APPALTI – Progetto quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica – Difetto di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato – Ipotesi di esclusione – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Fattispecie: lavori riguardanti costruzioni in zone dichiarate sismiche.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 22 Ottobre 2019
Numero: 631
Data di udienza: 16 Ottobre 2019
Presidente: Marra
Estensore: Torano
Premassima
APPALTI – Progetto quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica – Difetto di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato – Ipotesi di esclusione – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Fattispecie: lavori riguardanti costruzioni in zone dichiarate sismiche.
Massima
TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 22 ottobre 2019, n. 631
APPALTI – Progetto quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica – Difetto di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato – Ipotesi di esclusione – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Fattispecie: lavori riguardanti costruzioni in zone dichiarate sismiche.
In tema di affidamento di contratti pubblici, qualora il progetto rappresenti elemento costitutivo dell’offerta tecnica, il difetto di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato non solo priva la medesima di rilevanza giuridica, ma si traduce anche nella mancanza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, con susseguente applicazione della clausola espulsiva prevista dalla lex specialis della procedura che va ritenuta come esplicativa di una delle ipotesi di esclusione tassativamente delineate dall’art. 83, d.lgs. n. 50/2016 (Nella specie, la previsione dell’obbligo di sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un tecnico laureato abilitato ed iscritto ad un albo professionale appariva vieppiù necessitata dalla norma di cui all’art. 93, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui per le denunce di lavori ed la presentazione di progetti riguardanti costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni di immobili situati in zone dichiarate sismiche in base alla legge, il relativo elaborato debba essere “debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”)
Pres. f.f. Marra, Est. Torano – C. s.r.l. (avv.ti Maiello e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Lenola (avv. Raponi), Comune di Fondi (avv. Ferraro) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 22 ottobre 2019, n. 631SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2019, proposto da Caporini Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Maiello e Alfredo Zaza d’Aulisio, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Gaeta (LT), salita Casa Tosti 2;
contro
Comune di Lenola (LT), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Raponi, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, corso G. Matteotti 208;
Centrale unica di committenza dei Comuni di Lenola (capofila), Pico, San Felice Circeo e Ponza, non costituita in giudizio;
Centrale unica di committenza dei Comuni di Fondi (capofila), Campodimele, Monte San Biagio, Sperlonga e Ventotene, non costituita in giudizio;
Comune di Fondi (LT), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Ferraro dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Fondi, piazza Municipio 1;
nei confronti
Edil Casa di Augusto Carroccia, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Aielli, con domicilio digitale all’indirizzo p.e.c. avvalessandroaielli@puntopec.it;
per
– l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) della nota del Comune di Lenola prot. n. 6557 del 26 settembre 2019, con la quale è stata comunicata la determinazione dirigenziale n. 116/2019 del 14 agosto 2019;
2) della determinazione dirigenziale n. 116/2019 del 14 agosto 2019, pubblicata al n. 671 dell’albo pretorio del Comune di Lenola il 3 settembre 2019, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore della ditta individuale Edil Casa di Augusto Carroccia, della procedura aperta, indetta con bando di gara pubblicato il 22 luglio 2019, per l’affidamento dei lavori di “riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell’angolo Nord-Est dell’area di pertinenza e messa in sicurezza del presidio Sud – sistemazione esterna 1° stralcio” della scuola media Leonardo Da Vinci (CIG 7979971065);
3) dei verbali di gara n. 1 del 12 agosto 2019; n. 2 del 12 agosto 2019; n. 3 del 12 agosto 2019; n. 4 del 14 agosto 2019 e n. 5 del 14 agosto 2019;
4) del disciplinare di gara della prefata procedura nella parte sub art. 4.2, lett. a, pag. 21 e 22, in cui regola le modalità di valutazione dell’offerta economica richiamando, per l’attribuzione del coefficiente intermedio, il metodo/formula dell’interpolazione lineare per le offerte intermedie per poi indicare erroneamente la formula della proporzionalità inversa (P = Pe x pmin /poff);
5) di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso;
– il subentro nel contratto e/o per la dichiarazione d’inefficacia del medesimo, ove medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lenola, di Edil Casa di Augusto Carroccia e del Comune di Fondi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comune di Lenola, con bando e disciplinare di gara approvati giusta determinazione dirigenziale n. 98 del 10 luglio 2019, pubblicata sull’albo pretorio al n. 547 del 22 luglio 2019, ha indetto una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei lavori di riduzione del rischio sismico dei muri di contenimento dell’angolo Nord-Est dell’area di pertinenza e di messa in sicurezza del presidio Sud (sistemazione esterna I stralcio) della scuola media “Leonardo Da Vinci” (CIG 7979971065). I lavori de quibus sono stati qualificati dall’Amministrazione civica come di “estrema urgenza”, ai sensi dell’art. 9, d.l. 12 settembre 2014 n. 133, conv. nella l. 11 novembre 2014 n. 164 ed hanno un importo di euro 419.167,70, di cui euro 29.689,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Alla base della procedura competitiva in parola è stato posto il progetto esecutivo redatto dall’arch. Patrizia Falovo, alla quale è stato conferito il relativo incarico giusta determinazione dirigenziale n. 14 del 23 maggio 2018.
