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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 403 | Data di udienza: 10 Luglio 2013

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Monitoraggio continuo dell’aria effettuato tramite centralina – Superamento dei limiti di norma – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 15 Luglio 2013
Numero: 403
Data di udienza: 10 Luglio 2013
Presidente: Zuballi
Estensore: Zuballi


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Monitoraggio continuo dell’aria effettuato tramite centralina – Superamento dei limiti di norma – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Legittimità.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 15 luglio 2013, n.403


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Monitoraggio continuo dell’aria effettuato tramite centralina – Superamento dei limiti di norma – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Legittimità.

L’ordinanza con cui il Sindaco invita uno stabilimento siderurgico a produrre un piano tendente al rispetto dei parametri previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, sulla base del monitoraggio continuo della qualità dell’aria effettuato tramite centralina sull’impianto, risulta conforme sia all’articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, in quanto avente lo scopo di tutelare la salute pubblica, sia all’articolo 217 del regio decreto 1265 del 1934, richiamato dall’articolo 29 decies comma decimo del decreto legislativo 152 del 2006. Non vi è dubbio infatti che il superamento dei limiti di norma, per il benzene, il PM10 e il PM16, costituisce un elemento da cui si può desumere un imminente pericolo di danno alla salute pubblica, per cui spetta al sindaco anche in via di urgenza indicare le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo.

Pres. e Est. Zuballi – L. s.p.a. (avv.ti Borgna e Barzazi) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Giraldi)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 15 luglio 2013, n.403

SENTENZA

N. 00403/2013 REG.PROV.COLL.

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 15 luglio 2013, n.403

N. 00114/2012 REG.RIC.
N. 00115/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2012, proposto da:
Lucchini S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Borgna e Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via S.Nicolo’ 21;

contro

Il Comune Di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Danese, Maria Serena Giraldi, domiciliata in Trieste, via del Teatro Romano 7;
Regione Friuli-Venezia Giulia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del F.V.G., Asl 101 – Triestina,
Provincia di Trieste,
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
Ministero Dell’Interno;

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2012, proposto da:
Servola S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Borgna e Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via S.Nicolo’ 21;


contro

Il Comune Di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Danese, M.Serena Giraldi, domiciliata in Trieste, via del Teatro Romano 7;
Regione Friuli-Venezia Giulia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del F.V.G.,
Asl 101 – Triestina,
Provincia di Trieste,
Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero Dell’Interno;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 114 del 2012:

-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Trieste dd. 3 gennaio 2012, prot. corr. 12-276/70/01/13, prot. gen. 649, avente ad oggetto: “Stabilimento siderurgico di Servola- Trieste-Ordinanza sindacale”, che ordina alla Lucchini spa e a Servola spa, di presentare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto un “Piano di riduzione delle emissioni diffuse provenienti dalla stabilimento di Trieste”associate alle anomalie sopra evidenziate, con indicazione degli interventi tecnico-organizzativi e/o impiantistici necessari al contenimento ovvero alla mitigazionie degli eventi anomali in modo da eliminare o comunque limitarne fortemente gli effetti in ambito esterno alla stabilimento siderurgico in argomento”;

-della nota dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina dd. 10 maggio 2011, prot. n. 20341/GEN-IV1D, con oggetto “Qualità dell’aria nella abitato di Servola”.

quanto al ricorso n. 115 del 2012:

-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Trieste dd. 3 gennaio 2012, prot. corr. 12-276/70/01/13, prot. gen. 649, avente ad oggetto: “Stabilimento siderurgico di Servola- Trieste-Ordinanza sindacale”, che ordina alla Lucchini spa e a Servola spa, di presentare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto un “Piano di riduzione delle emissioni diffuse provenienti dalla stabilimento di Trieste”associate alle anomalie sopra evidenziate, con indicazione degli interventi tecnico-organizzativi e/o impiantistici necessari al contenimento ovvero alla mitigazionie degli eventi anomali in modo da eliminare o comunque limitarne fortemente gli effetti in ambito esterno alla stabilimento siderurgico in argomento”;

-della nota dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina dd. 10 maggio 2011, prot. n. 20341/GEN-IV-1D, con oggetto “Qualità dell’aria nella abitato di Servola”.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Lucchini spa con il ricorso 114 del 2012 e la ricorrente Servola spa con il ricorso 115 del 2012 chiedono l’annullamento dell’ordinanza del sindaco del 3 gennaio 2012 n. 649 che ordina alle ditte di presentare entro 30 giorni un piano di riduzione delle emissioni diffuse provenienti dallo stabilimento, nonché la nota dell’azienda per i servizi sanitari n. 1 del 10 maggio 2011 avente ad oggetto la qualità dell’aria nell’abitato di Servola.

