* INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 l. n. 447/1995 – Sindaco – Ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni – Requisiti dell’eccezionalità, dell’attualità e della temporaneità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 1 Febbraio 2018
Numero: 26
Data di udienza: 10 Gennaio 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Sinigoi
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 l. n. 447/1995 – Sindaco – Ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni – Requisiti dell’eccezionalità, dell’attualità e della temporaneità.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^- 1 febbraio 2018, n. 26
INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 l. n. 447/1995 – Sindaco – Ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni – Requisiti dell’eccezionalità, dell’attualità e della temporaneità.
L’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sancisce espressamente che in presenza di una situazione di eccezionale necessità ed urgenza, legata all’inquinamento acustico, il sindaco, per salvaguardare la salute pubblica o l’ambiente, può disporre il ricorso a speciali forme di contenimento e addirittura di abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria, parziale o totale, di una determinata attività. Non ritiene, però, sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, ma richiede che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. E soprattutto deve trattarsi di un pericolo attuale (C.d.S., V, 10 febbraio 2010, n. 670). Nell’intento del legislatore, in armonia con la "categoria generale" di appartenenza (ovvero quella delle ordinanze contingibili e urgenti), la misura in questione dev’essere connotata da temporaneità, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato: il termine, anche quando non venga indicato nell’ordinanza sotto la forma di una data certa, può comunque ritenersi individuato implicitamente nel superamento della situazione eccezionale (in termini T.A.R. Campania, Napoli, V, 30 dicembre 2016, n. 6035).
Pres. Settesoldi, Est. Sinigoi – R. s.r.l. (avv. Longo) c. Comune di Tavagnacco (avv. Pupulin)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^- 1 febbraio 2018, n. 26SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^- 1 febbraio 2018, n. 26
Pubblicato il 01/02/2018
N. 00026/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2017, proposto da:
R. Casini s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Longo, domiciliata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 1-ter, c.p.a., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nell’epigrafe del ricorso;
contro
Comune di Tavagnacco, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ino Pupulin, domiciliato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 1-ter, c.p.a., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nell’epigrafe del ricorso;
nei confronti di
Arpa – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Fvg, in persona del direttore p.t., non costituita in giudizio;
Andrea Boriani, non costituito in giudizio;
Salvatore Ianovale, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare
– dell’ordinanza contingibile e urgente n. 73/2017, prot. n. 23077, di data 8.08.2017, notificata alla ditta R. Casini srl il 09.08.2014 o, semplicemente ditta Casini, (all. 2) del Sindaco del Comune di Tavagnacco con la quale si dispone l’immediata cessazione della contestata propagazione dell’impatto acustico;
– nota ARPA FVG prot. 22523 del 11/07/2017 (all. 3), in parte qua;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente anche se non conosciuto, con quello impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società R. Casini s.r.l., impresa che svolge attività di rottamazione metalli, è insorta innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 legge n. 447/1995 e gli altri atti in epigrafe compiutamente indicati, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione di legge per violazione dell’art. 9, comma 1, della L. n. 447 del 1995 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza istruttoria e difetto di presupposti. Violazione del principio del giusto procedimento artt. 10 e 3 della L. n. 241/1990 s.m.i. e di proporzionalità”.
2. “Violazione di legge per violazione dell’art. 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, nonché dell’art. 9 della l. n. 447/1995 ed eccesso di potere per irragionevolezza; violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione. Eccesso di potere per deviazione della causa tipica”.
3. “Violazione di legge per violazione del D.M. 16/03/1998, Allegato A, pp. 5 e 12, nonché eccesso di potere per travisamento di fatto ed illogicità manifesta”.
Denuncia, in particolare:
– l’insussistenza dei presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente;
– l’illegittima applicazione del criterio differenziale, dubitando, tra l’altro, della costituzionalità dell’art. 133 della l.r. 21 ottobre 2010, n. 17 per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e chiedendo a questo giudice di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale;
– la violazione della disciplina normativa fissata, in questo caso, dal d.m. 16/03/1998 per le “tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
Il Comune di Tavagnacco si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza del ricorso e chiedere la sua reiezione e quella della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, con ordinanza n. 118/2017, emessa all’esito dell’udienza camerale del 27 settembre 2017, ha accordato a parte ricorrente la misura cautelare richiesta, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni juris, in particolare laddove, nell’ambito del primo motivo d’impugnazione, la medesima ha dedotto l’insussistenza, nel caso concreto, dei presupposti legittimanti l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 legge n. 447/1995.
Ha fissato, inoltre, l’udienza pubblica del 10 gennaio 2018, in vista della quale il Comune ha dimesso una breve memoria a migliore illustrazione della ritenuta sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere esercitato nel caso concreto e per eccepire l’inammissibilità del ricorso perché non evocato in giudizio il Ministero per resistere all’istanza risarcitoria. Ha fatto seguito la replica della ricorrente, che ha, tra l’altro, precisato di non aver mai formulato istanza di risarcimento danni, la quale sola potrebbe, peraltro, risultare eventualmente inammissibile, ma non l’intero ricorso. Ha comunque rinunciato ad ogni pretesa in tal senso, riservandosi di riproporla, occorrendo, nei termini di legge.
Celebrata l’udienza, l’affare è stato trattenuto in decisione.
