+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 12 | Data di udienza: 9 Gennaio 2019

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Profili soggettivo e oggettivo – Richiesta non specifica a fini genericamente ispettivi – Preclusione – Incisione concreta, in positivo o in negativo, dell’amministrazione sugli elementi o fattori ambientali.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2019
Numero: 12
Data di udienza: 9 Gennaio 2019
Presidente: Vinciguerra
Estensore: Bucchi


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Profili soggettivo e oggettivo – Richiesta non specifica a fini genericamente ispettivi – Preclusione – Incisione concreta, in positivo o in negativo, dell’amministrazione sugli elementi o fattori ambientali.



Massima

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 16 gennaio 2019, n. 12


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Profili soggettivo e oggettivo – Richiesta non specifica a fini genericamente ispettivi – Preclusione – Incisione concreta, in positivo o in negativo, dell’amministrazione sugli elementi o fattori ambientali.

L’art. 3, d.lgs. n. 195 del 2005 stabilisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda (profilo soggettivo), senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; tuttavia, sotto il profilo oggettivo, l’istanza non deve essere del tutto generica, tale da aggravare oltremodo – a causa della mole di informazioni avanzate – il lavoro degli organi amministrativi (cfr.Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5571); l’istanza non può essere proposta a fini genericamente ispettivi; essa può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato, diversamente la richiesta si risolverebbe in un mero sindacato ispettivo sull’attività del Comune (Cons. Stato, 16 febbraio 2007, nn. 668,669,670); al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è inoltre temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 d.lgs. n. 195/2005.


Pres. Vinciguerra, Est. Bucchi – Associazione Raggio Verde (avv.ti Teofilatto, Terracciano e Di Matteo) c. AUSL 112 – Frosinone  e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 16 gennaio 2019, n. 12

SENTENZA

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 16 gennaio 2019, n. 12

Pubblicato il 16/01/2019

N. 00012/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2018, proposto da
Associazione Raggio Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

AUSL 112 – Frosinone, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;
Comune di Anagni, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Marangoni S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio-diniego formatosi in data 15.7.2018 sull’istanza di accesso ambientale ex art. 3 D.vo 195/2005, inviata alla ASL Frosinone in data 15.6.2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, l’atto notificato a mezzo servizio postale il 10/13 agosto 2018 e depositato il successivo giorno 22, con cui l’Associazione di promozione sociale Raggio Verde ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 116 e 31 del c.p.a. avverso il silenzio diniego opposto dall’azienda USL di Frosinone sull’istanza di accesso inoltrata via pec in data 15.6.2018 ad oggetto “i dati epidemiologici e sanitari relativi all’incidenza di malattie per i cittadini che abitano nel raggio di due km dall’impianto inceneritore della società Marangoni tyre s.p.a. sito ad Anagni, Via Anticolana km 1”;

Considerato che la ricorrente rappresenta:

– di essere un’associazione di promozione sociale iscritta nel registro regionale delle associazioni;

– che l’art. 3 D.lvo 195/2005 stabilisce che la P.A. è tenuta a rendere disponibile a chiunque ne faccia richiesta anche senza che venga dichiarato interesse le informazioni ambientali detenute;

– di avere, in ogni caso, un interesse qualificato avendo quale oggetto statutario la tutela dell’ambiente e della sua salubrità;

– che le informazioni richieste dall’istante ricadono nella fattispecie prevista dall’art. 2 lett. a) n. 1 e n. 6 del D.lvo 195/2005, riguardando i dati ambientali e lo stato della salute e della sicurezza umana nel Comune di Anagni e precisamente in prossimità dell’inceneritore della Marangoni Tyre s.p.a.;

Ritenuto, che il ricorso è infondato in quanto:

– se è vero che l’art. 3, d.lgs. n. 195 del 2005 stabilisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda (profilo soggettivo), senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; è, del pari vero (profilo oggettivo) che l’istanza non deve essere del tutto generica, tale da aggravare oltremodo – a causa della mole di informazioni avanzate – il lavoro degli organi amministrativi;

– sul punto la giurisprudenza ha precisato che: “sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse – che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell’art. 3 comma 1, del D. Lgs. n. 195/2005 – la richiesta non solo non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, per quanto deve essere specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori …quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti… (Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5571); e ancora che “l’istanza non può essere proposta a fini genericamente ispettivi; essa può consistere “anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato, diversamente la richiesta si risolverebbe in “un mero sindacato ispettivo sull’attività del Comune” (Cons. Stato, 16 febbraio 2007, nn. 668,669,670);

– al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 d.lgs. n. 195/2005;

– nel caso di specie, l’istanza di accesso proposto dalla ricorrente si presenta affatto generica, sia con riguardo al riferimento ai ”dati epidemiologici e sanitari” perché non sono specificati quali dati si intenda ottenere, sia con riferimento alla “’incidenza di malattie” perché non sono indicate le malattie oggetto di indagine, sia ancora con riguardo ai “cittadini che abitano nel raggio di due km dall’impianto inceneritore della società Marangoni tyre s.p.a.”;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto;

Nulla per le spese;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R. G. 507/18, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi
        
IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra
        
        
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!