Fanno presente di svolgere attività siderurgica nello stabilimento di Servola; spiegano di aver ottenuto un’autorizzazione integrata ambientale e di aver sempre ottemperato a tutte le norme in materia di tutela dell’aria e dell’ambiente.

Dopo aver ribadito che la centralina collocata sul mezzo mobile sarebbe contraria alla legge e dopo aver illustrato il contenuto di altri ricorsi in materia, deduce i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione degli articoli 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 decies del decreto legislativo 152 del 2006, incompetenza e violazione dell’articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000. Il potere del sindaco d’intervento richiede due condizioni, la non osservanza delle prescrizioni organizzatorie e le manifestazioni di una situazione di pericolo e di danno per la salute. Nel caso la violazione delle prescrizioni non risulta affatto dimostrata.

2. Violazione degli articoli di legge sopra citati, incompetenza, violazione dell’articolo uno della legge 241 del 1990, dei principi di logicità, buon andamento e trasparenza, difetto d’istruttoria, contraddittorietà e carenza della motivazione. Il comune ha voluto esercitare un potere di controllo che spetta invece alla regione.

3. Ulteriore violazione delle norme sopraccitate oltre che del decreto legislativo 155 del 2010, della direttiva europea 2008/50/CE e dell’articolo uno della legge 241. La situazione di pericolo cui l’ordinanza deve rimediare deve essere attuale e imprevedibile, mentre nel caso non ci si trova in tale situazione.

4. Violazione dell’articolo uno della legge 241 del 1990, del principio di trasparenza, del buon andamento, illogicità, difetto d’istruttoria e contraddittorietà della motivazione. La nota dell’azienda sanitaria del 10 maggio, pure impugnata, esprime solo un’ipotesi sulle cause dell’inquinamento, senza certezze.

5. Ulteriore violazione dell’articolo uno del decreto legislativo 155 del 2010, oltre che dei principi di cui alla legge 241 del 1990, di efficienza, efficacia, trasparenza e razionalità, difetto d’istruttoria e di motivazione. La normativa prevede un rigoroso accertamento dello sforamento dei parametri, mentre nel caso almeno una delle centraline utilizzate non appare correttamente ubicata.

Resiste in giudizio il Comune di Trieste il quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per effetto della presentazione all’amministrazione del piano di riduzione delle emissioni. Contesta poi anche nel merito il ricorso.

La ditta ricorrente con successive memorie replica alle tesi avversarie e ribadisce le proprie argomentazioni.

Nel corso dell’udienza pubblica del 10 luglio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto dei due ricorsi, che vanno riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, è la medesima ordinanza sindacale rivolta a entrambe le ditte datata 3 gennaio 2012 protocollo 641 con la quale si ordina alle due ditte di presentare entro 30 giorni un piano di riduzione delle emissioni provenienti dallo stabilimento di Trieste. Le ditte impugnano altresì la pregressa nota dell’azienda per i servizi sanitari riguardante la qualità dell’aria nell’abitato di Servola.

Va innanzitutto esaminata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per acquiescenza, avendo le ditte presentato il piano oggetto dell’ordinanza sindacale. L’eccezione va disattesa, in quanto da un lato le ditte hanno presentato il piano facendo espressa riserva di impugnazione del provvedimento sindacale, e dichiarando espressamente che esso non costituiva comunque acquiescenza alle decisioni comunali, e d’altro lato in quanto l’ottemperanza a un ordine con una scadenza precisa di per sé non implica affatto l’acquiescenza, che deve risultare chiaramente da una volontà contraria e precisa rispetto a quella manifestata con il ricorso.

Ciò premesso ricorsi vanno esaminati nel merito.

Prima di esaminare in dettaglio il presente ricorso, appare opportuno inquadrare in linea generale la fattispecie.

Viene impugnata un’ordinanza con cui il Sindaco invita le ditte ricorrenti a produrre un piano tendente al rispetto dei parametri previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, sulla base del monitoraggio continuo effettuato sull’impianto in questione; si tratta quindi di un provvedimento basato su precisi accertamenti tecnici e che risulta dannoso per la società ricorrente unicamente ove non venga rispettato. A sua volta, l’autorizzazione integrata ambientale, non contestata dalla ditta ricorrente al momento della sua emanazione, appare espressione del principio di precauzione stabilito dalla normativa europea, per la tutela dell’ambiente e quindi in ultima analisi per la difesa della salute umana, valore questo che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato al vertice.

