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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 146 | Data di udienza: 29 Aprile 2020

DEMANIO MARITTIMO – Concessione ad uso esclusivo di beni demaniali – Controversie – Rapporto tra concessionario e terzo – Giurisdizione – Individuazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2020
Numero: 146
Data di udienza: 29 Aprile 2020
Presidente: Settesoldi
Estensore: Sinigoi


Premassima

DEMANIO MARITTIMO – Concessione ad uso esclusivo di beni demaniali – Controversie – Rapporto tra concessionario e terzo – Giurisdizione – Individuazione.



Massima

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 8 maggio 2020, n. 146

DEMANIO MARITTIMO – Concessione ad uso esclusivo di beni demaniali – Controversie – Rapporto tra concessionario e terzo – Giurisdizione – Individuazione.

E’ principio costante affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario nella titolarità della concessione demaniale per la gestione di un bene demaniale ed il terzo, sempre che l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l’atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all’atto di concessione e l’Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (v. per tutte S.U. 28.1.2011 n. 2062).

Pres. Settesoldi, Est. Sinigoi – B. s.r.l. (avv.Cabrini) c. Servizio Ricreativo Sistiana S.r.l. (avv.ti Fusco e Fusco)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 8 maggio 2020, n. 146

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2020, proposto da
Baia di Sistiana Resort S.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Cabrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Servizio Ricreativo Sistiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Fusco e Roberto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Trieste, via Donota, 3;

nei confronti

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Volpe e Beatrice Croppo dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura medesima in Trieste, p.zza Unità d’Italia, 1;

per l’accertamento e declaratoria

− dell’intervenuta decadenza e/o cessazione degli effetti dell’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. rilasciata in data 11.04.2018 (prot. n. 753/FIN) dal Servizio Demanio e Consulenza Tecnica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della concessione demaniale di cui al disciplinare rep. n. 9076 di data 24.07.2008, per l’affidamento dell’attività specialistica e secondaria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’insegna “Cohiba”, esercitata sull’area di circa mq 2.033 insistente sulle particelle nn. 2093/2, 414, 415, 181 e 247 in Comune di Duino Aurisina ed ubicata all’ingresso del comprensorio di Portopiccolo;

− del conseguente diritto di Baia di Sistiana Resort S.r.l. di riottenere l’immediata disponibilità dell’area, comprensiva dei beni immobili ivi insistenti, per il loro uso e sfruttamento fino alla scadenza della concessione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Servizio Ricreativo Sistiana S.r.l. e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la nota presidenziale prot. n. 692 U del 23.4.2020, con cui, richiamata la disposizione di cui all’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, è stato fatto presente alle parti che per ogni affare cautelare mandato in decisione, il Collegio, nella pienezza dei poteri e ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., si riserva di decidere anche con sentenza in forma semplificata;

Visto il decreto presidenziale n. 11/Pres. del 6 aprile 2020, al quale la nota su indicata ha fatto rinvio anche per lo svolgimento dell’odierna udienza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi;

Considerato che la società Baia di Sistiana Resort S.r.l. con socio unico espone di essere subentrata, giusta decreto di volturazione n. 2737/FIN dd. 17.10.2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella concessione rep. n. 9076 del 24.07.2008, avente durata ventennale, della “area demaniale marittima di mq 51.060,56 ricadente nel Comune di Duino Aurisina, loc. Sistiana Mare, identificata catastalmente dalle particelle nn. 2034/21, 2039/2 (parte), 2039/5, 2093/2 (parte), 180, 181, 248, 249, 297, 412, 413, 414 e 416 del F.M. n. 7 del C.C. di Malchina e dalle particelle nn. 119/2 (parte), 119/3, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 62/265, 62/266, 62/267, 62/268, 62/269, 62/270, 399, 400 e 741 F.M. n. 1 del C.C. di Aurisina costituita da area scoperta, un pontile, da uno specchio acqueo per il posizionamento di 4 briccole per attracco imbarcazioni e da una condotta fognaria, nonché da un’area della superficie di circa 2033 mq costituita da area scoperta e da servizi igienici da destinarsi ad uso pubblico e gratuito”;

