazione paesaggistica – Soprintendenza – Parere – Valutazione di compatibilità – Tutela del vincolo – Valutazione discrezionale – Valutazione rigorosa e puntuale – Ampia e circostanziata motivazione – Necessità (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2023
Numero: 2489
Data di udienza: 7 Novembre 2023
Presidente: Durante
Estensore: Marena
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività di ristorazione – Canna fumaria – Autorizzazione paesaggistica – Soprintendenza – Parere – Valutazione di compatibilità – Tutela del vincolo – Valutazione discrezionale – Valutazione rigorosa e puntuale – Ampia e circostanziata motivazione – Necessità (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 8 novembre 2023, n, 2489
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività di ristorazione – Canna fumaria – Autorizzazione paesaggistica – Soprintendenza – Parere – Valutazione di compatibilità – Tutela del vincolo – Valutazione discrezionale – Valutazione rigorosa e puntuale – Ampia e circostanziata motivazione – Necessità.
Nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza non esercita più un sindacato di legittimità ex post sull’autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma esercita un potere attraverso il quale le è consentito effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico(1). Nel dettaglio, il parere della Soprintendenza è espressione di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici, che inevitabilmente subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore; di conseguenza, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell’esercizio di un insindacabile arbitrio, è necessario che il provvedimento in questione sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale(2).
(1) In tal senso si v. Cons. Stato sez. VI, 26/10/2020, n.6511.
(2) V. in merito T.A.R. Napoli, sez. VI, 05/05/2023, n.2767.
Pres. Durante, Est. Marena – C.S e altro (avv. Bove) c. Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (Avv.Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno - 8 novembre 2023SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2023, proposto da:
Silvio Carnicelli, Carmine Carnicelli e Societa’ “Beer Hunters S.r.l.S.”, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Roberta Oricchio, rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Roberta Oricchio, rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del parere contrario del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, prot. n. 17333 del 24.7.2023, acquisito al prot. del Comune di Agropoli al n. 24116 del 25.7.2023, relativo all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica di una canna fumaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
i ricorrenti in epigrafe sono comproprietari di un’unità immobiliare ad uso commerciale sita nel Comune di Agropoli, identificata al foglio 43 particella 815 sub 51 (ex 49 e 50), ricadente in zona A3 del vigente PUC e, per l’effetto, nelle Aree di Notevole Interesse Pubblico art. 136, comma 1, lett. c (centri e nuclei storici);
al loro interno, esercitano l’attività di ristorazione denominata “Beer Hunters” e, nel corso dell’anno 2019, installavano all’esterno del fabbricato e, precisamente, sul versante nord, un condotto di esalazione dei fumi da cucina provenienti dalla cappa che è andato ad integrare e a completare l’impianto tecnologico al fine di smaltire dette esalazioni oltre il colmo del tetto del fabbricato;
sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, il Comune di Agropoli esprimeva il proprio parere favorevole specificando che “il condotto di aerazione realizzato non incide in modo negativo sul prospetto, essendo il fabbricato nel suo complesso, di architettura moderna”;
con nota, prot. 15506-P del 4.7.2023, della Soprintendenza, erano comunicati i motivi ostativi sul presupposto “che l’area all’interno della quale è inserito il condotto di cui si chiede l’accertamento di compatibilità è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 per i seguenti articoli: o art. 45; o art. 136 comma lett. c (centri e nuclei storici)” e che, pertanto “la presenza della canna fumaria così come realizzata rappresenta un elemento di non irrilevante entità ed impatto nelle vedute d’insieme con ricadute negative sulla percezione dei luoghi e del paesaggio, costituendo un elemento di disvalore del fabbricato su cui è apposta e creando ulteriori ripercussioni negative sull’edificato presente nella zona centrale dell’abitato”;
con nota prot. n. 17333 del 24.7.2023, la Soprintendenza esprimeva il parere contrario, sulla base delle seguenti argomentazioni per cui “il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 (cosiddetta tutela indiretta); … solo dalla relazione paesaggistica si è appreso della richiesta di parere ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/04 con procedura semplificata; … pertanto, non ritiene compatibile con il contesto ai sensi 4 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, così come da richiesta di codesto Comune, la realizzazione della canna fumaria”;