In questa luce, si sottolinea come l’attività economica, libera sulla base della nostra costituzione, deve necessariamente tener conto del suo impatto sociale e quindi sull’ambiente. Ne consegue come l’attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. La ordinanza in esame va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l’ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali.

Va poi rilevato come l’ordinanza del sindaco non sospende e nemmeno blocca l’attività delle ditte ricorrenti, limitando a chiedere loro la presentazione di un piano per ridurre le emissioni nell’atmosfera, con una lesività che nel bilanciamento tra i vari interessi in gioco, tra cui primario quello della salute, non appare certo gravosa per le ditte interessate.

Va innanzitutto rilevato come la nota dell’azienda sanitaria avesse manifestato con chiarezza che i dati degli inquinanti ambientali rilevati nelle varie centraline poste nel medesimo quartiere avevano evidenziato numerosi e continui superamenti dei limiti di norma per il benzene e per le PM 16.

Non vi sono poi dubbi che il superamento del limite relativo alle PM10 si sia verificato nel corso dell’anno 2011 per più di 35 volte, ponendosi in tal modo in contrasto col decreto legislativo n. 155 del 2010, e in particolare con l’allegato 11.

Va preliminarmente rilevato altresì come la collocazione di una delle tre centraline ha formato oggetto di separato ricorso sub 508 del 2010 discusso in data odierna e rigettato. Sulla questione peraltro basti rilevare come la collocazione della centralina risulta conforme al decreto legislativo 152 del 2007 e altresì alla successiva normativa di cui al decreto legislativo155 del 2010.

In relazione alla prima censura con la quale le ditte contestano la competenza del sindaco ad adottare un’ordinanza contingibile e urgente, va osservato come l’ordinanza in questione risulta conforme sia all’articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, in quanto avente lo scopo di tutelare la salute pubblica, sia all’articolo 217 del regio decreto 1265 del 1934, richiamato dall’articolo 29 decies comma decimo del decreto legislativo 152 del 2006. Non vi è dubbio che il superamento dei limiti indicati costituisce un elemento da cui si può desumere un imminente pericolo di danno alla salute pubblica, per cui spetta al sindaco anche in via di urgenza indicare le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo.

I dedotti difetti d’istruttoria e illogicità, nonché il difetto di motivazione, contenuti sia nel primo che nel secondo motivo di ricorso, non sussistono, da un lato in quanto la nota dell’azienda sanitaria risulta frutto di accertamenti tecnici puntuali e ripetuti, effettuati dall’ARPA, che nemmeno le ditte ricorrenti pongono in dubbio nella loro esattezza tecnica, e infine in quanto i rilievi puntuali dell’ARPA e dell’azienda sanitaria costituiscono un valido supporto motivazionale per il provvedimento del sindaco.

Anche la terza censura risulta priva di pregio, in quanto lo scopo del piano di riduzione delle emissioni è proprio quello di ricondurre a norma l’attività dello stabilimento industriale per quanto riguarda le emissioni nell’atmosfera e allo stesso tempo di mitigare o contenere il superamento dei limiti di legge.

Quanto alla quarta censura con la stessa si contesta sotto altro profilo l’utilizzo della centralina mobile collocata in via San Lorenzo in Selva, oggetto di separato ricorso e considerata legittima da questo tribunale anche nella considerazione che detta centralina non faceva altro che misurare la condizione dell’impianto siderurgico e monitorare le emissioni di elementi nocivi per la salute.

Quanto poi alla quinta censura, con cui si contesta la violazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 155 del 2010, basti rilevare come lo sfondamento dei parametri di concentrazione previsti riguardava numerose abitazioni dell’abitato di Servola anche diverse da quelle collocate in prossimità alla centralina.

Parte ricorrente non dimostra affatto di non essere direttamente la causa dell’inquinamento, che risulta anzi frutto di accertamenti tecnici non discutibili e a ben vedere nemmeno contestati nel merito da parte ricorrente.

Per tutte le su indicate ragioni i due ricorsi riuniti vanno rigettati, laddove le spese di giudizio, secondo la regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riunitili, li rigetta.

Condanna la ditta ricorrente alla rifusione a favore del Comune intimato delle spese dei giudizi che liquida in € 4000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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