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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 288 | Data di udienza: 5 Settembre 2018

APPALTI – Indicazione dello sconto massimo possibile praticabile dal procuratore speciale – Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica – Inconfigurabilità – Confronto a coppie – Comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie – Non è contemplata – Regola della proprietà transitiva – Inapplicabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 14 Settembre 2018
Numero: 288
Data di udienza: 5 Settembre 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Sinigoi


Premassima

APPALTI – Indicazione dello sconto massimo possibile praticabile dal procuratore speciale – Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica – Inconfigurabilità – Confronto a coppie – Comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie – Non è contemplata – Regola della proprietà transitiva – Inapplicabilità.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 14 settembre 2018, n. 288


APPALTI – Indicazione dello sconto massimo possibile praticabile dal procuratore speciale – Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica – Inconfigurabilità.

La conoscenza dello sconto massimo possibile praticabile dal procuratore speciale di una società concorrente non ha rilievo ai fini della segretezza dell’offerta economica, tenuto conto che la possibilità di praticare lo sconto sul prezzo base d’asta non costituisce elemento per determinare, anche presuntivamente, il prezzo offerto dal concorrente.
 


APPALTI – Confronto a coppie – Comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie – Non è contemplata – Regola della proprietà transitiva – Inapplicabilità.

Il sistema di confronto a coppie si basa su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre e non contempla la comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie. In altri termini, il metodo del confronto a coppie consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Di conseguenza può darsi che nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all’interno della coppia, e che nel raffronto con altro termini di paragone perde di significato. Del resto, all’applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l’insormontabile ostacolo rappresentato dall’impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri.

Pres. Settesoldi, Est. Sinigoi – S. s.p.a. (avv.ti Di Garbo, Federici, Goisis, Cigno e Polacco) c. Azienda Pubblica di Servizi alla persona La Quiete


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 14 settembre 2018, n. 288

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 14 settembre 2018, n. 288

Pubblicato il 14/09/2018

N. 00288/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2018, proposto da
Sodexo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Di Garbo, Pierfrancesco Federici, prof. Francesco Goisis, Mario Cigno e Alberto Polacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Serenissima Ristorazione S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Calgaro e Giuseppe Sbisà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Donota n. 3;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare

– della determinazione del Direttore Generale di A.S.P. La Quiete n. 100 del 24 maggio 2018 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione delle strutture dell’ASP (CIG 72961941C3), in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A.;

– della nota A.S.P. La Quiete prot. n. 1518 del 25 maggio 2018 con cui si è comunicata la suddetta determinazione e, quindi, l’intenzione di aggiudicare in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A. il servizio di ristorazione delle strutture dell’ASP;

– nonché, per quanto dovesse occorrere, della legge di gara;

– nonché ancora di tutti i verbali (ivi compreso quello del 13 febbraio

2018 di esame dei documenti amministrativi) e comunicazioni di gara, e, con ciò, delle valutazioni della commissione giudicatrice di gara, nonché della mancata esclusione di Serenissima Ristorazione S.p.A;

– nonché del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di gara (determinazione n. 38 del 26 febbraio 2018);

– e di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona La Quiete e della società Serenissima Ristorazione S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la società Sodexo Italia s.p.a., II graduata all’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione delle strutture dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona La Quiete, con il punteggio complessivo di punti 84,66 (di cui 54,66 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’aggiudicazione definitiva disposta a favore della controinteressata Serenissima Ristorazione s.p.a., giusta determinazione del direttore generale n. 100 del 24 maggio 2018, nonché degli altri atti in epigrafe compiutamente indicati, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

1. “Violazione del principio di segretezza delle offerte economiche e del divieto di inserimento di profili dell’offerta economica nell’offerta amministrativa. Violazione dell’art. 14 del Disciplinare di gara”;

2. “Violazione del principio di imparzialità e par condicio tra i concorrenti”;

3. “Illogicità ed errore manifesto nello svolgimento del confronto a coppie. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dell’art. 97 Cost.”;

4. “Difetto assoluto di motivazione quanto ai punteggi numerici. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dell’art. 97 Cost.”;

5. “Violazione degli artt. 77, co. 4, e 216, co. 12, d.lgs. 50/2016”;

Considerato che la società controinteressata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza, invocandone, conseguentemente, il rigetto e, ancor prima, quello della preliminare istanza incidentale di sospensione degli atti gravati;

Considerato che analogamente si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha difeso la legittimità del proprio operato e, del pari, concluso per la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare;

