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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 255 | Data di udienza: 23 Maggio 2012

* APPALTI – Art. 46 d.lgs. n. 163/2006 – Principio del dovere di soccorso – Massima partecipazione alle gare di appalto – Regolarizzazione degli atti – Principio di proporzionalità – Esclusione dalla gara per motivi formali – Eccezionalità – Trasporto di sostanze pericolose – Possesso dell’ ADR  per autisti e mezzi – DM 3 gennaio 2011 – Requisito per l’erogazione del servizio – Fase esecutiva del contratto – Requisito di partecipazione – Inconfigurabilità – Principio di tassatività delle clausole di esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2012
Numero: 255
Data di udienza: 23 Maggio 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: Settesoldi


Premassima

* APPALTI – Art. 46 d.lgs. n. 163/2006 – Principio del dovere di soccorso – Massima partecipazione alle gare di appalto – Regolarizzazione degli atti – Principio di proporzionalità – Esclusione dalla gara per motivi formali – Eccezionalità – Trasporto di sostanze pericolose – Possesso dell’ ADR  per autisti e mezzi – DM 3 gennaio 2011 – Requisito per l’erogazione del servizio – Fase esecutiva del contratto – Requisito di partecipazione – Inconfigurabilità – Principio di tassatività delle clausole di esclusione.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ –  7 giugno 2012, n. 255


APPALTI – Art. 46 d.lgs. n. 163/2006 – Principio del dovere di soccorso – Massima partecipazione alle gare di appalto – Regolarizzazione degli atti – Principio di proporzionalità – Esclusione dalla gara per motivi formali – Eccezionalità.

Il principio del dovere di soccorso che scaturisce dall’art. 46 del d.lgs 163/2006 è attuazione del principio sancito in via generale dall’art. 6 c. 1 lett. b) della L. n. 241 del 1990 e della corrispondente disposizione contenuta nella Direttiva 2004/18/CE, la cui ratio va ricercata nella esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando che l’esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei partecipanti. Tale disposizione deve quindi essere intesa nel senso che l’Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano del tutto ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione.  Quindi, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, la sua regolarizzazione deve ritenersi consentita qualora la violazione sia di tipo squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non alteri la par condicio tra i concorrenti. Tale impostazione, discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell’Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni, in forza dei quali l’esclusione dalla gara per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire eccezione e non regola ed essere ristretta ai casi in cui la carenza di un documento o una dichiarazione ingeneri effettivi dubbi in ordine alla effettiva sussistenza di un requisito in capo ad un partecipante.

Pres. Corasaniti, Est.  Settesoldi –  L.U.F.B. Coop.s.  e altri (avv. De Marchi) c. Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Universitaria Santa Maria della Misericordia (avv. Rosati)

APPALTI – Trasporto di sostanze pericolose – Possesso dell’ ADR  per autisti e mezzi – DM 3 gennaio 2011 – Requisito per l’erogazione del servizio – Fase esecutiva del contratto – Requisito di partecipazione – Esclusione- Principio di tassatività delle clausole di esclusione.

L’obbligatorietà dell’abilitazione ADR per il conducente e per la dotazione del mezzo in regime ADR deriva dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.1.2011 e quindi costituisce un requisito necessario per l’erogazione del servizio di trasporto ma non un requisito indispensabile, a pena esclusione, da inserire nell’offerta. Ne consegue che il possesso dell’ADR per gli autisti e per i mezzi, può ritenersi condizione necessaria e obbligatoria solamente per il concreto svolgimento del servizio, condizione alla quale l’aggiudicataria è tenuta attenersi (e, ovviamente, la stazione appaltante dovrà pretendere che vi si attenga) durante l’espletamento del trasporto in oggetto; trattandosi di un vincolo operante solamente in fase esecutiva del contratto e non costituente un requisito di partecipazione, la possibilità di includerlo in fase di offerta a pena di esclusione cozzerebbe contro il principio di tassatività delle cause di esclusione, contenuto nell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, che commina la nullità di qualsiasi clausola prevista a pena di esclusione, al di fuori dei casi ivi previsti.


Pres. Corasaniti, Est.  Settesoldi –  L.U.F.B. Coop.s.  e altri (avv. De Marchi) c. Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Universitaria Santa Maria della Misericordia (avv. Rosati)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 7 giugno 2012, n. 255

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ –  7 giugno 2012, n. 255

N. 00255/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Società Cooperativa-Onlus, Cooperativa Facchini Arianna Soc. Coop. A R.L., rappresentate e difese dall’avv. Orio De Marchi, con domicilio eletto presso Orio De Marchi Avv. in Trieste, via Fabio Severo 20;

contro

Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Universitaria Santa Maria della Misericordia, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;

nei confronti di

Allegretto Traslochi S.a.s. di Millost Michele ed Express Soc. Coop. A R.L, rappresentate e difese dagli avv.ti Gianni Zgagliardich, Elvio Mengotti, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8;

per l’annullamento

Quanto al ricorso introduttivo;

-della Determinazione Dirigenziale del Direttore del “Dipartimento Servizi Condivisi” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia di Udine” n. 1600/2011 del 30.11.2011, resa nota alla ricorrente con nota Prot. n. 72207, di data 01.12.2011, con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato gli esiti di gara e l’aggiudicazione definitiva della “gara a procedura aperta per il servizio di logistica trasloco e facchinaggio – ID11SER026”, per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste (Lotto 1) e dell’A.S.S.1 Triestina (Lotto 2), al R.T.I. ALLEGRETTO S.A.S – EXPRESS SOC. COOP. A R.L.;

