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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 329 | Data di udienza: 31 Ottobre 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Progetto di variante – Nuova considerazione del carico urbanistico – Entità dell’aggravio – Mutamento della destinazione d’uso che interessi solo una parte dell’opera – Nuova determinazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 12 Novembre 2013
Numero: 329
Data di udienza: 31 Ottobre 2013
Presidente: Eliantonio
Estensore: Eliantonio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Progetto di variante – Nuova considerazione del carico urbanistico – Entità dell’aggravio – Mutamento della destinazione d’uso che interessi solo una parte dell’opera – Nuova determinazione.



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 12 novembre 2013, n. 329


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Progetto di variante – Nuova considerazione del carico urbanistico – Entità dell’aggravio.

La presentazione di un progetto di variante è sufficiente a legittimare un ripensamento dell’Amministrazione in ordine alla determinazione degli oneri concessori, per una nuova considerazione del carico urbanistico; tuttavia il carico urbanistico non può essere legittimamente valutato in relazione all’intera opera – ivi compresa quella realizzata sulla base del progetto originario e non variata – dovendosi, al contrario, accertare l’entità dell’aggravio in rapporto all’opera “nuova” costituita dalla variante (Cons. giust. amm. Reg. Sic, 14 gennaio 2009, n. 7), con la conseguenza che è illegittima la richiesta di pagamento solo se non si verifica la variazione del carico urbanistico, che invece è pienamente riscontrabile allorché muta la destinazione dell’opera da realizzare (Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 918).

Pres. ed Est. Eliantonio – B.V. e altri (avv.ti Coffrini e Coffrini) c. Comune di Boretto (avv. Saporito)

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Mutamento della destinazione d’uso che interessi solo una parte dell’opera – Nuova determinazione.

Ove il mutamento di destinazione d’uso che comporti un maggior carico urbanistico riguardi l’intero edificio, l’importo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del titolo edilizio in variante deve essere pari alla differenza tra il contributo previsto per la nuova destinazione e quello relativo alla precedente destinazione (Cons. St. sez. V, 30 agosto 2013, n. 4326), mentre ove il mutamento di destinazione urbanistica interessi solo una parte dell’opera, la nuova determinazione degli oneri da corrispondere deve essere conteggiata solo relativamente alla parte dell’edificio per la quale sia stata variata la destinazione urbanistica, dovendosi accertare l’entità dell’aggravio in rapporto esclusivamente all’opera “nuova” costituita dalla variante (Cons. giust. amm. Reg. Sic, 14 gennaio 2009, n. 7).


Pres. ed Est. Eliantonio – B.V. e altri (avv.ti Coffrini e Coffrini) c. Comune di Boretto (avv. Saporito)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ - 12 novembre 2013, n. 329

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 12 novembre 2013, n. 329

N. 00329/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2008, proposto da:
Benassi Vanna-Marasi Elisa e Marasi Claudio (Eredi di Marasi Antonino) ed Emiliana Costruzioni Snc di Marasi Claudio ed Andrea, rappresentati e difesi dagli avv. Ermes Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

contro

Comune di Boretto, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso Daniela Barigazzi in Parma, via Repubblica, 97;

per ottenere

– l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Boretto ha determinato il contributo di costruzione per la realizzazione di due complessi residenziali, l’uno in via Trieste e l’altro in via Spagna; nonchè degli atti presupposti e connessi;

– l’accertamento del diritto delle imprese ricorrenti al ricalcolo dei contributi da corrispondere per le varianti successivamente autorizzate;

– la condanna del Comune alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Boretto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’impresa edile Marasi Antonino è stata autorizzata con permesso di costruire 11 aprile 2005, n. 157, a realizzare nel Comune di Boretto, in via Trieste un complesso residenziale – commerciale; con successiva variante 21 maggio 2008, n. 2, è stata poi autorizzata ad effettuare la modifica di alcune opere interne, la fusione con cambio di destinazione d’uso di quattro alloggi e la modifica (su richiesta del Comune) di una unità immobiliare (biblioteca) da cedere all’Amministrazione comunale di Boretto.