Considerato che espone, inoltre, che la Regione, con decreto n. 753/FIN del 11.04.2018, la autorizzava a sub-affidare ex art. 45 cod. nav. alla società S.R.S. – Servizio Ricreativo Sistiana s.r.l. l’attività specialistica e secondaria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’insegna “Cohiba”, per il periodo 11.04.2018-31.12.2018, da esercitarsi sull’area di circa mq 2.033 insistente sulle particelle nn. 2093/2, 414, 415, 181 e 247 in Comune di Duino Aurisina ed ubicata all’ingresso del comprensorio di Portopiccolo, motivo per cui consegnava nella disponibilità della società S.R.S. i beni necessari per l’esercizio della detta attività secondaria e specialistica autorizzata dalla Regione e precisamente: a) il fabbricato denominato “ex delegazione di spiaggia”, adibito in parte ad uffici e in parte a servizi igienici pubblici per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’insegna “Cohiba”, nonché a servizio del personale addetto all’attività di salvamento; b) il parcheggio relativo alla “ex delegazione di spiaggia”;

Considerato che espone, altresì, che alla scadenza del sub-affidamento autorizzato la società S.R.S. non riconsegnava le aree e i beni ricevuti e che, nonostante le diffide alla restituzione inviatele, gli stessi sono ancora nella disponibilità della medesima;

Considerato che, affermando la sussistenza del diritto alla restituzione delle aree oggetto dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con il ricorso qui in esame, proposto contro la società S.R.S.- Servizio Ricreativo Sistiana s.r.l. e nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale:

In via cautelare

− di ordinare, nelle more della decisione sul merito, a S.R.S. s.r.l. Servizio Ricreativo Sistiana di rilasciare in suo favore l’area di circa mq 2.033 insistente sulle particelle nn. 2093/2, 414, 415, 181 e 247 in Comune di Duino Aurisina ed ubicata all’ingresso del comprensorio di Portopiccolo, nonché gli immobili su di essa esistenti, liberi da persone e cose di proprietà di S.R.S. S.r.l. Servizio Ricreativo Sistiana ovvero adottare le misure che appaiano idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito, onde consentirle di riattivare, in conformità ai propri obblighi di concessionaria, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande;

In via principale

− di accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza e/o cessazione degli effetti dell’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. rilasciata in data 11.04.2018 (prot. n. 753/FIN) dal Servizio Demanio e Consulenza Tecnica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della concessione demaniale di cui al disciplinare rep. n. 9076 di data 24.07.2008, per l’affidamento dell’attività specialistica e secondaria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’insegna “Cohiba”, esercitata sull’area di circa mq 2.033 insistente sulle particelle nn. 2093/2, 414, 415, 181 e 247 in Comune di Duino Aurisina ed ubicata all’ingresso del comprensorio di Portopiccolo;

− di condannare S.R.S. S.r.l. Servizio Ricreativo Sistiana al rilascio in suo favore dell’area di circa mq 2.033 insistente sulle particelle nn. 2093/2, 414, 415, 181 e 247 in Comune di Duino Aurisina ed ubicata all’ingresso del comprensorio di Portopiccolo, inclusi gli immobili su di essa esistenti, liberi da persone e cose di proprietà di S.R.S. S.r.l. Servizio Ricreativo Sistiana, per il suo uso e sfruttamento fino alla scadenza della concessione;

Considerato che la società S.R.S Servizio Ricreativo Sistiana s.r.l., costituita, nei propri scritti di difesa ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per: a) invalidità della procura speciale ad litem in data 17.9.2019, in quanto rilasciata antecedentemente alla sottoscrizione del ricorso e da rappresentante societario decaduto dalla carica al momento della sua proposizione; b) per violazione dell’art. 45 comma 1 c.p.a., dell’art. 9 commi 1 e 2 d.P.C.M. n. 40/2016, dell’art. 6 commi 4 e 6 e dell’art. 12 comma 6 all. A d.P.C.M. n. 40/2016 ovvero per violazione delle prescrittive disposizioni che regolano il Processo Amministrativo Telematico (P.A.T.); c) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; d) carenza d’interesse, essendo pacifico che l’autorizzazione n. 753/2018 di affidamento a terzi di attività specialistica con scadenza al 31.12.2018 ha concretamente perso efficacia alla data di sua naturale scadenza;

