* FAUNA E FLORA – Cani – Trasporto pubblico – Regolamento tipo del servizio di trasporto pubblico – Ammissione dei cani di taglia media sui mezzi destinati al trasporto pubblico – Illegittimità – Ragioni.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2014
Numero: 205
Data di udienza: 9 Aprile 2014
Presidente: Zuballi
Estensore: Tagliasacchi
Premassima
* FAUNA E FLORA – Cani – Trasporto pubblico – Regolamento tipo del servizio di trasporto pubblico – Ammissione dei cani di taglia media sui mezzi destinati al trasporto pubblico – Illegittimità – Ragioni.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 13 maggio 2014, n. 205
FAUNA E FLORA – Cani – Trasporto pubblico – Regolamento tipo del servizio di trasporto pubblico – Ammissione dei cani di taglia media sui mezzi destinati al trasporto pubblico – Illegittimità – Ragioni.
Di per sé, l’art. 169 del cd. Codice della Strada non è ostativo al trasporto di cani di media taglia sui mezzi adibiti al pubblico trasporto, imponendo che questi non superino la misura di un’unità per veicolo ovvero, se in misura superiore, che siano custoditi in gabbie, contenitori o in vano separato da rete. Dunque, a condizione che tali limitazioni siano rispettate, la norma del Regolamento-tipo del servizio di trasporto pubblico che ammette sui messi destinati al trasporto pubblico i cani di taglia media, non è illegittima. Né è estensibile al caso di specie la disciplina per il trasporto ferroviario, perché i due mezzi di trasporto (treno e autobus) non sono equiparabili, e, non a caso, sono assoggettati a regimi diversi. Tuttavia, la scelta dell’amministrazione provinciale di soddisfare l’interesse della categoria degli utenti accompagnati da cani di media taglia, con compressione di quelli della restante platea di utenti appare irragionevole ed illogica, tenuto conto che obbligo del trasportatore non è solo quello di trasportare persone o cose da un luogo ad un altro ma anche di far giungere gli stessi a destinazione incolumi, e tenuto altresì conto che obbligo del trasportare che svolge un pubblico servizio è quello di farne fruire a tutti i potenziali utenti e non solo a quelli che posseggono cani di media taglia o che desiderano condividere il viaggio con siffatti animali.
Pres. Zuballi, Est. Tagliasacchi – T. s.p.a. (avv. Oliviero) c. Provincia di Trieste (avv. Rosati)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 13 maggio 2104, n. 205SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 13 maggio 2014, n. 205
N. 00205/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2013, proposto da:
Trieste Trasporti S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Oliviero, con domicilio eletto presso la sede della medesima, in Trieste, via dei Lavoratori n. 2;
contro
Provincia di Trieste, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via Donota n. 3;
per l’annullamento
a) della deliberazione del Consiglio provinciale di Trieste, n. 11 di data 21 marzo 2013, ricevuta in data 2 aprile 2013, comprensiva del relativo allegato contenente il nuovo testo del “Regolamento-tipo”, nelle parti in cui approva l’articolo 6 – ed in particolare anche il comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 6 del “Regolamento-tipo” – laddove riferite ai cani di “media taglia”;
b) della lettera della Provincia di Trieste di data 29 maggio 2013, prot. n. 0021726, sempre per quanto direttamente o indirettamente riferito o riferibile ai cani di “media taglia”;
c) di ogni altro atto e provvedimento direttamente o indirettamente correlato, anteriore o posteriore, anche non noto, sempre concernente la problematica dei cani di “media taglia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Trieste Trasporti S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nell’ambito territoriale della provincia di Trieste, impugna, in parte qua, la deliberazione del Consiglio provinciale di Trieste n. 11 del 2.04.2013 di approvazione del nuovo Regolamento-tipo, e, segnatamente, l’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), nella parte in cui consente agli utenti di trasportare sui mezzi destinati a tale servizio anche cani di media taglia.
