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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 499 | Data di udienza: 4 Aprile 2013

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Concetto – Pati o facere meramente strumentale dell’amministrazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2013
Numero: 499
Data di udienza: 4 Aprile 2013
Presidente: Marra
Estensore: Marra


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Concetto – Pati o facere meramente strumentale dell’amministrazione.



Massima

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 24 maggio 2013, n. 499


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Concetto – Pati o facere meramente strumentale dell’amministrazione.

La tutela del diritto all’informazione ed alla conoscenza dei documenti della P.A. che è assicurata dal Legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi fino al punto di imporre alla P.A. un vero e proprio fascere, che esula totalmente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione, ed al più in un facere meramente strumentale, cioè in quel minimo di attività materiale che serve per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione. (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326; id., Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 231; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 luglio 2009, n. 6398)

Pres. f.f. ed Est. Marra – S. s.c. (avv.ti De Vivo e Mobilio) c. Comune di Gaeta (avv. Rak)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 24 maggio 2013, n. 499

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 24 maggio 2013, n. 499

N. 00499/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2013 REG.RIC.
N. 00093/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2013, proposto da: SE.FI.L.N. S.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide De Vivo e Gianfranco Mobilio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annalisa Romaniello in Latina, via Giustiniano, 52;


contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Annamaria Rak, con la quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2013, proposto da: SE.FI.L.N. S.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide De Vivo e Gianfranco Mobilio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annalisa Romaniello in Latina, via Giustiniano, 52;


contro

 

Comune di Gaeta, rappresentato e difeso dall’avv. Annamaria Rak, con la quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 92 del 2013:

della nota prot. n.50788 del 12 dicembre 2012 di non accoglimento istanze di accesso agli atti nn.46273 e 46274 del 2012.

quanto al ricorso n. 93 del 2013:

della nota prot. n.50788 del 12 dicembre 2012 di reiezione istanze di accesso nn.46273 e 46274 del 2012.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 – Con il primo ricorso notificato il 16.1.2013, tempestivamente depositato, SE.FI.L.N. S.C S.r.l., ha richiesto di conoscere – ed eventualmente estrarre copia – degli atti relativi alla convenzione 22.9.2000, n. 91/00 e precisamente il rilascio della seguente documentazione e/o attestazione equipollente recante:

a) l’indicazione degli importi incassati dal Comune di Gaeta, a far data dall’1.1.1999 a tutto il 31.12.2011 a fronte dei pagamenti volontari effettuati dai contribuenti con riferimento agli avvisi ICI per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998;

b) l’indicazione degli importi incassati dal comune a far data dall’1.1.1999 a tutto il 31.12.2011 per i riversamenti effettuati dal concessionario della riscossione a fronte di partite iscritte a ruolo coattivo con riferimento ICI per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998;

c) copia conforme dei ruoli coattivi emessi con riferimento agli avvisi ICI per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998 non pagati volontariamente dai contribuenti.

A fondamento della istanza premetteva di aver svolto in ATI, per conto del Comune di Gaeta, le attività di supporto per la liquidazione e l’accertamento ICI per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998, giusto contratto di appalto n. 91/2000

La ricorrente precisava, altresì, a sostegno della suddetta istanza l’interesse ad ottenere dall’ente comunale quanto asseritamente dovuto convenzionalmente, ossia l’aggio del 22/ sulle nuove o maggiori somme riscosse dall’ente in conseguenza di dette attività alla stregua dell’art. 8 del citato contratto.

Il Comune di Gaeta, III Dipartimento Finanze e Bilancio, con lettera n. 50788 del 12.12.2012, respingeva l’istanza, precisando che …“dalle verifiche contabili condotte alcuna somma risulta dovuta da questo ente alla società istante”.

Il diniego d’accesso ai documenti opposto dal Comune di Gaeta viene impugnato per i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 22 della L. 241/90 in relazione agli artt. 3 e 97 della Cost, nonché del d.P.R. n. 184/06 e n. 352/92; violazione del giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili.