-dei verbali tutti e relativi allegati della Commissione giudicatrice della gara di cui sopra, con particolare riferimento alla mancata esclusione del R.T.I. ALLEGRETTO S.A.S – EXPRESS SOC. COOP. A R.L. ed alla sua individuazione quale migliore offerente per i Lotti n.ri 1 e 2;

-delle operazioni compiute dall’apposita Commissione delegata al sub procedimento di verifica dell’offerta anomala del R.T.I. ALLEGRETTO S.A.S – EXPRESS SOC. COOP. A R.L. e del relativo verbale dd. 14.11.2011, anche con particolare riferimento alle note D.S.C. Prot. 49575 del 10.08.2011 e Prot. 66518 del 08.11.2011 ed all’esito della valutazione di congruità;

-delle norme di partecipazione alla gara e del Capitolato speciale d’appalto;

-di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso, successivo susseguente, applicativo, esecutivo, confermativo e comunque pertinente alla procedura di cui si tratta, anche se allo stato ignoto, e con riserva della proposizione di motivi aggiunti;

-per la declaratoria di inefficacia e conseguente caducazione del contratto laddove nel frattempo stipulato;

– per la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l’illegittima aggiudicazione della gara ad altro concorrente, in via principale in forma specifica mediante subentro della stessa nella posizione di aggiudicataria e, in via meramente subordinata, per equivalente nella misura da quantificarsi in corso di causa.

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 gennaio 2012:

-del disciplinare di gara, art. 3, n. 1);

-del relativo fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato sub “A” alla stesso Disciplinare di gara;

-del Disciplinare di gara art. 3, n. 8;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Universitaria Santa Maria della Misericordia e di Allegretto Traslochi S.a.s. di Millost Michele e di Express Soc. Coop. A R.L.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Allegretto Traslochi S.a.s. di Millost Michele – Express Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Zgagliardich, Elvio Mengotti, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, l’A.T.I. Basaglia-Arianna ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata A.T.I. Allegretto-Express dei lotti 1 e 2 della “Gara a procedura aperta per il servizio di logistica trasloco e facchinaggio”, disposta dal D.S.C. in data 30.11.2011, nonché tutti i verbali di gara, le operazioni compiute dalla Commissione di gara, le norme di partecipazione alla gara, compreso il Capitolato speciale d’appalto ed ogni altro atto, chiedendo anche il risarcimento del danno discendente dalla mancata aggiudicazione.

Questi i motivi di ricorso:

1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del capitolato speciale di gara;

2)Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata considerazione dei presupposti;

3)Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti in relazione al sub procedimento di verifica interna sul possesso dei requisiti tecnici minimi della fornitura offerta.

4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90 ; eccesso di potere per carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione;

Con questi quattro motivi di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto, ritenendo che sarebbe stato imposto, a tutti i concorrenti, già in sede di offerta e a pena di esclusione, l’obbligo della presentazione del “Piano di Sicurezza” relativo alla gestione del servizio, oltre alla dichiarazione di impegno al rispetto della sicurezza ed alla tenuta del registro infortuni e consegna DPI al personale.

5) Violazione e falsa applicazione del Decreto 3/1/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

6) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti in relazione al sub procedimento di verifica interna sul possesso dei requisiti tecnici minimi della fornitura offerta.

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90 ; eccesso di potere per carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione;

La ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del Decreto 3/1/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, laddove esso prescrive l’utilizzo di personale (autisti) munito della speciale abilitazione ADR (“Accord Dangereuses Route”) per il trasporto su strada di sostanze pericolose, in recepimento delle Convenzioni Internazionali e della Direttiva U.E , assumendo che l’aggiudicataria nella sua offerta tecnica non avrebbe documentato il possesso di tale abilitazione da parte degli autisti da adibire al trasporto, conseguendone ulteriore causa di esclusione per difetto di requisito tecnico minimo, illegittimamente non rilevato dal seggio di gara.

8) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di indeterminatezza, difformità e contraddittorietà dell’offerta.

9) Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di immodificabilità dell’offerta.

10) Eccesso di potere per violazione della par condicio tra i contraenti;

La ricorrente ravvisa nell’offerta dell’aggiudicataria per il lotto 2 una netta difformità tra la relazione tecnica e l’offerta economica in ordine al numero totale di ore dedicate ai servizi in appalto (un impegno mensile pari a complessive 1066 ore/mese nell’offerta economica contro un impegno mensile di 1115 ore/mese riportato nella relazione tecnica). Ciò evidenzierebbe indeterminatezza ed incertezza dell’offerta di gara, rendendola inammissibile.

Per il lotto 1 invece evidenzia la mancata garanzia della distribuzione dei materiali per dialisi da effettuarsi il sabato mattina e la prima giornata festiva in caso di più festività consecutive.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 D.Lgs.n.163/2006; violazione dei principi stabiliti per la valutazione dell’offerta anomala; violazione e falsa applicazione art. 83 D.L. n. 112/2008-CMI.

12 ) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti;

13) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90 ; eccesso di potere per carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione;

Si sostiene che la stazione appaltante si sarebbe sostanzialmente appiattita sul recepimento acritico delle giustificazioni fornite dall’aggiudicatario con valutazioni, comunque, viziate per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti. Si denuncia l’incongruità dei costi relativi ai valori salariali e contributivi in rapporto al “monte ore” offerto.

Con riferimento alla valutazione effettuata dalla commissione nel verbale 14.11.2011 si assume l’incongruenza di aver ritenuto dimostrata la “flessibilità e completezza delle strutture operative del RTI rispetto ai servizi richiesti” pur in presenza di una dichiarata intenzione di avvalersi del subappalto, nonostante il divieto ex art. 25 C.S.A.

