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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 286 | Data di udienza: 8 Maggio 2019

APPALTI – Produzione della campionatura – Non costituisce elemento essenziale dell’offerta – Soccorso istruttorio – E’ consentito – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 24 Giugno 2019
Numero: 286
Data di udienza: 8 Maggio 2019
Presidente: Settesoldi
Estensore: Bardino


Premassima

APPALTI – Produzione della campionatura – Non costituisce elemento essenziale dell’offerta – Soccorso istruttorio – E’ consentito – Fattispecie.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 24 giugno 2019, n. 286


APPALTI – Produzione della campionatura – Non costituisce elemento essenziale dell’offerta – Soccorso istruttorio – E’ consentito – Fattispecie.

La produzione della campionatura dei prodotti, anche ove richiesta dal capitolato, non costituisce un elemento essenziale dell’offerta, dal momento che tale adempimento possiede una mera funzione dimostrativa, assumendo il mero scopo di consentire l’apprezzamento dei prodotti, oggetto della futura fornitura, sicché può essere attivato il soccorso istruttorio da parte della commissione giudicatrice proprio al fine di consentire la produzione dei campioni, non emergendo, in tal caso, un vizio originario della proposta formulata dall’operatore che abbia preso parte alla procedura (così, tra le altre,T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1388 del 2017). La comminatoria di esclusione dalla procedura, prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata produzione di campioni entro il termine assegnato, deve essere letta alla luce del principio richiamato, così da consentirne un’interpretazione ragionevole e, nel contempo, coerente con il principio del favor partecipationis (nella specie, la ricorrente, avvedutasi delle  difficoltà di recapito conseguenti all’imprevisto sciopero dei trasportatori, aveva richiesto un differimento del termine onde consentire la consegna del plico, contenente i campioni, già avviato alla spedizione).


Pres. Settesoldi, Est. Bardino – T. s.r.l. (avv. Spitaleri) c. Regione Friuli Venezia Giulia  (avv.ti Iure e Volpe)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 24 giugno 2019, n. 286

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 24 giugno 2019, n. 286

Pubblicato il 24/06/2019

N. 00286/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2019, proposto da
Top Professional S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Spitaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri ed Ettore Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Forint S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Massignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto di aggiudicazione n. 48/AAL del 10.1.2019 del Direttore ad interim del Servizio centrale unica di committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, relativo a “gara europea a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia Locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014: decreto di aggiudicazione del Lotto 1 e 2 a favore della società FORINT SPA” (doc. n. 1), – GARA CIG 7448332DFF- nella parte in cui dispone per il lotto 1 (per il quale la Top Professional SRL ha presentato offerta), comunicato via pec con nota dd. 10.1.2019 prot. 374/P del Responsabile P.O. Gestione e coordinamento procedure gara ad elevata complessità – Regione FVG;

– di tutti i relativi atti di gara e provvedimenti antecedenti e successivi, connessi e conseguenti, fruibili giusta nota dd. 25.1.2019 prot. 1191/P del Responsabile P.O. Gestione e coordinamento procedure gara ad elevata complessità – Regione FVG di “accoglimento istanza di accesso atti per gara europea a procedura aperta per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la polizia locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 43 della legge regionale 26/2014. Lotto 1. Accesso agli atti”, compreso il decreto 1640 del 13.9.2018, relativo alla nomina della commissioni di gara.

– nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e comunque connesso;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FORINT SPA il 29/3/2019:

– del decreto di proroga della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1122/AAL del 03.07.2018 e del successivo avviso di proroga del 03.07.2018, nonché dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della seduta pubblica e dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della seduta privata, nelle parti in cui ammettono illegittimamente l’offerta tecnica tardiva e/o la campionatura tardiva di Top Professional S.r.l. e non decretano l’esclusione della sua offerta, per l’effetto, dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale promossa da Top Professional S.r.l. per difetto di legittimazione attiva ad agire e di interesse a ricorrere, dato che la sua offerta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Fvg e di Forint S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente espone di avere preso parte alla “gara europea a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia Locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014”, bandita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite la Centrale unica di committenza.

Precisa, inoltre, che la propria partecipazione è stata limitata al primo lotto, aggiudicato (unitamente al secondo lotto) alla controinteressata Fiorint.