Alla gara hanno preso parte tre imprese ed il r.u.p. e la commissione giudicatrice, nelle sedute pubbliche del 12 agosto 2019 (verbali nn. 1 e 2), hanno verificato, per quanto di rispettiva competenza, l’integrità dei plichi fatti pervenire dai concorrenti, esaminato la documentazione prodotta ed aperto lo buste B, contenenti le offerte tecniche. Successivamente, nelle sedute riservate del 12 agosto 2019 e 14 agosto 2019 (verbali nn. 3, 4 e 5), la commissione ha esaminato nel merito le offerte tecniche, temporali ed economiche e formato la seguente graduatoria finale: punti 97,501 alla ditta individuale Edil Casa di Augusto Carroccia; punti 94,793 a Caporini Costruzioni s.r.l.; punti 86,367 a Gianfranco Molinaro s.r.l.
Avuto riguardo ai risultati di cui sopra, il Comune di Lenola, con determinazione dirigenziale n. 116 del 14 agosto 2019, pubblicata sull’albo pretorio al n. 671 del 3 settembre 2019, ha approvato i predetti verbali di gara e disposto l’aggiudicazione della procedura competitiva in favore della ditta individuale Edil Casa di Augusto Carroccia.
2. – Con il ricorso all’esame, notificato il 3 ottobre 2019 e depositato il successivo giorno 4, Caporini costruzioni s.r.l., impresa seconda classificata, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando la sussistenza dei seguenti vizi di legittimità:
I) violazione degli artt. 3 lett. e, e.1) (contenuto della busta “B-Offerta tecnica”) e 6, lett. a.8 (Cause di esclusione in fase di aggiudicazione) del disciplinare di gara, nella parte in cui prescrivono che, da un lato, le relazioni tecniche incluse nell’offerta tecnica ed illustranti le proposte migliorative oggetto di valutazione, siano “sottoscritte su ogni foglio sia dal concorrente che da tecnici laureati ed abilitati ed iscritti all’Albo professionale previsto dalla legislazione del Paese di appartenenza” (pag. 8) e comminano l’esclusione, dopo l’apertura della busta B, alle offerte “che non riportino la firma di un tecnico”;
II) violazione degli art. 4.2, lett. a (Offerta temporale) e 6, lett. b, b.1 (Cause di esclusione in fase di aggiudicazione) del disciplinare di gara, i quali esigono, a pena di esclusione, che l’offerta temporale sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
III) violazione degli artt. 3, lett. f, (Contenuto della busta “B-Offerta tecnica”) e 4.1, lett. f.2.1. (Offerta di prezzo), del disciplinare di gara, per il quale l’elenco dei prezzi unitari e le eventuali analisi, il computo metrico estimativo contenente le migliorie devono essere inseriti, a pena di esclusione, nella busta “C- Offerta economica e temporale”, e non nella busta “B-Offerta tecnica”, che deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico, e che anche detto computo metrico deve essere sottoscritto sia dal titolare che dal tecnico incaricato;
IV) formulato in subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi sub I-III), violazione dell’art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, per avere l’Amministrazione adottato una formula matematica per la valutazione del merito delle offerte economiche che collide con il principio per cui, nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non va attribuito peso preponderante agli elementi quantitativi su quelli qualitativi;
V) anche esso formulato in subordine, violazione dell’art. 1 (Criteri di aggiudicazione) del disciplinare di gara, per avere l’Amministrazione riparametrato il punteggio totale dell’offerta tecnica anziché i punteggi conseguiti per ciascun sotto-criterio.