L’impresa Emiliana Costruzioni, a sua volta, è stata autorizzata con permesso di costruire 14 gennaio 2004, n. 146, a realizzare sempre nel Comune di Boretto, in via Spagna un edificio residenziale; con successiva variante (DIA n. 75/2005), è stata autorizzata ad effettuare alcune opere interne ed a modificare alcune aperture esterne.

Il Comune, relativamente a tali varianti, ha rideterminato gli oneri concessori da corrispondere, nei termini seguenti:

– ha ricalcolato la somma dovuta (con riferimento alle tabelle vigenti alla data di rilascio delle varianti) sull’intero complesso edilizio, così come risultava dal progetto definitivamente approvato;

– ha sottratto l’importo già pagato;

– ha chiesto il pagamento della differenza.

Con il ricorso in esame le imprese edili in parola hanno impugnato tali atti di rideterminazione del contributo, deducendo l’erroneità del procedimento seguito dall’Amministrazione per la determinazione degli oneri concessori; a loro avviso, il Comune avrebbe dovuto in realtà rideterminare i contributi con riferimento alle sole opere che si era chiesto di realizzare con i titoli edilizi in variante.

Si è chiesto, pertanto, al Tribunale l’annullamento degli atti di rideterminazione del contributo, l’accertamento del loro diritto al ricalcolo dei contributi dovuti e la condanna del Comune alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.

A seguito della morte del ricorrente Antonino Marasi il ricorso è stato riassunto dagli eredi.

Il Comune di Boretto si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 7 ottobre 2008 ed il 4 ottobre 2013 ha diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso in esame – come sopra esposto – è volto ad ottenere l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Boretto ha determinato il contributo di costruzione per la realizzazione di due complessi residenziali, l’uno in via Trieste e l’altro in via Spagna e l’accertamento del diritto delle imprese ricorrenti al ricalcolo dei contributi da corrispondere per le varianti successivamente autorizzate; si è, infine, chiesta la condanna del Comune alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.

2. – In via pregiudiziale va evidenziato che il ricorso in questione è di certo ammissibile, pur essendo stato proposto collettivamente da due diverse imprese per contestare la legittimità degli atti di determinazione degli oneri concessori relativi a due diverse attività costruttive.

Va, invero, ricordato che nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010, è ammissibile la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti ove sia rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, ove non via sia una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale ed ove vi sia identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, cioè le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. I, 3 luglio 2013,n. 3371, e sez. Salerno, sez. II, 4 giugno 2013, n. 1238, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 2 maggio 2013, n. 4396).

Nella specie, come sopra precisato, i ricorsi in questioni, pur essendo volti a contestare la legittimità degli atti di rideterminazione degli oneri concessori dovuti per due diversi interventi costruttivi, sono nella sostanza identici nell’oggetto e censurano gli atti impugnati per gli stessi motivi.

Appare, poi, di certo evidente l’assenza di ogni conflittualità tra le posizioni dei ricorrenti.

3. – Chiarito tale aspetto, va ricordato che il contenzioso proposto attiene alle modalità di rideterminazione degli oneri concessori da corrispondere nelle ipotesi di rilascio di titoli edilizi in variante.

Nel caso in esame il Comune, relativamente alle varianti assentite alle parti ricorrenti, ha rideterminato gli oneri concessori da corrispondere, nei termini seguenti:

– ha ricalcolato la somma dovuta (con riferimento alle tabelle vigenti alla data di rilascio delle varianti) sull’intero complesso edilizio, così come risultava dal progetto definitivamente approvato;

– ha sottratto l’importo già pagato;

– ha chiesto il pagamento della differenza.

Con il ricorso in esame le imprese edili in parola hanno impugnato tali atti di rideterminazione del contributo, deducendo l’erroneità del procedimento seguito dall’Amministrazione per la determinazione degli oneri concessori; a loro avviso, il Comune avrebbe dovuto in realtà rideterminare i contributi con riferimento alle sole opere che si era chiesto di realizzare con i titoli edilizi in variante.

