APPALTI – Raggruppamento temporaneo – Giovane professionista – Partecipazione – Realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto – Necessità – Mera attività di supporto – Insufficienza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 25 Novembre 2021
Numero: 650
Data di udienza: 17 Novembre 2021
Presidente: Vinciguerra
Estensore: Vinciguerra
Premassima
APPALTI – Raggruppamento temporaneo – Giovane professionista – Partecipazione – Realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto – Necessità – Mera attività di supporto – Insufficienza.
Massima
TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 25 novembre 2021, n. 650
APPALTI – Raggruppamento temporaneo – Giovane professionista – Partecipazione – Realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto – Necessità – Mera attività di supporto – Insufficienza.
La partecipazione all’attività del raggruppamento temporaneo da parte del giovane professionista deve tradursi nella realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto, non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio (Cons. St., V, 15.3.2019 n. 1708; T.A.R. Lazio, Latina, 14.6.2021 n. 392; TAR Sicilia, Catania, I, 1°.7.2020 n. 1605; TAR Calabria, Reggio Calabria, 29.4.2020 n. 305).
Pres. ed Est. Vinciguerra – E. s.r.l. unipersonale (avv. Caracciolo) c. Comune di Ferentino (avv. Caputo) e Provincia di Frosinone (avv. Iadecola)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 25 novembre 2021, n. 650SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Esse.Ci. s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania e Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ferentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mario Cipriani s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE
• del provvedimento, non cognito, comunicato a mezzo pec il 10.5.2021, con il quale la SUA della Provincia di Frosinone ha escluso la Esse.Ci dalla gara n. 21/2021 per l’affidamento di un appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori), per asserita carenza dei requisiti in capo al raggruppamento di progettisti indicati, derivante dalla circostanza che “al giovane professionista viene assegnato il ruolo di redazione di rilievi planoaltimetrici finalizzati alla verifica del tracciato (…), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019 n. 1708) ovvero di attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l’attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.02.2017 n. 578). Di conseguenza si deve escludere il raggruppamento temporaneo indicato come progettista, il che comporta la carenza di requisiti del concorrente in materia dei servizi di ingegneria secondo quanto richiesto dal disciplinare. Pertanto è escluso”;
• della richiesta di soccorso istruttorio relativamente al ruolo del giovane progettista;
• dei verbali di gara del 20/4/2021 e del 10/5/2021;
• di tutti gli atti e/o i provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, anche di estremi e contenuti ignoti, al provvedimento impugnato.
e per la condanna
della resistente al risarcimento in forma specifica, consistente nella riammissione in gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esse.Ci. S.r.l. Unipersonale il 5/11/2021:
PER L’ANNULLAMENTO, IN VIA DERIVATA
PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
– dell’aggiudicazione definitiva disposta dal Comune di Ferentino con determina n. 504 del 26.8.2021, dichiarata efficace con successiva determinazione dirigenziale n. 590 del 28.09.2021, comunicate con pec del 2.11.2021;
– di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli in cui la resistente ha annullato il subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata dalla ricorrente e, successivamente, ha ritenuto nuovamente efficace l’esclusione impugnata in via principale, proponendo l’aggiudicazione nei confronti dell’odierna controinteressata;
– del diniego di autotutela del 13.8.2021;
– di tutti gli atti inerenti la fase di comprova dei requisiti
e per la condanna
al risarcimento in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa in favore della ricorrente, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e diritto al subentro;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ferentino, di Mario Cipriani s.r.l. e della Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Esse.Ci s.r.l. ricorre avverso provvedimento che l’ha esclusa da gara indetta dalla Provincia di Frosinone quale stazione unica appaltante per conto del Comune di Ferentino, ai fini dell’aggiudicazione di appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione di lavori.
L’esclusione è motivata con riguardo all’assegnazione al giovane professionista assunto di incarichi non adeguati.
Con motivi aggiunti d’illegittimità derivata è stata impugnata l’aggiudicazione della gara alla Mario Cipriani s.r.l.
La Provincia di Frosinone, il Comune di Ferentino e l’aggiudicataria Mario Cipriani s.r.l. si sono costituiti in giudizio e hanno presentato memorie di controdeduzioni.
La causa è passata in decisione all’udienza del 17 novembre 2021.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016 i raggruppamenti temporanei di progettisti “devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”.
In proposito è pacifico l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la partecipazione all’attività del raggruppamento temporaneo da parte del giovane professionista deve tradursi nella realizzazione dell’attività di progettazione in senso stretto, non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio (Cons. St., V, 15.3.2019 n. 1708; T.A.R. Lazio, Latina, 14.6.2021 n. 392; TAR Sicilia, Catania, I, 1°.7.2020 n. 1605; TAR Calabria, Reggio Calabria, 29.4.2020 n. 305).
In fattispecie il giovane professionista prescelto, ing. Giannini, partecipa al 10% al raggruppamento temporaneo dei progettisti costituito per l’appalto de quo, ma con compiti (redazione dei rilievi planovolumetrici) che ai fini dell’art. 4 cit. sono meramente strumentali alla progettazione.
Il provvedimento di esclusione è dunque legittimo.
Le spese del giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo a favore della Provincia e delle parti controinteressate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a corrispondere alla Provincia di Frosinone la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge, e allo stesso titolo la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in solido al Comune di Ferentino e alla Mario Cipriani s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonio Vinciguerra
IL SEGRETARIO