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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 855 | Data di udienza: 14 Dicembre 2011

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Artt. 133, c. 1, lett. b) e f) C.P.A. – Giurisdizione del TSAP – Salvaguardia – Disciplina ex art. 143 R.D. n. 1775/1933 – Esempi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2011
Numero: 855
Data di udienza: 14 Dicembre 2011
Presidente: Calvo
Estensore: Di Benedetto


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Artt. 133, c. 1, lett. b) e f) C.P.A. – Giurisdizione del TSAP – Salvaguardia – Disciplina ex art. 143 R.D. n. 1775/1933 – Esempi.



Massima

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^– 27 dicembre 2011, n. 855


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Artt. 133, c. 1, lett. b) e f) C.P.A. – Giurisdizione del TSAP – Salvaguardia – Disciplina ex art. 143 R.D. n. 1775/1933.

Il nuovo C.P.A., agli articoli 133, comma 1°, lettera b), in materia di rapporti di concessione di beni pubblici ed all’articolo 133, comma1°, lettera f) in materia urbanistica ed edilizia, di uso del territorio (che include la materia espropriativa: Cass. Sez. Un. 14 luglio 2000,n. 494; Cass., Sez. Un., ord. 43 del 2000) ha espressamente salvaguardato la giurisdizione del TSAP che, quindi, resta regolata dalla previgente normativa (R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, lett. a).


Pres. Calvo, Est. Di Benedetto – L. s.n.c. (avv.ti Rolli e Fanzini) c. Regione Emilia Romagna (avv.ti Puliatti e Senofonte), provincia di Forlì-Cesena e altri (avv. Maccari) e Minstero pe ri Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Individuazione – Esempi.

La giurisdizione del TSAP si estende anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche (Cass. civ., sez. un., n. 8509/2009; n. 541/2000, 11126/2002, 5322/2004, 13293/2005). Fra questi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonchè i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10846/2009; n. 10934/1997; n. 8686/2005; n. 11099/2002; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27 maggio 2011, n. 441; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 12 ottobre 2010, n. 7948). In tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque, riguardino comunque l’utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (Cass. civ. , SS.UU., n.10750/ 2007; CdS, sez. V, n. 3678/2009).Inoltre, la giurisdizione del TSAP si estende all’impugnativa di provvedimenti edilizi in prossimità dei corsi d’acqua di natura pubblica, e realizzati nella fascia di rispetto dell’argine (Cass. civ., sez. un., n. 10845/2009), nonché al caso di impugnativa di provvedimenti concernenti l’assoggettamento a procedura di V.I.A. del progetto da attuare per la realizzazione di lavori funzionali agli obblighi di concessione (Cass. civ. , SS.UU., n.10750/ 2007). Esula, invece, dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, la contestazione dei provvedimenti concernenti la gara di appalto per la selezione degli aspiranti all’aggiudicazione di un appalto di opera idraulica o comunque riguardanti corsi e specchi di acqua, le loro rive e le loro sponde, poiché questi non incidono nella materia e sul regime delle acque pubbliche, se non in via meramente strumentale ed indiretta (C.d.S., sez. V, 19 marzo 2007, n. 1296, TSAP, 5 ottobre 2009, n. 148).


Pres. Calvo, Est. Di Benedetto – L. s.n.c. (avv.ti Rolli e Fanzini) c. Regione Emilia Romagna (avv.ti Puliatti e Senofonte), provincia di Forlì-Cesena e altri (avv. Maccari) e Minstero pe ri Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^– 27 dicembre 2011, n. 855

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^– 27 dicembre 2011, n. 855

N. 00855/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. La Pietra Serena Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Marta Rolli, Giancarlo Fanzini, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Addario in Bologna, via S.Stefano 43;

contro

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Puliatti, Fabrizia Senofonte, con domicilio eletto presso Regione Ufficio Legale Regione E.R. in Bologna, viale Aldo Moro 52;
Provincia di Forli’ – Cesena, Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Reg. E.R. – Dir.Gen. Ambiente Difesa del Suolo e della Costa – Ser. Tec. Bacino Fiumi Romagnoli – Forlì, Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Asl 112 – Cesena, Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Comune di Verghereto, rappresentato e difeso dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso Maria Anna Alberti in Bologna, p.zza S. Francesco 2;
Ministero Per i Beni e Per Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di

F.G.F. Elettricità S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Lista, Michele Conte, Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso Maria Chiara Lista in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;
Enerwell S.R.L, Comunità Montana Appennino Cesenate, A.R.P.A. Sezione Provinciale Forlì – Cesena;

per l’annullamento

della deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna, n. 390 del 30 marzo 2009 notificata con nota il 26 novembre 2009 portante approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente sul torrente Alferello, presentato dalla Ditta F.G.F. Elettricità S.r.L., nonché portante dichiarazione di pubblica utilità;

di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;

per ottenere pronuncia dichiarativa esercitata ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cod. Proc. Amm.;

