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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 202 | Data di udienza: 27 Maggio 2020

VIA, VAS E AIA – Rilascio del provvedimento di VIA – Conferenza di servizi – Disciplina anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 127/2016 – Dissenso motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile – Rimessione al Consiglio dei Ministri – Nuova attribuzione di potere provvedimentale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 8 Giugno 2020
Numero: 202
Data di udienza: 27 Maggio 2020
Presidente: Vinciguerra
Estensore: Torano


Premassima

VIA, VAS E AIA – Rilascio del provvedimento di VIA – Conferenza di servizi – Disciplina anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 127/2016 – Dissenso motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile – Rimessione al Consiglio dei Ministri – Nuova attribuzione di potere provvedimentale.



Massima

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 8 giugno 2020, n.202

VIA, VAS E AIA – Rilascio del provvedimento di VIA – Conferenza di servizi – Disciplina anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 127/2016 – Dissenso motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile – Rimessione al Consiglio dei Ministri – Nuova attribuzione di potere provvedimentale.

Anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 127/2016, entrato in vigore il 28/07/2016, l’espressione, in seno alla conferenza di servizi convocata per il rilascio del provvedimento di VIA, di un dissenso motivato da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, quale quello paesaggistico, impediva alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rendeva doverosa, ai fini del superamento del dissenso espresso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri, pena il difetto assoluto di attribuzione dell’Amministrazione procedente ai fini dell’esercizio del potere provvedimentale, ai sensi dell’art. 21-septies, l. n. 241 cit. (Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2018 n. 9338; Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2018 n. 6772; sez. IV, 28 dicembre 2017 n. 6120). Infatti, la rimessione della questione al Consiglio dei ministri comporta una nuova attribuzione di potere provvedimentale in capo a tale organo, unico competente a decidere e la cui deliberazione costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2018 n. 6772).

Pres. Vinciguerra, Est. Torano – Comune di Roccasecca (avv. Notarnicola) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) e Presidenza del Consiglio dei ministri e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 8 giugno 2020, n.202

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2020, proposto dal Comune di Roccasecca, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Drusiana Fedele in Latina, viale XXI aprile 53;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Chieppa dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Agenzia regionale protezione ambientale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti

MAD s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Pizzutelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Aurilio in Latina, piazza B. Buozzi 1;
XV Comunità montana – Valle del Liri, in persona del Commissario straordinario, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano in Latina, via G.B. Vico 45;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comuni di San Giovanni Incarico (FR) e di Colfelice (FR), in persona dei rispettivi Sindaci p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Ruggero Mollo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Giovanni Incarico, piazza Umberto I 18;
Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariacristina Iadecola dell’Avvocatura provinciale, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.mc.iadecola@messaggipec.it;

per l’annullamento – previa sospensiva

1) della determinazione dirigenziale della Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, n. G16506 del 2 dicembre 2019, con la quale è stato concluso favorevolmente con prescrizioni, ai sensi dell’art. 23, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il procedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto proposto da MAD s.r.l. per l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (bacino n. 5), sita sul territorio del Comune di Roccasecca, località Cerreto;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi in particolare: l’allegato denominato “istruttoria tecnico-amministrativa” di pari data, a firma del Direttore dell’Area valutazione di impatto ambientale; la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale in favore della controinteressata per l’esecuzione del progetto di ampliamento della discarica in questione e ogni ulteriore atto o verbale delle predette procedure, ancorché non conosciuti; ove occorra, la nota regionale prot. n. 553310 del 15 ottobre 2015, con cui è stata indetta la conferenza di servizi e i verbali di quest’ultima del 5 novembre 2015 e del 14 ottobre 2019; le successive note regionali prot. n. 671739 del 4 dicembre 2015, n. 272780 del 22 marzo 2019, n. 736956 del 18 settembre 2019, n. 859324 del 28 ottobre 2019, compreso ogni verbale o atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa della competente Area valutazione di impatto ambientale richiamato nella determinazione dirigenziale impugnata; ove occorra, le note di ARPA Lazio prot. n. 63640 del 10 ottobre 2019 e prot. n. 66354 del 1° ottobre 2018; la nota regionale prot. n. 975377 del 2 dicembre 2019; le determinazioni dirigenziali regionali n. G01567 del 9 febbraio 2018, n. G13520 del 9 ottobre 2019 e n. G17464 del 12 dicembre 2019; la nota regionale prot. n. 15965 del 9 gennaio 2020; ove occorra, la nota dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno prot. n. 8061 del 4 novembre 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Agenzia regionale protezione ambientale Lazio, di MAD s.r.l. e della XV Comunità montana – Valle del Liri;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum della Provincia di Frosinone e dei Comuni di San Giovanni Incarico e di Colfelice;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 il dott. Valerio Torano e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27;

