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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 215 | Data di udienza: 20 Giugno 2018

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Comune – Limite all’installazione nelle zone A, se visibili dagli spazi pubblici – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 25 Giugno 2018
Numero: 215
Data di udienza: 20 Giugno 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Sinigoi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Comune – Limite all’installazione nelle zone A, se visibili dagli spazi pubblici – Illegittimità.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 25 giugno 2018, n. 215


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Comune – Limite all’installazione nelle zone A, se visibili dagli spazi pubblici – Illegittimità.

Nel sistema normativo delineato dal legislatore nazionale in attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE, il quale a sua volta va raccordato alla cornice costituzionale, non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica; ai sensi del punto 1.2. del d.m. 10 settembre 2010 (“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), e dei successivi punti 17.1 e 17.2, l’imposizione di limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio è riservata alle sole Regioni e Province autonome. Ne deriva che il limite all’installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone A, se visibili dagli spazi pubblici, stabilito in via autonoma dal Comune, esula dalle competenze del Comune medesimo.


Pres. Settesoldi, Est. Sinigoi – R.R. e altro (avv.ti Volpe e Danieletto) c. Comune di San Vito al Tagliamento (avv. Marpillero)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 25 giugno 2018, n. 215

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 25 giugno 2018, n. 215

Pubblicato il 25/06/2018

N. 00215/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2015, proposto da
Rosa Rizzetto e Gianantonio Rizzetto, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Volpe e Alberto Danieletto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ezio Novelli in Trieste, via Coroneo 21;


contro

Comune di San Vito al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. Marco Marpillero, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Cicerone n. 4;

per l’annullamento

– dell’ordinanza 26.05.2015, n. 47, a firma del Responsabile dell’Area Assetto del Territorio del Comune di San Vito al Tagliamento avente ad oggetto “Ordinanza di rimozione con ripristino dello stato dei luoghi impianto fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato sito in via Madonna di Rosa e distinto in mappa al Foglio 12, mappali 815-816”, notificato in data 28.05.2015;

– di ogni ulteriore atto conseguente o presupposto dal primo e, in particolar modo dell’art. 12 delle vigenti NTA al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Vito al Tagliamento, nella parte in cui, a seguito della riforma operata con delibera di Consiglio comunale 25 ottobre 2010, n. 72 (e previa delibera di adozione 27 luglio 2010, n. 52 del Consiglio comunale), è stato stabilito che “8) I tutte le zone A valgono le seguenti norme: … p) nelle zone omogenee A è ammesso, purché non visibili dagli spazi pubblici ed escluse le aree ed edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, l’installazione di climatizzatori, condizionatori, parabole per antenne satellitari, pannelli solari e fotovoltaici nei limiti del fabbisogno dimostrato”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito al Tagliamento;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, comproprietari di un edificio sito in Comune di San Vito al Tagliamento, via Madonna di Rosa, allibrato al F. 12, mapp. 815-186, ricadente in zona omogenea “A” dello strumento urbanistico comunale, denunciano l’illegittimità, invocandone l’annullamento, dell’ordinanza di rimozione, con rispristino dello stato dei luoghi, dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio medesimo, nonché del presupposto art. 12 delle vigenti NTA al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Vito al Tagliamento, nella parte in cui stabilisce che “8) I tutte le zone A valgono le seguenti norme: … p) nelle zone omogenee A è ammesso, purché non visibili dagli spazi pubblici ed escluse le aree ed edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, l’installazione di climatizzatori, condizionatori, parabole per antenne satellitari, pannelli solari e fotovoltaici nei limiti del fabbisogno dimostrato”.

Il ricorso è affidato a un unico articolato motivo di diritto così rubricato: “Violazione di legge per violazione del paragrafo 1 e 17 delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allegate al d.m. dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (n. 47987)”.

I ricorrenti deducono, in particolare, che esula dalle competenze del Comune la possibilità di imporre il su indicato limite, atteso che il divieto di installazione, in determinate aree, di impianti fotovoltaici, compete alle Regioni e solo per il perseguimento di ben precise esigenze di protezione. Inoltre, la finalità perseguita nello specifico dal Comune resistente (ovvero la protezione del preteso senso estetico dei centri abitati o, come chiarito dal Comune nella memoria di costituzione, a pag. 10, il “mantenimento della particolare caratteristica edilizia del Centro cittadino medievale”) non è, comunque, riferibile alle esigenze avute di mira dalle linee guida dianzi indicate ovvero la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale.

Senza trascurare, peraltro, di considerare il favor, normativamente determinato, circa l’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Secondo gli assunti dei ricorrenti, il vizio denunciato sarebbe idoneo ad inficiare, in via diretta, la legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento 27 luglio 2010, n. 52 e 25 ottobre 2010, n. 72 di adozione e approvazione della variante recante la modifica che qui viene in rilievo della norma tecnica di attuazione, nonché, in via derivata, l’ordinanza di ripristino emessa sulla scorta di quanto stabilito dalla norma medesima.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo, in via preliminare, la tardiva impugnazione della disciplina dettata sul punto dalle norme tecniche di attuazione. Ha, poi, controdedotto, in ogni caso, nel merito e concluso per il rigetto del ricorso.

