PROCESSO AMMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – C.d. remand – Accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame – Atipicità della tutela cautelare – Art. 55 c.p.a. – Amministrazione – Nuovo atto – Riedizione del potere – Limiti ed effetti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 6 Febbraio 2024
Numero: 21
Data di udienza: 24 Gennaio 2024
Presidente: Caso
Estensore: Pozzani
Premassima
PROCESSO AMMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – C.d. remand – Accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame – Atipicità della tutela cautelare – Art. 55 c.p.a. – Amministrazione – Nuovo atto – Riedizione del potere – Limiti ed effetti.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 6 febbraio 2024, n. 21
PROCESSO AMMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – C.d. remand – Accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame – Atipicità della tutela cautelare – Art. 55 c.p.a. – Amministrazione – Nuovo atto – Riedizione del potere – Limiti ed effetti.
Il c.d. remand (id est, accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame) costituisce manifestazione della atipicità della tutela cautelare, ormai consolidata nell’art. 55 c.p.a., in cui non è presente riferimento alcuno a tipologie specifiche ed esclusive di provvedimenti cautelari, in ragione dell’attribuzione al giudice amministrativa, dell’ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul ricorso (art. 55, comma 1, c.p.a.), il giudice della tutela può dunque modulare la misura in rapporto alla fattispecie concreta in esame e alla natura dell’interesse legittimo (di contenuto oppositivo o pretensivo) fatto valere in giudizio; è palese l’intento del legislatore, con l’esplicito superamento della tipicità delle misure cautelari, di assecondare fin da tale fase il progressivo spostamento del contenuto proprio del giudizio, non più incentrato sull’atto bensì sul rapporto sottostante tra privato e p.a.; in tale prospettiva, il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l’assetto di interessi definiti con l’atto impugnato, restituendo alla p.a. l’intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; e, infatti, l’interesse del ricorrente è trasferito dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento dell’atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l’Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2023 n. 5660).
Pres. Caso, Est. Pozzani – omissis (avv. Merangolo) c. U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ - 6 febbraio 2024, n. 21SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Merangolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
quanto al ricorso introduttivo
per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2023, con il quale è stato disposto il divieto dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente nei confronti del sig. -OMISSIS-, quale legale rappresentante della -OMISSIS-, per ragioni di pubblica sicurezza;
e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito.
quanto ai motivi aggiunti
per l’annullamento
del provvedimento prefettizio datato 27 giugno 2023 (prot. n. -OMISSIS-), che ha disposto nuovamente il divieto dell’attività di noleggio veicoli senza conducente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente con il ricorso introduttivo chiede l’annullamento del decreto del Prefetto di Reggio Emilia, prot. n. -OMISSIS- del 22/02/2023, con il quale per ragioni di pubblica sicurezza è stato disposto il divieto dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente nei suoi confronti, quale legale rappresentante della società “-OMISSIS-”, con sede legale a Reggio Emilia in via -OMISSIS-. Chiede anche il risarcimento del danno subito.
Con decreto presidenziale n. 90 del 30 marzo 2023 è stata respinta l’istanza proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a., per difetto della prescritta condizione di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari provvisorie.
L’U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia, costituitosi in giudizio il 31/03/2023, ha depositato relazione sui fatti di causa il 13/04/2023.
Con ordinanza cautelare n. 108 del 20 aprile 2023 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare in ragione delle seguenti considerazioni: “ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini del riesame, risultando prima facie fondata la censura di difetto di motivazione;- considerato, a tal fine, che l’Amministrazione non ha indicato le ragioni del giudizio prognostico di inaffidabilità espresso, non bastando a tal fine la mera elencazione delle notizie di reato a carico del ricorrente, senza alcuna argomentazione in ordine alla loro rilevanza in relazione alla specifica fattispecie in esame;- ritenuto di doversi assegnare all’Amministrazione resistente il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il riesame della posizione del ricorrente e la conseguente adozione di motivate determinazioni conclusive, con un nuovo formale provvedimento (di conferma o revoca di quello impugnato), da depositare in giudizio entro e non oltre il 15 giugno 2023”.
