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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 4480 | Data di udienza: 11 Gennaio 2017

* APPALTI – Bando di gara – Previsione dell’obbligo di sopralluogo a pena di esclusione – Abrogazione dell’art. 106 d.P.R. n. 207/2010 ad  opera dell’art. 217, c. 1, lett. u), d.lgs. n. 50/2016 – Tipicità delle cause di esclusione – Corretto inquadramento dell’obbligo di sopralluogo – Previsione attinente non ai requisiti di partecipazione ma agli elementi costitutivi dell’offerta.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2017
Numero: 4480
Data di udienza: 11 Gennaio 2017
Presidente: De Michele
Estensore: Vallorani


Premassima

* APPALTI – Bando di gara – Previsione dell’obbligo di sopralluogo a pena di esclusione – Abrogazione dell’art. 106 d.P.R. n. 207/2010 ad  opera dell’art. 217, c. 1, lett. u), d.lgs. n. 50/2016 – Tipicità delle cause di esclusione – Corretto inquadramento dell’obbligo di sopralluogo – Previsione attinente non ai requisiti di partecipazione ma agli elementi costitutivi dell’offerta.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 12 aprile 2017, n. 4480


APPALTI – Bando di gara – Previsione dell’obbligo di sopralluogo a pena di esclusione – Abrogazione dell’art. 106 d.P.R. n. 207/2010 ad  opera dell’art. 217, c. 1, lett. u), d.lgs. n. 50/2016 – Tipicità delle cause di esclusione – Corretto inquadramento dell’obbligo di sopralluogo – Previsione attinente non ai requisiti di partecipazione ma agli elementi costitutivi dell’offerta.

L’abrogazione dell’art. 106 del d.P.R. n. 207/2010 ad opera dell’art. 217, comma 1, lett. u), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (abrogazione che va collegata al necessario rispetto del generale principio della tipicità delle clausole di esclusione oggi sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016), non comporta l’espunzione, in assoluto, dall’ordinamento di settore ogni possibilità per le stazioni appaltanti di prescrivere a pena di esclusione il sopralluogo da parte dell’impresa del sito interessato, tanto con riguardo ai lavori, quanto con riguardo ai servizi. La tipicità, infatti, va necessariamente riferita alle condizioni e ai requisiti soggettivi di partecipazione alla gara mentre, la previsione della “lex specialis” relativa all’effettuazione dei previ sopralluoghi interessa piuttosto l’oggetto dell’appalto e gli elementi oggettivi e costitutivi dell’offerta. In altri termini, l’obbligo di sopralluogo inserito nella legge di gara attiene, non alle condizioni e ai requisiti di partecipazione ma piuttosto all’offerta da formulare, ponendosi quale presidio della sua serietà e attendibilità, sia a livello tecnico che economico (cfr. art. 79, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi, il quale conferma  la generale possibilità di prescrivere l’obbligo di  sopralluogo negli atti di gara)


Pres. De Michele, Est. Vallorani – T. s.p.a. (avv.ti Cadeddu, Cincotti e Nardelli) c. Grandi Stazioni Rail S.p.A. (avv.ti Vinti e Carosi)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 12 aprile 2017, n. 4480

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 12 aprile 2017, n. 4480

Pubblicato il 12/04/2017

N. 04480/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11380/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11380 del 2016, proposto da:
Thyssenkrupp Elevators Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Alfredo Cincotti e Jacopo Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Simone Cadeddu in Roma, via Flaminia 133;

contro

Grandi Stazioni Rail S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Chiara Carosi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;

nei confronti di

Marrocco Elevators S.r.l. non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Schindler S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia, Carla Mambretti, Luigi Pontrelli e Davide Pelloso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Pisapia in Roma, via del Plebiscito,102;

per l’annullamento

previa concessione delle più idonee misure cautelari,

nonchè di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

– della nota di Grandi Stazioni Rail S.p.a. prot. n. 14486 del 4 ottobre 2016, con la quale è stata comunicata alla ricorrente l’esclusione dalla procedura di gara finalizzata all’affidamento “servizi di conduzione e manutenzione degli impianti fissi speciali nei complessi immobiliari delle grandi stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni S.p.A.” per mancata effettuazione del sopralluogo presso la stazione ferroviaria di Palermo;

– nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, fra i quali il bando di gara pubblicato da Grandi Stazioni Rail S.p.a. in data 21 giugno 2016 ai fini dell’avvio della “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti fissi speciali nei complessi immobiliari delle grandi stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni S.p.A.”, nella parte in cui prevede tra i “criteri oggettivi di partecipazione” lo svolgimento di un sopralluogo presso tutte le stazioni interessate dal servizio;

– del relativo disciplinare di gara, nella parte in cui impone ai concorrenti di allegare alla propria offerta, a pena di esclusione, un’attestazione rilasciata da Grandi Stazioni Rail S.p.a. dalla quale risulti lo svolgimento del sopralluogo citato;

– di tutti i verbali di gara, sia delle sedute pubbliche che di quelle riservate, compreso il verbale della seduta riservata n. 1 del 19 settembre 2016, conosciuto solo in data 4 ottobre 2016, e della seduta pubblica del 4 ottobre 2016, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del concorrente per mancata effettuazione del sopralluogo presso la stazione ferroviaria di Palermo;

e per la condanna

della resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in forma specifica ovvero per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Rail S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. S. Cadeddu, Avv. S. Macchia in sostituzione dell’Avv. S. Vinti e Avv. M. Pisapia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 25.06.2016, Grandi Stazioni S.p.A. (oggi Grandi Stazioni Rail S.p.A.) indiceva una “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti fissi speciali nei complessi immobiliari delle grandi stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni S.p.A.” (doc. 2 ric.).

La gara era suddivisa in due lotti ed il “thema decidendum” oggetto dell’odierno ricorso afferisce al solo lotto n. 2 (riguardante i servizi di conduzione e manutenzione da svolgere nelle stazioni ferroviarie di: Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale, Firenze Santa Maria Novella, oltre all’immobile di proprietà e all’asse attrezzato di Napoli), per un valore complessivo presunto (comprensivo di opzioni di proroga) pari a € 21.350.349,67 IVA esclusa e un importo a base d’asta di € 12.391.900,73 (di cui € 330.400,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) così suddiviso:

a) € 6.528.831,57 per servizi di manutenzione, di cui € 185.031,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

b) € 6.281.378,23 per lavori di manutenzione nella categoria OS4, di cui € 147.878,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, da selezionare sulla base dell’offerta economica per un peso pari a 60 punti e dell’offerta tecnica per i restanti 40 punti, questi ultimi ulteriormente articolati nei sub-criteri e relativi sub-pesi fissati all’art. 5.1 del disciplinare (doc. 3 ric.).

2. Il bando (al punto III.1.4. – Norme e criteri oggettivi di partecipazione) ed il disciplinare (punto 4.1. lett. G) e punto 9) statuivano chiaramente l’obbligo per i concorrenti di effettuare il sopralluogo presso tutti gli immobili interessati (ubicati all’interno di tutte le stazioni che compongono il lotto), nessuno escluso. In particolare, il punto 9 del disciplinare delineava le modalità di esecuzione del sopralluogo prevedendo: la previa comunicazione della richiesta di sopralluogo alla S.A. appaltante da parte di ciascuna impresa concorrente, mediante apposito modulo; il termine ultimo entro il quale sarebbe stato possibile inoltrare tale richiesta (14.7.2016); il rilascio da parte della S.A. dell’attestato relativo alla conferma dell’avvenuto sopralluogo al termine dello stesso.

Ai sensi dell’art. 4.1., lett. G) del medesimo disciplinare, il menzionato attestato si sarebbe dovuto inserire nella “documentazione amministrativa” da presnetare in gara (Busta 1), al fine di dimostrare l’avvenuta ispezione dei luoghi, adempimento sancito “a pena di esclusione” insieme agli altri elencati dall’art. 4.1. lett. G) cit., salvo il caso in cui, pur in assenza dell’attestato, fosse stato “…inequivocabilmente possibile per l’Ente aggiudicatore accertare che il concorrente abbia effettivamente eseguito i sopralluoghi stessi con le modalità di cui sopra”.