Il resistente comune si è costituito n giudizio contestando, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso sussistendo nel visto contratto la previsione di una clausola compromissoria che devolve la soluzione di eventuali controversie insorte ad un collegio d tre arbitri nominati dal comune

2 – Con il secondo ricorso la stessa SE.FI.L.N. S.C S.r.l., ha richiesto di conoscere – ed eventualmente estrarre copia – degli atti inerenti il contratto di appalto, n. 94/98 e precisamente il rilascio di una attestazione recante l’indicazione degli importi incassati direttamente e/o indirettamente tramite concessionario in relazione agli avvisi ICI per gli anni di imposta di cui al contratto, nonché dei seguenti atti e precisamente:

a) l’indicazione degli importi incassati dal Comune di Gaeta, a far data dall’1.1.1999 a tutto il 31.12.2011 a fronte dei pagamenti volontari effettuati dai contribuenti con riferimento agli avvisi ICI per gli anni d’imposta 1993, 1994 e 1995;

b) l’indicazione degli importi incassati dal comune a far data dall’1.1.1999 a tutto il 31.12.2011 per i riversamenti effettuati dal concessionario della riscossione a fronte di partite iscritte a ruolo coattivo con riferimento ICI per gli anni d’imposta 1993, 1994 e 1995;

c) copia conforme dei ruoli coattivi emessi con riferimento agli avvisi ICI per gli anni d’imposta 1993, 1994 e 1995, non pagati volontariamente dai contribuenti;

d) copia della corrispondenza intercorsa tra il comune di Gaeta ed il concessionario titolare delle domande di rimborso/discarico in relazione al contratto n. 94/98

A fondamento della istanza premetteva di aver svolto in ATI, per conto del Comune di Gaeta, le attività di supporto per la liquidazione e l’accertamento ICI per gli anni d’imposta 1993, 1994 e 1995, giusto contratto di appalto n. 94/1998.

La ricorrente precisava, altresì, a sostegno della suddetta istanza l’interesse ad ottenere dall’ente comunale quanto asseritamente dovuto convenzionalmente, ossia l’aggio del 22/ sulle nuove o maggiori somme riscosse dall’ente in conseguenza di dette attività alla stregua dell’art. 8 del citato contratto.

Il Comune di Gaeta, III Dipartimento Finanze e Bilancio, con lettera n. 50788 del 12.12.2012, respingeva l’istanza, precisando che …“dalle verifiche contabili condotte alcuna somma risulta dovuta da questo ente alla società istante”.

Il diniego d’accesso ai documenti opposto dal Comune di Gaeta viene impugnato per i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 22 della L. 241/90 in relazione agli artt. 3 e 97 della Cost, nonché del d.P.R. n. 184/06 e n. 352/92; violazione del giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili.

Resiste in rito e nel merito al prodotto ricorso il Comune di Gaeta, ritualmente costituitosi anche nel secondo giudizio.

All’udienza del 4.4.2013 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti a sentenza.

DIRITTO

I due ricorsi possono essere anzitutto riuniti, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, per cui l’unitaria vicenda da essi sottesa può agevolmente definita con unica sentenza.

Entrambi i ricorsi sono peraltro inammissibili nella parte in cui le rispettive domande di accesso avanzate dalla società istante sono rivolte ad ottenere un facere da parte dell’Amministrazione [punti a) e b) delle rispettive istanze di accesso]

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326; id., Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 231; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 luglio 2009, n. 6398), recentemente seguito dalla Sezione (cfr. sent. 1005/12), ….”la tutela del diritto all’informazione ed alla conoscenza dei documenti della P.A. che è assicurata dal Legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi fino al punto di imporre alla P.A. un vero e proprio fascere, che esula totalmente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione, ed al più in un facere meramente strumentale, cioè in quel minimo di attività materiale che serve per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione”.

Di qui il corollario che l’accesso non può consistere nella richiesta di atti, i quali presuppongano un facere specifico ad opera della P.A., ed in particolare, di un facere consistente nella redazione di appositi elenchi analitici di dati, come la richiesta d’indicazione degli importi incassati dal Comune di Gaeta, a far data dall’1.1.1999 a tutto il 31.12.2011 a fronte dei pagamenti volontari effettuati dai contribuenti con riferimento agli avvisi ICI per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998; ed anche la successiva richiesta inerente all’indicazione degli importi incassati dal comune a far data dall’1.1.1999 a tutto il 31.12.2011 per i riversamenti effettuati dal concessionario della riscossione a fronte di partite iscritte a ruolo coattivo con riferimento ICI per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998.

Per le richieste di cui ai punti a) e b) il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Diversamente per la richieste di cui alle lett. C) e D) delle rispettive istanze di accesso proposte dal ricorrente, il ricorso alla stregua delle suindicate considerazioni deve essere accolto, trattandosi di dati in possesso della amministrazione comunale, per altro già elaborati.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte accolto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili ed in parte li accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Massimo Marra, Presidente FF, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
        
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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