– della determinazione n. 8287 del 6 luglio 2011 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, avente ad oggetto la costituzione di servitù coattive, attraverso la procedura espropriativa, per il passaggio della condotta necessaria alla realizzazione dell’opera: “progetto per la realizzazione di un mini impianto idroelettrico sul torrente Alferello”;

– del permesso di costruire del Comune di Verghereto del 12 agosto 2011 (motivi aggiunti depositati il 28/09/11).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna e di F.G.F. Elettricità S.r.l. e di Comune di Verghereto e di Ministero Per i Beni e Per Le Attivita’ Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Riferisce la società ricorrente di essere in parte proprietaria ed in parte conduttrice dei terreni interessati dal tracciato della condotta della nuova centrale idroelettrica da realizzare sul torrente Alfarello.

Con il ricorso introduttivo e di motivi aggiunti successivamente notificati ha, pertanto, impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati che , a seguito della procedura di V.I.A., hanno approvato il progetto definitivo e localizzato la nuova centrale idroelettrica, hanno provveduto a costituire sul proprio terreno, mediante procedura espropriativa, la servitù per la realizzazione delle relative condotte idriche nonché il permesso di costruzione dell’opera, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate in epigrafe indicate nonché la società controinteressata che hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestato nel merito le avverse doglianze.

L’istanza di accesso è stata definita nel presente procedimento con separata decisione.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 841/2011.

La parti hanno sviluppato le rispettive difese con ulteriori memorie e repliche nonché nel corso dell’ampia discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2.Va esaminata pregiudizialmente la questione di giurisdizione sulla quale hanno insistito le parti intimate le quali hanno rilevato che la presente controversia avrebbe dovuto essere instaurata davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

In proposito va osservato che il nuovo C.P.A., agli articoli 133, comma 1°, lettera b), in materia di rapporti di concessione di beni pubblici ed all’articolo 133, comma1°, lettera f) in materia urbanistica ed edilizia, di uso del territorio (che include la materia espropriativa Cass. Sez. Un. 14 luglio 2000,n. 494; Cass., Sez. Un., ord. 43 del 2000) ha espressamente salvaguardato la giurisdizione del TSAP che, quindi, resta regolata la previgente normativa.

2.1.Conseguentemente, in materia di giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, occorre fare riferimento al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), che contempla i “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, la cui giurisdizione si estende anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche (Cassazione civile , sez. un., 08 aprile 2009 , n. 8509; Cass. S.U. n. 541/2000,11126/2002, 5322/2004, 13293/2005).

2.3.La giurisprudenza ha precisato che fra questi vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonchè i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand’anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell’ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell’incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. in tali sensi Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846; Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099).

2.4. In tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (Cassazione civile , sez. un., 11 maggio 2007 , n. 10750; Consiglio di stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3678).

2.5.In particolare la giurisprudenza ha evidenziato che sussiste la giurisdizione del TSAP in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento nonché sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27 maggio 2011 , n. 441), nonché quelli di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10846; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 12 ottobre 2010 , n. 7948).

2.6.Inoltre, la giurisdizione del TSAP si estende all’impugnativa di provvedimenti edilizi in prossimità dei corsi d’acqua di natura pubblica, e realizzati nella fascia di rispetto dell’argine, (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10845) nonché al caso di impugnativa di provvedimenti concernenti l’assoggettamento a procedura di verifica di impatto ambientale del progetto da attuare per la realizzazione di lavori funzionali agli obblighi di concessione. (Cassazione civile , sez. un., 11 maggio 2007 , n. 10750).

2.7. Esula, invece, dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche previste dal citato art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, la contestazione dei provvedimenti concernenti la gara di appalto per la selezione degli aspiranti all’aggiudicazione di un appalto di opera idraulica o comunque riguardanti corsi e specchi di acqua, le loro rive e le loro sponde, poiché questi non incidono nella materia e sul regime delle acque pubbliche, se non in via meramente strumentale ed indiretta (Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1296, Tribunale superiore delle acque pubbliche, 5 ottobre 2009, n. 148; Cass., sez. un., n. 7429 del 5 ottobre 1987, n. 94)

3. Nel caso concreto il ricorso introduttivo concerne l’impugnativa della deliberazione della giunta regionale di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica, a seguito della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) effettuata, mentre con i motivi aggiunti si impugnano rispettivamente gli atti concernenti la costituzione di una servitù coattiva, attraverso la procedura espropriativa, per il passaggio della condotta necessaria per la realizzazione dell’opera nonché il relativo permesso di costruzione e, pertanto, non vi è dubbio che tutti gli atti riguardano una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.

4. Per tali ragioni la giurisdizione nella presente controversia appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

5. Naturalmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 2°, del C.P.A. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda presentata in questa sede se il processo verrà riproposto davanti al TSAP entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa non avendo l’Amministrazione indicato l’Autorità giudiziaria competente in caso di contestazione del provvedimento, attesa la complessità in fatto della vicenda e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi in materia.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
               
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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