3. Alla procedura ha preso parte, in relazione ad entrambi i lotti, tra le altre concorrenti, la ThyssenKrupp Elevators Italia S.p.A. che è stata successivamente esclusa dalla selezione relativa al lotto 2 con nota della Stazione Appaltante prot. n. 14486 del 4.10.2016 (doc. 1 ric.), nella quale la medesima, a seguito delle verifiche effettuate nella seduta riservata del 19.9.2016, così motiva il provvedimento espulsivo: “la ThyssenKrupp Elevators Italia S.p.A. è stata esclusa dalla gara in quanto è stato accertato che il concorrente, nel giorno e nell’ora comunicati per l’effettuazione del sopralluogo, presso la Stazione ferroviaria di Palermo Centrale, non si è presentato; in tal modo non ha ottemperato all’obbligo del sopralluogo e di presentazione del relativo attestato, prescritto a pena di esclusione al par. 4.1. G) del Disciplinare di Gara”.

L’esclusione è stata comunicata via PEC in data 4.10.2016 ex art. 76, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (doc. 5 res.).

Nella successiva seduta pubblica svoltasi in data 6.10.2016 per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, si è presentato un delegato della società esclusa che ha chiesto e ottenuto dalla Commissione di gara l’acquisizione di una propria dichiarazione scritta a mano in cui si chiede al seggio di gara di riconsiderare l’esclusione disposta e si dichiara che “il sopralluogo è stato effettuato autonomamente dal nostro personale…” (All. B al Verbale, doc. 6 res.).

4. Avverso l’esclusione comminata in proprio danno insorge la ThyssenKrupp che, con ricorso notificato (a mezzo PEC) in data 20.10.2016 e in pari data depositato, ha impugnato gli atti in epigrafe di cui chiede l’annullamento sulla base delle censure che, in sintesi, possono riassumersi come segue:

I. Nullità del bando e del disciplinare di gara ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo Codice degli Appalti Pubblici), nella parte in cui sanzionano con l’esclusione la mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo rilasciata dalla S.A.; illegittimità derivata del provvedimento di esclusione: ad avviso della ricorrente, in particolare, le sopracitate previsioni del Bando e del Disciplinare di gara violerebbero il principio di tassatività delle cause di esclusione – oggi sancito dall’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 – determinando l’esclusione dell’impresa dalla procedura aperta per cui è causa, relativa all’affidamento di un appalto di servizi, in ragione della mancanza di un solo attestato di sopralluogo (quello relativo alla stazione di “Palermo Centrale”), tra i plurimi da conseguire in corrispondenza dei diversi siti che compongono il lotto da aggiudicare; la scelta compiuta da Grandi Stazioni non sarebbe legittima in quanto priva di un fondamento a livello normativo, dove l’unica disposizione in astratto invocabile è l’art. 106 del d.P.R. n. 207 del 2010 (oggi peraltro abrogato) il quale, tuttavia, prevede(va) la possibilità per la S.A. di introdurre un obbligo di sopralluogo del sito dedotto in appalto, nell’ambito delle sole procedure per l’affidamento di appalti (o concessioni) di lavori pubblici, mentre nella specie la procedura concerneva un appalto di servizi e non poteva perciò introdurre siffatto adempimento a pena di esclusione; in assenza di previsioni normative legittimanti l’esclusione in relazione all’inadempimento dell’obbligo di sopralluogo (così come, in modo ancor più evidente, in conseguenza del mancato rilascio della corrispondente attestazione da parte della S.A.) tanto il bando, quanto il disciplinare di gara andrebbero dichiarati nulli “in parte qua” ai sensi dell’art. 83, comma 8, del nuovo Codice Appalti, che riproduce il principio della tassatività delle cause di esclusione, come precedentemente sancito dal comma 1-bis dell’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006;