In dettaglio si contestano le valutazioni operate con riguardo a: a) costo materiale da imballo, in quanto materiale di consumo soggetto a continua sostituzione; b)costo attrezzature valutato pari a zero senza fornitura di supporto probatorio e nonostante l’ovvia necessità di manutenzione per le attrezzature montate su autocarri o pick up e della revisione annuale della GRU H1; c) costo degli automezzi, dato che ne risulta un’incidenza del costo al chilometro per automezzo pari allo 0,35% per il lotto 1 e 0,30 per il lotto 2, cioè un costo incongruo e contrastante con quanto derivante dalle Tabelle ministeriali di riferimento, posto che per effetto della legge 127/2010 la normativa di riferimento, e in particolare l’indicazione dei costi minimi, si applica anche ai contratti stipulati in forma scritta; d) costo del lavoro, per la contestata apoditticità dell’affermato abbattimento dei costi del 5% in relazione alle minori assenze assicurate dal personale, per la avvenuta determinazione del costo rapportato alle sole ore lavorate senza il computo di tutte quelle che sono comunque da retribuire (festività non godute, permessi sindacali ecc), mancanza costo IRES e parzialità conteggi IRAP gravanti sul fattore lavoro. Viene poi segnalato il mancato conteggio dei costi per la sicurezza e, oltre alla insupportabilità del costo orario dichiarato, si contesta l’esistenza di un costo ulteriore e non rilevato derivante dall’unità jolly prevista nel servizio di logistica presso il magazzino scorte varie per 84 ore mensili, che corrisponderebbe ad un costo mensile non dichiarato pari ad € 705,42 che eroderebbe il già minimo utile dichiarato pari al 6,57% medio. Infine la ritenuta sostenibilità dell’offerta viene contestata anche per le differenze di tariffe orarie dichiarate per il personale tra le varie voci che compongono l’offerta, pur trattandosi del medesimo servizio.

Con atto notificato in data 02.01.2012 le controinteressate hanno proposto ricorso incidentale, articolato nei tre motivi di gravame che seguono:

1. Violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006, per lesione del principio della par condicio. Violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di istruttoria

La Cooperativa Facchini “Arianna” Soc. Coop. a r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura perchè, pur rientrando chiaramente nella previsione di cui all’art. 3 del disciplinare di gara che prevedeva, a pena di esclusione dalla gara, l’obbligo per le cooperative di indicare gli estremi di iscrizione nel relativo Registro prefettizio, presentava la propria istanza di partecipazione alla procedura, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, omettendo totalmente di indicare, in entrambi i casi, gli estremi di iscrizione nel citato Registro prefettizio.

L’ omissione, oltre ad essere espressamente punita con l’esclusione dal disciplinare di gara, costituirebbe un grave vulnus al quadro giuridico concorrenziale del mercato perché l’Albo Nazionale delle Società Cooperative, ora gestito dalla Regione FVG come Registro Regionale delle Società Cooperative, risponde alla necessità di garantire l’esistenza di un sistema di controllo finalizzato alla verifica della reale situazione delle imprese ed a scoraggiare l’abnorme utilizzo dell’etichetta cooperativistica.

2. Violazione del principio di parità di trattamento. Violazione dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art 3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per sviamento.

Si evidenzia come l’A.T.I. Basaglia-Arianna per il lotto 2 abbia presentato la dichiarazione di impegno, relativa all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, con la sola intestazione e firma del legale rappresentante della Basaglia, senza far sottoscrivere la dichiarazione pure al legale rappresentante della Arianna, altra componente dell’A.T.I. nonostante anche tale dichiarazione fosse richiesta a pena di esclusione dall’art. 3 del disciplinare di gara e tale mancanza non avrebbe potuto essere quindi regolarizzata a mezzo della “richiesta chiarimenti” con cui la stazione appaltante ha invitato “… voler fornire la dichiarazione di cui all’art. 3 punto 8 delle norme di partecipazione alla gara … anche a firma della Cooperativa Facchini Arianna Società Cooperativa …”.

3. Violazione degli art.li 2 e 83 del D.Lgs. 163/2006. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.

Si sostiene che la Commissione di gara, nel valutare l’offerta tecnica dell’A.T.I. Basaglia-Arianna, relativa al lotto n. 1, avrebbe espresso valutazioni irragionevoli, assegnando rilevanti differenze di punteggio a fronte di aspetti dell’offerta del tutto simili a quelli formulati dall’A.T.I. aggiudicataria, o punteggi simile a fronte di particolari completamente diversi.

Inoltre, non avrebbe esaminato la relazione tecnica con la cura necessaria ad evidenziare che, nei diagrammi di Gantt inseriti, non vengono minimamente segnalate le ore e il personale d’impiego del servizio sub 6, oltre che quello sub 3, che doveva essere indicato, in quanto era uno dei servizi costituenti l’offerta economica, e il canone mensile il cui orario mensile va segnalato, evidenziato e sommato sia in termine orario che in termine economico. Infatti, nel cronoprogramma la “disponibilità indicata” di personale e mezzi farebbe sì che il numero di ore mensili di servizio sia completamente diverso da quello dichiarato nel costo del lavoro dell’offerta economica.

Si sostiene quindi che, se la Commissione avesse espresso un giudizio equilibrato sulle offerte tecniche presentate dall’A.T.I. Basaglia-Arianna, la medesima non si sarebbe certamente classificata al secondo posto nella graduatoria finale del lotto 1 (visto che il divario finale con la terza classificata è stato di soli 9 punti) e, quindi, non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare la relativa aggiudicazione, asserendo che la prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di affidamento.