Con ordinanza cautelare n. 132 del 21 giugno 2023 si è stato assegnato nuovo termine all’Amministrazione in seguito alle seguenti osservazioni: “- rilevato che con ordinanza n. 00108/2023 questo tribunale accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, in ragione del fatto che risulta prima facie fondata la censura di difetto di motivazione non avendo l’Amministrazione indicato le ragioni del giudizio prognostico di inaffidabilità espresso, non bastando a tal fine la mera elencazione delle notizie di reato a carico del ricorrente, senza alcuna argomentazione in ordine alla loro rilevanza in relazione alla specifica fattispecie in esame; – considerato che con la predetta ordinanza questo Tribunale assegnava all’Amministrazione il termine di 45 giorni per il riesame della posizione del ricorrente e la conseguente adozione di motivate determinazioni conclusive, con un nuovo formale provvedimento (di conferma o revoca di quello impugnato), da depositare in giudizio entro e non oltre il 15 giugno 2023;- rilevato che alcun deposito è intervenuto nel termine previsto;- ritenuto opportuno assegnare all’amministrazione un nuovo termine sino al 5 luglio 2023 per il deposito del summenzionato provvedimento di riesame anche tenendo conto, con valutazione di competenza dell’amministrazione, dei rilievi posti dal ricorrente in ordine alla prospettata alterità soggettiva tra il ricorrente medesimo ed il soggetto al quale sarebbero imputabili le notizie di reato anche in relazione alle visure camerali prodotte nel fascicolo processuale in data 12 giugno 2023”.
Il ricorrente ha depositato in giudizio memoria il 12/06/2023 insistendo per l’accoglimento delle doglianze.
In “adempimento dell’ordinanza cautelare” l’U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia ha depositato un nuovo provvedimento in data 29/06/2023.
Il 6/07/2023 il Sig. -OMISSIS- ha depositato in giudizio memoria con la quale ha ribadito la propria tesi difensiva.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 24/07/2023 il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 27.06.2023 (prot. n. -OMISSIS- e prot. di uscita n. -OMISSIS- del 29.06.2023), emesso a seguito di riesame ordinato con le soprariportate ordinanze cautelari, con cui si disponeva nuovamente il divieto dell’attività di noleggio veicoli senza conducente.
Con decreto presidenziale n. 152 del 27 luglio 2023 è stata respinta l’istanza proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a., per difetto della prescritta condizione di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari provvisorie.
Con ordinanza cautelare n. 162 del 31 agosto 2023 veniva accolta l’istanza “Viste le ordinanze di questa Sezione n. 00108 del 19 aprile 2023 e n. 00132 del 21 giugno 2023 con cui si accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini del riesame dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 22/02/2023, impugnato con il ricorso introduttivo, e si assegnava all’amministrazione il termine per il rinnovo dell’atto medesimo ordinando di indicare le ragioni del giudizio prognostico di inaffidabilità espresso nonché di tenere conto, con valutazione di competenza dell’amministrazione, dei rilievi posti dal ricorrente in ordine alla prospettata alterità soggettiva tra il ricorrente medesimo ed il soggetto al quale sarebbero imputabili le notizie di reato anche in relazione alle visure camerali prodotte nel fascicolo processuale in data 12 giugno 2023;
– considerato che il nuovo provvedimento n. -OMISSIS- della Prefettura di Reggio Emilia datato 27 giugno 2023, depositato nel fascicolo giudiziario il 29 giugno 2023, emesso a seguito dell’ordinanza 00132/2023 ha aggiunto alla lista dei reati contestati una minima ed insufficiente valutazione complessiva degli stessi quale espressione della inaffidabilità dell’interessato e che non ha integrato la motivazione come ordinato con l’ordinanza stessa in ordine alla valutazione dei “rilievi posti dal ricorrente in ordine alla prospettata alterità soggettiva tra il ricorrente medesimo ed il soggetto al quale sarebbero imputabili le notizie di reato anche in relazione alle visure camerali prodotte nel fascicolo processuale in data 12.06.2023”.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la difesa attorea ha chiesto che relativamente al ricorso introduttivo venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e dopo breve discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Quanto al ricorso introduttivo, come in epigrafe indicato, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Con il ricorso introduttivo il Sig. -OMISSIS- ha esposto che con il decreto in oggetto, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 e dell’art. 