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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 441 | Data di udienza: 9 Giugno 2016

* RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Società di capitali – Destinatari dell’ordine di rimozione – Soci incolpevoli – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 29 Giugno 2016
Numero: 441
Data di udienza: 9 Giugno 2016
Presidente: Taglienti
Estensore: Marra


Premassima

* RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Società di capitali – Destinatari dell’ordine di rimozione – Soci incolpevoli – Illegittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 29 giugno 2016, n.  441


RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Società di capitali – Destinatari dell’ordine di rimozione – Soci incolpevoli – Illegittimità.

I presupposti per poter emettere l’ordine di rimozione di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, sono da ravvisare nell’esistenza di un rapporto, anche di mero fatto, tra il bene immobile oggetto dell’illecito abbandono di rifiuti ed il destinatario dell’ordine predetto, nonché nell’imputabilità a quest’ultimo della relativa responsabilità a titolo di dolo o colpa. Non appare ragionevole, in linea di principio ed alla stregua di quanto stabilito nella surrichimata norma, far ricadere in via automatica sui soci (ancorché in veste societaria come nel caso di specie) di una società di capitali – soggetti distinti dalla società – eventuali obblighi gravanti sulla società, in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di una istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, ancorché fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza, dell’imputabilità soggettiva della colpa in assenza di una puntuale istruttoria da cui emerga l’eventuale imputabilità a titolo di dolo o colpa anche sugli stessi soci ( T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 12-03-2016, n. 244).  Deve dunque escludersi la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del socio incolpevole, o, quantomeno, del quale l’amministrazione vigilante non abbia fornito prova o almeno plausibile e logica deduzione, attraverso adeguata istruttoria.


Pres. Taglienti, Est. Marra – M. s.r.l. (avv. Pizzutelli) c. Comune di San Giorgio A Liri (avv. Michetti)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 29 giugno 2016, n. 441

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 29 giugno 2016, n.  441

N. 00441/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2010, proposto da:
Mad – S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Pizzutelli, con domicilio eletto presso Silvio Avv. Aurilio in Latina, Largo Celli, 3;

contro

Comune di San Giorgio A Liri, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, Via A. Doria, 4;

nei confronti di

Eco Time– S.r.l.;

per l’annullamento

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri n. 2629 del 15 aprile 2010, riguardante rimozione e smaltimento rifiuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio A Liri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Mad – S.r.l. (socia al 50% della società Ecotime – S.r.l.) con il presente ricorso ha impugnato l’ordinanza 15.4.2010, prot. n. 2629, a mezzo della quale il sindaco del Comune di S. Giorgio a Liri aveva intimato ….ai soci/azionisti …della società Ecotime – s.r.l. lo smaltimento e la rimozione dei rifiuti presenti su area in San Giorgio a Liri, località Petrose, in catasto al foglio 3, mappali 1095 e 1089, nonché di presentare il progetto per lo smaltimento di detti rifiuti.

Espone in fatto la società istante: di essere socia della Ecotime s.r.l., con una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale; di essere, tuttavia, estranea – sotto il profilo operativo – all’attività svolta dalla Ecotime S.r.l.; che detta circostanza troverebbe, tra l’altro, conferma dai contrasti insorti in seno alla compagine sociale, sfociati in un contenzioso dinnanzi al Tribunale Civile di Cassino ed avente ad oggetto alcune deliberazioni della Ecotime – s.r.l..

Soggiunge la ricorrente di avere ricevuto in data 23.3.2010 comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nell’area di pertinenza della Ecotime S.r.l., indirizzata, oltre che alla Ecotime, anche all’altro socio, Sig.ra Reggi Marina.