Dopo avere segnalato di essersi collocata in seconda posizione, immediatamente alle spalle dell’aggiudicataria, deduce in questa sede l’illegittimità della procedura per la mancata esclusione della controinteressata, la cui offerta tecnica risulterebbe priva di un requisito essenziale, non essendo stata prodotta (vertendosi, nella fattispecie, della fornitura di capi di vestiario a ridotto impatto ambientale) la documentazione attestante il possesso dei requisiti ambientali minimi, benché richiesta dal capitolato (motivo 1). Si duole poi della composizione della commissione giudicatrice, con specifico riferimento alla mancanza di competenze tecnico-merceologiche (riguardo ai prodotti tessili oggetto della fornitura) in capo ai componenti nominati dalla stazione appaltante, anche al fine di consentire la valutazione e l’analisi del vestiario oggetto della fornitura (motivo 2).

2. I motivi di impugnativa sono rubricati come segue:

– (1) Violazione e falsa applicazione di legge – artt. 30, 69, 78, 94 e 95 DLgs 50/2016 – lex specialis – mancanza del requisito di cui al punto 18.2, comma 4, previsto a pena di esclusione – vizio e difetto di motivazione – assenza esame del requisito tecnico nei verbali di gara;

– (2) Violazione e falsa applicazione di legge – artt. 77, 78 e 95 DLgs n. 50/2016 – composizione della commissione giudicatrice – assenza esperto tessile – vizio e difetto di motivazione – assenza analisi di requisiti essenziali del bando.

3. Si è costituita la Regione Friuli Venezia Giulia, la quale ha prodotto documentazione e svolto ampie controdeduzioni nel merito.

La Regione, in via preliminare, ha peraltro eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la notificazione del gravame sarebbe stata eseguita oltre la scadenza termine decadenziale di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come stabilito dall’art. 120, comma 5, c.p.a.

Ricorda, in proposito, che detta comunicazione (prevista dall’art. 76, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 2016) sarebbe regolarmente intervenuta il 10 gennaio 2019, mentre il ricorso risulterebbe notificato soltanto il 25 febbraio 2019. Tanto più, osserva ancora l’Amministrazione, che le ragioni poste a fondamento dell’impugnativa sarebbero emerse sin dall’apertura della busta contenente l’offerta tecnica della controinteressata (avvenuta nella seduta del 18 settembre 2018), momento in cui si sarebbe dovuta percepire la contestata carenza delle attestazioni ambientali, che la ricorrente reputa necessarie ai fini della partecipazione alla gara.

Eccepisce, infine, la carenza di interesse, non avendo la ricorrente svolto alcuna allegazione in tema di prova di resistenza e non avendo quindi evidenziato l’utilità che, nel concreto, potrebbe conseguire allorché fosse accolta l’impugnativa.

4. La controinteressa Fiorint ha sua volta proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione alla gara della ricorrente: quest’ultima sarebbe stata illegittimamente autorizzata dalla Regione a produrre la campionatura in ritardo, rispetto al termine stabilito dalla lex specialis di gara, in ragione di un mero disservizio, consistente nell’agitazione sindacale dei dipendenti del corriere incaricato. L’Amministrazione non avrebbe invece considerato come, ai sensi dell’art. 19 del Capitolato speciale, costituisse preciso onere dell’impresa procedere all’organizzazione della consegna, assicurandone la tempestività, e come l’osservanza del termine tassativo, entro cui provvedere a tale adempimento, fosse ad esclusivo e completo rischio di ciascuna ditta partecipante alla procedura.

Viene del resto evidenziato che il disservizio, cagionato dall’astensione dal lavoro dei dipendenti del corriere, non costituirebbe presupposto per la proroga del termine per la ricezione della documentazione, ai sensi dell’art. 79, 3° comma, D. Lgs. n. 50 del 2016.

In merito al ricorso principale, la controinteressata deduce anch’essa l’irricevibilità dell’impugnativa, reputandola tardiva. Ne contesta infine i motivi, precisando, da un lato, di avere prodotto, in applicazione dell’art. 68, D. Lgs. n. 50 del 2016, certificazioni equivalenti a quelle richieste dal Capitolato tecnico (art. 11, 4° co.) e dal disciplinare di gara (art. 18.2, 4° co.); sottolineando, dall’altro lato, come i commissari abbiano dimostrato, sulla base dei giudizi espressi nel corso del procedimento, elevate competenze, tali da consentire un’approfondita valutazione degli aspetti tecnici dell’offerta.

5. Costituitasi in relazione al ricorso incidentale, la ricorrente Top Professional ne ha eccepito la tardività, ritenendo che esso avrebbe dovuto essere introdotto con il rito accelerato, previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.