Considerato che la causa è stata chiamata all’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza da ultimo indicata, e, poi, trattenuta in decisione;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., essendo, tra l’altro, state rese edotte le parti di tale eventualità, come consta dal verbale d’udienza;

Ritenuto, invero, che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e limiti di seguito esplicitati;

Ritenuto, invero, che, pur non prestandosi ad un favorevole apprezzamento le doglianze dedotte da parte ricorrente con i primi tre motivi di gravame, sono, per converso, fondate le censure contenute nel quarto motivo, il che esime il Collegio dallo scrutinio del quinto motivo di ricorso, contenente censure svolte in via di mero subordine a tutte quelle in precedenza dedotte;

Ritenuto, quanto ai primi due motivi di impugnazione, che s’appalesa quanto mai remota (e comunque non concretamente ricorrente nel caso di specie) la possibilità che i limiti ai poteri della procuratrice della controinteressata, sig.ra Loredana Battaglion, stabiliti nella procura speciale in data 4 luglio 2013 che la riguarda (ovvero che può “accordare ribassi sul prezzo a base di gara sino ad un massimo del 20%”), abbiano compromesso la segretezza dell’offerta economica dalla medesima presentata, esigendone l’esclusione dalla gara, o, comunque, influito sulla valutazione degli elementi discrezionali, con conseguente violazione del principio della par condicio;

Ritenuto, invero, che, sul punto, paiono pienamente condivisibili le controdeduzioni svolte dalla controinteressata, in particolare laddove ha richiamato, molto opportunamente, il precedente n. 246 in data 6/7/2017 del TRGA di Trento che, in analoga ipotesi, ha concluso nel senso dell’insussistenza del vizio lamentato, sottolineando che “la rigorosa lettura, prospettata dalla parte ricorrente, del divieto di disvelare l’entità del prezzo contrasta, in definitiva, con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità e non può, pertanto, trovare condivisione”;

Ritenuto, inoltre, mutuabili anche le ulteriori considerazioni dalla medesima svolte, laddove, dopo essersi soffermata ad evidenziare la percentuale media degli utili normalmente ricavabili nel settore della ristorazione collettiva e, conseguentemente, ad escludere la materiale possibilità di offrire ribassi pari o superiori al limite massimo stabilito nella procura della propria procuratrice, ha anche richiamato l’attenzione sulle percentuali di ribasso concretamente offerte dagli operatori partecipanti alla gara in questione (Sodexo 7,75% rispetto al prezzo base d’asta, Dussmann Service srl, terza in graduatoria, 6,99% e Serenissima spa 5,02%), tutte ampiamente inferiori al detto limite, ad ulteriore comprova, quindi, della sua inidoneità a disvelare l’effettivo prezzo (rectius ribasso) poi di fatto offerto;

Ritenuto, quindi, di potere effettivamente affermare, facendo proprie le parole della controinteressata, che “la conoscenza dello sconto massimo possibile praticabile dal procuratore speciale di Serenissima spa non ha rilievo ai fini della segretezza dell’offerta economica, tenuto conto che la possibilità di praticare lo sconto sul prezzo base d’asta non costituisce elemento per determinare, anche presuntivamente, il prezzo offerto dal concorrente”, il che basta per concludere per l’infondatezza del primo motivo, dato che, con tutta evidenza, può escludersi che lo sconto in questione possa avere consentito alla stazione appaltante di sapere o, comunque, ricostruire quanto Serenissima voleva farsi pagare per l’esecuzione del servizio;

Ritenuto, con specifico riguardo al secondo motivo, che, oltre a potersi riproporre le considerazioni sin qui svolte, non consta (in quanto parte ricorrente, comunque, non lo deduce) come si sarebbe materialmente concretizzata la lamentata violazione della par condicio (ovvero se favorendo Serenissima o, per converso, penalizzando Sodexo e Dussmann), denunciata in effetti solo in termini assai generici, il che basta per ritenere la doglianza priva di quegli elementi minimi di ammissibilità richiesti;

Ritenuto, quanto al terzo motivo d’impugnazione, sufficiente richiamare l’autorevole precedente n. 3295 del 2 luglio 2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato per evidenziare l’infondatezza di quella parte dello stesso ove la ricorrente denuncia la contraddittorietà e l’illogicità delle valutazioni, in quanto non coerenti con il principio della proprietà transitiva, che, a suo avviso, avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, in continuità con un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S., IV, 16 febbraio 1998, n. 300; Tar Veneto, I, 21 ottobre 1997, n. 1479), condiviso da questo Collegio, ha, infatti, affermato che “il sistema di confronto a coppie si basa su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre e non contempla la comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie. In altri termini, il metodo del confronto a coppie consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Di conseguenza può darsi che nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all’interno della coppia, e che nel raffronto con altro termini di paragone perde di significato. Del resto, all’applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l’insormontabile ostacolo rappresentato dall’impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri”;