A sostegno del prodotto ricorso la ricorrente deduce: 1) violazione dei principi generali in materia di determinatezza degli elementi essenziali dei provvedimenti amministrativi, in riferimento all’individuazione dei soggetti destinatari dell’atto; eccesso di potere per genericità e perplessità, tenuto conto della indeterminatezza dell’ordinanza impugnata in riferimento ai soggetti individuati come destinatari; 2) violazione degli artt. 3 e 10 lett. b) della L. n. 241/90; carenza di motivazione; violazione dei principi generali in materia di personalità ed autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali; 3) violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 ed eccesso di potere per travisamento di presupposto, carenza di istruttoria e di motivazione, posto che alcun riferimento viene fatto nell’atto impugnato in merito alla asserita responsabilità per dolo o per colpa ascrivibile alla società Mad – s.r.l..

Il comune di San Giorgio a Liri si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Con ordinanza n. 265/2010, il Collegio accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione.

Successivamente alla udienza del 9.6. 2016 la causa è stata trattenuta a sentenza.

L’oggetto della controversia riguarda l’esatta individuazione dei destinatari dell’ordinanza notificata alla Ecotime s.r.l. – a cui partecipa, per una quota pari al 50% del capitale, la società ricorrente (identificata con la locuzione persona dei soci/azionisti della società) – proprietaria dell’impianto di raccolta dei rifiuti di procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti presenti sull’area meglio descritta in narrativa

Il ricorso è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio: l’’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) stabilisce che “fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

I presupposti per poter emettere l’ordine di rimozione di cui alla citata norma, quindi, sono da ravvisare nell’esistenza di un rapporto, anche di mero fatto, tra il bene immobile oggetto dell’illecito abbandono di rifiuti ed il destinatario dell’ordine predetto, nonché nell’imputabilità a quest’ultimo della relativa responsabilità a titolo di dolo o colpa.

Sotto quest’ultimo aspetto, è utile premettere che la società partecipante ha sostenuto di essere in tutto estranea – sotto il profilo operativo – alla attività svolta dalla Ecotime, nonché di non avere alcuna relazione con l’area ed i beni appartenenti al patrimonio della società di cui possiede, come detto, una quota partecipativa.

Non appare ragionevole, in linea di principio ed alla stregua di quanto stabilito nella surrichimata norma, far ricadere in via automatica sui soci di una società di capitali – soggetti distinti dalla società – eventuali obblighi gravanti sulla società (nel caso di specie Ecotime s.r.l.), in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di una istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, ancorché fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza, dell’imputabilità soggettiva della colpa in assenza di una puntuale istruttoria da cui emerga l’eventuale imputabilità a titolo di dolo o colpa anche sugli stessi soci ( T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 12-03-2016, n. 244).

Dal dato testuale della disposizione della vista disposizione normativa (‘art. 192 D.Lgs. n. 152/2006) emerge, invero, che: alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti; in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti (Cons. Stato Sez. V, 22-02-2016, n. 705).

Analogamente: L’imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario del bene presuppone necessariamente l’accertamento a carico di quest’ultimo di un comportamento doloso e colposo, non ravvisando l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 15-03-2016, n. 253).

Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è possibile concludere che deve dunque escludersi la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del socio (ancorché in veste societaria come nel caso di specie) incolpevole, o, quantomeno, del quale l’amministrazione vigilante non abbia fornito prova o almeno plausibile e logica deduzione, attraverso adeguata istruttoria

In altri termini quella imputabile alla ricorrente identificata .… in persona dei soci azionisti della società non è, quindi, una responsabilità di tipo oggettivo; per il fatto d’essere stata socia, ma per sussistenza dei presupposti per applicare il principio del “chi inquina paga” cioè per una responsabilità diretta dovuta ad un comportamento connotato da nesso di causalità diretta con l’evento, e alla presenza dell’elemento soggettivo della colpa essendo esse state ben consapevoli che stavano compiendo un’attività pericolosa agli effetti dell’art.2050 cod.civ..

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati in complessivi € 1.500,00, oltre ad oneri di legge.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di S. Giorgio al Liri a corrispondere alla società MAD – S.r.l. la somma di € 1.500,00, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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