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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 488 | Data di udienza: 12 Dicembre 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Favor normativo – Interessi coinvolti – Conferenza di servizi ex art. 12 dlgs. n. 387/2003 – Disciplina normativa statale – D.lgs. n. 387/2003 – Espressione di riforma economico-sociale – Prevalenza sulle competenze dalle regioni a statuto speciale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 17 Dicembre 2012
Numero: 488
Data di udienza: 12 Dicembre 2012
Presidente: Zuballi
Estensore: Zuballi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Favor normativo – Interessi coinvolti – Conferenza di servizi ex art. 12 dlgs. n. 387/2003 – Disciplina normativa statale – D.lgs. n. 387/2003 – Espressione di riforma economico-sociale – Prevalenza sulle competenze dalle regioni a statuto speciale.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 17 dicembre 2012, n. 488


DIRITTO DELL’ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Favor normativo – Interessi coinvolti – Conferenza di servizi ex art. 12 dlgs. n. 387/2003.

L’impegno di ridurre l’emissione atmosferica di gas responsabili dell’effetto serra, derivante precise scelte assunte a livello internazionale e a livello europeo, comporta che l’utilizzo per la produzione di energia elettrica da biomasse vada indubbiamente privilegiato a parità di altri fattori. Il coinvolgimento di tutti gli interessi in gioco è assicurato dall’utilizzo della conferenza di servizi di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. In particolare, gli interessi dei cittadini del comune interessato dall’impianto sono evidentemente espressi dal comune stesso in seno alla conferenza, laddove gli interessi privati particolari devono recedere rispetto all’interesse pubblico.

Pres. ed Est. Zuballi – L.M. e altri (avv. Bacchetti) c. Comune di Mereto di Tomba (avv. Pupulin) e altro (n.c.)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Disciplina normativa statale in materia di produzione di energia elettrica da FER – D.lgs. n. 387/2003 – Espressione di riforma economico-sociale – Prevalenza sulle competenze dalle regioni a statuto speciale.

La disciplina normativa statale in materia di produzione di energia elettrica da FER, in particolare il decreto legislativo 387 del 2003, risulta espressione di una grande riforma economica e sociale e come tale prevalente anche sulle competenze delle regioni a statuto speciale.

Pres. ed Est. Zuballi – L.M. e altri (avv. Bacchetti) c. Comune di Mereto di Tomba (avv. Pupulin) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 17 dicembre 2012, n. 488

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 17 dicembre 2012, n. 488


N. 00488/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2012, proposto da:
Lionella Manazzone, Luca D’Antoni, Antonella Buiatti, Giovanni Lupieri, Giovanni Gosparo, Ermenegildo De Giorgio, Federica De Giorgio, Flavia Piccoli, Patrizia Nussi, Roberto Pecile, Lucio Di Bin, Edi Di Giusto, Nicola Buongiorno, Arnaldo Buorgiorno, Luciano Bertoli, Enrico Ambrosini, Liana De Giorgio, Adriano Nussi, Angelo Di Giusto, Renato Nussi, Helga Mauro, Luciana Danelon, Ranieri Bertoli, Armida De Cillia, Luciana Modesto, Mafalda Zoratti, Lorena Zamburian, Angelina Baggio, Claudio Piasenzotto, Lorena Di Giusto, Samanta Piasenzotto, Nives Pecile, Fulvio Mattioni, rappresentati e difesi dall’avv. Michela Bacchetti, con domicilio eletto presso Nicola Cannone in Trieste, via San Nicolo’ 21;

contro

IL Comune di Mereto di Tomba, rappresentato e difeso dall’avv. Ino Pupulin, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 7;
la Direzione Regionale per il F.V.G. Agenzia delle Dogane di Udine;

nei confronti di

La Azienda Agricola Midun Stefano, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Colautti e Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Filzi 4;
la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia di Udine, Asl 104 – Medio Friuli, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Friuli Venezia Giulia, il Consorzio Ledra Tagliamento, il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali;

per l’annullamento:

-dell’autorizzazione unica dd. 18.5.2012 prot. 2891 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alternativa rinnovabile a biogas da biomasse agricole, della potenza di 350 Kw con relativa rete di concessione;

-della delibera della Giunta Comunale dd. 23.11.2011 n. 95;