Invero, la precitata norma prevede espressamente che sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale siano ammessi i cani di media taglia, ancorché nella misura di un esemplare per vettura, con esclusione delle razze pericolose, e con precedenza riservata agli animali-guida dei disabili visivi, secondo le modalità attuative di cui all’articolo 9 del medesimo Regolamento-tipo.
A sua volta, il menzionato articolo 9 del nuovo Regolamento-tipo testualmente delega la Giunta provinciale all’approvazione di disposizioni in materia di attuazione tecnica e modalità applicative, del servizio, ivi compreso dunque quanto attiene il trasporto dei cani di media taglia.
La nuova disciplina contenuta nel Regolamento-tipo, asseritamente approvata senza il coinvolgimento dell’interessata, e sulla scorta del quale poi la concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale deve adottare il Regolamento di vettura, unico atto vincolante nei rapporti con l’utenza, ha, nella prospettiva della ricorrente, rilevanti ripercussioni di ordine organizzativo, tecnico ed economico nella gestione del servizio.
L’ammettere i cani di media taglia sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale comporta, secondo l’interessata, turni di pulizia diversi, formazione del personale (chiamato quanto meno a distinguere cani di media taglia da cani non di media taglia, e cani pericolosi da cani non pericolosi), con conseguente aumento dei costi di produzione del servizio.
Pur ammettendo che l’atto impugnato ha valenza solo potenzialmente lesiva, posto che il susseguente Regolamento di vettura, pure approvato dalla Provincia di Trieste (cfr. lettera prot. n. 0021726 del 29.05.2013), non contempla la possibilità di cui si discute, nondimeno la società Trieste Trasporti S.p.A. assume che tanto sia sufficiente a fondare il proprio interesse a ricorrere avverso la nuova disciplina del Regolamento-tipo.
Conseguentemente, deduce tre motivi di illegittimità avverso la deliberazione consiliare della Provincia di Trieste di approvazione del medesimo.
Con il primo articolato motivo di ricorso, rubricato violazione degli articoli 18 L.R. F.V.G. n. 20/1997, 38, comma 1, e 44, comma 1, lettera a) L.R. F.V.G. n. 23/2007; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà e contraddizione tra provvedimenti ed insufficiente istruttoria, la società ricorrente lamenta la illegittima adozione delle norme regolamentari in contestazione.
Rileva, in primis, la ricorrente che il nuovo Regolamento-tipo, nel delegare alla Giunta provinciale l’approvazione in determinate materie (tra le quali anche quella che qui ci occupa) di “disposizioni di attuazione tecnica e modalità applicative” ha invaso l’ambito di competenza del Regolamento di vettura, salvo non volersi intendere che la Giunta provinciale si limiti ad approvare disposizioni elaborate dal concessionario del servizio pubblico.
Si duole poi della deliberata immediata operatività del Regolamento-tipo nella parte in cui non necessita di integrazione giuntale, e dunque prima della approvazione del nuovo Regolamento di vettura, da pubblicarsi immediatamente, secondo le indicazioni della stessa Provincia, anche nel sito della concessionaria.
Sostiene, infine, la contraddittorietà nell’azione dell’Amministrazione provinciale, che, prima, ammette il trasporto sui mezzi del servizio pubblico locale di cani di media taglia, e, poi, approva il nuovo Regolamento di vettura della società Trieste Trasporti S.p.A. che non contempla affatto questa possibilità.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato violazione dell’articolo 169 del cd. Codice della Strada, e dell’articolo 11 L. n. 692/1975, viene dedotto il contrasto delle nuove disposizioni del Regolamento-tipo qui impugnate con la summenzionata previsione del D.Lgs. n. 285/1992, la quale, eccettuati i mezzi speciali per il trasporto degli animali, consente il trasporto sui veicoli di un solo animale domestico, sia con la disciplina del trasporto ferroviario, che è estremamente restrittiva nell’ammettere i cani sui treni.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale sostiene che l’impugnata disposizione regolamentare, nell’ammettere i cani di media taglia sui mezzi a tale servizio destinati non tiene conto dei riflessi sull’utenza (composta anche da bambini, anziani e da soggetti in ipotesi allergici o semplicemente timorosi di tali animali), né del benessere dei cani stessi, che potrebbero ritrovarsi su veicoli affollati e comunque non adeguatamente attrezzati, con il rischio di reazioni da parte dell’animale suscettibili di porre in pericolo l’incolumità dell’utenza.
