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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 340 | Data di udienza: 11 Ottobre 2017

* RIFIUTI – Abbandono – Responsabilità – Onere probatorio – Processo penale e processo amministrativo – Differenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 7 Novembre 2017
Numero: 340
Data di udienza: 11 Ottobre 2017
Presidente: Settesoldi
Estensore: Tagliasacchi


Premassima

* RIFIUTI – Abbandono – Responsabilità – Onere probatorio – Processo penale e processo amministrativo – Differenza.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 novembre 2017, n. 340


RIFIUTI – Abbandono – Responsabilità – Onere probatorio – Processo penale e processo amministrativo – Differenza.

In tema di abbandono di rifiuti, l’onere probatorio si configura in modo differente nel processo penale e in quello amministrativo: nel primo va raggiunta la certezza della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, nel secondo opera il criterio del “più probabile che non” (cfr., sentenza di questo Tribunale n. 215/2015). Nel processo amministrativo è sufficiente quadro indiziario, purché significativo e coerente, per attribuire la responsabilità nell’abbandono dei rifiuti e con essa la legittimità dell’ordine di rimozione a carico del responsabile.

Pres. Settesoldi, Est. Tagliasacchi – Omissis (avv. Pasut) c. Comune di Povoletto (avv. Tarnold)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 7 novembre 2017, n. 340

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 novembre 2017, n. 340

Pubblicato il 07/11/2017

N. 00340/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Pasut, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro

Comune di Povoletto, rappresentato e difeso dall’avv. Mara Tarnold, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

per l’annullamento

– dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti del Sindaco del Comune di Povoletto n. 29/2014 prot. n. 6642 dd. 13.06.2014;

– di ogni atto antecedente, preparatorio, presupposto e/conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Povoletto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS- impugna, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Comune di Povoletto gli ha intimato di rimuovere i rifiuti abbandonati in un fondo di proprietà di terzi, ivi compiutamente individuato.

Contesta il ricorrente l’assunto da cui muove l’ordinanza gravata, ovverosia che i rifiuti della cui rimozione si discute siano di sua proprietà. Oppone, di contro, di aver ceduto detto materiale alla società -OMISSIS- e di non averne più saputo nulla.

Valorizza a tale fine il deducente il fatto di essere stato sottoposto a processo penale per i medesimi fatti e di essere stato assolto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Povoletto, sostenendo che l’approfondita istruttoria svolta dagli uffici aveva portato ad individuare nel ricorrente l’autore dell’abbandono.

Dopo un rinvio su concorde richiesta delle parti per attendere gli esiti del processo penale a carico del ricorrente, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza dell’ 11 ottobre 2017 e in quella sede trattenuta in decisione.

Il Collegio non ritiene decisiva ai fini della presente causa la sentenza di assoluzione pronunciata da Giudice penale, per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, dalla documentazione in atti non risulta che il Comune abbia preso parte al dibattimento: condizione questa a cui l’articolo 654 Cod. proc. pen. subordina l’attribuzione alla pronuncia irrevocabile di assoluzione dell’efficacia di giudicato nel processo amministrativo che verta sui medesimi fatti materiali.

Se l’Amministrazione non si è costituita parte civile nel processo penale, i suoi poteri istituzionali non sono incisi dagli accertamenti e dalle valutazioni del Giudice penale, così come il Giudice amministrativo chiamato a conoscere del loro esercizio non è condizionato dal giudicato penale (cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I^, sentenza n. 327/2015).

In secondo luogo, sempre secondo quanto emerge per tabulas, il Tribunale penale ha assolto l’imputato perché non si è raggiunta la piena prova in ordine al fatto che sia stato questi ad abbandonare i rifiuti della cui rimozione qui si discute.

Sennonché, l’onere probatorio si configura in modo differente nel processo penale e in quello amministrativo: nel primo va raggiunta la certezza della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, nel secondo opera il criterio del “più probabile che non” (cfr., sentenza di questo Tribunale n. 215/2015). Nel processo amministrativo è sufficiente quadro indiziario, purché significativo e coerente, per attribuire la responsabilità nell’abbandono dei rifiuti e con essa la legittimità dell’ordine di rimozione a carico del responsabile.

Nel caso di specie, il materiale abbandonato consiste in «creme solari, balsamo per capelli, smalti, fondotinta, attivatori per abbronzatura, tinte per capelli, creme depilatorie, cera per pavimenti pelli e mobili, disinfettanti per uso professionale» (doc. 1 di parte ricorrente).

Ora, non è in contestazione che il materiale abbandonato provenga dal magazzino del signor-OMISSIS-e da questi ceduto in blocco al signor -OMISSIS-; quel che è in contestazione è se quest’ultimo abbia a sua volta ceduto in blocco tutta la merce alla società -OMISSIS- (come sostiene il ricorrente) o se la cessione abbia riguardato il solo materiale avente valore economico (come sostiene il Comune).

Ebbene, mentre la fattura rilasciata dal -OMISSIS-(doc. 2 di parte ricorrente) parla indistintamente di mercanzia varia (e, d’altro canto, il ricorrente non nega di aver acquistato tutto quanto contenuto nel magazzino del proprio dante causa), il contratto intercorso tra lo stesso signor -OMISSIS- e la società -OMISSIS- (doc. 3 di parte ricorrente) dettaglia il materiale oggetto di trasferimento e nell’elencazione non compare alcuna categoria nella quale rientrano gli oggetti poi abbandonati.

Il che, peraltro, è coerente con le dichiarazioni raccolte in fase istruttoria dall’Amministrazione, in particolare – proprio per il ruolo di terzietà che svolgono nella vicenda – di colui che ha svolto un ruolo di mediazione nell’accordo tra il signor -OMISSIS- e la società -OMISSIS- e di colui che ha curato il trasporto della merce acquistata dal magazzino del signor-OMISSIS-(all. G di parte resistente): dichiarazioni secondo le quali, per l’appunto, il suddetto contratto di compravendita aveva ad oggetto solo merce rivendibile, e non anche il residuo materiale di scarto.

Dunque, appare più probabile che non che il materiale privo di valore di mercato sia rimasto nella disponibilità del signor -OMISSIS- e che questi se ne sia liberato in modo illecito.

In conclusione, il ricorso è infondato e viene respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

La Segreteria provvederà agli oscuramenti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
 

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