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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti Numero: 52 | Data di udienza: 7 Febbraio 2018

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Prodotti alimentari contenenti contaminanti  – Regolamento (CE) n. 1881/2006 – Divieto di commercializzazione – Latte crudo – Aflatossine – Divieto di miscelazione di prodotti conformi con prodotti non conformi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 7 Marzo 2018
Numero: 52
Data di udienza: 7 Febbraio 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Tagliasacchi


Premassima

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Prodotti alimentari contenenti contaminanti  – Regolamento (CE) n. 1881/2006 – Divieto di commercializzazione – Latte crudo – Aflatossine – Divieto di miscelazione di prodotti conformi con prodotti non conformi.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 marzo 2018, n. 52


DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Prodotti alimentari contenenti contaminanti  – Regolamento (CE) n. 1881/2006 – Divieto di commercializzazione – Latte crudo – Aflatossine – Divieto di miscelazione di prodotti conformi con prodotti non conformi.

L’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1881/2006 vieta la commercializzazione dei prodotti alimentari ivi presi in considerazione quando contengono contaminanti in quantità superiore a quanto sempre ivi previsto. In particolare,  il latte crudo non può essere commercializzato se presenta un tenore di aflatossine superiore a 0,050 μg/kg, ovvero 50 ng/kg: è pertanto legittimo l’ordine dell’Autorità sanitaria di ritiro e smaltimento di una partita di latte che presentava un valore di aflatossine pari a 72,26 ng/kg. Al riguardo non rileva il fatto che la massa complessiva di latte in cui è confluita la partita non commercializzabile presentasse valori di aflatossine nella norma. Infatti, il precitato Regolamento (CE) n. 1881/2006 all’articolo 3 espressamente vieta la miscelazione di prodotti alimentari conformi con prodotti alimentari non conformi. La diluizione è, dunque, una prassi non ammessa; i prodotti alimentari con tenore di contaminante superiore al limite normativamente fissato non possono in alcun modo essere destinati all’uso umano, nemmeno come ingredienti di altri prodotti lavorati.

Pres. Settesoldi, Est. Tagliasacchi – C. (avv.ti Aldegheri e Guerreschi) c. Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 – Friuli centrale (avv. Rosati)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 7 marzo 2018, n. 52

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 marzo 2018, n. 52

Pubblicato il 07/03/2018

N. 00052/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2015, proposto da:
Cospalat del Friuli Venezia Giulia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Orio De Marchi, in Trieste, via Fabio Severo n. 20;

contro

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 – Friuli centrale, ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, via Donota n. 3;

per l’annullamento

– del verbale di ispezione sanitaria di prot. n. 02/15/CSS del 31.01.2015 dell’AAS n. 4 Friuli Centrale, nell’ambito della vigilanza sanitaria per la verifica dell’attivazione procedura ritiro di prodotti non conformi;

– dell’ordinanza del 31.01.2015 dell’ASS n. 4 Friuli Centrale relativa al provvedimento di ritiro di latte non conforme, contenente una partita di latte con tenore di aflatossina superiore ai limiti ammessi nei confronti della ditta Cospalat del Friuli Venezia Giulia;

– della comunicazione del 1°.02.2015 dell’AAS n. 4 Friuli Centrale- avente ad oggetto ordinanza del 31.01.2015 di ritiro di latte non conforme contenente una partita di latte con tenore di aflatossina superiore ai limiti ammessi – richiesta di annullamento in autotutela ai sensi della Legge n. 241/90;

– del Verbale di Ispezione Sanitaria del 2.02.2015 dell’Anas n. 4 Friuli Centrale, di contestazione a Cospalat della mancata ottemperanza all’ordinanza di ritiro del latte non conforme;

– del Verbale di Ispezione Sanitaria del 4.02.2015 dell’AAS n. 4 Friuli Centrale, per la verifica del reso del latte venduto al Caseificio Albiero S.r.l.;

– della comunicazione di prot. n. 5730/1 del 5.02.2015 dell’AAS 4 Friuli Centrale, con la quale è stata negata l’autorizzazione alla caseificazione del latte ed è stato comunicato che il latte in questione era da considerarsi come materiale di categoria 1 e come tale andava gestito;

– della comunicazione di prot. n. 5891/I del 6.02.2015 dell’AAS 4 Friuli Centrale, con la quale è stato autorizzato il trasporto del latte reso dal Caseificio Albiero S.r.l. allo smaltimento;

– del Verbale di Ispezione Sanitaria del 6.02.2015 dell’AAS 4 Friuli Centrale;

– di ogni atto anche se non conosciuto, nella parte in cui incide nella sfera giuridica del ricorrente;

e per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 – Friuli centrale, ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Consorzio Cospalat del Friuli Venezia Giulia raggruppa una cinquantina di aziende produttrici di latte vaccino, provvedendo alla commercializzazione della relativa produzione, sia vendendola direttamente a terzi, sia trasformandola in prodotti lattiero-caseari a marchio Cospalat.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Consorzio Cospalat impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe tutti compiutamente individuati in forza dei quali l’Azienda sanitaria gli ha ordinato il ritiro di una massa di latte in cui era confluita una partita che presentava un livello di aflatossine superiore al consentito, vietandone la caseificazione da parte dell’acquirente e disponendone lo smaltimento come materiale di categoria 1.