Le ricorrenti principali, in conseguenza delle argomentazioni difensive delle ricorrenti incidentali hanno poi proposto i seguenti motivi aggiunti ex art. 43 C.P.A., chiedendo che, in considerazione della natura evidentemente incidentale e condizionata alla proposizione del ricorso incidentale avversario, il TAR ne disponga l’eventuale conversione in ricorso incidentale.

Per quanto attiene all’art. 3, numero 1, lettera f) del Disciplinare di gara

1. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ INDETERMINATEZZA, PERPLESSITA’ DELL’ART. 3, NUMERO 1, LETTERA F, DEL DISCIPLINARE DI GARA;

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 LEGGE 241/90 C.M.I. E DELL’ART. 97 COST.;

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE;

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 46, COMMA 1 BIS D.LGS 163/2006 C.M.I.

Si sostiene che la norma, come emergerebbe dal suo tenore letterale, richiedeva l’attestazione : “… che la ditta è iscritta nel Registro delle Cooperative tenuto dalla competente Prefettura (limitatamente a tali categorie di imprese)…” e pertanto non riguarderebbe nè la Coop. Arianna che la CLU le quali, essendo entrambe Società cooperative aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia, risultano iscritte al solo Registro Regionale delle Società Cooperative, tenuto dalla Regione Autonoma F.V.G. nell’ambito della proprie specifiche competenze derivanti dall’autonomia che le è costituzionalmente riconosciuta . Le ricorrenti, pertanto, non essendo iscritte in alcun Albo o Registro tenuto dalla Prefettura, organo del Governo, hanno ritenuto di non essere assoggettate all’obbligo di dichiarazione di cui al punto f) che non sarebbe stato a loro riferibile. La CLU ha comunque dichiarato di non essere iscritta al Registro prefettizio, bensì a quello Regionale mentre la Arianna, non essendo tenuta ad alcuna iscrizione a registri prefettizi, non ha compilato quella specifica parte della dichiarazione, ritenendo di non far parte di alcuna categoria di imprese soggette a registrazione presso la Prefettura, e temendo che una modifica del tenore letterale della dichiarazione (da redigersi secondo specifico allegato al Disciplinare) potesse costituire motivo di contestazione.

Se ne fa derivare la conseguenza che la mancata compilazione della dichiarazione di cui al punto f) nella fattispecie non poteva in alcun modo costituire esclusione, atteso che la stessa era esplicitamente riferita “limitatamente a tali categorie di imprese”, con ciò evidentemente intendendosi le sole Società Cooperative tenute all’iscrizione al Registro prefettizio ed in ogni caso, per l’ipotesi che la norma dovesse venir interpretata nel senso che costituiva onere del concorrente previsto a pena di esclusione quello di modificare il tenore della dichiarazione da rendere, nel senso di indicare l’iscrizione ad un Registro tenuto da soggetto diverso da quello indicato nella lex specialis di gara, se ne deduce l’illegittimità per manifesta erroneità, indeterminatezza e perplessità, tale per cui la sua eventuale violazione non potrebbe comunque costituire valido presupposto per l’esclusione.

L’art. 3, numero 1, lettera f) del Disciplinare sarebbe anche nullo, ai sensi del disposto di cui all’art. 46, comma 1 bis D.Lgs 163/2006, prevedendo una causa di esclusione non compresa nel dettato legislativo.

Infine si ricorda come nella documentazione amministrativa depositata dall’ATI fosse comunque presente un documento, presentato dalla Coop. Arianna su propria carta intestata, nel quale era indicato il n.ro di iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative, per cui la Commissione, possedeva già in atti il n.ro di iscrizione eventualmente richiesto, con conseguente applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e di divieto di aggravamento ed illegittimità della norma di cui si tratta, ove interpretata in senso difforme.

Per quanto attiene all’art. 3, numero 8.del Disciplinare di gara

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 46, COMMA 1 BIS D.LGS 163/2006 C.M.I.;

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L. N. 241 DEL 1990 C.M.I.;

4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE;

Si controdeduce al 2^motivo di ricorso incidentale (dove si afferma l’illegittimità dell’operato della Commissione che aveva considerato la mancata duplice sottoscrizione della dichiarazione quale irregolarità sanabile nel rispetto della par condicio, anziché integrazione documentale) nell’assunto che si tratterebbe di documentazione afferente ad un presupposto formale – dato che il requisito sostanziale è oggetto della fase esecutiva dell’appalto – per cui, ai sensi del principio di massima partecipazione, sancito in via generale dall’art. 6 comma 1 lettera b) della L. n. 241 del 1990 e per il quale l’art. 46 del Codice dei Contratti costituisce inoltre attuazione della corrispondente disposizione contenuta nella Direttiva 2004/18/CE, si verterebbe in tema di regolarizzazione e non di integrazione documentale.

Si sostiene, in particolare, che l’art.46 cit. va inteso nel senso che l’Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano, come è palese nel caso oggetto della presente vicenda controversa, ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. Quindi, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, sarebbe consentita la sua regolarizzazione se, com’è nel caso di specie, la violazione è squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non altera la par condicio tra i concorrenti.

