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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 129 | Data di udienza: 20 Febbraio 2013

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue domestiche in un corso d’acqua senza autorizzazione – Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 – Regolamento comunale – Mancata inclusione del corso d’acqua tra quelli in cui non è consentito lo scarico – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2013
Numero: 129
Data di udienza: 20 Febbraio 2013
Presidente: Zuballi
Estensore: Sabbato


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue domestiche in un corso d’acqua senza autorizzazione – Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 – Regolamento comunale – Mancata inclusione del corso d’acqua tra quelli in cui non è consentito lo scarico – Irrilevanza.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 6 marzo 2013, n. 129


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue domestiche in un corso d’acqua senza autorizzazione – Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 – Regolamento comunale – Mancata inclusione del corso d’acqua tra quelli in cui non è consentito lo scarico – Irrilevanza.

Lo scarico abusivo di acque reflue  configura di per sé un illecito che l’Amministrazione non può esimersi dal perseguire, ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 152/2006, che fa divieto di effettuare scarichi di acque reflue domestiche in un corso d’acqua senza autorizzazione: ciò a prescindere dalla circostanza che il corso d’acqua sia incluso o meno, nel regolamento comunale di fognatura, tra quelli in cui non è consentito lo scarico.


Pres.Zubballi,  Est.Sabbato  – Condominio P. (avv.ti Peinkhofer e Ziani) c. Comune di Trieste (avv. Giraldi) e altro (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 6 marzo 2013, n. 129

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 6 marzo 2013, n. 129


N. 00129/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2005, proposto da:
Condominio Palazzo Panfili, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parenzan Claudia, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. ti Antonio Peinkhofer e Gianfranco Ziani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trieste, Via Ghega 1;


contro

Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Maria Serena Giraldi, domiciliata in Trieste, Via del Teatro Romano 7;
Ac.E.Ga.S. Spa, Azienda Per i Servizi Sanitari N.1 Triestina, in persona del legale rappresentane pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento definitivo dd. 14 mar. 2005 prot. Corr. 7° 8/337/62-2002 P.G. 43572 dell’Area del Territorio e Patrimonio-Comune di Trieste, avente ad oggetto: Stabile di via Ghega n. 1-adeguamento impianto di fognatura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 20 maggio 2005 e ritualmente depositato il 17 giugno successivo, il Condominio Palazzo Panfili e Parenzan Claudia (stabile di Via Ghega n. 7) impugna, invocandone l’annullamento, il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comune di Trieste ordina l’adeguamento dell’impianto di fognatura, avendo riscontrato che lo stabile in oggetto “non è collegato alla fognatura, ma scarica direttamente nel torrente Chiave”.

Avverso tale determinazione, il condominio ricorrente solleva le censure, sotto distinti e concorrenti profili, della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto, con l’atto impugnato il Comune addosserebbe indebitamente ai privati l’onere di provvedere alla costruzione e alla manutenzione delle fognature cittadine e, per giunta, violerebbe il diritto reale tavolarmente iscritto a favore del condominio a mantenere sull’alveo del torrente gli edifici con i relativi impianti; inoltre, l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che il “torrente Chiave”, nel periodo di costruzione del fabbricato, costituiva condotta fognaria della città, tant’è che l’attuale Regolamento di fognatura non comprende il torrente anzidetto tra i corsi d’acqua in cui non è ammesso lo scarico; il ricorrente aggiunge che il Comune non ha mai notificatogli avvisi relativi all’obbligo sancito dall’art. 9 del citato Regolamento di allacciamento alla fognatura per gli stabili preesistenti e comunque il provvedimento sarebbe ingiusto siccome incurante delle ingenti spese necessarie per l’allacciamento alla fogna, peraltro nemmeno realizzabile dalla posizione in cui si trovano gli edifici insistenti sul Chiave.

Si costituisce il Comune di Trieste al fine di resistere. Osserva la Difesa comunale che l’atto impugnato impone soltanto l’adeguamento degli impianti di fognatura domestici, fino al confine di proprietà, in modo da consentire il successivo allacciamento degli stessi alla fognatura pubblica, e che ha natura vincolata, trattandosi di scarichi abusivi non consentiti dalla legge.

Con memoria, depositata agli atti del giudizio in data 9 gennaio 2013, il ricorrente chiede al Collegio di disporre approfondimenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento impositivo del’allacciamento alla fogna comunale, avversato per le plurime ragioni esposte in punto di fatto.

II. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere alla disamina delle censure sollevate in ricorso che lo stesso, a parere del Collegio, è maturo per la decisione, non residuando alcuna esigenza di approfondimento istruttorio, cosicché l’istanza in tal senso avanzata dal deducente, con apposita memoria depositata in prossimità dell’udienza di merito, va disattesa.