Ritenuto, invece, inammissibile il motivo nella parte in cui parte ricorrente afferma la superiorità della propria offerta tecnica rispetto a quella dell’aggiudicataria e ciò in quanto mira, con tutta evidenza, unicamente a sostituire le valutazioni della Commissione con altre più gradite, idonee a consentirle il conseguimento del bene della vita cui era, intuibilmente, preordinata la sua partecipazione alla procedura di gara in questione;

Ritenuto che al riguardo questo Tribunale (Tar FVG, I, 21 dicembre 2017, n. 409 e, più recentemente, 23 aprile 2018, n. 135) ha già avuto modo di ricordare e condiviso quanto reiteratamente affermato in giurisprudenza ovvero che “in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di attribuzione dei punteggi la commissione di gara dispone di margini di discrezionalità, entro determinati limiti stabiliti dalla legge di gara, correlata all’apprezzamento degli aspetti tecnici e sottratta, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo” (C.d.S. n. 7973/2010), che il riscontro esigibile dal giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali della commissione di gara “… deve essere svolto extrinsecus, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’amministrazione…” (C.d.S. n. 3239/2013) e che “… in sede di gara pubblica il giudice di legittimità può spingere il proprio accertamento fino a controllare l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed ignorare che, nel campo dell’applicazione delle norme tecniche, deve distinguersi, permanentemente e con rigore, tra legittimità e merito (C.d.S., Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4413). Invero, a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzi palesi illogicità o travisamenti degli stessi, ma miri solo a sostituire il giudizio della Commissione – avente margini di opinabilità – con il proprio giudizio (C.d.S., Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2014). In questo senso ha continuato ad esprimersi anche la recentissima giurisprudenza, la quale ha rilevato come, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20 febbraio 2012, n. 137): pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per manifesta illogicità o per palese travisamento dei fatti alla stregua di elementi oggettivi di riscontro” (T.A.R. Lazio Latina, I, 19 giugno 2013, n. 570);

Ritenuto che, nel caso di specie – al di là del fatto che, come già evidenziato, i giudizi espressi dai Commissari hanno rilievo esclusivamente nell’ambito del giudizio della coppia di concorrenti presa in esame e non possono valere al di fuori di essa – non si ravvisa, comunque, alcuna palese sintomatologia di irragionevolezza e/o illogicità e/o errori fattuali nell’operato della commissione di gara e ciò per il fatto che parte ricorrente, nel (non celato) intento di dimostrare la superiorità della propria offerta ha, in realtà, enfatizzato solo alcuni dei vari elementi che concorrevano all’attribuzione del punteggio nell’ambito di ogni singolo criterio, trascurato di tenere conto l’incidenza che possono avere avuto, in termini di punteggio, le indicazioni che non ha fornito e, comunque, omesso di dare totale contezza di quanto realmente offerto dalla controinteressata, come ampiamente evidenziato dalla controinteressata medesima nella propria memoria difensiva (pag. 8 e ss.), cui si rinvia;

Ritenuto, invece, come già anticipato, che s’appalesa fondato il quarto motivo di gravame;

Ritenuto, invero, che, pur condividendo, in via di principio, che il metodo del confronto a coppie mal si sposa, di norma, con la puntuale motivazione descrittiva delle ragioni degli esiti dei singoli confronti effettuati, in quanto, per l’appunto, l’esternazione di una motivazione letterale potrebbe rischiare di tradursi in mero esercizio privo di pratica utilità proprio per la inconciliabilità tra il concreto funzionamento del metodo di valutazione in questione e la possibilità di ricondurre il tutto a sintesi, nondimeno il Collegio non può trascurare di considerare che un conclusivo sforzo motivazionale di carattere descrittivo da parte della Commissione è quanto mai necessario laddove, come nel caso di specie, i criteri di valutazione non consentono di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, analogamente a quella oggetto della recente pronuncia 1° giugno 2018, n. 3301 della III Sezione del Consiglio di Stato, l’articolazione dei parametri valutativi in sottocriteri plurimi e il mancato conferimento a questi ultimi di uno specifico peso ponderale nella formulazione dei punteggi “rende, di fatto, impossibile comprendere, dalla sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione, sotto quale specifico profilo tecnico una offerta sia stata ritenuta preferibile alle altre";