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ritenendo sussistenti motivate esigenze di pubblica sicurezza, la Prefettura di Reggio Emilia ha disposto la sospensione dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente da lui iniziata quale rappresentante legale della società “-OMISSIS-”. Il ricorrente evidenzia che il provvedimento risulta motivato con riferimento alle seguenti circostanze: “con la nota n. -OMISSIS- del 08.11.2022, la Questura di Reggio Emilia ha comunicato che, a seguito delle verifiche svolte nei confronti del Sig. -OMISSIS-, risulta che quest’ultimo, in data 26.06.2019, è stato deferito all’A.G. per i reati di cui agli artt. 624 c.p. (furto aggravato), 640 c.p. (truffa) e 646 c.p. (appropriazione indebita); in data 07.10.2019 è stato deferito all’A.G. per il reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa); in data 30.01.2020 è stato deferito all’A.G. per il reato di cui all’art. 624 c.p. (furto); in data 16.06.2020 è stato deferito all’A.G., unitamente ad altre tre persone, per i reati pp. e pp. dagli artt. 624 c.p. (furto), 640 c.p. (truffa) e 646 c.p. (appropriazione indebita); peraltro, a seguito delle suddette verifiche, il Sig. -OMISSIS- risulta gravato da una sentenza della Pretura di Salerno del 18.01.1995, per violazione dell’art. 116, comma 13 del Codice della Strada.”
A fronte delle suddette notizie di reato, rappresenta il ricorrente, sono stati avviati dei procedimenti penali a suo carico, presso le Procure della Repubblica di Piacenza (P.P. n. -OMISSIS- RGNR), Verona (P.P. n. -OMISSIS- RGNR) e Milano (P.P. n. -OMISSIS- RGNR). Sulla base di tali presupposti, pertanto, la Prefettura di Reggio Emilia, ritenendo integrati gli estremi di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 481/2001, e all’art. 11, comma 2, del regio decreto n. 773/1931, ha emesso il decreto di sospensione (rectius divieto) dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente per ragioni di pubblica sicurezza.
Avverso il provvedimento impugnato il Sig. -OMISSIS- ha proposto le censure che di seguito sono sintetizzate.
Con il primo motivo “Insussistenza di responsabilità penale per i reati imputati.” si assume che il ricorrente sia estraneo ai reati ascritti perché i relativi procedimenti penali sarebbero frutto di un errore di valutazione, dovuto probabilmente a causa del versamento in atti di una visura camerale della Società “-OMISSIS-” non recente, oltreché a causa dell’omonimia presente tra la ditta responsabile dei reati – “-OMISSIS-” – e il Sig. -OMISSIS-.
La difesa attorea precisa che l’interessato svolge l’attività di autotrasportatore già dal 2007, quando costituì la Società -OMISSIS- come emergerebbe dalla visura camerale di cui all’allegato B, versato in atti, dalla quale si evince la data di costituzione al 30.08.2007. Secondo la ricostruzione attorea in data 19.02.2018 il Sig. -OMISSIS- rese attiva la Società -OMISSIS-, che sostanzialmente sarebbe nata per proseguire l’attività imprenditoriale fino ad allora esercitata dalla -OMISSIS-, ma in forma cooperativa.
Il ricorrente sottolinea di non essere più proprietario della -OMISSIS- a seguito di cessione in data 15.03.2019 avvenuta con atto pubblico a ministero del Notaio Gino Baja Guarienti, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 19.03.2019 al n. 4202 – Serie 1T, depositato in giudizio all’allegato 2 “cessione partecipazioni S.R.L. del 15.03.2019”, come emergerebbe dalla relativa visura camerale aggiornata dell’impresa di cui all’allegato 3 “visura camerale aggiornata -OMISSIS-”.
Successivamente alla data di cessione delle quote e alla nomina del Sig. -OMISSIS- quale amministratore unico della -OMISSIS-, la difesa attorea rappresenta che il Sig. -OMISSIS- venne convocato e identificato in relazione a diversi procedimenti penali per fatti tutti risalenti a momenti successivi la cessione e che sarebbero addebitabili invece a -OMISSIS-, come si evincerebbe dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Milano (rgnr -OMISSIS- mod. 21), dal quale emergerebbe che tale ipotesi di truffa sia avvenuta in data 29.11.2019, a fronte della indisponibilità materiale e giuridica dell’azienda da parte del Sig. -OMISSIS- già dalla data di cessione quote del 19.03.2019.
