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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 96 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* APPALTI – Precedenti professionali – Provvedimenti di risoluzione contrattuale – Omessa dichiarazione – Principi di lealtà e affidabilità professionale – Art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – Informazioni false o fuorvianti o omessa informazione – Ammissione a prova contraria – Art. 80, c. 7 d.lgs. .n 50/2016 – Inapplicabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 15 Marzo 2017
Numero: 96
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: Zuballi
Estensore: Sinigoi


Premassima

* APPALTI – Precedenti professionali – Provvedimenti di risoluzione contrattuale – Omessa dichiarazione – Principi di lealtà e affidabilità professionale – Art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – Informazioni false o fuorvianti o omessa informazione – Ammissione a prova contraria – Art. 80, c. 7 d.lgs. .n 50/2016 – Inapplicabilità.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^  – 15 marzo 2017, n. 96


APPALTI – Precedenti professionali – Provvedimenti di risoluzione contrattuale – Omessa dichiarazione – Principi di lealtà e affidabilità professionale – Art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

E’ legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che ha omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, in quanto la dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti dei partecipanti con la stazione appaltante. A norma dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, assume, infatti, autonomo rilievo, quale ipotesi che, rendendo dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ne giustifica l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto, “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. A nulla rileva che i precedenti professionali “negativi” non dichiarati sarebbero inconferenti ai fini delle valutazioni in ordine alla sua integrità e affidabilità ai sensi della norma di legge dianzi indicata, essendo evidente che la valutazione in ordine alla loro gravità e rilevanza compete alla (sola) stazione appaltante sulla base della piena cognizione di tutte le circostanze fattuali, nessuna esclusa, che potrebbero assumere rilievo e l’operatore economico non ha facoltà di scegliere quali dichiarare (cfr. Linee Guida dell’ANAC n. 6/2016)
 

APPALTI – Informazioni false o fuorvianti o omessa informazione – Ammissione a prova contraria – Art. 80, c. 7 d.lgs. .n 50/2016 – Inapplicabilità.

L’instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 deve intendersi riferita solo alla prima ipotesi di grave illecito professionale contemplata dalla norma, atteso che, per espresso disposto di legge, l’operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80, “è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. In caso di informazioni false o fuorvianti o di omessa informazione, è, però, proprio tale circostanza ad assumere specifico e autonomo rilievo, sicché non avrebbe alcun senso ammettere l’operatore a prova contraria, atteso che il tutto si sostanzierebbe in una sorta di sanatoria, lesiva dei principi di par condicio, trasparenza e buona fede, anche in considerazione del fatto che l’omissione della dichiarazione con riferimento a pregressi inadempimenti ed errori professionali non è emendabile tramite il soccorso istruttorio (C.d.S., III, 26 febbraio 2016, n. 802).

Pres. Zuballi, Est. Sinigoi – D. s.r.l. (avv.ti Bianchi, Fantappie’ e De Marchi) c. Comune di Lignano Sabbiadoro (avv. Longo)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 15 marzo 2017, n. 96

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^  – 15 marzo 2017, n. 96

Pubblicato il 15/03/2017

N. 00096/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2016, proposto da:
Duomo Gpa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Andrea Fantappie’ e Orio De Marchi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trieste, via Fabio Severo, 20;

contro

Comune di Lignano Sabbiadoro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Longo, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Generale del T.A.R. per il FVG in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 7;

nei confronti di

Step – Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Cerbo e Giuseppe Guastamacchia, domiciliata presso lo studio dell’avv. Elisabetta Burla in Trieste, via Coroneo 41/2;
Società Abaco S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare

– della determinazione del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 862 del 13 ottobre 2016 “di esclusione della procedura di gara per l’affidamento in concessione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del cosap. Periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 – CIG 67508376EC” trasmessa dalla Stazione Appaltante alla Duomo GPA s.r.l. con comunicazione pec prot. n. 38441 del 17 ottobre 2016, pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 50/2016 in data 17 ottobre 2016 (docc. 1 e 2);

– della determinazione del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 873 del 17 ottobre 2016, recante “Revoca aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del cosap. Periodo 01/01/2017-31/12/2019 – CIG 67508376EC”, trasmessa alla Duomo GPA s.r.l. con comunicazione pec prot. n. 38441 del 17 ottobre 2016 e pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 50/2016 in data 17 ottobre 2016, che revoca l’aggiudicazione precedentemente disposta a favore della società Duomo GPA s.r.l, dichiarando la società STEP Servizi Tecnologie Enti Pubblici s.r.l. quale nuova aggiudicataria del servizio (doc. 3);

– del verbale delle operazioni di gara del 20 settembre 2016, trasmesso dalla stazione appaltante alla Duomo GPA s.r.l. con nota prot. n. 38441 del 17 ottobre 2016, pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 50/2016 in data 17 ottobre 2016, nella parte in cui ha ammesso alla procedura ad evidenza pubblica la società STEP, Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l. (doc. 4);

– di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente.