Ritenuto, infatti, che ognuno dei criteri valutativi individuati dall’art. 15 del disciplinare ai fini della ripartizione dei 70 punti riservati alla qualità del servizio, reca in sé elementi di contenuto plurimo e complesso, non riconducibili ad un riferimento univoco e comunque non organizzati secondo criteri d’ordine o di peso ponderale in grado di chiarirne la specifica incidenza nella determinazione delle preferenze e dei punteggi;

Ritenuto, al riguardo, utile evidenziare che in special modo i criteri su cui la ricorrente ha appuntato la propria attenzione, in quanto, come da lei stessa affermato, “essenziali per la prevalenza di Serenissima” (e rispetto ai quali soli – aggiunge il Collegio – può ritenersi sussistente l’interesse concreto e attuale della medesima a dolersi del difetto motivazionale denunciato), assommano plurimi ed eterogenei profili, senza graduarne l’ordine di importanza o per lo meno indicarne la rilevanza e/o le modalità di preferenza;

Ritenuto, infatti, che, in relazione a:

– “Organizzazione dell’appalto”, cui è correlata l’attribuzione di 16 punti, il disciplinare si limita a precisare sub “Descrizione dei principali elementi di valutazione del criterio”, che la organizzazione medesima "è valutata in base all’organigramma, alle unità di personale impiegato con relative qualifiche, mansioni e ore di servizio e in relazione all’articolazione e distribuzione del monte ore settimanale, alle modalità di turnazione e sostituzione, ivi compreso il caso di sciopero";

– “Menù giornaliero”, cui è correlata l’attribuzione di 5 punti, che "sarà valutata la presenza di ulteriori elementi e caratteristiche superiori rispetto a quanto già previsto in capitolato", senza, pur tuttavia, peritarsi di indicare quali sarebbero queste "caratteristiche superiori” e/o il parametro che va applicato per individuare tale superiorità;

– “Caratteristiche tecniche delle attrezzature”, cui è correlata l’attribuzione sempre di 5 punti, che "saranno valutate le caratteristiche delle attrezzature oggetto di sostituzione di cui all’art. 5 del capitolato: prestazioni, contenimento energetico, rumorosità, ecc”, senza spiegare, però, quali prestazioni o caratteristiche siano davvero preferibili;

– “Proposte migliorative”, cui è correlata l’attribuzione di 2 punti, che sono tali quelle "ritenute di interesse in relazione alla qualità del servizio e al benessere dei residenti", senza fornire alcun reale parametro di riferimento, per dare concreto contenuto al concetto di proposta migliorativa;

Ritenuto, dunque, mutuabili le conclusive considerazioni del Consiglio di Stato, laddove afferma che “Il quadro dei parametri valutativi sin qui tracciato ha dunque consegnato alla Commissione giudicatrice una discrezionalità di giudizio non sufficientemente confinata, né adeguatamente controllabile; e l’applicazione concreta che ne è conseguita, mediante attribuzione dei soli punteggi numerici, non ha consentito una corretta esplicazione dell’obbligo motivazionale, la cui funzione è propriamente quella di arginare il rischio di un utilizzo arbitrario del potere discrezionale”;

Ritenuto, dunque, di accogliere il motivo scrutinato, derivandone che, non avendo comunque questo giudice riscontrato la sussistenza di profili di manifesta illogicità e/o irragionevolezza negli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione, tali da doverne comportare la caducazione giurisdizionale, l’obbligo conformativo che deriva dalla presente decisione è unicamente quello di esternare in maniera descrittivamente intellegibile le ragioni della preferenza accordata all’offerta della controinteressata in relazione ai criteri di cui dianzi s’è fatto cenno e sui quali soli parte ricorrente ha concentrato le proprie doglianze, in quanto ritenuti determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo di punti 69,00 all’offerta tecnica della controinteressata, assumendo poi, all’esito del necessario (e quanto mai doveroso) controllo sulla sussistenza di effettiva coerenza tra gli esiti delle valutazioni già effettuate e i riscontri oggettivi rinvenibili nelle offerte tecniche presentate (di cui va data, ugualmente, intellegibile evidenza motivazionale), ogni conclusiva decisione sull’aggiudicazione dell’appalto;

Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e l’Azienda intimata e vengono liquidate a favore della prima nella misura indicata in dispositivo, nel mentre possono essere compensate per il resto;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, l’Azienda sarà, inoltre, tenuta a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato nella misura versata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato.

Condanna l’Azienda intimata al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge. Le compensa per il resto.

Dà atto che l’Azienda sarà tenuta a rimborsare alla ricorrente all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario

L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO

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