Ritenuto in fatto è considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con istanza allibrata dalla Regione Lazio al prot. n. 221855 del 22 aprile 2015, MAD s.r.l. ha chiesto il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), di cui all’art. 23, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, relativo al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi (bacino n. 5) situata in località Cerreto nel Comune di Roccasecca, depositando in pari data presso la Provincia di Frosinone e il Comune di Roccasecca copia degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale.

All’esito della prima seduta della relativa conferenza di servizi, tenutasi il 5 novembre 2015, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), con nota prot. n. 21594 del 9 novembre 2015, acquisita dalla Regione Lazio al prot. n. 614020 dell’11 novembre 2015, ha espresso parere negativo, rappresentando il contrasto del progetto de quo con il PTPR e, in particolare, con le prescrizioni di tutela del paesaggio naturale agrario e del paesaggio naturale applicabili all’area di interesse, che non consentono ampliamenti di discariche.

La Regione Lazio, con nota prot. n. 315510 del 15 giugno 2016, ha sospeso il suddetto procedimento di v.i.a. nelle more del completamento della procedura di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (v.a.s.) del piano regionale dei rifiuti, stante la sua essenzialità per le valutazioni di competenza; successivamente, con nota prot. n. 736956 del 18 settembre 2019, a seguito dell’adozione dell’aggiornamento del piano di gestione rifiuti, giusta delibera della Giunta regionale n. 592 del 2 agosto 2019, oltre che dell’approvazione del PTPR con delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, il procedimento di v.i.a. è stato ripreso.

In vista della nuova riunione della conferenza di servizi prevista per il giorno 14 ottobre 2019, il MiBACT, con nota prot. n. 13797 del 9 ottobre 2019, ha comunicato di aver già espresso parere sfavorevole, rappresentando pure che il PTPR approvato non era stato ancora pubblicato sul BURL, con la conseguente inefficacia delle relative previsioni. La Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica e urbanistica della Regione Lazio, quindi, nel confermare, con nota prot. n. 916439 del 13 novembre 2019, la non avvenuta pubblicazione del PTPR, ha pure segnalato, in senso ostativo al progetto, che dall’analisi della documentazione allegata risultava, fra l’altro, che: a) il bacino n. 5 appare eccedente rispetto ai limiti dell’area oggetto dell’osservazione “012060060 S100010102 P”; b) per le aree boscate individuate nel PTPR e interferenti con il bacino n. 5 e l’osservazione “012060060 S100010102 P” occorre procedere alla certificazione nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, l. reg. 6 luglio 1998 n. 24 e 38, comma 5, n.t.a. del PTPR; c) non sono state chiarite l’interferenza dell’area con la strada di Passo di Pontecorvo e la titolarità delle aree interessate dall’intervento, come evidenziato dal Comune di Roccasecca con le note prot. n. 12942 del 14 ottobre 2019 e n. 13262 del 18 ottobre 2019.

Nell’ambito del procedimento di v.i.a., poi, consta anche che si siano espressi negativamente i Comuni di San Giovanni Incarico, Ceprano, Pastena, Arce e Pontecorvo, oltre a taluni comitati e privati, e la XV Comunità montana – Valle del Liri, rilevandosi ulteriormente il contrasto del progetto con il piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Frosinone, ribadito anche dall’ente di area vasta interessato con nota prot. 30307 del 14 ottobre 2019, nonché con il divieto di localizzazione di discariche in aree instabili con fenomeni attivi di franosità che sono presenti nel sito.