Considerato che ha, poi, contestato, in ogni caso, la fondatezza del ricorso e invocato la sua reiezione;

Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del pari costituita, ha sollevato nei propri scritti rilievi preliminari analoghi a quelli formulati dalla società società S.R.S. alle precedenti lett. c) e d) e, poi, ugualmente concluso per il rigetto del ricorso;

Considerato che la ricorrente ha svolto argomentazioni a confutazione degli avversi assunti;

Considerato che il Presidente di questo Tribunale, con decreto cautelare in data 30 marzo 2020, n. 19, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha denegato alla ricorrente la tutela cautelare invocata;

Considerato che, ai sensi del secondo cpv. del comma citato, è stata fissata per la “trattazione collegiale” del procedimento cautelare l’odierna udienza camerale, in quanto “data immediatamente successiva al 15 aprile 2020”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. citato, “successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale…, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso…”;

Considerato che, celebrata l’udienza in via telematica, la causa è stata, dunque, introitata;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., dato che la norma derogatoria dianzi indicata consente di trattenere la causa in decisione e poi decidere, con pienezza di poteri, sulla base degli atti depositati, omesso ogni ulteriore e/o specifico avviso e ciò anche a prescindere dal fatto che le parti stesse sono state, comunque, notiziate di un tanto con nota presidenziale prot. n. 692 U del 23.4.2020;

Ritenuto, inoltre, che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte;

Ritenuto che, pur essendo destituite di fondamento le eccezioni che per prime vanno scrutinate ovvero quelle rivolte alla procura speciale ad litem e alla violazione delle prescrittive disposizioni che regolano il Processo Amministrativo Telematico (ex multis Tar Lazio, Roma, sez. II, 26 giugno 2014, n. 6787), è meritevole di positiva considerazione il rilievo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevato dalle difese della società S.R.S Servizio Ricreativo Sistiana s.r.l. e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto, quanto all’eccepita invalidità della procura speciale, sufficiente evidenziare che, come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, la procura alle liti resta valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell’organo che l’ha rilasciata, in quanto è un atto dell’ente e non dell’organo stesso, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (ex multis Corte di Cassazione, Sez. Quinta civile, ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2183; Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 5 aprile 2017, n. 8821; Corte di Cassazione, Sez. Seconda civile, sentenza 28 febbraio 2014, n. 4871), nonché che la stessa, ancorché rilasciata con largo anticipo rispetto alla proposizione del ricorso, risulta puntualmente circostanziata e individua correttamente l’Autorità giudiziaria adita, sì da non lasciare margini di dubbio circa la domanda e il giudice cui è rivolta;

Ritenuto, quanto all’eccepita violazione dell’art. 45 comma 1 c.p.a., dell’art. 9 commi 1 e 2 d.P.C.M. n. 40/2016, dell’art. 6 commi 4 e 6 e dell’art. 12 comma 6 all. A d.P.C.M. n. 40/2016, sufficiente richiamare, invece, alcuni precedenti del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR., che, nel pronunciarsi su ipotesi similari, hanno sempre essenzialmente valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo, anche avuto riguardo al fatto che le norme di cui anche qui viene assunta la violazione non sanzionano con la nullità il loro mancato rispetto (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 5 febbraio 2018, n. 744; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, sentenza 30 maggio 2019, n. 6900; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, sentenza 25 Maggio 2018; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 673; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 5 maggio 2017, n. 2420), scopo che, nel caso che ci occupa, è stato pacificamente raggiunto, essendo certa la paternità del ricorso e piana la sua intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese;

Ritenuta, però, fondata, come anticipato, l’eccezione di difetto giurisdizione;