Il medesimo errore sussisterebbe anche in relazione ai procedimenti di Piacenza e Verona. Su quest’ultimo la difesa attorea evidenzia che nel procedimento penale di Verona, il GIP, su richiesta del PM, avrebbe disposto il sequestro preventivo dei mezzi con i quali sono state eseguite le truffe, riscontrando che si trattava di veicoli intestati a tale -OMISSIS-, detenuto per altre vicende simili a quelle per le quali si procede.
Il ricorrente rappresenta che, dal momento della cessione della suddetta ditta, egli non ha più avuto “nulla a che fare in ambito lavorativo” con il Sig. -OMISSIS-, né tanto meno con la Società “-OMISSIS-”, e che dagli atti di indagine non emergerebbe alcun indizio di colpevolezza a suo carico, che sarebbe colpevole solamente di aver ceduto le quote della suddetta società -OMISSIS- ad un soggetto rivelatosi poi, secondo il -OMISSIS-, un truffatore.
La difesa attorea sottolinea, inoltre, come tali procedimenti penali siano ancora pendenti e che ad oggi nessuno dei Tribunali citati abbia riconosciuto la penale responsabilità dell’indagato in ordine ai reati ascritti, ribadendo che il Sig. -OMISSIS-, dopo aver ceduto le quote con atto pubblico, ha perso ogni disponibilità, sia giuridica che materiale, sulla società -OMISSIS-, circostanza questa che renderebbe l’atto impugnato del tutto ingiusto.
Con il secondo motivo “Eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e contraddittorietà” il ricorrente lamenta la mancata comparazione tra interessi pubblici e privati nel percorso motivazionale del provvedimento impugnato.
In particolare, l’assenza di responsabilità penale in capo al ricorrente avrebbe dovuto imporre all’Amministrazione un comportamento di maggiore considerazione della situazione complessiva, non essendo emersa, secondo il ricorrente, nessuna circostanza idonea a disvelare la possibile finalità dei controlli, i quali, allo stato, non risulterebbero collegati, sia pure in modo indiretto, all’attività di autonoleggio senza conducente esercitata dalla “-OMISSIS-”.
La difesa attorea aggiunge che non sarebbero apprezzabili le esigenze di pubblica sicurezza in mancanza di connessione tra i fatti ascritti e l’attività di noleggio regolarmente svolta dalla odierna ricorrente.
Con il terzo motivo “Violazione di legge per contrasto con l’art. 3 L. n. 241/90” si censura il difetto di motivazione direttamente discendente dai dedotti vizi di istruttoria e di eccesso di potere.
Sulla richiesta di risarcimento del danno la difesa attorea ha evidenziato che il provvedimento irrogato determina gravissimi pregiudizi sia ad interessi patrimoniali che non patrimoniali, che potrebbero assumere una rilevanza ancora maggiore nell’ipotesi in cui al citato provvedimento di sospensione – rectius divieto – dovesse fare seguito in prosieguo la revoca della licenza.
In tal senso, l’eventuale provvedimento di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 19 dicembre 1931, n. 481, che potrebbe essere assunto sulla base dell’atto impugnato con il presente ricorso, determinerebbe la chiusura dell’esercizio, con il conseguente venire meno di ogni fonte di sostentamento per i soci e i dipendenti e la mortificazione degli sforzi imprenditoriali e degli investimenti della ditta ricorrente.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto a questo Tribunale di liquidare equitativamente il danno ex art. 1226 c.c., come ammesso dalla giurisprudenza sul presupposto che la quantificazione dell’ammontare del pregiudizio possa presentare, specie per i profili non patrimoniali, difficoltà per la parte interessata, con conseguenti margini d’incertezza.