per la declaratoria di inefficacia

del contratto di concessione, se nelle more stipulato

per l’accoglimento

della domanda di conseguire l’aggiudicazione

per la condanna

della s.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lignano Sabbiadoro e della Step – Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, società Duomo GPA s.r.l., ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti in epigrafe indicati, con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro, a seguito di verifica effettuata successivamente all’aggiudicazione: a) ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento in concessione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del cosap – periodo 01/01/2017-31/12/2019 ovvero per non avere segnalato alla stazione appaltante una serie di inadempimenti e di risoluzioni di cui si sarebbe resa responsabile nell’esecuzione di alcuni contratti pubblici (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016) e per avere omesso di dichiarare i soggetti del collegio sindacale e di conseguenza il possesso dei requisiti degli stessi di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; b) le ha revocato l’aggiudicazione della gara in precedenza disposta e dichiarato l’odierna controinteressata, società STEP Servizi Tecnologie Enti Pubblici s.r.l. quale nuova aggiudicataria del servizio.

Ha chiesto, inoltre, l’annullamento del verbale di gara in data 20 settembre 2016, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi della società controinteressata, nonché la declaratoria di inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. d), 122 e 124 c.p.a., del contratto di concessione eventualmente medio tempore stipulato tra il Comune e la STEP, con conseguente aggiudicazione della concessione a suo favore e subentro nel contratto, e, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente monetario del danno asseritamente subito e subendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Questi i motivi di ricorso:

1 “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. c), comma 7, 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, par. 4, lett. f), g) e i), e par. 6 Dir. 2014/24/UE e dall’art. 38, par. 7, lett. f) e par. 9 Dir. 2014/23/UE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e degli artt. 10 e 10-bis L. n. 241/1990. Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del favor partecipationis, di uguaglianza e di leale collaborazione. Violazione dei principi di proporzionalità, di necessarietà e di libera iniziativa economica. Eccesso di potere. Illogicità manifesta, irrazionalità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione”.

2. “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 80, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 7, 8, 10 e 10-bis, L. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento di uguaglianza e di leale collaborazione. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione”.

3. “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 e dell’art. 83 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del favor partecipationis, di uguaglianza e di leale collaborazione. Violazione dei principi di proporzionalità, di necessarietà e di libera iniziativa economica. Eccesso di potere. Illogicitàmanifesta, irrazionalità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione”.

La società STEP Servizi Tecnologie Enti Pubblici s.r.l. si è costituita per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per carenza di legittimazione e/o interesse a ricorrere in capo alla società Duomo con riferimento all’aggiudicazione e/o, eventualmente, alla riedizione della gara, in considerazione del fatto che la medesima è, allo stato, esclusa, nonché per assoluta genericità delle censure e tardività con riferimento all’ammissione di STEP. Ha, poi, contestato la fondatezza delle doglianze ex adverso svolte e concluso per il rigetto delle domande avanzate.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro ha, del pari, diffusamente controdedotto alle avverse doglianze e concluso per la reiezione delle richieste della ricorrente.

Dopo la rinuncia da parte di quest’ultima all’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2017, fissata per la trattazione del merito, in vista della quale le parti hanno dimesso memorie a migliore illustrazione delle rispettive difese. La ricorrente si è soffermata, tra l’altro, a controdedurre alle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla controinteressata.

Hanno fatto seguito le repliche della ricorrente e della controinteressata.

La causa è stata, quindi, discussa e poi trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla società STEP, dato che il ricorso è comunque destituito di fondatezza e destinato al rigetto.

Il primo motivo, con cui parte ricorrente deduce che gli atti assunti a fondamento dell’esclusione non sono sussumibili tra le ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, con conseguente insussistenza della ritenuta violazione dell’obbligo di dichiarazione contestata alla ricorrente, è privo di pregio.

La società Duomo trascura, invero, di considerare che, a norma della disposizione dianzi citata, assume autonomo rilievo, quale ipotesi che, rendendo dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ne giustifica l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto, “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Nel caso di specie, è, peraltro, pacifico che, a fronte del chiaro disposto del disciplinare di gara, che, al pt. 5, stabiliva, per l’appunto, che “non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016”, la ricorrente ha dichiarato di essere titolare di 1.208 servizi in 719 Comuni e di avere in corso (unicamente) “una rescissione contrattuale, una revoca di aggiudicazione e un’esclusione”, omettendo, però, di rappresentare spontaneamente la sussistenza di numerose ulteriori circostanze similari, che la stazione appaltante, una volta apprese, ha, peraltro, qualificato come “diffusi e reiterati inadempimenti contrattuali, sintomatici di errori professionali molto significativi e qualificabili come importanti e gravi”.