La domanda caducatoria è accompagnata dalla domanda risarcitoria dei danni patrimoniali (per il mancato guadagno dalla vendita del latte, per l’addebito da parte del caseificio acquirente del costo del latte già di sua proprietà che è stato mescolato con quello Cospalat e per questo non più utilizzabile, per i costi di smaltimento del latte) e dei danni di immagine, questi ultimi da liquidarsi all’esito di espletanda CTU ovvero in via equitativa.

Con un unico articolato motivo di impugnazione il Consorzio deduce il seguente vizio: «Illegittimità per violazione e falsa applicazione delle Linee guida ministeriali del 16.01.2013 – DGSAF N. 0000855, nonché delle Linee guida della regione FVG del 27.02.2013 di Prot. n. 0004481/P, del 08.08.2013 di Prot. n. 0014634/P, del 08.01.2014 di Prot. n. 0000240/P dettate per il controllo delle aflatossine anche nel latte, di recepimento della normativa nazionale e comunitaria in materia, nonché dell’art. 54, comma 2, del Reg. (CE) n. 882/2004, dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 178/2002, dell’art. 8 del Reg. (CE) n. 1069/2009 nonché dell’art. 3 e segg. L. n. 241/90 e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione nonché del principio comunitario di proporzionalità – Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico, violazione dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità».

Non nega il Consorzio ricorrente che una partita di latte di un proprio consorziato presentasse una concentrazione di aflatossine superiore alla soglia del consentito, ma evidenzia come tale partita, mescolata ad altre (con valori più bassi), abbia formato una massa (poi venduta ad un caseificio terzo) il cui contenuto di aflatossine si è assestato al di sotto non solo della soglia-limite, ma anche della soglia di attenzione, cosicché non vi era alcun obbligo né di sospensione dei conferimenti, né di ritiro del latte, né, tantomeno di smaltimento del medesimo.

Valorizza, poi, il deducente la circostanza che la miscelazione di partite di latte con valori diversi di aflatossine sia avvenuta del tutto inconsapevolmente.

Si è costituita in giudizio l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 – Friuli Centrale (succeduta medio tempore all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 – Medio Friuli) con memoria di mera forma.

Nelle more del giudizio l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 – Friuli Centrale è divenuta Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, la quale si è costituita con un nuovo difensore, contestando la prospettazione avversaria, sostenendo che l’azione amministrativa si sia svolta in perfetta aderenza alle prescrizioni della disciplina dell’Unione, e concludendo, pertanto, per la reiezione sia della domanda caducatoria, sia di quella risarcitoria.

Replica con memoria il Consorzio ricorrente.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come puntualmente osservato dalla difesa dell’Amministrazione, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1881/2006 vieta la commercializzazione dei prodotti alimentari ivi presi in considerazione quando contengono contaminanti in quantità superiore a quanto sempre ivi previsto.

In particolare, per quanto qui di interesse, il latte crudo non può essere commercializzato se presenta un tenore di aflatossine superiore a 0,050 μg/kg, ovvero 50 ng/kg.

Risulta per tabulas che una partita di latte presa in carico da Cospalat da uno dei suoi consorziati presentava un valore di aflatossine pari a 72,26 ng/kg.

Dunque, quella partita di latte non poteva essere commercializzata. Bene, pertanto, ha fatto l’Autorità sanitaria a ordinarne prima il ritiro e poi lo smaltimento.

Né al riguardo rileva il fatto che la massa complessiva di latte in cui è confluita la partita non commercializzabile presentasse valori di aflatossine nella norma.

Infatti, come ricordato dalla difesa di parte resistente, il precitato Regolamento (CE) n. 1881/2006 all’articolo 3 espressamente vieta la miscelazione di prodotti alimentari conformi con prodotti alimentari non conformi.

La diluizione è, dunque, una prassi non ammessa; i prodotti alimentari con tenore di contaminante superiore al limite normativamente fissato non possono in alcun modo essere destinati all’uso umano, nemmeno come ingredienti di altri prodotti lavorati.

Infine, è irrilevante che – come sostenuto dal Consorzio ricorrente – nel caso di specie la miscelazione sia avvenuta inconsapevolmente.

Anche a voler ammettere che così sia stato, il punto è che le misure adottate dall’Autorità sanitaria non hanno affatto natura sanzionatoria, bensì precauzionale, a tutela cioè della salute pubblica da un notorio fattore di rischio quali è per l’appunto l’aflatossina, le cui caratteristiche genotossiche e cancerogene sono ben conosciute.

Sennonché è solo rispetto ai provvedimenti sanzionatori che occorre verificare che la condotta attiva o omissiva sanzionata sia stata cosciente e volontaria e sia stata commessa con dolo o colpa. In tutti gli altri casi, proprio perché il provvedimento non muove da un presupposto di riprovazione nei confronti dell’autore della condotta, la circostanza della sua assunta involontarietà non è impeditiva dell’adozione del provvedimento medesimo.

La piena legittimità dei provvedimenti adottati dall’Azienda sanitaria comporta l’infondatezza, oltre che della domanda caducatoria, anche della domanda risarcitoria per mancanza di uno degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (cfr., C.d.S., Sez. VI^, sentenza n. 5063/2017).

In conclusione, il ricorso è infondato e viene respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’Azienda sanitaria resistente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO

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