6. Chiamata alla pubblica udienza dell’8 maggio 2019, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Ragioni di opportunità e di priorità logica suggeriscono di esaminare in primo luogo il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Fiorint.

Peraltro, pur dovendosene segnalare il carattere escludente ovvero paralizzante, va osservato che il suo eventuale accoglimento, nel caso di specie, non precluderebbe, sempreché fossero superate le eccezioni preliminari, l’esame delle censure formulate dalla ricorrente con l’impugnazione principale, tese ad espellere dalla procedura l’aggiudicataria ovvero a inficiare la composizione della commissione giudicatrice.

Poiché, infatti, in relazione al lotto di cui è causa, le uniche offerte sono state presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata, i rispettivi gravami appaiono inevitabilmente avvinti da una condizione di reciproca simmetria escludente (cfr da ultimo Cons. Stato, A.P. n. 6 del 2018), così da poter soddisfare, quando fossero ritenuti entrambi fondati e fosse quindi annullata la procedura in riferimento ai profili dedotti dalle parti, quanto meno il loro implicito interesse alla ripetizione della gara, permettendo di conservare intatte, in capo all’una e all’altra, le prospettive di aggiudicazione della fornitura.

8.1 Preliminarmente deve essere poi rigettato il rilievo di tardività, formulato dalla ricorrente Top Professional, la quale assume che la mancata esclusione dalla procedura a seguito della produzione tardiva dei campioni di vestiario oggetto della fornitura, avrebbe dovuto essere dedotta nei termini previsti dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., applicabile ratione temporis.

L’eccezione non può essere condivisa, in quanto l’ambito di applicazione dell’art. 120, comma 2-bis, va rigorosamente circoscritto alla sola contestazione dell’”esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”, laddove, nella presente fattispecie, l’oggetto della censura è invece costituito dalla mancata esclusione della ricorrente in relazione alla condotta da questa serbata successivamente all’ammissione alla gara e alla incompletezza dell’offerta tecnica, rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara, determinata dall’inosservanza del termine stabilito per la produzione della campionatura (vd. da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 996 del 2018).

8.2 Nondimeno, l’unico motivo d’impugnazione, dedotto in via incidentale dalla controinteressata Fiorint, va disatteso.

In merito, il Collegio deve richiamare l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la produzione della campionatura dei prodotti, benché richiesta dal capitolato, non costituisce, a ben vedere, un elemento essenziale dell’offerta, dal momento che tale adempimento possiede una mera funzione dimostrativa, assumendo il mero scopo di consentire l’apprezzamento dei prodotti, oggetto della futura fornitura, sicché (si osserva ancora) ben potrebbe essere attivato il soccorso istruttorio da parte della commissione giudicatrice proprio al fine di consentire la produzione dei campioni, non emergendo, in tal caso, un vizio originario della proposta formulata dall’operatore che abbia preso parte alla procedura (così, tra le altre,T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1388 del 2017).

Alla stregua di tale rilievo, va osservato che la comminatoria di esclusione dalla procedura, prevista dal disciplinare di gara (art. 19), per il caso di mancata produzione di “un campione per ciascuno dei prodotti” entro il termine assegnato (ore 12.00 del 3 luglio 2018), deve essere qui riletta alla luce del principio richiamato, così da consentirne un’interpretazione ragionevole e ,nel contempo, coerente con il tradizionale principio del favor partecipationis, ossia intesa a permettere a ciascun operatore di godere del termine nella sua interezza e a non subire gli effetti di situazioni pregiudizievoli a lui estranee, quali potrebbero derivare dall’astensione “a sorpresa” dal lavoro dei dipendenti del corriere incaricato.

Cosicché possono essere ritenute parimenti rispettose della prescrizione del disciplinare di gara sia la condotta della ricorrente, la quale, avvedutasi delle difficoltà di recapito conseguenti all’imprevisto sciopero dei trasportatori (cfr. doc. 11 della Regione), ha richiesto, entro il termine indicato dall’art. 19 del disciplinare, un differimento onde consentire la consegna del plico già avviato alla spedizione; sia la susseguente iniziativa dell’Amministrazione, la quale ha commisurato la proroga al tempo strettamente necessario a perfezionare i recapiti già in corso (ore 9.30 del 5 luglio 2018), senza quindi incidere sulle successive fasi della procedura e senza introdurre alcuna apprezzabile sperequazione tra i soggetti partecipanti alla gara (che, peraltro, sono stati tutti posti nella condizione di poter beneficiare del breve rinvio – doc. 10).