II. Eccesso di potere – irragionevolezza del provvedimento di esclusione – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. – Idoneità della dichiarazione di cui all’Allegato n. 4 a soddisfare l’interesse della S.A.: la ThyssenKrupp lamenta l’irragionevolezza e la sproporzione dell’esclusione subita, sostenendo l’equivalenza – all’attestazione di avvenuto sopralluogo prevista dall’art. 9 del disciplinare (doc. 2) (non esibita per la stazione di Palermo Centrale) – della dichiarazione da essa resa mediante la sottoscrizione dell’Allegato 4 al disciplinare da parte dell’A.D. (doc. 6 ric.), ove la società dichiara, in forma onnicomprensiva e generica, “di essersi recata sul luogo di esecuzione delle attività e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi….”; in tal modo, afferma la ricorrente, Grandi Stazioni sarebbe posta al riparo da eventuali contestazioni e/o istanze di revisione dei prezzi da parte dell’impresa, in fase esecutiva, cioè proprio da quelle eventualità che la legge di gara mira a scongiurare mediante le previsioni afferenti all’obbligo di sopralluogo e alla corrispondente attestazione da parte della S.A.; si dovrebbe ritenere all’uopo sufficiente anche una semplice “dichiarazione sostituiva” della stessa impresa, che affermi di avere eseguito tutti i sopralluoghi richiesti, assumendone ogni relativa conseguenza (senza alcuna pleonastica necessità di un’attestazione da parte dell’Amministrazione).

5. Si è costituita in giudizio Grandi Stazioni che, con articolata memoria e ampia allegazione documentale, riafferma la piena legittimità della “lex specialis” di gara e contesta “in toto” le deduzioni ricorsuali di cui chiede l’integrale reiezione.

6. E’ intervenuta “ad opponendum” la società Schindler S.p.a. che, all’esito dell’apertura delle offerte economiche in data 21.10.2016, si è vista aggiudicare il lotto 2 quale migliore offerente.

7. In esito alla camera di consiglio del 2 novembre 2016, con l’ordinanza n. 6884/2016 la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, perché giudicata carente sul piano del “fumus boni juris”. L’ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare con ordinanza n. 5583 del 15.12.2016.

8. Successivamente, in vista della pubblica udienza per la discussione del merito, le parti in causa hanno rispettivamente prodotto memorie conclusionali e note di replica.

9. Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2017 la causa è stata discussa e, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.


DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

2. Quanto al primo motivo sopra riassunto ed afferente alla nullità delle disposizioni della “lex specialis” in “parte qua” (per assenza di previsioni di legge e/o regolamentari che legittimino l’esclusione nella fattispecie in esame; per intervenuta abrogazione dell’art. 106 d.P.R. n. 207 del 2006, in ogni caso applicabile ai soli affidamenti di lavori e non anche di servizi) il Collegio osserva quanto segue.

Come emerge dalla superiore narrativa in fatto l’appalto in esame non è un mero appalto di servizi in quanto, al contrario, ai sensi degli artt. II.1.4) e II.2.11 del bando, esso concerne, per una quota considerevole, lavori della categoria OS4 (cd. s.i.o.s.) che, per quanto economicamente e funzionalmente secondari, rivestono un valore assai vicino a quello afferente ai servizi dedotti in appalto (€ 6.281.378,23 di lavori rispetto a € 6.528.831,57 di servizi). Quanto precede determina l’infondatezza dell’argomento di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe, in via generale, l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 106, comma 2, d.P.R. che autorizzerebbe la S.A. a prevedere negli atti di gara e a rendere vincolante l’esecuzione del sopralluogo soltanto nell’ambito dei lavori e non anche per servizi e forniture (“2. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali (….), di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso” ecc.).