Le ricorrenti ritengono quindi che, in presenza di una dichiarazione regolarmente inserita nella busta documentale e sottoscritta dalla capogruppo dell’ATI, ma carente della sottoscrizione della mandante, facendo corretta applicazione dei principi suesposti, la Commissione bene ha fatto a chiedere la regolarizzazione del documento, poi infatti avvenuta e, deducono comunque, in via subordinata, la nullità della norma della lex specialis ove diversamente interpretata; essa infatti violerebbe l’art. 46 D.Lgs. 163/0200 e confliggerebbe con i principi di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che la mancata sottoscrizione della dichiarazione, pure presente agli atti, da parte della mandante Arianna, non poteva comportare incertezza alcuna in merito alla provenienza o al contenuto dell’offerta, anche in considerazione della natura della capogruppo dichiarante e del soddisfacimento del possesso del requisito richiesto, la cui piena attuazione viene dalla stessa norma riferita ad una fase successiva, immediatamente prima dell’avvio del servizio.

In ogni caso si ribadisce anche che si sarebbe trattato non di integrazione ma di regolarizzazione, che consiste in un chiarimento, ovvero in un completamento marginale di un documento o di una dichiarazione già prodotti dall’istante nel loro contenuto essenziale e, in quanto tale, un dovere dell’amministrazione.

La stazione appaltante resiste al ricorso chiedendone il rigetto. Le controinteressate nonché ricorrenti incidentali hanno ribadito le loro deduzioni eccependo anche l’irricevibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalle ricorrenti principali.

Il ricorso principale è ammissibile perché il ricorso incidentale è infondato.

Il primo motivo del ricorso incidentale attiene alla mancata dichiarazione di cui alla clausola del disciplinare di gara, compresa nelle dichiarazioni da includere nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, che al punto f) prevedeva: “ (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle cooperative tenuto dalla competente Prefettura ( limitatamente a tali categorie di imprese) . ( citare i relativi riferimenti)”.

Nel caso di specie è incontroverso che le società cooperative aventi sede legale nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia sono invece iscritte al solo Registro Generale delle Società Cooperative tenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per cui il Collegio ritiene che la clausola della lex di gara risultasse affetta da indubbia ambiguità e mancanza di chiarezza interpretativa quanto ai prescritti contenuti, tanto più grave e atta a creare confusione in quanto inclusa in un bando promanante da un’amministrazione avente sede nello stesso territorio regionale e che quindi si dovrebbe presumere in grado di conoscerne le particolarità normative. Si deve quindi concludere che il suo mancato rispetto non avrebbe potuto legittimare una decisione di esclusione ma, tutt’al più, una richiesta di chiarimenti. Si rinvia al riguardo alle considerazioni che verranno in prosieguo svolte a proposito dell’infondatezza dei primi quattro motivi del ricorso principale.

Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato perché la richiesta di chiarimenti rivolta dalla commissione alla cooperativa Arianna, in relazione alla presentazione per il lotto n. 2 della dichiarazione di cui all’art. 3 punto 8 unicamente a firma della Coop Sociale Lavoratori Uniti F. Basaglia Onlus, si rivela pienamente legittima. Infatti la dichiarazione de quo, attinente all” a) impegno all’inserimento di soggetti svantaggiati, entro 30 giorni dalla data di affido del servizio se non già presenti all’interno della ditta, così come individuati nella normativa ex L.381/91, di almeno il 30% del personale addetto per l’appalto in argomento, possibilmente anche segnalati dalla singola azienda sanitaria di riferimento per il territorio provinciale dove ha sede legale l’azienda del S.S.R. FVG;

b) impegno a presentare prima dell’avvio dell’appalto (vedi art. 8) i piani di inserimento dettagliato dei singoli soggetti svantaggiati…” … afferiva ad un presupposto meramente formale di un requisito sostanziale che è oggetto della fase esecutiva dell’appalto; inoltre, nel caso di specie, la dichiarazione era comunque stata presentata a firma della coop Sociale Lavoratori Uniti F. Basaglia, per cui non si configurava neppure l’ipotesi di integrazione di documentazione mancante.

Il Collegio ritiene pertanto che ne fosse ammissibile e doverosa la regolarizzazione, con la conseguenza che non appare ravvisabile la violazione della par condicio dei partecipanti.

Al riguardo il Collegio condivide infatti l’interpretazione del c.d. principio del dovere di soccorso che scaturisce dall’art. 46 del d.lgs 163/2006 prospettata dalle parti ricorrenti, secondo cui tale norma è attuazione del principio sancito in via generale dall’art. 6 comma 1 lettera b) della L. n. 241 del 1990 e della corrispondente disposizione contenuta nella Direttiva 2004/18/CE, la cui ratio va ricercata nella esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando che l’esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei partecipanti.

Tale disposizione deve quindi essere intesa nel senso che l’Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano, come è palese nel caso oggetto della presente vicenda, del tutto ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione.

Quindi, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, la sua regolarizzazione deve ritenersi consentita qualora, come nel caso di specie, la violazione sia di tipo squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non alteri la par condicio tra i concorrenti.

Tale impostazione, discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell’Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni, che fanno sì che l’esclusione dalla gara per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire eccezione e non regola ed essere ristretta ai casi in cui la carenza di un documento o una dichiarazione ingeneri effettivi dubbi in ordine alla effettiva sussistenza di un requisito in capo ad un partecipante, il che nel caso di specie non era.

Il terzo motivo del ricorso incidentale va infine dichiarato inammissibile per genericità ed indeterminatezza. Va aggiunto anche che qualsiasi scostamento rilevabile nei diagrammi di Gantt inseriti nella relazione tecnica rispetto alle specifiche risultanze di quanto invece espressamente dichiarato nell’offerta tecnica, non inficia in alcun modo le dichiarazioni medesime che rimangono quelle vincolanti per l’offerente e quelle su cui l’amministrazione deve basarsi.