La censura va quindi disattesa con la conseguente reiezione del ricorso incidentale.

9. Venendo all’esame del ricorso proposto dalla società Top Professional, devono essere innanzitutto disattesi i rilievi preliminari formulati dalla Regione e dalla controinteressata Fiorint.

9.1 Queste ultime eccepiscono, sotto un primo profilo, l’irricevibilità del gravame.

Assumono che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, a norma dell’art. 120, comma 5, c.p.a.: la comunicazione sarebbe stata eseguita il 10 gennaio 2019 (art. 76, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 2016) ma il ricorso sarebbe stato notificato il 25 febbraio 2019, oltre la scadenza del termine.

Evidenziano, inoltre, che le ragioni esposte a corredo dei motivi di impugnazione sarebbero state note alla ricorrente Top Professional, perché divulgate sin dall’apertura della busta contenente l’offerta tecnica della controinteressata Fiorint (ossia nella seduta del 18 settembre 2018).

9.2 L’eccezione non è fondata, dovendosi considerare che la partecipazione della ditta alle sedute pubbliche in cui si è articolata la procedura e persino l’eventuale formulazione di deduzioni, riguardanti l’ammissione dei soggetti partecipanti, non consentono, di norma, di anticipare la decorrenza del termine d’impugnazione rispetto alla data (posteriore) in cui si sia ritualmente perfezionata la conoscenza integrale delle motivazioni poste a corredo degli atti impugnati, onerando la parte del dovere di attivare i propri poteri di reazione, a pena di decadenza.

Va, per contro, escluso che un analogo dovere di impugnativa e un corrispondente effetto decadenziale possano sussistere quando tale conoscenza si sia realizzata in parte, o risulti comunque soggettivamente od oggettivamente imperfetta, dovendo essa risalire al momento in cui l’interessato abbia acquisito la materiale disponibilità dei documenti della gara (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 2374 del 2018; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 28 del 2019), così da avvertirne la complessiva portata lesiva, valutando quali censure dedurre e quali invece escludere proprio sulla base del contenuto effettivo degli atti e non anche della loro incerta percezione, maturata durante la gara.

Alla luce di tali rilievi, l’onere di procedere all’impugnazione deve essere dunque fatto risalire, nel caso di specie, all’intervenuto accoglimento della domanda di accesso agli atti della procedura (25 gennaio 2019) e, nello specifico, alla loro successiva visione (20 febbraio 2019), essendo irrilevante che taluni documenti, per scelta della parte (o in ragione della richiesta di Fiorint di segretare parte degli atti afferenti alla propria offerta) possano non essere stati esaminati, dal momento che, per le considerazioni anzidette, solo a decorrere da tali adempimenti e non prima (come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione e dalla controinteressata) si è perfezionata in capo alla ricorrente la conoscenza effettiva degli atti della procedura e, nel contempo, delle ragioni tecnico-giuridiche ad essi sottese.

9.3 La Regione contesta, inoltre, la mancata deduzione dell’interesse sottostante al ricorso proposto in via principale da Top Professional, sostenendo che quest’ultima non avrebbe dimostrato la concreta utilità che potrebbe conseguire allorquando il gravame fosse accolto.

Il rilievo non è fondato, in quanto la ricorrente, all’esito della gara, risulta utilmente collocata nella seconda posizione della graduatoria, con punti 93.384 (vd. doc. 22 della Regione, 3^ seduta pubblica), potendo perciò aspirare all’aggiudicazione, qualora, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, la controinteressata Fiorint, prima classificata, risultasse esclusa.

Del pari, in relazione al secondo motivo (con il quale viene contestata la composizione della commissione giudicatrice) può in ogni caso essere riconosciuto l’interesse residuale alla riedizione della procedura, esito che consentirebbe di ricostituire intatta, in capo alla parte, la prospettiva di una futura aggiudicazione della fornitura allorché la gara fosse ripetuta.

10. Nondimeno il ricorso proposto da Top Professional è infondato rispetto ad entrambi i motivi dedotti.

10.1 Riguardo al primo profilo di doglianza, deve essere ricordato che, al fine di documentare il possesso dei “Criteri ambientali minimi per forniture di articoli tessili” (di cui all’art. 11, punto 4, del capitolato), l’operatore economico deve inserire i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati per l’esecuzione delle prove richiamate nei criteri in questione, per tutti i tessuti richiamati nelle schede tecniche dei campioni da presentare, per il lotto di riferimento. Inoltre, come sancito dal disciplinare di gara (art. 18, punto 4), si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

In merito, rileva il Collegio che, dalla lettura del verbale della seduta pubblica del 19 settembre 2018, risulta che la commissione, in sede di esame dell’offerta tecnica, abbia debitamente riscontrato la presenza dei documenti prodotti dalla aggiudicataria Fiorint, tali da comprovare il possesso dei criteri ambientali minimi (C.A.M.), secondo quanto testualmente richiesto dal capitolato e dal disciplinare di gara (doc. 16 della Regione).