3. Si pone peraltro “a monte” l’ulteriore e distinta problematica dell’avvenuta abrogazione del citato art. 106 del d.P.R. n. 207 del 2010 per effetto della previsione di cui all’art. 217, comma 1, lett. u), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, abrogazione che va collegata al necessario rispetto del generale principio della tipicità delle clausole di esclusione oggi sancito (in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui all’art. 46, comma 1-bis, del vecchio Codice Appalti) dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 – ove si legge che “…I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Ad avviso del Collegio non può pervenirsi alla conclusione a cui perviene la ricorrente secondo cui, nella vigenza del nuovo Codice degli Appalti, sia stata necessariamente espunta in assoluto dall’ordinamento di settore ogni possibilità per le stazioni appaltanti di prescrivere a pena di esclusione il sopralluogo da parte dell’impresa del sito interessato (dai lavori o dai servizi da eseguire), tanto con riguardo ai lavori, quanto con riguardo ai servizi

La tipicità, infatti, va necessariamente riferita alle condizioni e ai requisiti soggettivi di partecipazione alla gara mentre, la previsione della “lex specialis” relativa all’effettuazione dei previ sopralluoghi interessa piuttosto l’oggetto dell’appalto e gli elementi oggettivi e costitutivi dell’offerta: nel caso in cui il luogo di esecuzione della prestazione non sia liberamente accessibile (come nel caso di specie) e, quindi, il sopralluogo presupponga necessariamente la cooperazione dell’Amministrazione procedente, la clausola che prescrive l’adempimento sembra configurare un elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/06 (oggi art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016); e ciò, peraltro, “certamente nel caso dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 106 del Regolamento, ma anche dei servizi, nel caso in cui il sopralluogo sia indispensabile per la formulazione dell’offerta” (cfr. parere Avcp n. 105 del 9 giugno 2011)” (cfr. Audizione del 29.09.2011 – Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro).

Si intende dire che l’obbligo di sopralluogo inserito nella legge di gara concerne un’attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di formulare un’offerta tecnica ed economica che tenga conto di tutte le caratteristiche, fisiche, tecnologiche, di conservazione ecc., degli impianti da manutenere, adempimento quanto mai utile e auspicabile al fine della formulazione di un’offerta seria, attendibile e consapevole.

In tal senso si comprende come le prescrizioni in contestazione attengano in realtà, non alle condizioni e ai requisiti di partecipazione ma piuttosto all’offerta da formulare, ponendosi quale presidio della sua serietà e attendibilità, sia a livello tecnico che economico.

4. A conferma della persistente ammissibilità di clausole di gara impositive di obblighi di sopralluogo (nonostante l’abrogazione formale dell’art. 106 d.P.R. n. 207/2010 e l’assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice degli Appalti) si può comunque osservare che l’art. 79, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente la seguente ipotesi normativa “2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi….”, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e, anzi, estendendone la portata applicativa rispetto al precedente assetto normativo (art. 106 d.P.R. n. 207 cit.), dal momento che il citato art. 79 è applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi.

5. Va infine chiarito che le prescrizioni del bando e del disciplinare rilevanti nella specie (art. III.1.4.del bando e artt. 4.1., lett. G) e 9 del medesimo disciplinare) debbono essere lette in modo coordinato così da condurre alla conclusione che esse non possono interpretarsi come aventi carattere soltanto formale/documentale (sanzionando cioè la mancata esibizione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell’Amministrazione), ma anche e soprattutto come aventi natura sostanziale in quanto vanno a colpire (non l’omessa esibizione dell’attestazione di Grandi Stazioni, in realtà non dirimente in assoluto, bensì) l’omessa effettuazione del sopralluogo presso tutte le stazioni ferroviarie oggetto della gara, adempimento prescritto in generale e senza eccezioni dalla legge di gara. Ciò trova palese conferma nella previsione della lettera G dell’art 4.1. del disciplinare ove si legge che la mancata presentazione degli attestati (provenienti dalla S.A.) potrà non costituire motivo di esclusione qualora sia inequivocabilmente possibile per l’Ente aggiudicatore accertare che il concorrente abbia effettivamente eseguito i sopralluoghi stessi con le modalità di cui all’art. 9 del disciplinare medesimo.