L’infondatezza del ricorso incidentale determina l’ammissibilità di quello principale e l’evidente improcedibilità dei motivi aggiunti incidentali, proposti dalla ricorrente principale in via subordinata al ricorso incidentale.

Passando all’esame del ricorso principale il Collegio ricorda che con i primi quattro motivi parte ricorrente assume la violazione dell’art. 10 del Capitolato Speciale da parte della aggiudicataria in relazione al lotto n. l, in quanto essa non ha depositato “in sede di gara”, il Piano della Sicurezza e il Piano di Coordinamento, né reso la specifica dichiarazione in materia: requisiti entrambi richiesti dalla citata norma di Capitolato Speciale e la cui carenza costituirebbe causa di esclusione, non rilevata dal seggio di gara.

Osserva al riguardo il Collegio anzitutto che, come sostanzialmente ammesso nello stesso ricorso, nessuno di questi adempimenti era effettivamente imposto a pena di esclusione in sede di gara. Infatti a pag. 14, del ricorso si afferma che “… nonostante l’art. 10 preveda che la mancata presentazione del Piano della Sicurezza in sede di gara costituisce causa di risoluzione del contratto, l’unica lettura possibile dello stesso è la riferibilità alla sanzione dell’esclusione del concorrente inadempiente a tale obbligo …”. Così invece non è e non può essere, se non altro perché una causa di esclusione non tollera alcuna ambiguità di formulazione e lettura, essendo principio generale che in caso di clausola dubbia l’amministrazione deve orientarsi nel senso dell’ammissibilità dell’offerta.

In ogni caso, si deve anche aggiungere che la previsione dell’art. 10 del capitolato speciale, per quanto non brilli per chiarezza, non può che riferirsi alla ditta vincitrice della gara, tanto è vero che essa specificamente afferma di declinare obblighi spettanti alla “ditta appaltatrice” e prevede comunque per il lotto 1 la “risoluzione del contratto” (e non l’esclusione!) laddove non venga presentato il “piano di sicurezza” in sede di gara, rendendo palese che si tratta di un refuso o di una disposizione mal esplicitata. Prova ne sia che tre capoversi prima lo stesso art. 10 prevedeva che “…ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, si provvede a fornire alla Ditta Appaltatrice informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Azienda ed a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (allegato:DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Tale documento prima dell’inizio dell’esecuzione, andrà integrato in stesura definitiva, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, ad integrazione degli atti contrattuali”;

Il D.S.C., deve infatti ritenersi una “centrale di committenza” che come precisato nell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs 81/2008 , in quanto soggetto che affida il contratto “redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto…”., successivamente l’eventuale diverso “… soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali …”.

Nel caso di specie non può trovare quindi applicazione l’art.100 del del D.Lgs. 81/2008 che, infatti, si riferisce al “Piano di sicurezza e coordinamento” che la stazione appaltante predispone per i cantieri edili.

Ne deriva la palese infondatezza delle prime quattro censure.

Con i motivi dal quinto al settimo compreso si lamenta che le aggiudicatarie non abbiano già previsto, nell’offerta di gara, l’utilizzo di personale munito di abilitazione ADR (Accord Dangerous Route), per il lotto 2, più specificamente per l’esecuzione del servizio di consegna e ritiro giornaliero di campioni biologici (provette, esami citologici, prelievi di varia tipologia), da e verso le diverse sedi di prelievo dislocate presso l’ASS 1, nonché da e verso i laboratori di analisi degli Ospedali Maggiore, Cattinara e Burlo Garofolo (Capitolato speciale d’Appalto, pag. 42, servizio 3.4).

Anche questi motivi sono infondati perchè in tutta la lex specialis di gara, non è rinvenibile alcun obbligo in tal senso e i documenti di gara non contengono alcuna prescrizione né sulla qualifica del conducente, né sulla eventuale specificità del mezzo adibito a tale trasporto. Non essendo stata richiesta in sede di gara l’obbligatorietà dell’abilitazione ADR per il conducente e per la dotazione del mezzo in regime ADR si deve necessariamente concludere che tale obbligatorietà (relativamente alla tipologia del trasporto in regime ADR) deriva unicamente dall’entrata in vigore, in data 1.7.2011, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 3.1.2011 e quindi costituisce un requisito necessario per l’erogazione del servizio di trasporto ma non un requisito indispensabile, addirittura a pena esclusione, da inserire nell’offerta.

Ne consegue che il possesso dell’ADR (così come la conoscenza di tutte le procedure interne alla aziende sanitarie, relativamente al trasporto dei campioni biologici) per gli autisti e per i mezzi, sarà condizione necessaria e obbligatoria solamente per il concreto svolgimento del servizio, condizione alla quale l’aggiudicataria dovrà attenersi (e, ovviamente, la stazione appaltante dovrà pretendere che vi si attenga) durante l’espletamento del trasporto in oggetto, ma che non doveva essere evidenziata in sede di offerta e di giustificazione.

Trattandosi di un vincolo operante solamente in fase esecutiva del contratto e non costituente un requisito di partecipazione, la possibilità di includerlo in fase di offerta a pena di esclusione cozzerebbe anche contro il principio di tassatività delle cause di esclusione, contenuto nell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, che commina la nullità di qualsiasi clausola prevista a pena di esclusione, al di fuori dei casi tassativi ivi previsti; a maggior ragione, pertanto, la stazione appaltante non potrebbe escludere una concorrente a causa di una prescrizione, non contenuta nella lex specialis e che trova applicazione unicamente nella fase esecutiva del contratto.