Il Collegio rileva che con l’atto introduttivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 22/02/2023, di divieto dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente nei confronti del Sig. -OMISSIS-, al quale è seguito il nuovo provvedimento datato 27.06.2023 (prot. n. -OMISSIS- e prot. di uscita n. -OMISSIS- del 29.06.2023), di riesame, emesso a seguito delle ordinanze cautelari, con cui l’Amministrazione disponeva nuovamente il divieto dell’attività di noleggio veicoli senza conducente, impugnato con motivi aggiunti.
Pertanto, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia chiesta con il ricorso introduttivo in quanto il provvedimento originario è stato sostituito dal nuovo atto di divieto.
Ha rilevato la giurisprudenza che “Il c.d. remand (id est, accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame) costituisce manifestazione della atipicità della tutela cautelare, ormai consolidata nell’art. 55 c.p.a., in cui non è presente riferimento alcuno a tipologie specifiche ed esclusive di provvedimenti cautelari, in ragione dell’attribuzione al giudice amministrativa, dell’ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul ricorso (art. 55, comma 1, c.p.a.), il giudice della tutela può dunque modulare la misura in rapporto alla fattispecie concreta in esame e alla natura dell’interesse legittimo (di contenuto oppositivo o pretensivo) fatto valere in giudizio; è palese l’intento del legislatore, con l’esplicito superamento della tipicità delle misure cautelari, di assecondare fin da tale fase il progressivo spostamento del contenuto proprio del giudizio, non più incentrato sull’atto bensì sul rapporto sottostante tra privato e p.a.; in tale prospettiva, il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l’assetto di interessi definiti con l’atto impugnato, restituendo alla p.a. l’intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; e, infatti, l’interesse del ricorrente è trasferito dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento dell’atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l’Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2023 n. 5660). Nel caso di specie, ad esito del remand effettuato da questo Tribunale con le citate ordinanze, la Prefettura di Reggio Emilia, nella rinnovata espressione della funzione amministrativa e quindi all’esito di un giudizio autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, ha disposto un nuovo divieto dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente; il che, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa di parte ricorrente, preclude la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per non potersi naturalmente configurare il sopraggiunto provvedimento come atto satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, e induce piuttosto a ritenere che il ricorso introduttivo sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della res controversa, posto che nessuna utilità deriverebbe alla parte ricorrente dall’annullamento giudiziale di un atto oramai privato di effetti. Né, del resto, v’è luogo a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, giacché proprio l’incondizionata richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, liberamente espressa, implica una rinuncia o comunque l’ammissione del venir meno dell’interesse della parte ricorrente ad una simile pretesa, peraltro non supportata dalla prova del danno.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente espone che il citato nuovo provvedimento sarebbe illegittimo innanzitutto per vizio di motivazione poiché non ha ottemperato a quanto disposto da questo Tribunale con le citate ordinanze cautelari non avendo motivato ai sensi delle predette ordinanze il nuovo provvedimento di sospensione – rectius di divieto – dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
Il nuovo provvedimento, gravato con motivi aggiunti, secondo la difesa attorea, deduce solamente che “…l’elencazione delle fattispecie di reato segnalate a carico dell’interessato nel provvedimento sub iudice, non si limitano nella valutazione dello scrivente a costituire una mera lista di condizioni controindicate, ma integrano un complesso di avvenimenti idonei nel loro insieme a far dubitare dell’affidabilità in tema di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, come indicato dall’art. 11 T.U.L.P.S.”.
In particolare, il ricorrente, richiamate integralmente le osservazioni formulate nel ricorso introduttivo, censura l’inadeguatezza e l’erroneità dell’istruttoria in ragione del fatto che egli eserciterebbe attività imprenditoriale da molto tempo e in maniera irreprensibile e che l’unica fonte di un possibile sospetto nei confronti del medesimo, ossia una condanna emessa con provvedimento della Pretura di Salerno del 18.01.1995 per violazione dell’art. 116, comma 13, del Codice della strada, sarebbe stata revocata per effetto dell’intervenuta “abolitio criminis” della citata norma.