-del regolamento del Energetico del Comune di Mereto di Tomba approvato in data 22.4.2010 nella parte in cui fissa criteri per la costruzione degli impianti a biomasse nelle zone residenziali;

-della delibera della Giunta Municipale dd. 16.5.2012 n. 54 che approvava lo schema di convenzione;

-del verbale della Conferenza dei servizi dd. 7.2.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mereto di Tomba e dell’Azienda Agricola Midun Stefano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, tutti residenti in Comune di Mereto di Tomba e proprietari di terreni e abitazioni prossimi al sito su cui il Comune con l’atto impugnato ha autorizzato la costruzione di un impianto di energia rinnovabile a biogas da biomasse agricole, impugnano detta autorizzazione oltre che – in parte qua – la delibera contenente il regolamento energetico in cui si fissano i criteri per la costruzione d’impianti di tal fatta.

Gli interessati si lamentano di subire danni dall’impianto in questione sia per la perdita di valore degli immobili, sia per il traffico indotto dall’impianto, sia per l’inquinamento acustico e atmosferico.

Illustrano le vicende dell’impianto de quo, che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche, e il relativo iter sfociato in una conferenza di servizi che autorizzava l’impianto stesso con prescrizioni.

Gli atti gravati – ad avviso dei ricorrenti – sarebbero illegittimi per i motivi di seguito compendiati:

1. Violazione artt 22 e seg. della lr 7/2000, degli articoli 14 e seguenti legge 241 del 1990, carenza d’istruttoria e di presupposti, mancata valutazione d’interessi pubblici, violazione art 97 Cost. e del Dm 10 settembre 2010 n. 47987.

L’impianto, collocato in zona agricola, di rispetto cimiteriale e soggetta a vincolo stradale, non è previsto dalla pianificazione comunale . Inoltre non sono state prese in considerazione le richieste e osservazioni dei cittadini, né si è data comunicazione alla sovrintendenza.

Ad avviso degli interessati, non si sono presi in considerazione siti alternativi, né si spiega l’idoneità della distanza di 200 metri dall’abitato. Infine non si sono valutati adeguatamente gli interessi in gioco e in particolare quello dei cittadini.

2. Si deducono le stesse violazioni di legge di cui al punto precedente e la carenza di potere dell’organo che ha rappresentato il Comune in seno alla Conferenza di servizi, violazione art 12 l 387 del 2003 art.11 lr 19/09, incompetenza della Giunta a dichiarare la pubblica utilità dell’opera, non prevista dallo strumento urbanistico.

Nel corso della conferenza non si sono rappresentati i vincoli esistenti nella zona né la determinazione finale di detta conferenza può modificare lo strumento urbanistico ovvero dichiarare la pubblica utilità dell’opera, mancando a monte una delibera del Consiglio comunale.

3. Violazione lr 5/007 della lr 5 del 2011 art 6 D Lgs 4/008, difetto d’istruttoria e motivazione, violazione D Lgs 152/06 art 12 d lgs 287/03 e linee guida di cui DM 10 settembre 2010 n. 47987 della lr 11 del 2005 e delle lr 5 del 2007 e 12 del 2008.

Nel caso è mancata una valutazione ambientale strategica VAS.

4. Carenza d’istruttoria e motivazione, mancata valutazione presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà e illogicità.

5. Carenza di presupposti di fatto e diritto, erronea applicazione del Regolamento energetico comunale, violazione punti 3.5 e 3.6 del Regolamento stesso, illogicità e carenza di presupposti.

6. Violazione dei vincoli d’inedificabilità assoluta, delle distanze di rispetto cimiteriale e stradale, insufficienza dell’istruttoria.

7. Violazione della direttiva comunitaria in materia di rifiuti, violazione D Lgs 152 del 2006 e infine necessità di VIA.

Resiste in giudizio il comune che contesta innanzi tutto la legittimazione ad agire dei ricorrenti. Confuta poi punto per punto le censure prospettate concludendo per l’inammissibilità ovvero il rigetto del gravame.

Anche la ditta controinteressata eccepisce la carenza di legittimazione dei ricorrenti e l’infondatezza del ricorso.

Tutte le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive tesi giuridiche con memorie e documentazione.