L’istante, in primo luogo, deduce il vizio di violazione di legge, assumendo che l’atto impugnato farebbe gravare sui privati l’obbligo, che invece compete all’Amministrazione, di provvedere alla costruzione e ala manutenzione delle fognature cittadine, e che sarebbe sussistente il diritto reale del Condominio di mantenere sull’alveo del torrente gli edifici con i relativi impianti. L’infondatezza del primo versante censorio si deve allo stesso esatto tenore del provvedimento impugnato che, traendo fondamento nel fatto, non contestato in ricorso, “che lo stabile in oggetto non è collegato alla fognatura comunale, ma scarica direttamente nel torrente Chiave”, ordina l’ “adeguamento dell’impianto di fognatura”. Il contenuto impositivo dell’atto, come evidenziato dall’Amministrazione nei suoi atti difensivi, è pertanto circoscritto alla fognatura domestica sino al confine di proprietà per il suo successivo allacciamento, a carico del Comune, alla rete fognaria presente nelle vicinanze, secondo le modalità illustrate nella documentazione versata in atti (vedi schema allacciamento tipo). Ne consegue non solo che l’atto impugnato, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non impone alcun intervento sugli impianti fognari di proprietà comunale, ma trova fondamento nello scarico abusivo di acque reflue che di per sé configura un illecito che l’Amministrazione non può esimersi dal perseguire. L’atto impugnato va infatti inquadrato nella normativa generale in materia ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 124) che fa divieto di effettuare scarichi di acque reflue domestiche in un corso d’acqua senza autorizzazione. L’intervento del Comune è quindi da considerare financo doveroso, proprio per la necessità di fronteggiare l’abusiva immissione dello scarico nell’ambiente, e nemmeno la sua legittimità è suscettibile di essere inficiata dall’assetto proprietario, come valorizzato dal Condominio ricorrente facendo leva sul piano di situazione e frazionamento dell’immobile P.T. 1896 di Trieste Città dell’Ing. A.A. Gruden punti I e V “Consistenza” e “Servitù”. Tale documentazione, peraltro risalente ad epoca remota, dimostrerebbe il diritto garantito da servitù, dell’originario proprietario Antonio Panfilli, di alzare edifici urbani sulle frazioni dell’area corrispondente al torrente “Klutsch” con le sovrapposte arcate di proprietà del Comune di Trieste. Tale situazione dominicale relativa all’area interessata dalla presenza dello scarico domestico deve ritenersi inconferente, in quanto l’atto impugnato non incide sull’esercizio della pretesa servitù quanto piuttosto sottende l’obbligo di effettuare lo scarico nella fognatura comunale, come sancito dalla normativa in materia. Il motivo in esame è quindi da respingere.

Nemmeno persuade il fascio di censure sollevate nel quadro del denunciato vizio di eccesso di potere, che parte ricorrente riconduce alla pretesa natura del torrente Chiave di vera e propria condotta fognaria degli edifici costruiti in loco, come sarebbe desumibile dalla stessa origine semantica del suo nome. Il rilievo è da ritenere inconferente, in quanto è incontestato non solo che nei pressi dell’area interessata dallo scarico insiste un tratto della fognatura comunale, ma anche che il torrente in questione versa direttamente a mare. Parte ricorrente assume altresì che gli scarichi nel torrente Chiave sarebbero ammissibili in quanto quest’ultimo non viene citato nell’allegato 1 del regolamento comunale di fognatura tra i corsi d’acqua in cui non è consentito lo scarico, ma tale deduzione si pone in contrasto con il più volte richiamato assetto normativo dettato dalla legge primaria secondo cui gli scarichi che non avvengono nella fognatura pubblica devono essere specificamente autorizzati. Parte ricorrente afferma che la stessa conduttura fognaria stradale avrebbe un collegamento (scarico sussidiario) da piazza Libertà nel torrente Chiave, ma la presenza di uno scarico siffatto, come si evince dalla stessa planimetria dell’impianto versata in atti, testimonia semplicemente la necessità di garantire lo “sfioro” del carico d’acqua in eccesso in caso di cospicui eventi meteorici, stante la natura mista (destinata cioè a ricevere sia acque reflue che piovane) della fognatura comunale, come evidenziato dall’Amministrazione nelle sue difese. Tale circostanza in ogni caso non incide sull’obbligo del Condominio di recapitare i propri reflui nell’impianto fognario comunale.

Circa la denunciata eccessiva gravosità dell’ordine impartito dall’Amministrazione vale a denotarne l’infondatezza quanto sopra osservato a proposito della effettiva consistenza dell’intervento imposto, che, come detto, deve essere limitato alla parte dell’impianto in proprietà privata secondo l’allegato allacciamento tipo, mentre, per quanto attiene alla pretesa materiale impossibilità di realizzare il prescritto adeguamento, trattasi di censura che valorizza una circostanza di fatto soltanto apoditticamente affermata.

Tanto premesso, il ricorso va respinto siccome del tutto infondato.

III. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 246/05, come in epigrafe proposto da Condominio Palazzo Panfili, lo respinge, come da motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Trieste delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge (IVA e CAP), se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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