Oggetto del presente giudizio è l’ordinanza contingibile e urgente n. 73/2017, prot. n. 23077, in data 8 agosto 2017, con cui il Sindaco del Comune di Tavagnacco, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni effettuate dall’ARPA FVG dal 10 al 14 aprile 2017, dal 9 al 15 maggio 2017 e in data 4 maggio 2017, con ultimo accesso per tutte in data 21 giugno 2017, ha ordinato alla ricorrente l’immediata adozione di “tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni sonore inquinanti, riportandole entro i limiti di legge”, nonché la predisposizione di un “piano di bonifica, redatto da tecnico competente in acustica, che indichi interventi/modalità e accorgimenti tecnico-operativi finalizzati al contenimento e abbattimento delle emissioni sonore inquinanti collegate precipuamente allo scarico dei materiali e alla movimentazione degli stessi sullo spazio esterno posto sul retro della proprietà, su via Cadore, oltre che al transito di autocarri e camion, entro e non oltre 20 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento”.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio non ravvisa, infatti, sussistere valide ragioni per discostarsi dalla prognosi formulata nella fase cautelare, atteso, tra l’altro, che il Comune resistente non ha offerto nemmeno con la memoria conclusionale alcun ulteriore spunto di riflessione, idoneo a indurre questo giudice a mutare orientamento, essendosi, invero, limitato a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali e a svolgere generiche deduzioni sul potere di ordinanza, senza pur tuttavia soffermarsi su quello in concreto esercitato e, in particolare, sulle circostanze fattuali specifiche, omettendo, dunque, di svolgere persuasive considerazioni circa l’eventuale sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta legale.
Non può prescindersi, invero, dal rilevare che l’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco (…) con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”.
La norma pare, pertanto, eloquente: sancisce, infatti, espressamente che in presenza di una situazione di eccezionale necessità ed urgenza, legata all’inquinamento acustico, il sindaco, per salvaguardare la salute pubblica o l’ambiente, può disporre il ricorso a speciali forme di contenimento e addirittura di abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria, parziale o totale, di una determinata attività. Non ritiene, però, sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, ma richiede che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. E soprattutto deve trattarsi di un pericolo attuale (C.d.S., V, 10 febbraio 2010, n. 670). Nell’intento del legislatore, in armonia con la "categoria generale" di appartenenza (ovvero quella delle ordinanze contingibili e urgenti), la misura in questione dev’essere connotata da temporaneità, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato: il termine, anche quando non venga indicato nell’ordinanza sotto la forma di una data certa, può comunque ritenersi individuato implicitamente nel superamento della situazione eccezionale (in termini T.A.R. Campania, Napoli, V, 30 dicembre 2016, n. 6035).
Orbene, nel caso di specie, l’ordine emesso è, però, carente sia sotto il profilo della situazione di eccezionale (e attuale) necessità e urgenza, sia sotto quello della sua temporaneità.
Al di là del fatto che la situazione in cui opera la società Casini è nota e che i problemi di asserito inquinamento acustico, cui la medesima ha, peraltro, cercato di porre rimedio, eseguendo, nel tempo, vari interventi di contenimento e mitigazione del rumore lungo il perimetro del comparto, sono ascrivibili più all’irragionevolezza e incoerenza delle scelte urbanistiche del Comune medesimo, che alle modalità in cui essa esercita la propria attività, il Collegio non può assolutamente omettere di rilevare che l’ordinanza emessa si fonda su rilievi fonometrici risalenti ad alcuni mesi prima della sua emissione e non consta che, da allora, i privati presso le cui abitazioni i medesimi sono stati effettuati abbiano denunciato l’aggravarsi o il mero reiterarsi del problema, sebbene in tal senso espressamente invitati dal personale dell’ARPA che ha proceduto alle misurazioni.
E’ palese, dunque, che il provvedimento non costituisce assolutamente il giusto e legittimo rimedio a una situazione di inquinamento acustico di carattere urgente, eccezionale e attuale.
Del pari, il provvedimento medesimo difetta sotto il presupposto della temporaneità, essendo evidente che mira, unicamente, a “spostare” in capo alla ricorrente l’onere di adottare gli accorgimenti tecnico-operativi necessari per ovviare, in via definitiva, alle problematiche di “convivenza” insorte tra la ricorrente medesima e gli abitanti delle aree contermini, riconducibili, tuttavia, più che all’effettiva eccessiva rumorosità dell’attività posta in essere dalla medesima, al disordinato sviluppo urbanistico che è stato impresso alla zona, ove, per l’appunto, accanto all’area a vocazione industriale, nell’ambito della quale da sempre la società Casini svolge la propria attività produttiva, è stata successivamente consentita la realizzazione di una zona a vocazione urbanistica residenziale.
Le considerazioni sin qui svolte consentono, quindi, di concludere per la fondatezza del I motivo di gravame, che va, dunque, accolto.
Sicché, assorbite tutte le ulteriori censure dedotte da parte ricorrente, dal cui eventuale accoglimento la parte medesima non potrebbe, comunque, trarre maggiore utilità, il ricorso va, in definitiva, accolto e, per l’effetto, annullata l’ordinanza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il Comune intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Tavagnacco. 73/2017, prot. n. 23077, in data 8 agosto 2017.
Condanna il Comune intimato al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre oneri di legge.
Dà atto che il Comune sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO