* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni culturali – Nozione – Art. 10, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Preventiva dichiarazione di interesse culturale ex art. 13.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2011
Numero: 574
Data di udienza: 23 Novembre 2011
Presidente: Corasaniti
Estensore: De Piero
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni culturali – Nozione – Art. 10, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Preventiva dichiarazione di interesse culturale ex art. 13.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 19 dicembre 2011, n. 574
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni culturali – Nozione – Art. 10, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Preventiva dichiarazione di interesse culturale ex art. 13.
L’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 stabilisce che sono beni culturali “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”; tra le quali “cose”, il successivo comma 4, ricomprende, alla lett. g): “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”; ma ciò avviene non ipso jure, per qualità intrinseche dl bene, bensì solo “quando sia intervenuta la dichiarazione (“di interesse culturale”) prevista dall’art. 13”.
Pres. Corasaniti, Est. De Piero – Comune di Lignano Sabbiadoro (avv. Fusco) c. Soprintendenza Beni Architettonici e Paes. e Patr. Stor. art. e Etno. Friuli-Venezia Giulia (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 19 dicembre 2011, n. 574SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 19 dicembre 2011, n. 574
N. 00574/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2011, proposto da:
Comune di Lignano Sabbiadoro, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Fusco, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, via Donota 3;
contro
Soprintendenza Beni Architettonici e Paes. e Patr. Stor. art. e Etno. Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l’annullamento
del provvedimento dd. 8.2.2011 del Soprintendente Regionale di imposizione di vincolo di interesse storico sul “Lungomare Trieste” in Comune di Lignano Sabbiadoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintend. Beni Archit. e Paes. e Patr. Stor. art. e Etno. Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente Comune di Lignano Sabbiadoro impugna il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli – Venezia Giulia dell’8.2.11, con il quale viene dichiarato che “il Viale Trieste risulta sottoposto all’art. 10, comma 4, lett. g), del D.Lg. 42/04 come pubblica via di interesse storico” e che, come tale, “ogni intervento di modificazione dovrà comunque ottenere preventivo nulla osta da parte di tale Ufficio”.
1.1. – Premesso un ampio richiamo alla normativa di settore, e in particolare al D.Lg. 42/04; il Comune, in fatto, espone che il c.d. “Lungomare Trieste” è un bene del demanio stradale statale (completato nel 1935), affidato in concessione al Comune, avente natura di strada – veicolare e pedonale – aperta al pubblico, che l’Ente ha in animo di riqualificare e ammodernare, grazie anche ad un rilevante stanziamento di fondi da parte della Regione. A tale scopo, perciò, è stata indetta gara d’appalto per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del primo lotto dei lavori, regolarmente conclusasi. In fase istruttoria, il RUP ha accertato l’esistenza, sul bene stesso, di un solo vincolo di natura paesaggistica, ex art. 142, lett. a), del D.Lg. 12/04, essendo il Viale ricompreso entro 300 metri dalla linea di battigia. In data 30.11.10 veniva concesso il contributo regionale pari ad € 1.000.000,00 (a fronte di un mutuo di €. 13.500.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti) per la realizzazione del primo lotto dell’opera, con l’espressa prescrizione dell’inizio dei lavori entro 24 mesi.
La Soprintendenza, peraltro, emetteva il provvedimento qui opposto, con cui pare affermare l’esistenza di un ulteriore vincolo gravante sul bene, ex art. 10, comma 4, lett. g), del D.Lg. 42/04, come pubblica via di interesse storico.
1.2. – Questi i motivi di ricorso:
1) violazione degli artt. 10 e 12 del D.Lg. 41/04; illogicità, difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto quanto all’interesse storico del bene.
2) Violazione dell’art. 12 del D.Lg. 42/’2 e degli artt. 7 8 9 e 10 della L. 241/90. Sviamento.
2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, poiché l’atto opposto non avrebbe natura provvedimentale, dato che si limita a ricordare al Comune quale è il regime giuridico di un bene vincolato.
3. – Va, dapprima, esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, che non appare fondata.
Secondo la P.A., il ricorso sarebbe diretto contro un atto non avente valenza provvedimentale. La prospettazione non persuade: infatti la Soprintendenza dichiara espressamente che viale Trieste, per le ragioni ivi esposte, “risulta sottoposto all’art. 10, comma 4, lett. g), del D.Lg. 42/04, come pubblica via di interesse storico”, e che – in ragione di ciò e fin da subito – “ogni intervento di modificazione del viale dovrà ottenere preventivo nulla osta da parte di questo Ufficio”, con ciò ponendo, di fatto, un aggravio procedimentale, o, sotto un diverso aspetto, determinando un’illegittima interruzione procedimentale. Si tratta quindi di un atto che non contiene solamente un “memento” per il Comune, ma incide immediatamente e in modo pregiudizievole sulla posizione giuridica soggettiva dello stesso. Si tratta quindi di un atto lesivo ed impugnabile.
3.1. – Nel merito, il ricorso è fondato.
La Soprintendenza infatti sembra ritenere (o, quanto meno, si è espressa come se ritenesse) il viale Trieste, in ragione delle sue caratteristiche, già vincolato, ex art. 10 del D.Lg. 42/04.
Così non è: l’art. 10, al comma 3, stabilisce bensì che sono beni culturali “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”; tra le quali “cose”, il successivo comma 4, ricomprende, alla lett. g): “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”; ma ciò avviene non ipso jure, per qualità intrinseche dl bene, bensì solo “quando sia intervenuta la dichiarazione (“di interesse culturale”) prevista dall’art. 13”. Dichiarazione che, nella specie, non risulta sia stata sinora emessa.
E’ quindi evidente che – allo stato – il Viale Trieste non ha il predicato di “bene culturale” nel senso ipotizzato dalla Soprintendenza, e nessun nulla osta, a tale titolo, deve essere chiesto.
Il ricorso va in definitiva accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. – Le spese, come di regola, seguono la soccombenza; pertanto la resistente Amministrazione viene condannata alla rifusione, in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro, delle spese e competenze di causa, che pare equo quantificare in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a.. Va altresì rifuso (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato, pari ad € 500,00.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla rifusione, in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro, della spese e competenze di causa, quantificate in complessivi 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a.. Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)