Come verificatosi per la ditta ricorrente, del resto, in tale sede la Commissione ha inoltre avuto cura di soffermarsi sulle certificazioni OEKO-TEX, presentate per le fornitrici Ten Cate Protect e Area 52 S.r.l., le quali, benché formalmente scadute, a seguito degli accertamenti compiuti sono risultate tuttora valide.

La censura appare quindi del tutto infondata in linea di fatto, non potendosi ravvisare alcuna carenza documentale a carico dell’offerta tecnica della controinteressata, la quale, peraltro, si rivela del tutto speculare e corrispondente rispetto a quella presentata dalla ricorrente Top Professional.

Né, sotto altro aspetto, potrebbe essere contestata la mancata produzione delle attestazioni afferenti alle “caratteristiche prestazionali richieste al punto 4.1.5 ‘Durabilità e caratteristiche tecniche’ dell’Allegato 1 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017”, caratteristiche indicate dall’art. 11, punto 4 del capitolato, trattandosi di elementi estranei alla valutazione ma oggetto, semmai, della prestazione dedotta nella fornitura, così da assumere rilievo durante l’esecuzione del contratto.

Va inoltre soggiunto che la traslazione dell’obbligo di comprova delle caratteristiche prestazionali alle fasi esecutive della fornitura, desumibile dalla lettera capitolato, consente in ogni caso alla stazione appaltante di verificare la correttezza della prestazione e la rispondenza di questa ai requisiti desiderati (cfr. T.A.R. F.V.G. n. 273 del 2018).

10.2 Con il secondo motivo, la ricorrente censura la composizione della commissione giudicatrice, in quanto formata da soggetti che si assumono privi di adeguate competenze tecniche nel settore tessile.

In proposito, deve essere considerato che la composizione della commissione giudicatrice, valutata nel suo complesso, e tenuto conto dei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo in tema di scelta (discrezionale) dei componenti dell’organo di valutazione, appare, nel caso di specie, ragionevolmente e complessivamente adeguata ad assicurare le competenze richieste dalla normativa del codice dei contratti (cfr. in particolare art. 78, D. Lgs. n. 50 del 2016) e dalla lex specialis di gara.

In particolare, deve essere rilevato che due componenti, scelti dalla stazione appaltante, operano nell’ambito della polizia locale: entrambi (come può essere agevolmente desunto dai rispettivi curricula professionali – docc. 38, 39 e 40 della Regione) specifiche competenze, maturate, peraltro, anche nel corso di attività di approvvigionamento del vestiario utilizzato durante il servizio e oggetto della fornitura messa a gara. Il terzo componente, addetto alla consulenza giuridica in materia di appalti, completa in termini più che adeguati il profilo tecnico della commissione, in quanto provvisto di ulteriori competenze in tema di criteri ambientali minimi (ampiamente evocati dalla lex specialis di gara), settore nel cui ambito ha anche svolto attività di docente.

A ciò aggiungasi, infine, come eventuali questioni attinenti all’osservanza delle migliori tecniche tessili, per la verità del tutto estranee (oltreché alle censure dedotte nel ricorso) agli elementi oggetto di valutazione in sede di selezione del contraente e per ciò solo avulse dalle competenze dei singoli commissari, restano pur tuttavia suscettibili di approfondimento nel corso delle fasi esecutive della fornitura, trattandosi, anche in questo caso, di accertamenti che chiaramente attengono alla correttezza dell’adempimento e che ben possono essere demandati a strutture e laboratori esterni, provvisti delle cognizioni specialistiche e delle risorse necessarie.

10.3 In conclusione entrambi i motivi devono essere dunque disattesi, perché infondati, con la conseguente reiezione del ricorso principale promosso dalla Società Top Professional.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Condanna la Società Top Professional S.r.l. a rifondere alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Società Fiorint S.p.a. le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 a favore di ciascuna (complessivamente € 10.000,00), oltre ad imposte ed oneri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l’intervento dei Magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Nicola Bardino
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO

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