In aggiunta, la difesa attorea nega la correttezza degli addebiti formulati dalla Prefettura sulle condotte illecite contestate – con particolare riguardo agli episodi di truffa e appropriazione indebita– nello svolgimento dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, tenuto conto del fatto che l’unica motivazione che potrebbe aver indotto la necessità di effettuare un controllo in capo al Sig. -OMISSIS- consiste nel fatto che, effettuando un controllo su Telemaco, immettendo il codice fiscale della Società -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. – ossia la società per il tramite della quale sarebbero stati commessi i reati contestati e che il ricorrente ribadisce sono stati consumati in epoca successiva la cessione delle quote di tale azienda – nell’elenco dei risultati la stessa compare due volte, e solo una delle due visure sarebbe aggiornata con tutti gli eventi che hanno interessato la società medesima (compresi il cambio amministratore avvenuto in data 15.03.2019 e il fallimento della stessa avvenuto in data 07.05.2021).
Sul punto questo Tribunale, con la sopra indicata ordinanza cautelare n. 132 del 21 giugno 2023, aveva in particolare ordinato all’Amministrazione il riesame previo approfondimento istruttorio in ordine all’alterità soggettiva tra il ricorrente e il soggetto al quale sarebbero effettivamente ascrivibili le notizie di reato contestate.
Il provvedimento, di conseguenza, censura il ricorrente, non avrebbe rispettato l’onere motivazionale previsto dall’art. 3 L. n. 241/90 che impone all’Amministrazione di indicare, in maniera congrua, ponderata ed esaustiva, “i presupposti di fatto e le argomentazioni giuridiche che hanno determinato la decisione” della medesima, in relazione ai risultati dell’attività istruttoria, attività che, invece, nel caso di specie difetta.
Il Sig. -OMISSIS- lamenta che le ragioni indicate nel provvedimento della Prefettura sono sostanzialmente identiche a quelle precedenti contenute nel provvedimento sospeso da questo Tribunale, provvedimento oramai da ritenersi superato a seguito dell’emissione del nuovo atto, trattandosi di ragionamenti generici che erano sottointesi anche nel primo provvedimento.
Anche nel nuovo provvedimento, infatti, secondo il ricorrente, non è stata fornita alcuna specifica circostanza che lascerebbe presumere che egli possa mettere in atto azioni delittuose, essendosi l’Amministrazione limitata a fornire una stereotipata motivazione del tutto generica e disancorata da qualsiasi elemento concreto.
In particolare, assume la difesa attorea che gli errori indicati nei capi di imputazione qualificano sempre il Sig. -OMISSIS- quale amministratore della società all’epoca dei reati, circostanza smentita documentalmente dalle visure prodotte e dall’atto pubblico di cessione quote.
Secondo il ricorrente le Procure hanno proceduto a carico del -OMISSIS- in quanto erroneamente qualificato amministratore per l’errata estrapolazione delle visure sbagliate, ben potendo la Procura contestare i reati di cui trattasi anche nella diversa qualifica di correo, o comunque persona coinvolta nei reati, senza qualificarlo erroneamente amministratore.
Emergerebbe dalle risultanze penali che l’unico motivo per cui il Sig. -OMISSIS- viene coinvolto sarebbe la sua qualifica di amministratore, non sussistendo nei capi di imputazione nessun’altra motivazione per coinvolgerlo.
La difesa attorea conclude contestando il fatto che l’Amministrazione asserisca come il semplice deferimento delle notizie di reato nei confronti del Sig. -OMISSIS- sia sufficiente a giustificare la revoca dell’attività di noleggio veicoli senza conducenti, cui sarebbero correlati i danni richiesti con il ricorso introduttivo, senza dare alcuna spiegazione ulteriore in merito a come ciò possa integrare le esigenze di pubblica sicurezza per vietare l’esercizio dell’attività medesima.
L’Amministrazione non ha depositato alcun atto difensivo a seguito dei motivi aggiunti.
Il Collegio rileva che non vi è stata completa ottemperanza alle ordinanze cautelari visto che il riesame è stato pronunciato dall’Amministrazione senza, tuttavia, l’articolato motivazionale e l’approfondimento istruttorio, in ordine al reclamato errore nell’individuazione del soggetto cui potrebbero essere effettivamente ascritti i fatti di reato, richiesti da questo Tribunale.