In vista dell’udienza pubblica del 20 giugno 2018, fissata per la trattazione del merito, ha, poi, dimesso una breve memoria per richiamare l’attenzione sul delicato punto di equilibrio tra tutela della qualità del tessuto urbano e vantaggio economico per il soggetto privato che intende ricorrere all’installazione di pannelli fotovoltaici.

I ricorrenti non hanno svolto, invece, ulteriori difese.

Celebrata l’udienza, l’affare è stato trattenuto in decisione.

Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione preliminare di rito sollevata dalla difesa del Comune.

Il Collegio condivide, infatti, quell’orientamento giurisprudenziale, al quale ha già aderito anche in passato (Tar FVG, I, 15 novembre 2013, n. 592), a mente del quale mentre le disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi che in via immediata (come le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata devono essere impugnate immediatamente, invece le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo (ex multis Tar Emilia Romagna, Parma, I, 27 giugno 2012, n. 228; Tar Liguria, Genova, sez. I, 3 maggio 2012, n. 623; Tar Veneto, II, 3 agosto 2011, n. 1341 confermata da C.d.S., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094; Consiglio di Stato, Ad. Gen., parere 6 giugno 2012, n. 3240).

A nulla rileva, dunque, che il Comune, durante l’interlocuzione endo-procedimentale con gli interessati (ovvero in data di gran lunga antecedente all’adozione del provvedimento repressivo, l’unico avente l’effetto di comprimere in senso pregiudizievole la loro sfera giuridica), abbia ricordato agli stessi che l’intervento, che avevano comunicato di essere in procinto di realizzare, avrebbe dovuto rispettare le vigenti norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale e, nello specifico, la disposizione di cui al citato art. 12.

L’impugnazione di tale norma in uno con quella dell’ordinanza di rimozione dell’impianto fotovoltaico deve ritenersi, pertanto, tempestiva.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Paiono, invero, mutuabili le considerazioni svolte dal Tar Calabria – Catanzaro, I Sezione, con recente pronuncia 29 marzo 2018, n. 771, ove, nello scrutinare un caso similare a quello portato all’attenzione di questo giudice, ha, per l’appunto, affermato che “Nel sistema normativo delineato dal legislatore nazionale in attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE, il quale a sua volta va raccordato alla cornice costituzionale (cfr. art. 117 Cost. anche per l’obbligo di conformarsi ai vincoli eurounitari ed internazionali), come interpretato da plurime decisioni della Corte Costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost. 30 gennaio 2014, n. 13), non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica” e che la stessa potestà normativa primaria e secondaria delle Regioni “subisce, in concreto, stringenti limiti”, come, del resto, reso evidente da varie pronunce della Corte costituzionale, con cui sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni regionali che imponevano criteri sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello statale (Corte Cost., sentenze 119 e n. 168 del 2010) o imponevano tetti massimi per la potenza installabile o per il numero degli impianti (Corte Cost. 282 del 2009 e 124 del 2010) o conferivano ai Comuni poteri relativi alle autorizzazioni.

Anche nel caso di specie, il potere regolamentare di cui si è appropriato il Comune resistente non trova, invero, alcun fondamento nelle sovraordinate disposizioni di legge.

Ai sensi del punto 1.2. del d.m. 10 settembre 2010 (“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), “Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17” ovvero, come precisato al successivo pt. 17.1, “… attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.

La riserva di tale facoltà alle sole Regioni e Province autonome (e non ad ogni singolo Comune), trova, peraltro, evidente giustificazione al successivo pt. 17.2, ove è chiaramente stabilito che “Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall’articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole”.

Pare, dunque, evidente che il limite all’installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone A, se visibili dagli spazi pubblici, stabilito in via autonoma dal Comune intimato, esula dalle competenze del Comune medesimo.

Come ritraibile dalla documentazione fotografica dimessa dal suo difensore (vedi all. 5), risulta, peraltro, palese che, nel caso specifico, in cui i pannelli fotovoltaici sono stati installati con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda del tetto e integrati alla stessa, tali, dunque, da non comportare modifiche alla sagoma della costruzione e dei prospetti dell’immobile, la visibilità degli stessi dagli spazi pubblici è analoga a quella del tetto antecedentemente alla loro installazione.

Sicché, mancando uno specifico vincolo di tutela, nemmeno alcuna particolare “lesività” pare, dunque, in concreto rinvenibile e ciò anche in considerazione del particolare favore del legislatore per tale tipo di impianti, che possono, oggigiorno, considerarsi elementi normali del paesaggio.

In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato in parte qua l’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del PRGC del Comune di San Vito al Tagliamento e, di conseguenza, il provvedimento di rimozione emesso sulla sua scorta dal Comune medesimo nei confronti dei ricorrenti.

Dell’avvenuto annullamento della su indicata norma tecnica di attuazione del PRGC il Comune dovrà dare pubblicità nelle stesse forme osservate al momento della sua definitiva approvazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il Comune intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai ricorrenti (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per la ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del PRGC del Comune di San Vito al Tagliamento e, di conseguenza, il provvedimento di rimozione dei pannelli fotovoltaici.

Ordina al Comune intimato di dare pubblicità dell’avvenuto annullamento della su indicata norma tecnica di attuazione del PRGC nelle stesse forme osservate al momento della sua definitiva approvazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge.

Dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il Comune medesimo sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai ricorrenti medesimi (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario

L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO

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