Nel corso dell’udienza del 12 dicembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è in via principale l’autorizzazione rilasciata dal comune per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alternativa rinnovabile a biogas da biomasse agricole, e in via graduata per quanto occorra la domanda di annullamento della delibera giunta comunale 95 del 2000, nonché del regolamento energetico del comune nella parte in cui fissa i criteri per la costruzione degli impianti a biomasse nelle zone residenziali, nonché della delibera della giunta che approvava lo schema di convenzione e infine del verbale della conferenza dei servizi del 7 febbraio 2012.

Per quello che riguarda la legittimazione ad agire dei ricorrenti, contestata sia dal comune sia dalla ditta controinteressata, non occorre certo richiamare la nota e copiosa giurisprudenza evolutasi negli anni riguardante il requisito d’interesse specifico al ricorso, da parte dei vicini rispetto alla zona in cui viene costruito l’impianto.

Nel caso in esame peraltro i ricorrenti dimostrano quasi tutti con certificati di provenienza comunale di abitare nella zona limitrofa all’impianto, il che rende plausibile un loro possibile danno sia dal punto di vista dell’inquinamento ambientale acustico o atmosferico sia della diminuzione del valore delle loro proprietà. Trattandosi peraltro di danni temuti che si concretizzeranno solamente col passaggio del tempo questo collegio ritiene sufficiente la documentazione relativa alla residenza in prossimità dell’impianto e quindi considera sussistente la legittimazione e l’interesse ad agire, anche in considerazione dell’oggetto del ricorso.

In altri termini, appare plausibile ipotizzare una diminuzione della qualità della vita dei ricorrenti derivante dall’esercizio dell’impianto in questione.

Va innanzitutto sgombrato il campo da alcune questioni di minore rilevanza sollevate in ricorso e di valore più fattuale che giuridico; risulta innanzitutto che il comune ha organizzato un pubblico incontro per illustrare le caratteristiche dell’impianto, contrariamente a quanto si assume in ricorso.

Risulta inoltre che stata inviata la prescritta comunicazione alla Soprintendenza ai beni ambientali e artistici e che la stessa ha dichiarato la mancanza di ogni vincolo sulla zona interessata.

Quanto invece alla presunta necessità di una valutazione ambientale strategica VAS, essa non risulta necessaria per un’opera singola ma unicamente per i programmi e i piani, anche nella considerazione che l’attività di produzione elettrica a biogas risulta regolata interamente dal decreto legislativo 387 del 2003 con una normativa specifica e speciale che prevale su quella generale.

Quanto ai vincoli stradale e cimiteriale che graverebbero sulla zona e che sarebbero entrambi violati, va osservato che, quanto al vincolo stradale regolamentato dall’articolo 29 delle norme di attuazione, dalla documentazione allegata in atti risulta che all’interno della fascia di rispetto stradale ricade solo una cabina di scambio elettrico, e quindi – trattandosi di infrastruttura energetica e di un impianto tecnico – può essere collocato sull’intero territorio comunale a prescindere dalla destinazione.

Quanto poi al rispetto della fascia cimiteriale di cui all’articolo 30 delle norme di attuazione, avendo il progetto definitivo rinunciato alla realizzazione di manufatti in cemento inizialmente previsti all’interno di tale fascia ed essendo essi stati sostituiti da strutture semplicemente appoggiate al terreno, esse non rientrano nel divieto di costruzioni nella fascia cimiteriale.

Quanto alla distanza dell’impianto dalle abitazioni, che secondo parte ricorrente sarebbe inferiore anche al limite di 200 m, che pure in altra parte del ricorso contestano, va osservato che la cartografia depositata dal comune e dalla ditta controinteressata dimostra il rispetto della prevista distanza, tenendo anche conto che la perizia di parte ha erroneamente indicato alcuni punti da cui far partire le misurazioni. Né possono essere considerati come edifici residenziali le serre e gli edifici per il ricovero di attrezzi agricoli, da cui parte ricorrente fa partire la misurazione.

La stessa documentazione fotografica conferma l’assunto comunale già dimostrato dalla cartografia in atti.

Un’ultima questione per così dire accessoria riguarda il fatto che non si sarebbe tenuto conto delle indicazioni trasmesse dal consorzio Ledra Tagliamento; detto Consorzio peraltro non ha partecipato alla conferenza di servizi e ciò comporta ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 7 del 2000 l’assenso del consorzio medesimo alle decisioni in detta sede assunte.

Lo stesso vale per le direttive e le prescrizioni dell’Arpa che peraltro, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, risultano recepite dal punto 5 del dispositivo dell’autorizzazione qui impugnata, che richiama tutte le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni espresse dei vari enti in seno alla conferenza dei servizi.

Ciò premesso, vanno esaminate le doglianze centrali alla presente controversia: innanzi tutto non si sarebbe rispettata la volontà comunale espressa dello strumento urbanistico e non modificata dall’organo a ciò preposto vale a dire dal consiglio comunale. L’altra censura, anch’essa di notevole rilevanza, riguarda il difetto d’istruttoria e di motivazione della decisione della conferenza dei servizi che non avrebbe tenuto conto dei vari interessi in gioco, inclusi quelli dei cittadini odierni ricorrenti e infine non avrebbe bilanciato detti interessi in modo congruo e tale da tener conto dell’impatto ambientale dell’impianto in questione.

A tale proposito va osservato come la produzione di energie alternative risulti chiaramente privilegiata dalla normativa europea e dagli accordi internazionali liberamente accettati dal nostro Paese con l’obiettivo di ridurre l’emissione atmosferica di gas responsabili dell’effetto serra. Tale impegno deriva da precise scelte assunte a livello internazionale e a livello europeo, per cui l’utilizzo per la produzione di energia elettrica da biomasse va indubbiamente privilegiato a parità di altri fattori.

La disciplina normativa statale sull’argomento in particolare il decreto legislativo 387 del 2003 risulta espressione di una grande riforma economica e sociale e come tale prevalente anche sulle competenze delle regioni a statuto speciale.

Quanto alla questione dei vari interessi coinvolti nella vicenda, l’utilizzo dello strumento della conferenza dei servizi ha proprio lo scopo di coinvolgere in un procedimento relativamente agile tutti gli interessi coinvolti, di cui i vari enti sono portatori. Gli interessi dei cittadini del comune sono evidentemente espressi dal comune stesso in seno alla conferenza, laddove gli interessi privati particolari devono recedere rispetto all’interesse pubblico.

Quanto poi alla strumentazione urbanistica va osservato come l’impianto ricade in zona agricola, e quindi sulla base delle libere decisioni assunte dal Comune non è necessaria nessuna modifica al piano regolatore in quanto in detta zona agricola gli impianti sono consentiti a priori. Si tratta di una scelta comunale precedente alla vicenda in questione e non contestabile in questa sede. Invero il regolamento energetico comunale e il piano regolatore comunale (art 21 delle NTA) non vietano affatto in zona agricola la costruzione di tali impianti.

Tutte le altre considerazioni contenute nel ricorso e nelle successive memorie riguardanti di un presunto difetto d’istruttoria e di motivazione e un mancato esame e bilanciamento dei vari interessi, a ben leggere si sostanziano in una critica nel merito di scelte discrezionali compiute tra l’altro da organi preposti alla tutela dei vari interessi in seno alla conferenza dei servizi, tenendo sempre presente che è lo stesso legislatore europeo e statale a privilegiare la produzione d’impianti di produzione elettrica derivanti da biomasse.

Tutte le restanti questioni riguardanti eventuali inquinamenti atmosferici ovvero acustici concernono non tanto la legittimità dell’autorizzazione qui impugnata quanto l’eventuale sua gestione in modo difforme da quanto previsto dalla normativa vigente, e quindi risultano non sindacabili in questa sede. Sarà eventualmente onere degli interessati oltre che del comune vigilare sul rispetto della normativa vigente nella fase di realizzazione e gestione dell’impianto.

Va infine aggiunto come si tratta di un impianto la cui progettazione è stata più volte modificata proprio per aumentare le cautele di tipo ambientale e comunque le biomasse lavorate sono di esclusiva origine vegetale.

Tali ragioni appaiono sufficienti per rigettare il ricorso anche se le umanamente condivisibili (ancorché giuridicamente infondate) preoccupazioni degli interessati inducono il collegio a compensare le spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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