A conclusione del suddetto procedimento, la Regione Lazio ha adottato la determinazione dirigenziale n. G16506 del 2 dicembre 2019, nella quale ha espresso giudizio di compatibilità ambientale in ordine al progetto di ampliamento della discarica in esame, indicando anche le condizioni e prescrizioni da recepire nei successivi provvedimenti di autorizzazione e sottolineando comunque la necessità, per la società proponente, di acquisire gli eventuali ulteriori parere, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell’opera.

2. – Avuto riguardo a ciò, con ricorso notificato il 31 gennaio 2020 e depositato il 7 febbraio 2020, il Comune di Roccasecca ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione degli artt. 14-bis, comma 3-bis, 14-quater, comma 3, 14-quinquies, l. 7 agosto 1990 n. 241, 7, d.lgs. 30 giugno 2016 n. 127, 23 e ss., d.lgs. n. 152 del 2006, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con atti amministrativi connessi, giacché la Regione Lazio, a fronte del dissenso del MiBACT motivato da ragioni di tutela paesaggistica, avrebbe dovuto rimettere la questione al Consiglio dei ministri, mentre ha erroneamente applicato l’onere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle Amministrazioni dissenzienti rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi che, invece, che concerne i soli procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 127 del 2016, pubblicato sulla GU n. 162 del 13 luglio 2016 e vigente dal successivo giorno 28;

II) violazione degli artt. 97 Cost., 10 e 14-quinques, l. n. 241 del 1990, 23 e ss., d.lgs. n. 152 cit., dei principi di ragionevolezza e continuità dell’attività amministrativa, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con atti amministrativi connessi, non avendo la Regione Lazio considerato i limiti di operatività della discarica di Cerreto derivanti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 in cui, a fronte del parere sfavorevole già manifestato dal MiBACT in relazione a un precedente ampliamento dell’impianto, erano stati individuati un vincolo dimensionale (i.e. non oltre m 10 di innalzamento rispetto alla quota di bacino esistente) e uno temporale (14 mesi di operatività a far data dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo);

III) violazione degli artt. 97 Cost., 10 e 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241 cit.. 23 e ss., d.lgs. n. 152 cit., oltre che del principio di tipicità degli atti amministrativi, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti determinazioni e sviamento, dal momento che di tutti gli enti pubblici intervenuti in conferenza di servizi, soltanto l’Autorità di bacino ha rilasciato parere favorevole (peraltro risalente al 2015 e, quindi, non aggiornato agli eventi franosi verificatisi in seguito), essendo stati, per il resto, acquisiti soltanto pareri negativi, inclusi quello della Soprintendenza MiBACT territorialmente competente e di altri uffici regionali, o atti soltanto soprassessori;

IV) violazione degli artt. 97 Cost., 10 e 14 ss., l. n. 241 cit.. 23 e ss., d.lgs. n. 152 cit., 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, oltre che del principio di tipicità degli atti amministrativi, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti determinazioni e sviamento, giacché la Regione Lazio ha illegittimamente demandato al rilascio del successivo provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), che ha presupposti e funzione differenti, la valutazione di fatti e circostanze che avrebbero dovuto essere apprezzati nel quadro della v.i.a., come: a) l’acquisizione del parere paesaggistico, dato che la delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, di approvazione del PTPR, non era stata ancora pubblicata alla data di conclusione del procedimento di v.i.a.; b) l’interferenza dell’ampliamento della discarica con una strada pubblica (posto che la stessa Regione riconosce in merito che “quanto affermato dal Comune dal punto di vista cartografico corrisponde al vero”); c) le valutazioni di competenza di ARPA Lazio e ASL di Frosinone, oggetto solo di note interlocutorie;

V) violazione degli artt. 97 Cost., 10, 14 e ss. e 21-quater, l. n. 241 cit., 23 e ss. e 244, d.lgs. n. 152 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con atti amministrativi connessi e sviamento, in quanto l’accertamento da parte della Provincia di Frosinone dello stato di potenziale contaminazione del sito avrebbe imposto una sospensione del procedimento di v.i.a. nelle more della risoluzione delle problematiche ambientali così emerse;