3. – In data 9 ottobre 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Fondi, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato convenuto – evidentemente – sull’erroneo presupposto di essere l’ente locale capofila di una CUC di cui farebbe parte il Comune di Lenola laddove, invece, con delibera consiliare n. 52 del 24 luglio 2018, l’Amministrazione civica di Fondi ha costituito una centrale unica di committenza con i Comuni di Monte S. Biagio e Santi Cosma e Damiano.
Il 10 ottobre 2019 si è costituita in giudizio la ditta aggiudicataria controinteressata e il successivo giorno 14 anche il Comune di Lenola; entrambi hanno argomentato nel merito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
4. – Alla camera di consiglio del 16 ottobre 2019, convocata per l’esame della domanda di tutela cautelare, previo avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia mediante sentenza ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Fondi, che non è parte del presente giudizio in quanto nessun atto o provvedimento ad esso giuridicamente imputabile risulta essere stato impugnato.
Peraltro, ai fini delle rifusione delle relative spese, si rileva che l’esigenza di evocare in giudizio il Comune di Fondi non appare riconducibile ad indicazioni fuorvianti fornite dall’odierna Amministrazione aggiudicatrice, che negli atti della procedura ad evidenza pubblica di cui è causa non fa mai menzione del ruolo di una centrale unica di committenza (men che meno costituita insieme al Comune di Fondi); inoltre, il bando, il disciplinare, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione sono tutti imputabili ad organi del medesimo Comune di Lenola, sì che non si comprende la ragione per la quale parte ricorrente abbia ritenuto di dover notificare l’atto introduttivo del giudizio al Comune di Fondi.
6. – Nel merito, è manifestamente fondato il primo ed assorbente mezzo di impugnazione, riguardante l’omessa sottoscrizione da parte di un tecnico laureato ed abilitato, iscritto ad un albo professionale, dell’offerta tecnica illustrante le proposte migliorative formulate da Edil Casa rispetto al progetto posto dall’Amministrazione civica a base della procedura di affidamento di cui è causa, circostanza fattuale, questa, non controversa in atti.
6.1 Gli artt. 3 lett. e, e.1 e 6, lett. a.8 del disciplinare della gara de qua prevedono, infatti, che le proposte tecniche migliorative, sottoposte alla valutazione della stazione appaltante, siano sottoscritte su ogni foglio sia dal concorrente che da un tecnico laureato, abilitato ed iscritto all’Albo professionale previsto dalla legislazione del Paese di appartenenza, comminando l’esclusione delle offerte “che non riportino la firma di un tecnico”.
Occorre rilevare che la clausola espulsiva in parola si riferisce alle migliorie di un progetto firmato da un architetto ed inerente lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio sismico di un edificio scolastico, cioè una tipologia di interventi estremamente rilevante per la pubblica incolumità. Del resto, a conferma di tale rilevanza, l’art. 9, commi 1 e 2-sexies, d.l. n. 133 del 2014, conv. nella l. n. 164 del 2014, prevede che il TAR, “nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante”.
6.2 Fatte queste premesse, è noto che, in tema di affidamento di contratti pubblici, qualora il progetto rappresenti elemento costitutivo dell’offerta tecnica, il difetto di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato non solo priva la medesima di rilevanza giuridica, ma si traduce anche nella mancanza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, con susseguente applicazione della clausola espulsiva prevista dalla lex specialis della procedura che va ritenuta come esplicativa di una delle ipotesi di esclusione tassativamente delineate dall’art. 83, d.lgs. n. 50 cit. e, in precedenza, dall’abrogato art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Cons. Stato, Sez. V, 10 luglio 2012 n. 4061; TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 aprile 2015 n. 2088; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 21 giugno 2013 n. 1466; TAR Sardegna, sez. I, 21 giugno 2012 n. 634; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 595). Pertanto, sotto tale profilo, contrariamente a quanto argomentato dalla controinteressata, alcuna nullità ex art. 83, comma 6, d.lgs. n. 50 cit., può ritenersi attingere la clausola espulsiva de qua.
