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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 101 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Rapporto con la disciplina edilizia-urbanistica.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2017
Numero: 101
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: Zuballi
Estensore: Tagliasacchi


Premassima

* AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Rapporto con la disciplina edilizia-urbanistica.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 23 marzo 2017, n. 101


AREE PROTETTE – Valutazione di incidenza – Rapporto con la disciplina edilizia-urbanistica.

Ai fini della valutazione di incidenza ex articolo 5 D.P.R. n. 357/1997, la conformità urbanistica dell’opera progettata è inconferente, essendo finalizzato il suddetto provvedimento non alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, bensì di quello alla conservazione di habitat e specie naturali presenti nel sito di particolare valenza naturalistico-ambientale. Infatti, oggetto della valutazione sono i possibili effetti negativi dell’opera progettata sull’equilibrio dell’ecosistema protetto, non certo il rispetto della disciplina edilizio-urbanistica delle aree ricadenti nel sito di interesse comunitario.  Di talché, anche l’intervento edilizio perfettamente assentibile sotto il profilo edilizio-urbanistico, può non essere coerente con le finalità di conservazione del sito protetto.


Pres. Zuballi, Est. Tagliasacchi – T. s.r.l. (avv.ti Presot e Caterina BellettI) c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (avv. Iuri)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 23 marzo 2017, n. 101

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 23 marzo 2017, n. 101

Pubblicato il 23/03/2017

N. 00101/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2013, proposto da:
Tenuta Nobile Castelduino S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Presot e Caterina Belletti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
 

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Iuri, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 1;

per l’annullamento

– del decreto n. 1812 dd. 31.07.2013 del Direttore Centrale della Direzione Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna della Regione Friuli Venezia Giulia di espressione del parere non favorevole, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, D.P.R. n. 357/1997 sul Progetto agricolo di sviluppo aziendale in Comune di Duino Aurisina presentato dalla società ricorrente;

– di tutti gli atti presupposti e preparatori e di quelli connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone la società Tenuta Nobile Castelduino S.r.l.:

– di essere proprietaria di un vasto compendio immobiliare sito in Comune di Duino-Aurisina, precisamente sulle alture carsiche del Monte Hermada, comprendente anche il vecchio borgo storico di Case Coisce, in un’area classificata tanto come SIC (sito di interesse comunitario) quanto come ZPS (zona di protezione speciale);

– di aver presentato un progetto agricolo di sviluppo aziendale, con l’obiettivo di recuperare il compendio ad attività di agricoltura sostenibile, ivi compresa quella agrituristica nel borgo di Case Coisce, e di valorizzazione ambientale della tipica landa carsica;

– di non avere però ottenuto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia sulla valutazione di incidenza ex articolo 5 D.P.R. n. 357/1997, nonostante le copiose integrazioni documentali depositate in sede procedimentale su richiesta dell’Autorità procedente.

2. Avverso il parere negativo regionale insorge la società esponente, chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento del danno, perché viziato da “Violazione e/o falsa applicazione artt. 97 Cost., Direttiva europea 92/43/CEE, artt. 5 e 6 D.P.R. 367/2007 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Carenza, contraddittorietà, abnormità e illegittimità della motivazione nel merito dell’espressione del parere negativo sulla valutazione di incidenza”.

In sintesi, secondo la deducente l’atto impugnato sarebbe illegittimo per vizio di motivazione, e per eccesso di potere da travisamento, errore di fatto, carenza di istruttoria, in quanto non tiene conto né che il progettato intervento edilizio rientra nel concetto di restauro e risanamento conservativo ed è assolutamente conforme al PRGC di Duino-Aurisina, né che esso è idoneo a disciplinare la pressione antropica su un sito di particolare delicatezza naturalistico-ambientale, attualmente lasciato al libero e incontrollato accesso da parte di chiunque.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del ricorso.

4. Alla pubblica udienza dell’ 8 febbraio 2017 il Tribunale, ritenendo di non accedere alla domanda di rinvio formulata dalla difesa di parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.

5.1. Il ricorso è infondato.

5.2.1. Invero, ai fini della valutazione di incidenza ex articolo 5 D.P.R. n. 357/1997, la conformità urbanistica dell’opera progettata è inconferente, essendo finalizzato il suddetto provvedimento non alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, bensì di quello alla conservazione di habitat e specie naturali presenti nel sito di particolare valenza naturalistico-ambientale. Infatti, oggetto della valutazione sono i possibili effetti negativi dell’opera progettata sull’equilibrio dell’ecosistema protetto, non certo il rispetto della disciplina edilizio-urbanistica delle aree ricadenti nel sito di interesse comunitario.

5.2.2. Di talché, anche l’intervento edilizio perfettamente assentibile sotto il profilo edilizio-urbanistico (come, per l’appunto nel caso di specie, ove la conformità alla strumentazione urbanistica non è affatto messa in discussione dal provvedimento gravato), può non essere coerente con le finalità di conservazione del sito protetto.

5.3.1. Orbene, sotto il versante della tutela di habitat e specie protette, il parere negativo regionale qui in esame risulta adeguatamente motivato e scevro da profili di manifesta irrazionalità, irragionevolezza ovvero travisamento del dato fattuale che soli consentono il sindacato del Giudica amministrativo sugli atti tecnico-discrezionali dell’Amministrazione.

5.3.2. Risulta, infatti, che per tabulas il ragionamento operato dall’Amministrazione si dipana secondo i seguenti snodi:

– l’area oggetto dell’intervento è una delle meno antropizzate del Carso ed è popolata da specie di particolare pregio faunistico, in particolare avifauna e mammiferi (elemento fattuale – questo – non contestato – dalla ricorrente);

– l’avvio di attività agricole e soprattutto agrituristiche nell’area medesima, abbandonata dall’uomo da decenni, la trasformerebbe stabilmente, e, accrescendone l’attrattività, determinerebbe l’aumento della pressione antropica sulla stessa;

– le specie animali, ivi comprese quelle di interesse comunitario, in special modo i carnivori, soffrono il disturbo antropico, anche quello remoto, prodotto rumori e luci;

– le modifiche colturali proposte, oltre ad andare a discapito della flora spontaneamente insediatasi nell’habitat, interferiranno con le dinamiche di movimento della microfauna.

5.3.3. In tal modo la Regione ha dato pienamente conto della propria scelta di preservare dall’intervento dell’uomo l’area di cui si discute: scelta che si appalesa ragionevole e come tale non suscettibile di essere censurata dal Giudice amministrativo.

6.1. In definitiva, la domanda di annullamento è infondata.

6.2. L’infondatezza della domanda caducatoria comporta l’infondatezza della domanda risarcitoria, pure formulata dalla società ricorrente, per difetto dell’elemento costitutivo della illegittimità del provvedimento che si assume aver causato il danno lamentato.

7. In conclusione il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
        
IL PRESIDENTE
Umberto Zuballi
        
        
IL SEGRETARIO

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