VI) violazione degli artt. 97 Cost., 10, 14 e ss. e 21-quater, l. n. 241 cit., 23 e ss., d.lgs. n. 152 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con atti amministrativi connessi e sviamento, atteso che il procedimento di v.i.a. avrebbe dovuto essere sospeso anche in attesa del perfezionamento della valutazione ambientale strategica del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, come già aveva disposto in precedenza la stessa Regione Lazio con nota prot. n. 315510 del 15 giugno 2016, non essendo a tal fine sufficiente l’affermazione contenuta nell’atto gravato che il suddetto procedimento di v.a.s. “è pressoché concluso”, peraltro smentita dal fatto che il piano regionale di gestione dei rifiuti non è stato neppure pubblicato nel BURL;

VII) violazione degli artt. 97 Cost., 10, 14 e ss. e 21-quater, l. n. 241 cit., 23 e ss. e 244, d.lgs. n. 152 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con atti amministrativi connessi e sviamento, non essendo stato adeguatamente ponderato il parere sfavorevole emesso in conferenza di servizi dal Comune ricorrente e le criticità in esso segnalate circa la titolarità delle aree oggetto della proposta progettuale, né essendo stati integrati i carenti elementi istruttori in ordine alla qualità dell’area ed all’ambiente idrico, risalenti ad alcuni anni addietro e non più attuali alla luce dei fenomeni franosi manifestatisi in loco nel 2019, ovvero non essendo stati valutati i profili di contrasto del progetto de quo con il piano territoriale provinciale generale della Provincia di Frosinone e con il PTPR del Lazio.

3. – Si sono costituiti in giudizio in qualità di interventori ad adiuvandum ex art. 28, comma 2, cod. proc. amm., i Comuni di S. Giovanni Incarico e di Colfelice che, in linea con le argomentazioni fatte valere del Comune di Roccasecca, hanno concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

Si è, altresì, costituita la Regione Lazio, che ha contestato la fondatezza nel merito delle censure mosse dal Comune di Roccasecca, chiedendo la reiezione del ricorso.

È poi intervenuta in giudizio la XV Comunità montana – Valle del Liri che, condividendo il ricorso del Comune di Roccasecca, ne ha chiesto l’accoglimento, sottolineando tra l’altro che l’art. 27 del PTPR, tab. 4.8.1 NTA, è ostativo all’accoglimento del progetto e subordina la prosecuzione delle discariche in corso a un giudizio di compatibilità del MiBACT.

Si pure costituita in giudizio MAD s.r.l. che ha chiesto la reiezione del ricorso.

Infine, è intervenuta in giudizio la Provincia di Frosinone ad adiuvandum del Comune di Roccasecca, deducendo l’esistenza nel sito della discarica di una contaminazione da ferro, manganese e arsenico della falda acquifera esistente, derivante dalla migrazione dei gas di discarica, tale da rappresentare un grave pericolo per la salute. In particolare, la Provincia di Frosinone ha condiviso le argomentazioni espresse nel quinto motivo di ricorso relativamente all’eccesso di potere del provvedimento gravato per difetto di istruttoria e contraddittorietà, in quanto disconosce l’esistenza in loco proprio di una contaminazione ambientale.

4. – Alla pubblica udienza del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. – Il ricorso è fondato sotto l’assorbente primo mezzo di impugnazione di ordine procedimentale.

6. – Con il primo motivo di ricorso, come detto, è stata lamentata violazione degli artt. 14-bis, comma 3-bis, 14-quater, comma 3, 14-quinquies, l. n. 241 cit., 7, d.lgs. n. 127 cit., 23 e ss., d.lgs. n. 152 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con atti amministrativi connessi. In particolare, il Comune di Roccasecca contesta che la Regione Lazio, a fronte dell’esplicito dissenso espresso dal MiBACT per specifiche ragioni di tutela paesaggistica, avrebbe dovuto rimettere la questione al Consiglio dei ministri, come prescritto dalla normativa primaria sullo svolgimento della conferenza di servizi applicabile ratione temporis.

Il motivo è suscettibile di favorevole scrutinio, in quanto, a fronte dell’evidente dissenso espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, la questione non è stata rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

6.1 L’art. 7, d.lgs. n. 127 cit., recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2, l. 7 agosto 2015 n. 124, stabilisce che: “1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore”, cioè avviati a far data dal 28 luglio 2016, dato che il decreto in parola è stato pubblicato sulla GU n. 162 del 13 luglio 2016 con l’ordinario periodo quindicinale di vacatio legis. Conseguentemente, al procedimento di v.i.a. di cui è causa, senz’altro già pendente al 28 luglio 2016, è applicabile l’art. 14-quater, comma 3, l. n. 241 cit. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 127 cit., per il quale: “[…] ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione”.

