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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: 737 | Data di udienza: 25 Settembre 2019

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura biologica – Certificazione – Controversie concernenti il rapporto contrattuale tra organismi di controllo e operatori del settore – Giurisdizione del Giudice Ordinario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 1 Ottobre 2019
Numero: 737
Data di udienza: 25 Settembre 2019
Presidente: Di Nunzio
Estensore: Giovannini


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura biologica – Certificazione – Controversie concernenti il rapporto contrattuale tra organismi di controllo e operatori del settore – Giurisdizione del Giudice Ordinario.



Massima

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 1 ottobre 2019, n. 737

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura biologica – Certificazione – Controversie concernenti il rapporto contrattuale tra organismi di controllo e operatori del settore – Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Le controversie concernenti il rapporto contrattuale instauratosi tra Organismi di Controllo svolgenti attività di “certificazione biologica dei prodotti agricoli” e gli operatori di tale settore richiedenti tale certificazione appartengon alla giurisdizione del Giudice Ordinario. In tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, infatti, gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli e arilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all’esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un’attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi) sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono, in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Civ. SS.UU. 5 aprile 2019 n. 9678).

Pres. Di Nunzio, Est. Giovannini – P. s.r.l. (avv. Coluccelli) c. I. (avv.ti Ruffolo, Loccisano e Ciuoffo) e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 1 ottobre 2019, n. 737

SENTENZA

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 1 ottobre 2019, n. 737

Pubblicato il 01/10/2019

N. 00737/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00578/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2019, proposto da
Pamor S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Coluccelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-I.C.E.A-Istituto di Certificazione Etica e Ambientale- in persona del legale rappresentante p.t., ente rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ruffolo, Valter Loccisano e Tommaso Ciuoffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valter Loccisano, in Bologna, via Testoni n. 5 (c/o Studio Ruffolo);
-Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni n. 6;

per l’annullamento

dell’atto in data 6 maggio 2019, con il quale l’Organismo di controllo I.C.E.A. ha respinto il ricorso amministrativo presentato da PAMOR s.r.l. avverso le precedenti determinazioni con le quali ICEA ha deciso l’esclusione e la soppressione delle indicazioni biologiche (prot.305 del 29/03/2019).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Vincenzo Pellegrino, avv. dello Stato Silvia Bassani, avv. Valter Loccisano e avv. Tommaso Ciuoffo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, PAMOR s.r.l. – società svolgente attività di commercio farine con sede in Cerignola (FG) – chiede l’annullamento dell’atto con il quale l’Organismo di controllo I.C.E.A. – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale – ha respinto il ricorso amministrativo precedentemente presentato dalla ricorrente avverso le determinazioni di I.C.E.A. aventi ad oggetto la soppressione delle indicazioni biologiche dei prodotti della ricorrente (29/5/2019) e l’esclusione della stessa per mancato rispetto della sospensione delle indicazioni biologiche.

A sostegno del ricorso, la società deducente rileva motivi in diritto evidenzianti violazione degli artt. 27, 28 e 30 Reg. Ce n. 834 del 2007 e del Reg. CE n. 848 del 2018; violazione degli artt. 91 e 92 Reg. CE n. 889 del 2008; violazione Reg. ICEA per la certificazione dei prodotti biologici e del principio di proporzionalità; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento.

Si è costituito in giudizio ICEA, in via pregiudiziale eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. Sempre in via pregiudiziale, ICEA eccepisce l’irricevibilità del ricorso, a suo dire essendo stato presentato l’atto introduttivo del gioudizio oltre i termini di legge. In subordine, nel merito, l’Istituto chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

Si è inoltre costituito in giudizio il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, il quale chiede, in via pregiudiziale, di essere estromesso dal giudizio, in quanto privo di legittimazione passiva in relazione agli atti di ICEA impugnati. Nel merito e in via subordinata, il Ministero chiede che il ricorso sia respinto per la ritenuta infondatezza dello stesso. Alla camera di consiglio del giorno 25 settembre 2009, la causa è stata chiamata: alle parti è stata data comunicazione della possibilità di immediata decisione della causa nel merito ex art. 60 Cod. proc. amm., dopo di che, sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio ritiene, sul punto condividendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata da ICEA, che la controversia in esame – in quanto concernente diritti soggettivi pieni – appartenga alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Pamor s.r.l. ha infatti impugnato l’atto con cui ICEA ha respinto il ricorso amministrativo presentato avverso le precedenti determinazioni della stessa ICEA di “…esclusione prot. 309 del 30/3/2019…” e di “soppressione delle indicazioni Biologiche prot. 305 del 29/3/2019…”.

Riguardo a tale tipologia di controversie – concernenti il rapporto contrattuale instauratosi tra Organismi di Controllo svolgenti attività di “certificazione biologica dei prodotti agricoli” e gli operatori di tale settore richiedenti tale certificazione – la Corte di Cassazione SS.UU. Civili ha stabilito che “…in tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli…gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli e arilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all’esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un’attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi) sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla qualesorgono, in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Civ. SS.UU. 5 aprile 2019 n. 9678).

Di qui, pertanto, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata da I.C.E.A., con conseguente devoluzione della presente controversia alla cognizione del Giudice Ordinario.

Sono fatti salvi, se spettanti, gli effetti di cui all’art. 11 comma 2 Cod. proc. amm..

Sussistono giusti motivi, tuttavia, anche in relazione alla novità della principale questione esaminata, per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

L’ESTENSORE
Umberto Giovannini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO

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