I) Anche i motivi di ricorso dall’ottavo all’undicesimo compreso sono infondati.

Per quanto riguarda la contestazione relativa al lotto 1 il Collegio rileva che la ricordata distribuzione dei materiali per dialisi, da effettuarsi dal magazzino intermedio dell’ospedale Maggiore al reparto utilizzatore il sabato mattina e nella prima giornata festiva in caso di più festività consecutive, era contenuta nell’art. 2 del capitolato, nella parte della descrizione del servizio relativa alla sub voce n. 5. Si deve pertanto ritenere che non fosse necessaria alcuna espressa menzione di tale attività affinchè questa risulti comunque inclusa e garantita dall’offerta effettuata che deve, ovviamente, rispondere all’intero oggetto del servizio come descritto in capitolato.

Per quanto riguarda il lotto 2 e l’asserita difformità fra le ore espresse nell’offerta economica e quelle indicate nella relazione tecnica il Collegio ritiene che la spiegazione al riguardo fornita dalla controinteressata sia convincente e condivisibile.

Infatti, l’offerta economica prevedeva l’utilizzo di 12 addetti impegnati per 1066 ore complessive ogni mese, per eseguire i 5 servizi previsti nel capitolato speciale (s.3.1-s.3.2-s.3.3-s.3.4-s.3.5). Tale dato è quello risultante nella tabella “costo lavoro incidente” che era obbligatorio inserire nell’offerta economica ed a cui anche parte ricorrente si riferisce. Nella relazione tecnica risultano essere stati indicati 12 addetti impegnati per complessive 238 ore settimanali che, moltiplicate per le 52 settimane che compongono l’anno e divise per i 12 mesi, danno un totale di 1031 ore per mese.

Ne deriva che il monte ore mensile, indicato nell’offerta tecnica, sarebbe in realtà minore (1031) di quello indicato nell’offerta economica (1066) e non maggiore. Se a questo si aggiungono 35 ore di media mensile presunta, per l’impiego dell’operaio al magazzino, tenuto come “jolly” per i giorni di maggiore criticità, si arriva a un totale complessivo esatto di 1066 ore per mese e quindi si ottiene una perfetta corrispondenza fra offerta tecnica e economica.

In ogni caso l’aggiudicataria ha chiarito di aver proceduto al computo delle ore mensili con un’altra tipologia di calcolo, avendo formulato la propria offerta sulla base di un moltiplicatore settimane/anno pari 50,4 e non 52, in quanto, nel quadriennio di servizio 2012-2015, le giornate lavorative effettive saranno complessivamente 1010 (21 giorni lavorativi mensili di media nel quadriennio indicato). Per cui, dall’offerta tecnica, si rileva (come confermato anche dalle ricorrenti) che i 5 servizi a canone di gara producono un impegno settimanale complessivo di 238 ore che, moltiplicato per le 50,4 settimane effettive, calcolate sulla base dei reali giorni lavorativi, porta ad un totale di 11.995,20 ore; tale somma, divisa per i 12 mesi dell’anno, conduce ad un totale di 999,6 ore effettive lavorate per ogni mese nei 5 servizi a canone di gara, e cioè un totale di ore inferiore a quelle dichiarate in offerta economica(1066). In questo modo è stato tenuto conto anche delle 4 ore giornaliere dell’operaio “Jolly”, che aggiungono altre 84,00 ore ogni mese (4 h/gg x 5 gg/sett = 20 h/sett x 50,4 sett/anno = 1008,00 : 12). In definitiva, sommando le ore mensili poste a canone (999,60), più tutte le ore mese dell’operaio “Jolly”(84,00) si arriva ad un totale di ore mensili pari a 1083,60, il che, rispetto alle 1066 ore mensili dell’offerta economica (differenza mensile pari a 17,6 x € 14,30), darebbe una differenza di costi pari ad € 251,68. Appare peraltro ragionevole che nell’offerta economica sia stata indicata una percentuale di ore e costo pari all’80% del monte ore complessivo previsto per la figura dell’operaio “jolly”, il cui servizio di logistica presso il magazzino scorte varie era stato espressamente previsto come eventuale in quanto ristretto alle “giornate di maggiore criticità”. Quindi, nell’offerta economica, sono state indicate 66,40 ore mensili, da aggiungersi alle 999,60 ore previste per i servizi a canone, per cui il totale finale è pari ad 1066,00 ore mensili.

Quanto sopra dimostra l’inesistenza della dedotta indeterminatezza ed incertezza dell’offerta di gara e di qualsiasi modificazione di prezzo in sede di giustificazione dell’anomalia.

Con l’ultimo gruppo di motivi da 11 a 13 si contesta il risultato del sub procedimento di verifica dell’anomalia e quindi la congruità della valutazione effettuata.

Il Collegio rileva in primis che la valutazione di congruità delle giustificazioni offerte, conseguendo ad una valutazione anche discrezionale da parte della stazione appaltante delle motivazioni addotte a supporto dei prezzi offerti, non poteva non tener conto di quanto affermato dalla aggiudicataria in relazione alla flessione della domanda conseguente all’attuale momento di crisi che la hanno indotta a privilegiare nella formulazione della propria offerta, “gli aspetti in grado di garantire gli attuali livelli occupazionali del personale in organico”. Questo vuol dire, a parere del Collegio, che nell’attuale momento di grave crisi economica, la valutazione di congruità deve essere effettuata sulla base di giustificazioni che dimostrino una ancor minima copertura dei costi. Non si possono quindi accettare contestazioni generalmente basate su una contestazione dei costi che non dimostri la effettiva e concreta illogicità di quelli specificamente declinati dalla singola offerente con riferimento alla situazione economica della stessa.