6.2 Nel caso di specie, non può in alcun modo dubitarsi che il MiBACT abbia manifestato la propria posizione in termini di un definitivo parere sfavorevole al progetto di ampliamento della discarica di Cerreto sulla base delle prescrizioni vincolistiche all’epoca applicabili, essendo del tutto irrilevante ogni considerazione sul futuro sopravvenire della disciplina paesaggistica recata dal PTPR approvato ma non ancora pubblicato, trattandosi di atto non ancora efficace alla data di adozione della determinazione impugnata.

Infatti, con nota prot. n. 21594 del 9 novembre 2015 la Soprintendenza territorialmente competente aveva già espresso “il proprio parere non favorevole sul progetto”, ritenendo che l’ampliamento della discarica gestita da MAD s.r.l. non fosse ammissibile alla luce delle specifiche norme del PTPR adottato ivi indicate, risultando in contrasto con i vincoli di tutela del paesaggio naturale agrario e del paesaggio naturale ivi esistenti, “che non ammettono ampliamenti di discariche, in luogo di opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio”. Con nota prot. n. 13797 del 9 ottobre 2019, la medesima Soprintendenza, preso atto dello stato del procedimento di approvazione del PTPR, ancora non pubblicato sul BUR, ha ribadito in modo esplicito il precedente parere negativo di cui alla suddetta nota del 9 novembre 2015, “che si intende integralmente richiamato, per cui si conferma il giudizio di non conformità e di non compatibilità del progetto esaminato, rispetto agli strumenti di pianificazione paesaggistica (PTP approvato e PTPR adottato)”.

Del resto, contrariamente a quanto asserito dalla Regione Lazio, si ritiene che la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’istanza di MAD s.r.l. sia stata correttamente resa dal MiBACT sulla base dell’unico quadro fattuale e giuridico che potesse essere valorizzato, costituito dal PTP e dal PTPR adottato; ciò in applicazione del generale principio tempus regit actum per cui non potevano considerarsi le prescrizioni del PTPR approvato ma non ancora in vigore, per non essere stato ancora pubblicato sul BUR del Lazio. La correttezza di tale impostazione è confermata indirettamente dalla stessa Regione Lazio che, come rilevato dal MiBACT nella nota prot. n. 175477 del 27 febbraio 2020, presente in atti e recante parere paesaggistico negativo reso nel procedimento di a.i.a. sull’escavazione del bacino n. 5 della discarica di Cerreto. Infatti, dalla lettura di tale documento si apprende che la Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, nella nota prot. n. 153503 del 20 febbraio 2020, avrebbe proprio chiarito che per le istanze di autorizzazione paesaggistica presentate prima della pubblicazione del PTPR approvato sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020, le disposizioni applicabili ai fini del relativi procedimenti, indipendentemente dallo stato di definizione raggiunto, siano quelle contenute nei PTP e nel PTPR adottato, mentre la disciplina applicabile alle istanze presentate dal 14 febbraio 2020 in poi sia unicamente costituita dalle previsioni del PTPR approvato.

6.3 Concludendo sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza, l’espressione, in seno alla conferenza di servizi, di un dissenso motivato da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, quale quello paesaggistico, impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende doverosa, ai fini del superamento del dissenso espresso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri, pena il difetto assoluto di attribuzione dell’Amministrazione procedente ai fini dell’esercizio del potere provvedimentale, ai sensi dell’art. 21-septies, l. n. 241 cit. (Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2018 n. 9338; Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2018 n. 6772; sez. IV, 28 dicembre 2017 n. 6120). Infatti, la rimessione della questione al Consiglio dei ministri comporta una nuova attribuzione di potere provvedimentale in capo a tale organo, unico competente a decidere e la cui deliberazione costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2018 n. 6772).

Ciò determina la consequenziale nullità dell’atto adottato.

7. – Stante la natura radicale ed assorbente del vizio riscontrato sub § 6, il collegio è esentato dal proseguire nella disamina dei mezzi di impugnazione articolati.

8. – In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara la nullità del provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Valerio Torano

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

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