Si è costituta in giudizio la Provincia di Trieste, con costituzione meramente formale seguita da memoria di replica nella quale esplicita le ragioni per le quali ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La società Trieste Trasporti S.p.A. ha depositato una prima memoria illustrativa ed una seconda memoria di replica, nelle quali, pur ribadendo gli argomenti già dedotti nel ricorso, contesta (segnatamente, nelle seconda delle memorie) la tempestività dei documenti depositati da parte resistente in data 8.03.2014 e quindi meno di 40 giorni prima dell’udienza di merito fissata per il 9.04.2014, nonché della memoria deposita dalla Provincia in data 14.03.2014, che, a dispetto della autoqualificazione, è in realtà una memoria illustrativa e non di replica, e dunque anch’essa tardiva.
Nondimeno, sia pure prudenzialmente, la ricorrente contesta le controdeduzioni della Amministrazione resistente, in particolare quanto all’equiparazione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ai luoghi aperti al pubblico in cui, in cui in base alla L.R. F.V.G. n. 20/2012 sono ammessi gli animali di affezione, sottolineando altresì come in nessuna altra Provincia del Friuli Venezia Giulia sia ammesso il trasporto di cani di media taglia nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.
Alla pubblica udienza in data odierna il difensore dell’Amministrazione provinciale ha esposto oralmente le tesi difensive già espresse nella memoria contestata da controparte.
La causa viene quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Questo Collegio deve preliminarmente decidere in ordine alla ex adverso eccepita tardività della produzione documentale e della memoria di replica della Provincia di Trieste.
L’eccezione è fondata.
Quanto alla produzione documentale, risulta per tabulas il superamento del termine di cui all’articolo 73, comma 1, Cod. proc. amm., che ha pacificamente natura perentoria in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (così, C.d.S., Sez. III^, sentenza n. 4545/2013), insuscettibile come tale di essere derogato in forza di un diverso accordo tra le parti (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 916/2013), né tanto meno dall’avvenuta accettazione, esplicita o implicita, del contraddittorio ad opera dell’altra parte.
Quanto alla memoria di replica, costituisce oramai principio affermato quello che vieta l’abuso dei mezzi processuali (vedi, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV^, sentenza n. 2047/2013). Non vi è dubbio che nel caso di specie si sia utilizzato lo strumento della memoria di replica non per replicare alle argomentazioni proposte dalla controparte nella memoria difensiva di cui all’articolo 73 Cod. proc. amm o comunque in atti diversi da quelli di iniziativa processuale, ma per uno scopo diverso e non consentito, ovverosia per prendere posizione sui motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 67/2014): dunque anche tale atto difensivo deve essere considerato tardivo.
Per l’effetto, i documenti depositati in data 8.03.2014 e la memoria depositata in data 14.03.2014 sono espunti dal presente giudizio.
Il Collegio può ora passare all’esame delle doglianze fatta valere da parte ricorrente.
Il primo motivo di impugnazione è infondato, nei termini che si vanno ad esplicitare.
Caratterizzandosi la figura della concessione pubblica per l’addossamento, almeno in parte, del rischio economico in capo al concessionario, non vi è dubbio che spetti a quest’ultimo l’organizzazione del servizio oggetto di concessione, dovendosi il concedente limitarsi a stabilire gli standard minimi del servizio che devono essere forniti. Ne discende che la norma dell’articolo 9 del nuovo Regolamento-tipo deve essere interpretata nel senso ipotizzato, sia pure in via subordinata, da parte ricorrente, ovverosia che le disposizioni attuative che in materia la Giunta provinciale può approvare debbono mantenersi entro i suvvisti limiti, non potendo concretizzare ingerenze nelle modalità di organizzazione del servizio.