La rilevanza di tale questione deriva nel caso di specie dalla circostanza che nelle more tra il rilascio del primo titolo edilizio e la variante era stato variato (in aumento) l’importo degli oneri concessori.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e che l’Amministrazione abbia errato nel rideterminare gli oneri concessori seguendo il predetto procedimento.

Ai fini del decidere deve, invero, premettersi che – come è noto – il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità; con la conseguenza che, anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso, cui si correli un maggiore carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa. Tale il mutamento, pertanto, è rilevante quando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici (Cons. St. sez. V, 30 agosto 2013, n. 4326).

Ciò premesso, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in relazione vicende analoghe a quella ora all’esame, ha già avuto modo di precisare che la presentazione di un progetto di variante è di certo sufficiente a legittimare un ripensamento dell’Amministrazione in ordine alla determinazione degli oneri concessori, per una nuova considerazione del carico urbanistico; tuttavia il carico urbanistico non può essere legittimamente valutato in relazione all’intera opera – ivi compresa quella realizzata sulla base del progetto originario e non variata – dovendosi, al contrario, accertare l’entità dell’aggravio in rapporto all’opera “nuova” costituita dalla variante (Cons. giust. amm. Reg. Sic, 14 gennaio 2009, n. 7), con la conseguenza che è illegittima la richiesta di pagamento solo se non si verifica la variazione del carico urbanistico, che invece è pienamente riscontrabile allorché muta la destinazione dell’opera da realizzare (Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 918).

Infine, è stato anche chiarito che in presenza di un mutamento di destinazione d’uso dell’immobile vanno rideterminati gli oneri di urbanizzazione secondo i coefficienti vigenti alla data di rilascio della variante e che, trattandosi in ogni caso di supplemento di contributo urbanistico, l’importo dovuto sarà in ogni caso pari alla differenza tra il contributo previsto per la nuova destinazione e quello relativo alla precedente destinazione, ove integralmente versato.

In estrema sintesi, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che ove il mutamento di destinazione d’uso che comporti un maggior carico urbanistico riguardi l’intero edificio, l’importo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del titolo edilizio in variante deve essere pari alla differenza tra il contributo previsto per la nuova destinazione e quello relativo alla precedente destinazione (Cons. St. sez. V, 30 agosto 2013, n. 4326), mentre ove il mutamento di destinazione urbanistica interessi – come nel caso di specie – solo una parte dell’opera, la nuova determinazione degli oneri da corrispondere deve essere conteggiata solo relativamente alla parte dell’edificio per la quale sia stata variata la destinazione urbanistica, dovendosi accertare l’entità dell’aggravio in rapporto esclusivamente all’opera “nuova” costituita dalla variante (Cons. giust. amm. Reg. Sic, 14 gennaio 2009, n. 7).

Il Collegio ritiene di aderire a quanto al riguardo precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata, per cui deve ritenersi che l’Amministrazione comunale di Boretto abbia errato nel caso in esame nel rideterminare l’importo degli ulteriori oneri concessori da corrispondere in sede di rilascio dei titoli edilizi in variante.

In realtà, come sopra precisato, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto rideterminare tali oneri relativamente alle sole parti degli edifici in questione per le quali era stata variata la destinazione urbanistica e solo relativamente a tali parti (e non per l’intero edificio) avrebbe dovuto conteggiare l’importo degli oneri concessori in misura pari alla differenza tra il contributo previsto per la nuova destinazione e quello relativo alla precedente destinazione.

4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nei sensi sopra precisati e, per l’effetto, l’Amministrazione comunale deve procedere ad un nuovo conteggio degli oneri concessori dovuti dalle parti ricorrenti ed all’esito di tale nuovo conteggio il Comune dovrà restituire le somme in ipotesi corrisposte in eccedenza dalle ricorrenti.

La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri e di quanto oggi disposto dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso specificato in motivazione.

Condanna il Comune di Boretto al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.000 (duemila), oltre agli accessori di legge (IVA e CAP) ed al rimborso del contributo unico versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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