La censura si apre apparentemente contestando l’affermata “flessibilità e completezza delle strutture operative del RTI”, valutazione generale cui peraltro vengono mossi appunti che si rivelano inammissibili per genericità. Infatti la ricorrente al riguardo così si esprime:” ..In relazione a tali elementi, costituenti all’evidenza affermazioni astratte e generiche, non si ritiene utile soffermarsi, se non per rilevare come appaia già singolare l’affermazione concernente la supposta “flessibilità e completezza delle strutture operative del RTI rispetto ai servizi richiesti”, in presenza di una dichiarata intenzione di avvalersi del subappalto (ultima pagina della documentazione amministrativa) pur a fronte di una norma ( art. 25 CSA) che l’impedisce, anche in relazione al delicatissimo aspetto concernente l’inserimento dei soggetti svantaggiati (cfr Lotto 1 pag. 13 dell’offerta tecnica e Lotto 2 per esplicito rinvio a quanto dichiarato per il lotto 1 per l’indefinita figura del tutor sub Doc 11).” Nelle righe appena trascritte il Collegio non riesce, invero, a comprendere quale sarebbe il contenuto della censura ancorché sembri comunque il caso di precisare che l’art. 15 del CSA non conteneva alcun divieto di subappalto, sostanziandosi in un richiamo alle previsioni dell’art. 118 d.lgs 163/2006.

Nel prosieguo parte ricorrente appunta le sue censure sulle valutazioni concernenti il costo del materiale da imballo, contestando, in buona sostanza, la congruità della dichiarata incidenza di tale costo per lo 0,59% per il lotto 1 e per lo 0,62% per il lotto 2, sulla base della sua natura di materiale di consumo con conseguente necessità di sostituire quello usurato. E’ peraltro evidente che quanto sopra non vale a scalfire la logicità di quanto asserito dal RTI aggiudicatario nel corso del procedimento di anomalia, relativo al previo possesso del materiale necessario, per cui anche i costi di sostituzione si riducono al minimo. Anche la clausola del capitolato richiamata nel ricorso introduttivo per il lotto 2 (punto 3. 4) obbliga il gestore del servizio solamente ad un’eventuale sostituzione del materiale in caso di usura e il Collegio deve al riguardo riscontrare la piena logicità di quanto al riguardo asserito dalla controinteressata nelle proprie difese, circa l’aver appurato, nel corso dei colloqui con i funzionari della stazione appaltante, la solidità ed affidabilità delle borse di cui trattasi nonché il loro recente acquisto.

Per quanto riguarda, invece, i costi delle attrezzature, il Collegio deve anzitutto rilevare che, come esattamente puntualizzato dalla controinteressata, il capitolato speciale non richiedeva il possesso delle attrezzature indicate nel ricorso introduttivo (pag. 35), che la ditta ha evidentemente evidenziato al solo fine di dimostrare il possesso di un’adeguata struttura imprenditoriale, atta a svolgere anche funzioni ulteriori rispetto a quelle richieste dal capitolato. In ogni caso il costo dichiarato pari a 0 risponde al fatto di aver dichiarato di esser già in possesso di tutta le attrezzature necessarie e non dover quindi procedere ad alcun ulteriore acquisto. Né sarebbe stato giustificabile imputare allo specifico appalto i costi delle revisioni di attrezzature già possedute e ovviamente in uso anche per altri contratti, a prescindere dal fatto che si tratta di costi notoriamente del tutto irrisori rispetto al valore complessivo della commessa.

Per quanto riguarda il costo degli automezzi, la contestazione si basa su normativa inapplicabile perché il Collegio non ritiene condivisibile l’assunto di parte ricorrente circa la necessità di far applicazione dell’art. 83 bis D.L. 12/2008, dato che nel caso di specie non si tratta di un contratto di trasporto ma di un servizio di logistica e trasporto, non assimilabile al contratto di trasporto su strada. La stazione appaltante ha infatti individuato il servizio de quo con il codice CPV 98392000, che corrisponde – secondo il Regol. UE n. 213/2008 – al “servizi di trasloco”, che nulla hanno a che fare con il contratto di trasporto su strada richiamato nel ricorso. Infatti, il medesimo Regol. UE n. 213/2008 identifica i “servizi di trasporto” con il codice CPV 60000000-8 e, più specificamente, i “servizi di trasporto terrestre” (a cui, evidentemente, si fa riferimento nel ricorso) con il codice 60100000-9. Ciò premesso il Collegio ritiene che le contestazioni mosse ai costi dichiarati dall’aggiudicataria risultino basate su calcoli inapplicabili al caso di specie e sostanzialmente sfornite di prova.

La contestazione della valutazione di congruità effettuata in relazione al costo del personale risulta anch’essa infondata, perché le argomentazioni della ricorrente non tengono conto del calcolo delle ore lavorate come sopra effettuato dall’aggiudicataria e pertanto non dimostrano che nel caso di specie non vengono rispettati i minimi contrattuali del CCNL, nonostante quanto specificamente affermato e verificato in sede di procedimento di anomalia.

Le spese vanno compensate nei confronti dell’amministrazione la cui condotta processuale non ha offerto al TAR elementi utili per la decisione e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente nei confronti delle controinteressate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente in solido a rifondere le spese del giudizio alle controinteressata in solido liquidandole in complessivi € 2000,00 + IVA e CPA. Spese compensate nei confronti dell’Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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