Nel nuovo provvedimento, in particolare, non è fatto alcun riferimento alle visure camerali depositate in giudizio dalle quali emerge il passaggio delle quote dal Sig. -OMISSIS- al nuovo proprietario a seguito del già menzionato atto notarile, né una esaustiva motivazione in merito alla eventuale alterità soggettiva, che da tale elemento possa eventualmente emergere, tra il ricorrente e l’amministratore della società cui sarebbero ascrivibili i fatti di reato. Tale attività istruttoria, disposta con l’ordinanza n. 132/2023, di competenza esclusiva dell’Amministrazione, non è stata, quindi, correttamente eseguita.
Infine, nel nuovo provvedimento l’Amministrazione non ha indicato le ragioni del giudizio prognostico di inaffidabilità espresso, non essendo sufficiente a tal fine, come già osservato nell’ordinanza n. 108/2023 e ribadito nella successiva n. 132/2023, la mera elencazione delle notizie di reato a carico del ricorrente, senza alcuna argomentazione in ordine alla loro rilevanza in relazione alla specifica fattispecie in esame.
Nella motivazione si fa riferimento alla gravità dei reati ed alla rilevanza dell’elencazione delle fattispecie ascritte come “complesso di avvenimenti idonei nel loro insieme a far dubitare dell’affidabilità in tema di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, come indicato dall’art. 11 del T.U.L.P.S.” e, quindi, quali elementi idonei e sufficienti a sostenere il divieto; tuttavia, il Collegio osserva che tali considerazioni sono formulate in astratto in riferimento alla materia che ci occupa e non alla fattispecie concreta relativa alla situazione dell’interessato.
La completa ed esaustiva istruttoria amministrativa è presupposto necessario alla correttezza della motivazione proprio in ragione del fatto che solo tale approfondimento del caso concreto legittima l’esercizio del potere conferito dalla Legge all’Amministrazione in ordine alla situazione soggettiva dell’interessato.
In particolare, nelle fattispecie relative alle licenze di pubblica sicurezza, se è vero che il loro rilascio è dotato di ampia discrezionalità in una logica preventiva, è anche necessario che le scelte operate dall’Amministrazione si fondino sull’acclaramento dei fatti sui quali formulano il giudizio prognostico di inaffidabilità.
Infatti, i provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell’Autorità competente, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l’impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l’ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell’ordine pubblico (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10 ottobre 2022 n. 6213).
Tuttavia, tale apprezzamento non può prescindere dalla doverosa ed esaustiva istruttoria sui fatti, soprattutto in ragione di una evidenza documentale, quale quella sollevata dal ricorrente e oggetto dell’ordinanza di questo Tribunale, che possa far dubitare della ascrivibilità dei fatti di reato all’interessato, fatti ritenuti dall’Amministrazione in astratto idonei nel loro insieme a far dubitare dell’affidabilità.
Il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 1 del 3 gennaio 2022 ha ricordato, infatti, che “In materia delle autorizzazioni di polizia la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha chiarito che “l’affidabilità e la buona condotta dell’istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, ma soprattutto collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).”
Va osservato, inoltre, che il nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, riferisce il contenuto dell’ordinanza n. 132/2023 di questo Tribunale riportando, invece, la motivazione contenuta nell’ordinanza precedente n. 108/2023, omettendo, quindi, chiaramente di ottemperare anche all’ordinanza n. 132/2023.
Di conseguenza, la motivazione risulta carente, come rilevato dal ricorrente, non solo sul necessario apprezzamento della rilevanza dei fatti in relazione alla specifica fattispecie in esame ma anche su un punto di fatto dirimente quale la ascrivibilità dei fatti medesimi all’interessato.
Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso per motivi aggiunti sia fondato.
La domanda risarcitoria, come si è detto, è stata formulata nel ricorso introduttivo – dichiarato improcedibile –, e non è stata riproposta in quello per motivi aggiunti. Di conseguenza, il Collegio non è chiamato a pronunciarsi su di essa.
Il Collegio liquida le spese di lite in ragione della soccombenza dell’Amministrazione – virtuale per il ricorso introduttivo –, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
– quanto al ricorso introduttivo, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
– quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite a carico dell’Amministrazione e a favore del ricorrente in complessivi Euro 3.000,00 (tremila,00) oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato versato per il ricorso introduttivo e per il ricorso per motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la sua attività.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Paola Pozzani
IL PRESIDENTE
Italo Caso
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.