In questo quadro, la scelta di far pubblicare il Regolmento-tipo nel sito internet della concessionaria può risultare poco opportuna, perché potenzialmente idonea a creare confusione in capo agli utenti, ma non certo illegittima.
D’altro canto, che il Regolamento-tipo sia immediatamente efficace è nella natura dell’atto, fermo restando che la sua efficacia è limitata ai rapporti con la concessionaria e non con l’utenza, per la quale continua a valere il Regolamento di vettura. E che il nuovo Regolamento di vettura sia stato approvato (nella prospettazione della ricorrente) o comunque non contestato (nella visione della resistente) anche se non contempla il trasporto di cani di media taglia è circostanza di cui la società Trieste Trasporti S.p.A. non ha alcun interesse a dolersi.
Parimenti infondato è il secondo motivo i ricorso.
Di per sé la norma del cd. Codice della Strada invocata dalla ricorrente non è ostativa al trasporto di cani di media taglia sui mezzi adibiti al pubblico trasporto, imponendo che questi non superino la misura di un’unità per veicolo ovvero, se in misura superiore, che siano custoditi in gabbie, contenitori o in vano separato da rete. Dunque, a condizione che tali limitazioni siano rispettate, la norma del Regolamento-tipo provinciale che qui si impugna non è illegittima.
Di contro, la disciplina per il trasporto ferroviario non è estensibile, nemmeno analogicamente, al caso di specie, perché i due mezzi di trasporto (treno e autobus) non sono equiparabili, e, non a caso, sono assoggettati a regimi diversi. Il trasporto su strada, anche quello concretante servizio pubblico, è regolato dal D.Lgs. n. 285/1992, il quale, peraltro, non presenta nemmeno lacune che necessitino di essere colmate mutuando altrove la regolamentazione.
Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.
Questo Collegio conviene con la ricorrente che l’Amministrazione provinciale, nell’aprire i mezzi destinati al servizio pubblico locale non abbia tenuto adeguatamente conto delle esigenze delle fasce deboli dell’utenza, rappresentate da bambini, anziani e portatori di handicap.
In particolare, la Provincia di Trieste non ha ragionevolmente considerato che i cani di media taglia, i quali non possono come tali essere trasportati in contenitori o gabbie, si troverebbero a contatto con gli altri passeggeri, non essendo dotati gli ordinari veicoli del trasporto pubblico di una zona separata da idonei accorgimenti tecnici, in cui collocare gli animali. Né a tutela dell’incolumità degli utenti risulta sufficiente l’obbligo per gli esemplari trasportati di indossare la museruola e di essere tenuti al guinzaglio, potendosi ben dare il caso che il cane, in considerazione della propria stazza o di movimenti repentini, possa sfuggire al controllo di chi ne ha la custodia, e comunque far cadere o altrimenti ferire o ancora spaventare gli altri trasportati.
In questa ottica, la scelta dell’Amministrazione provinciale di soddisfare l’interesse della categoria degli utenti accompagnati da cani di media taglia, con compressione di quelli della restante platea di utenti, in particolare di quelli sensibili delle suvviste fasce deboli di utenti, appare irragionevole ed illogica, tenuto conto che obbligo del trasportatore non è solo quello di trasportare persone o cose da un luogo ad un altro ma anche di far giungere gli stessi a destinazione incolumi, e tenuto altresì conto che obbligo del trasportare che svolge un pubblico servizio è quello di farne fruire a tutti i potenziali utenti e non solo a quelli che posseggono cani di media taglia o che desiderano condividere il viaggio con siffatti animali.
In conclusione, il ricorso è fondato e viene accolto, per l’effetto sono annullati, in parte qua, gli atti in epigrafe indicati sub a) e b).
La peculiarità della fattispecie concreta giustifica, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)