con nota prot. n. 19335-P del 23.8.2023, la Soprintendenza confermava il precedente parere contrario, stante la non compatibilità, con il contesto ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, della realizzazione della canna fumaria”;
avverso il parere del 24.7.2023, nonché la successiva nota confermativa del 23.08.2023, insorgono i ricorrenti in epigrafe mediante gravame di annullamento, notificato il 17.10.2023 e depositato il 18.10.2023, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
spiega intervento ad opponendum la controinteressata;
resiste in giudizio la Soprintendenza, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;
nell’udienza camerale del 7 novembre 2023, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è accolto, in quanto manifestamente fondato;
la materia del contendere riguarda la legittimità o meno del parere, oggetto della presente impugnazione;
ed invero, sulla base della disamina degli atti di causa, l’atto consultivo impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, stante il riscontrato difetto motivazionale;
lo stato degli atti è chiaro;
il giudizio negativo della Soprintendenza si fonda sull’erroneo presupposto della non compatibilità della canna fumaria con il contesto ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004;
la parte ricorrente, nel suo primo motivo di ricorso, rimarca che sull’area oggetto dell’intervento in sanatoria non esiste alcun vincolo indiretto di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 42/2004; che la stessa, infatti, ricade nell’ambito di tutela di cui all’art. 136, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii., in quanto rientrante nei centri e nuclei storici; che peraltro, dalla relazione paesaggistica allegata, oltre che dalla relazione illustrativa del Comune di Agropoli prot. n. 13731 del 26.4.2023 (trasmessa alla Soprintendenza), emergeva chiaramente che trattavasi di istanza ex artt. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii. e D.P.R. 31/2017 allegato B lett. B.20”;
la giurisprudenza è chiara sul punto;
in tema di tutela paesaggistica, è necessario che il parere reso dalla Soprintendenza archeologia delle Belle Arti e del Paesaggio sia sempre sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse sia l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale;
in proposito, nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza non esercita più un sindacato di legittimità ex post sull’autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma esercita un potere attraverso il quale le è consentito effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (Consiglio di Stato sez. VI, 26/10/2020, n.6511);
nel nuovo quadro normativo, la Soprintendenza può ben svolgere una diversa e più penetrante valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica;
il parere è espressione di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici, che inevitabilmente subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore; di conseguenza, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell’esercizio di un insindacabile arbitrio, è necessario che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale (T.A.R. Napoli, sez. VI, 05/05/2023, n.2767);
ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa un incontestabile vizio motivazionale che inficia l’atto consultivo in termini di illegittimità;
la Soprintendenza, infatti, ha omesso qualsivoglia valutazione rigorosa e puntuale sub specie di concreto impatto lesivo dell’opera in contestazione rispetto allo scenario paesaggistico circostante, pretermettendo, dunque, qualsivoglia disamina degli aspetti naturalistici di cui è riservataria esclusiva;
l’Autorità tutoria ha, segnatamente, omesso una specifica valutazione dell’incidenza della canna fumaria sul contesto storico di cui al Castello (richiamato nel parere impugnato), essendosi limitata ad una mera “valutazione complessiva del contesto, collocato alle pendici della collina del castello,
e all’interno comunque di un nucleo storico, e degli effetti prodotti da tale realizzazione sull’integrità del bene culturale, recando un pregiudizio alle condizioni di ambiente e di decoro”;
e a ciò si aggiunga che tale “pregiudizio alle condizioni di ambiente e di decoro” non è dato notarsi dalla produzione fotografica esibita in giudizio;
e tanto basta al Collegio;
il gravame è accolto;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla sia il parere contrario, prot. n. 17333 del 24.7.2023, sia la successiva nota confermativa, prot. n. 19335-P del 23.8.2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Gaetana Marena
IL PRESIDENTE
Nicola Durante
IL SEGRETARIO