Ritenuto, invero, che – indiscusso il fatto che l’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. rilasciata alla ricorrente in data 11.04.2018 (prot. n. 753/FIN) dal Servizio Demanio e Consulenza Tecnica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è venuta a naturale scadenza in data 31/12/2018 e, non essendo stata prorogata, ha esaurito i propri effetti, sicché di nessuna utilità potrebbe essere a parte ricorrente l’invocato accertamento e declaratoria di intervenuta decadenza e/o cessazione degli stessi, dato, tra l’altro, che giammai soggetti terzi rispetto alla concessione potrebbero gestire in assenza di previa autorizzazione dell’autorità competente le attività oggetto della concessione o attività secondarie nell’ambito della concessione (vedi art. 45-bis Cod. Nav.), come, del resto, stabilito a chiare lettere dall’art. 17 del Disciplinare accessivo alla concessione demaniale n. 9076 del 24.07.2008, nella quale è subentrata la ricorrente – il Collegio, pur non ignorando quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1006 del 2014 e, anzi, condividendo pienamente il principio di diritto nella stessa ribadito [“E’ principio costante affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario nella titolarità della concessione demaniale per la gestione di un bene demaniale ed il terzo, sempre che l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l’atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all’atto di concessione e l’Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (v. per tutte S.U. 28.1.2011 n. 2062)”], ritiene, pur tuttavia, che la ricorrente abbia male indirizzato la propria azione giurisdizionale, incorrendo nel difetto di giurisdizione eccepito dalle controparti;

Ritenuto, invero, che la ricorrente trascura di considerare che, pur presentando la fattispecie fattuale indubbie similitudini con quella da cui è originato il giudizio esitato dapprima nella pronuncia del Tar Liguria, sez. II, 15 febbraio 2012, n. 291 e poi in quella del Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 60 portata al vaglio della Corte di Cassazione per i profili di giurisdizione, quel giudizio era stato instaurato dalla concessionaria contro l’Amministrazione concedente che aveva denegato l’esercizio dei poteri autoritativi di competenza (esercizio viepiù necessario in quanto a tutela non solo del possesso e, quindi, a beneficio della concessionaria, ma anche e soprattutto della proprietà demaniale, a prioritaria salvaguardia del pubblico interesse che deve ispirarne l’uso e in vista della cui più ampia soddisfazione era stata affidate in concessione l’area demaniale) e non, come nel caso in esame, contro la terza ex sub-affidataria dell’area demaniale ex art. 45-bis cod. nav., riconducendo, quindi, la res contenziosa eminentemente nell’ambito dei rapporti di carattere privatistico intercorrenti con quest’ultima;

Ritenuto, dunque, in tal senso condivisibile quanto osservato dalla difesa della Regione ovvero che “nel caso di specie la pretesa della concessionaria è fondata su un rapporto oggettivamente e soggettivamente privatistico, diverso da quello di concessione; e sulla base di tale pretesa chiede la restituzione delle aree. La natura dell’azione proposta non riguarda, quindi, il contenuto dell’atto primario, né investe l’oggetto della subconcessione, che è già scaduta, ma si risolve in un’azione tra privati in ordine all’esistenza o meno dell’obbligo restitutorio alla scadenza prevista”;

Ritenuto, infatti, che qui non si controverte del mancato esercizio dei poteri di polizia demaniale ex art. 823 c.c. da parte della Regione a tutela dell’indisturbato esercizio della concessione da parte del concessionario e, per suo tramite, dell’interesse pubblico perseguito mediante l’affidamento al medesimo della concessione dell’area demaniale marittima in questione, ma unicamente del (controverso) rapporto intercorrente tra la concessionaria e la sub-affidataria, che trae origine da atti e/o intese di natura privatistica e rispetto ai quali l’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav., peraltro, come dianzi evidenziato, già da tempo scaduta, costituisce mero presupposto fattuale idoneo a giustificare l’esercizio da parte di S.I.R. s.r.l. (ovvero di un soggetto terzo, estraneo al rapporto concessorio) delle attività secondarie in essa contemplate per la (sola) durata dell’autorizzazione stessa;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è, come detto, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a.;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti;

Ritenuto che va, in ogni caso, dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del codice del processo amministrativo, a seguito della presente pronuncia il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Dà atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, in ogni caso, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020, celebrata in via telematica ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Lorenzo Stevanato, Consigliere

L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

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