Nel caso di specie, quindi, non può esservi alcun dubbio sulla necessità di esclusione dell’offerta di Edil Casa, sol che si consideri come il progetto posto dall’Amministrazione civica a base della procedura sia stato sottoscritto proprio da un tecnico laureato, abilitato ed iscritto ad un albo professionale (i.e. l’arch. Patrizia Falovo), sì che le proposte di modifica asseritamente migliorative dello stesso, per potersi effettivamente considerare tali, non possono che essere validate da una figura professionale avente pari requisiti. Peraltro, alla medesima conclusione si perviene anche ove si considerino le predette esigenze imperative di tutela della pubblica incolumità rispetto a un intervento edilizio di messa in sicurezza di un edificio scolastico, dato che la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un tecnico abilitato va proprio a garantirne la serietà e l’affidabilità, anche con l’assunzione della correlativa responsabilità da parte del professionista.
6.3 Tuttavia, la necessità dell’esclusione di Edil Casa, poi, deriva anche dall’applicazione delle disposizioni stabilite dagli artt. 83 e ss., d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per tutte le costruzioni “la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche”, come è senz’altro per la scuola media “Leonardo Da Vinci” del Comune di Lenola.
Difatti, l’art. 93, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, prevede che per le denunce di lavori ed la presentazione di progetti riguardanti costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni di immobili situati in zone dichiarate sismiche in base alla legge, il relativo elaborato debba essere “debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”; il successivo art. 94, comma 4, poi, riserva alle medesime figure professionali la direzione dei lavori.
Ebbene, il Comune di Lenola risulta classificato dalla delibera della Giunta regionale del Lazio n. 387 del 22 maggio 2009, pubblicata sul BUR n. 24 del 27 giugno 2009, s.o. n. 106, come zona sismica 3A, ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380 cit., oltre che dei criteri generali individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanza n. 3519 del 28 aprile 2006. Conseguentemente, anche per quanto attiene al rispetto della normativa sismica, pure esso connesso alle predette esigenze di tutela della pubblica incolumità, l’obbligo di sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un tecnico laureato, abilitato ed iscritto ad un albo professionale appare una previsione della lex specialis di gara sostanzialmente necessitata.
6.4 La carenza da cui è così affetta l’offerta tecnica di Edil Casa non appare neppure suscettibile di sanatoria ricorrendo al c.d. soccorso istruttorio.
Infatti, l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 cit., prevede che possano essere rimediate mediante tale istituto solo le carenze di elementi formali della domanda di partecipazione alla gara, escludendo così che possano essere oggetto di sanatoria la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riguardanti l’offerta, come è senz’altro accaduto nel caso di specie, ove viene in questione la produzione di elaborati tecnici inadeguati, per non essere stato validati da un professionista abilitato (sui limiti del soccorso istruttorio v.: TAR Sardegna, sez. I, 9 aprile 2019 n. 340; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 2 gennaio 2019 n. 10; TAR Toscana, sez. II, 17 luglio 2018 n. 1040; TAR Valle d’Aosta, sez. I, 29 novembre 2017 n. 70).
6.5 Infine, ad esito diverso non conduce neppure l’avvenuta produzione in giudizio, da parte della controinteressata, del contratto d’opera professionale stipulato da Edil Casa con l’arch. Massimo Bottini il 4 gennaio 2019, con il quale gli è stata attribuita la carica di direttore tecnico.
Infatti, in disparte la considerazione per cui il sig. Augusto Carroccia, nei documenti di offerta, si qualifica “titolare e direttore tecnico” della sua ditta, in ogni modo è decisivo rilevare che l’arch. Bottini, pur avendone tutti i requisiti, non abbia ritenuto di sottoscrivere l’offerta tecnica migliorativa presentata dall’impresa da lui diretta sotto il profilo tecnico, assumendosene così la relativa responsabilità.
7. – La natura radicale ed assorbente del vizio di legittimità sopra evidenziato, per cui l’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria andava senz’altro esclusa, esime il collegio dalla disamina delle ulteriori censure proposte dalla società ricorrente.
8. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto anche conto di quanto stabilito nel precedente § 5 a proposito della carenza di legittimazione passiva del Comune di Fondi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Comune di Fondi, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Lenola al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila,00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato; condanna Caporini Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento,00), oltre ad accessori di legge, a beneficio del Comune di Fondi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Massimo Marra, Presidente FF
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Valerio Torano
IL PRESIDENTE
Antonio Massimo Marra
IL SEGRETARIO