Nella determinazione dirigenziale n. 862/2016, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente, si legge, in particolare che “emergono diverse situazioni di inadempimento riferite a precedenti rapporti contrattuali”, che è stata rilevata “la serialità e la gravità riferite, in particolare, a mancate rendicontazioni, impossibilità di effettuare un controllo sulle riscossioni e mancato riversamento all’ente delle somme incassate nell’esercizio dell’attività di riscossione dei tributi”, che “tali evidenze dovevano essere segnalate per consentire le opportune valutazioni circa la rilevanza, incidenza ed affidabilità dell’impresa in relazione al complesso delle gestioni ad essa affidate, trattandosi di un servizio di riscossione delle entrate comunali, affidato in concessione” e che “vanno valorizzati, sotto il profilo del giudizio sull’affidabilità dell’impresa, la presenza di diversi provvedimenti di esclusione dalla gara, di applicazioni di penali, di contestazione di ritardi nei versamenti, da parte di altre Amministrazioni pubbliche in misura rilevante rispetto a quanto dichiarato in sede di gara”.

Peraltro, al di là di ogni considerazione sul giudizio poi comunque espresso a posteriori dalla stazione appaltante, a nulla rileva – come sostenuto dalla ricorrente – che i precedenti professionali “negativi” non dichiarati sarebbero inconferenti ai fini delle valutazioni in ordine alla sua integrità e affidabilità ai sensi della norma di legge dianzi indicata, essendo evidente che la valutazione in ordine alla loro gravità e rilevanza compete alla (sola) stazione appaltante sulla base della piena cognizione di tutte le circostanze fattuali, nessuna esclusa, che potrebbero assumere rilievo e l’operatore economico non ha facoltà di scegliere quali dichiarare.

In tal senso confortano, invero, i precedenti giurisprudenziali invocati dalla difesa della controinteressata, laddove affermano, per l’appunto, la legittimità dell’esclusione dalla gara pubblica dell’impresa che ha omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, in quanto la dichiarazione “attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti dei partecipanti con la stazione appaltante” (C.d.S., V, 27 luglio 2016, n. 3375; 11 dicembre 2014, n. 6105; Tar Sardegna, I, 25 giugno 2016, n. 529), nonché le stesse Linee Guida dell’ANAC n. 6 sull’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, approvate con delibera 16 novembre 2016, n. 1293, ove, al § 4.2, affermano che la dichiarazione sostitutiva resa in sede di presentazione dell’offerta deve avere “ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione”.

Il motivo in esame va, in definitiva, respinto.

Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo d’impugnazione, con cui parte ricorrente si duole della mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale, che, a suo avviso, troverebbe fondamento nella disposizione di cui all’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

Pare, invero, al Collegio che la disposizione, della cui mancata applicazione si duole la ricorrente, debba intendersi riferita solo alla prima ipotesi di grave illecito professionale contemplata dalla norma, atteso che, per espresso disposto di legge, l’operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80, “è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.

In caso di informazioni false o fuorvianti o di omessa informazione, è, però, proprio tale circostanza ad assumere specifico e autonomo rilievo, sicché non avrebbe alcun senso ammettere l’operatore a prova contraria, atteso che il tutto si sostanzierebbe in una sorta di sanatoria, lesiva dei principi di par condicio, trasparenza e buona fede, anche in considerazione del fatto che l’omissione della dichiarazione con riferimento a pregressi inadempimenti ed errori professionali non è emendabile tramite il soccorso istruttorio (C.d.S., III, 26 febbraio 2016, n. 802), dovendosi fare applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (ex multis C.d.S., III, 10 agosto 2016, n. 3581).

Il terzo motivo, con cui parte ricorrente si duole dell’esclusione per omessa attivazione del soccorso istruttorio con riguardo all’omessa allegazione delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di moralità professionale dei componenti collegio sindacale è destinato, infine, ad una declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il provvedimento di esclusione impugnato è sorretto, infatti, da due motivazioni, autonome tra loro, ciascuna di per sé astrattamente in grado di sorreggerlo: l’omessa dichiarazione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione e l’omessa dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n 50/2016 per i componenti degli organi di vigilanza e controllo.

L’infondatezza, affermata da questo giudice, dei motivi svolti dalla ricorrente avverso la prima delle due cause d’esclusione, basta, tuttavia, a consolidare e a giustificare l’esclusione disposta, con conseguente irrilevanza dell’eventuale fondatezza delle censure rivolte all’ulteriore ragione addotta dalla stazione appaltante a motivazione e sostegno dei provvedimenti assunti e qui impugnati dalla ricorrente.

In giurisprudenza è stato, infatti, reiteratamente affermato che nel caso un provvedimento amministrativo si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), è sufficiente a sostenere la legittimità dello stesso la conformità a legge anche di una sola di esse (Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n.6325; Consiglio di Stato, V, 29 agosto 1994, n.926), con la conseguenza che “nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sé, a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di <assorbimento> delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).

Il Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543 ha, inoltre, precisato che “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza”.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, vanno, in definitiva, respinti i primi due motivi di gravame e dichiarata l’improcedibilità del terzo.

Ne deriva anche la pacifica reiezione delle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente, mancando, all’evidenza, il presupposto fondamentale per la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e per dar corso al risarcimento invocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta tutte le domande avanzate.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti costituite, che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00 (€ 2.500,00 a favore del Comune e € 2.500,00 a favore della società STEP), oltre Iva, se dovuta, e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi
        
IL PRESIDENTE
Umberto Zuballi
        
        
IL SEGRETARIO

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