6. Per tutto quanto precede non può ritenersi integrata alcuna illegittimità e/o nullità nelle prescrizioni della “lex specialis” specificamente impugnate dalla ricorrente.

Va pertanto respinto il primo motivo.

7. Non merita miglior sorte il secondo ordine di censure, per le ragioni che di seguito si enumerano:

– la dichiarazione sottoscritta dall’A.D. della società ricorrente in conformità al modello di cui all’Allegato 4 al disciplinare (doc. 8 ric.), non può considerarsi equipollente o sostituiva dell’attestato che doveva essere rilasciato dalla S.A. ai sensi della lett. G) dell’art. 4.1 del disciplinare; non si spiegherebbe altrimenti la ragione per cui quest’ultimo documento, secondo il disciplinare, era richiesto in modo specifico e in aggiunta alla generica dichiarazione del possesso dei vari requisiti da parte del legale rappresentante della società concorrente (dichiarazione secondo il modello di cui all’Allegato 4 al disciplinare);

– il precitato attestato di cui alla lett. G), per come configurato dalla citata disposizione, postula un contenuto specifico – in quanto da redigere con riguardo a ciascuna singola stazione ed agli impianti situati all’interno di essa – che la generica dichiarazione del l.r., redatta in conformità al modello Allegato 4 del Disciplinare, evidentemente non garantisce;

– premesso che l’attestato cartaceo in questione, in base ad una corretta esegesi della lettera G) cit., avrebbe potuto in astratto essere sostituito da una prova equivalente in ordine all’effettiva esecuzione del sopralluogo stesso (fermo restando che tale prova non può individuarsi però nella generica dichiarazione formulata dall’A.D. della società ricorrente, doc. 6 ric.), resta il fatto che doveva essere acquisita necessariamente dal seggio di gara la prova certa dell’avvenuto sopralluogo da parte di un esponente della società ricorrente (anche) presso la stazione di Palermo Centrale;

– tale prova non è stata fornita dalla ricorrente che non è stata in grado di superare le puntuali contestazioni della resistente in ordine alla non veridicità della circostanza; Grandi Stazioni, infatti, ha in più occasioni affermato e ribadito che all’interno della stazione “de qua” vi sono ben quattro impianti (dei nove oggetto della futura prestazione contrattuale) ubicati all’interno di edifici chiusi al pubblico e con la sala macchine chiusa a chiave (le chiavi sono custodite dall’Amministrazione), sicché era semplicemente impossibile per l’impresa (se non effettuando accessi abusivi, ipotesi che per ovvie ragioni va a priori scartata) accedere ai locali di interesse senza la cooperazione del personale di Grandi Stazioni durante le operazioni di sopralluogo;

– per quanto precede non è credibile la circostanza, adombrata in termini alquanto generici da parte ricorrente, di un accesso agli impianti della stazione di Palermo Centrale che sarebbe stato comunque da essa eseguito in modo autonomo o “solitario”, secondo un’affermazione che non è stata corroborata da alcun elemento probatorio neanche a carattere indiziario in ordine ai giorni, alle modalità e ai tempi in cui la presunta visita sarebbe avvenuta.

Deve infine ritenersi, per quanto sopra argomentato, che l’adempimento imposto dalla “lex specialis” (ed invero assolto agevolmente da tutte le altre imprese concorrenti), non appare sproporzionato in quanto diretto a consentire la formulazione di un’offerta di gara seria e consapevole, che tenga conto dell’effettivo stato e della reale ubicazione di tutti gli impianti fissi speciali oggetto dei servizi di manutenzione da affidare.

Anche il secondo motivo, pertanto, va respinto.

8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna ThyssenkruppElevators Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione degli onorari di causa in favore di Grandi Stazioni Rail S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. nonché in favore della controinteressata Schindler S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) in favore della prima ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della seconda, oltre Iva, Cassa Avvocati ed oneri tutti di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Claudio Vallorani
        
IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele
        
        
IL SEGRETARIO
 

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